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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37751/2022

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__ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25597del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A09 H501O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C03 H501B) -ricorrente- nei confronti di PEZZANERA Giancarlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P13 I381V) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C58 H501L) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA S.c.r.l. (C.F.: 00532040581), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R11 H501C) -controricorrenti- nonché Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 12 AVARELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40M52 H501B ) , quale erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA] UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] N. 189 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore INPS(C.F.: non indicato ), in persona del legale rappre- sentante pro tempore BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8239/2020, pubblicatain data 8 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in via esecutiva, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti del suo debitore [OSCURATO:PERSONA]; nel processo esecutivo promosso dal Pezzanera è intervenuto [OSCURATO:PERSONA], per la soddisfazione di propri crediti professionali nei confronti dello stesso Avarello, sulla base di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo.

Il giudice dell’esecuzione, all’esito delle dichiarazioni di quan- tità,ha assegnato gli importi disponibili al solo creditore proce- dente, escludendo il Galloni dal riparto, avendo ritenuto tardivo il suo intervento.

Quest’ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando la distribuzione.

Nella fase sommaria del procedimentodi opposizione, il giudice dell’esecuzione, nel negare la richiesta di sospensioneavanzata dall’opponente, ha rilevato altresì la radicale inesistenza Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 12 giuridica del titolo esecutivo fatto valere dal Galloni, trattandosi di decreto ingiuntivo richiesto ed emesso dopo il decesso dello stesso debitore ingiunto.

L’opposizioneagli atti esecutivi, nella fase di merito, è stata poi rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre il Galloni, sulla base di quattromotivi.

Resistono con distinti controricorsi il Pezzanera e la Cassa d i Sovvenzioni e Risparmio f ra i l p ersonale d ella Banca d ’ I talia S.c.r.l. (terza pignorata).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- matiMaria [OSCURATO:PERSONA] (quale erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA]), Unicredit S.p.A., Condominio via Nemorense n. 189 in Roma, INPS, Banca d’Italia.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c. ed illogicità e c ontraddit- torietà della motivazione».

Il ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale egli sarebbe stato a conoscenza del decesso dell’Avarello già dal 27 aprile 2018.

Il motivo è inammissibile. 1.1Il tribunale ha effettivamente affermato che il Galloni do- veva ritenersi a conoscenza del decesso dell’Avarello sin dal 27 aprile 2008, desumendo tale circostanza di fatto dalla valuta- zione della documentazione probatoria versata in atti dalle parti.

La suddetta affermazione risulta formulata nella parte della sentenza impugnata avente ad oggetto il rilievo Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 12 dell’inammissibilitàdella questione della validità della notifica- zione dell’atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso), ritenutatardivamente avanzata dal Galloni , oltre i 20 giorni dalla data delsuo intervento nel processo esecutivo, mo- mento in cui egli doveva ritenersi avere avuto conoscenza le- gale del pignoramento stesso , oltre che del decesso del debi- tore. 1.2Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda l’oggettiva cir- costanza di fatto della conoscenza o meno del decesso dell’Ava- rello da parte del Galloni, al momento del suo intervento nel processo esecutivo, si tratta della contestazione di un accerta- mento di fatto operato dal giudice del merito, fondato sulla va- lutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 1.3In ogni caso, la censura è inammissibile anche per un’altra concorrente, anzilogicamente preliminare, ragione.

Tutte le contestazioni del Galloni relative alla legittimità dell’atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso) sono state, infatti, ritenute inammissibili dal tribunale non solo perché tardivamente avanzate, oltre il termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., ma anche perché le stesse non erano oggetto delsuo originario ricorso in opposizione al giudice dell’esecu- zione, in quantoformulate solo con l’atto introduttivo del rela- tivo giudizio di meritoa cognizione piena, il che non è consen- tito, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 , Rv. 651161 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 –01; Sez. 3 , Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3 , Sentenza n. 1159 del 17/01/2022;nel medesimo senso: Sez. 3 , Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022).

Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Con riguardo a tale ulteriore e autonoma ratio decidendi, il ri- corrente si limita a sostenere che le questioni di nullità del pi- gnoramento sarebbero sempre rilevabili anche di ufficio: è pe- raltro sufficiente osservare, in proposito, che la rilevabilità di ufficio della eventuale nullità del pignoramento è consentita al solo giudice dell’esecuzione, non certo al giudice della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione esecutiva, il quale è invece vincolato ai motivi posti a base della stessa; di tali mo- tivi, in corso di causa,non è del resto consentito il mutamento, così come, sempre in corso di causa,è inammissibile la propo- sizione di nuovi e diversi motivi di opposizione (cfr., in propo- sito, ex multis : Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01 Sez.

U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 –01). 1.4È, infine, opportuno sottolineare che la censura di cui al motivo di ricorso in esame ha ad oggetto una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione sui motivi di opposizione in origine effettivamente proposti dal ricorrente, cioè quelli re- lativi alla legittimità della sua esclusione dal riparto: non è in- fatti dalla conoscenza del decesso dell’Avarello da parte del Gal- loni che il tribunale ha fatto derivare l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo fatto valere da quest’ultimo, ma dal fatto pura- mente oggettivo che detto titolo, consistente in un decreto in- giuntivo, fosse stato richiesto nei confronti di un soggetto già deceduto ed a prescindere, quindi, dalla conoscenza di tale de- cesso da parte del ricorrente. 1.5In definitiva, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, oltre a risolversi in contestazioni di insindacabili accertamenti di fatto e/o della valutazione delle prove operata dal giudice del merito, non colgono adeguatamente le effettive e plurime ra- tionesdecidendi alla base de lla statuizione impugnata sul punto Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 12 in contestazione e/o non possono comunque ritenersi conclu- denti con riguardo all’effettivo ammissibile oggetto dell a pre- sente opposizione agli atti esecutivi. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 143 c.p.c.».

Ilricorrente sostiene che, sul medesimo presupposto in base al quale era stato ritenuto radicalmente privo di efficacia giuridica il proprio titolo esecutivo,cioè l’avvenuto decesso dell’Avarello, avrebbe allora dovuto ritenersi altresì inesistente la notifica- zione dello stesso atto di pignoramento, a suo dire richiesta dal creditore procedente Pezzanera e perfezionatasi, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., successivamente al la data indicata come quella del preteso decessodel debitore esecutato.

Anche questo motivo è inammissibile. 2.1Come già chiarito nell’esame del primo motivo, la questione della validità dell’atto di pignoramento, oltre ad essere stata proposta tardivamenteai sensi dell’art. 617 c.p.c., era estranea all’oggetto dell’opposizione originariamente avanzata dal Gal- loni, che riguardava esclusivamente il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione lo aveva escluso dalla distribu- zione delle somme disponibili: per tali ragioni essa – corretta- mente –non è stata, in realtà presa affatto in esame del tribu- nale, nella decisione impugnata.

Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, che hanno ad oggetto proprio la questione della validità o meno della notificazione dell’atto di pignoramento, non colgono quindi adeguatamentela effettiva ratio decidendi della statuizione im- pugnata,sul punto. 2.2D’altra parte, anche per completezza espositiva, è oppor- tuno osservare che non è ravvisabile un effettivo e concreto interesse del ricorrente all’opposizione, sotto il profilo in esame: se il pignoramento fosse dichiarato nullo o addirittura radical- mente inesistente, come egli pare pretendere, resterebbe Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 12 caducato anche il suo intervento, trattandosi certamente di una ipotesi di inesistenza originaria dell’atto iniziale del processo esecutivo ovvero di arresto dell’azione esecutiva anteriore all’intervento, che ne determinerebbe quindi l’automatica cadu- cazione, anche se sostenuto da titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 61del 07/01/2014 , Rv. 628704 – 01) ; di con- seguenza, il Galloni non potrebbe comunque ottenere la invo- cata collocazione nel piano di riparto.

Né potrebbe darsi seguito alla singolare tesi espressa nel ri- corso per cui sarebbe stato possibile, nell’ambito della mede- sima procedura esecutiva promossa contro l’Avarello, disporre la rinnovazione dello stesso pignoramento nei confronti dei suoi eredi, per giunta collettivamente ed impersonalmente e, tanto meno, sarebbe possibile attribuire rilievo all’eventualità per cui, in tal caso, il Galloni avrebbe ipoteticamente potuto procurarsi un nuovo titolo esecutivo contro i suddetti eredi e rinnovare il proprio intervento.

È sufficiente, in proposito,considerare che solo una procedura esecutiva validamente iniziata contro il soggetto che risulta de- bitore al momento del pignoramento può proseguire, in caso di successivo decesso di quest’ultimo, contro gli eredi. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 152 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c. , n. 3 ); vio- lazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell’art. 565, in rela- zione all’articolo 596 c.p.c.».

Ilricorrente sostiene che il suo intervento avrebbe dovuto rite- nersi tempestivo, anche in quanto privilegiato.

Neanche questo motivo coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata. 3.1Il tribunale non ha in realtà esaminato le questioni relative alla tempestività dell’intervento del Galloni ed alla natura privi- legiata del suo credito, avendo deciso la controversia sulla base di una ragione logicamente preliminare.

Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 12 Ha, infatti, escluso il suo stesso interesse a proporre le suddette questioni, al fine di ottenere l’inserimento del suo credito nel riparto,ritenendo assorbente e decisivo, in proposito, il pregiu- diziale rilievo della radicale inesistenza giuridica del t itolo ese- cutivo da lui fatto valerea fondamento dell’intervento spiegato nel processo esecutivo, rilievo del resto già operato dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizione, mediante una modificao comunque una integrazione dell’originario prov- vedimento opposto. 3.2 In proposito, è opportuno effettuare una precisazione di carattere sistematico.

Il giudice dell’esecuzione, nella fase sommaria del giudizio che si svolge davanti a lui a seguito del deposito del ricorso avente ad oggetto una opposizione esecutiva, ben può revocare, mo- dificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, esercitando i propri poteri officiosi, i provvedimenti opportuni per il corso del processo esecutivo, anche sulla base di elementi di fatto o di diritto che siano emersi a seguito dell’opposizione.

Come già chiarito nei precedenti di questa stessa Corte (già più sopra richiamati: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 28848 del 12/11/2018 , Rv. 651505 – 01; Sez. 3 , Ordinanzen. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3 , Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; nel medesimo senso: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 8905del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 18330 del 07/ 06/2022 ) in cui si è affermato il suo carattere necessario e inderogabile, va ribadito che una delle principali funzioni della fase sommaria delle opposizioni esecu- tive è proprio quella di consentire al giudice dell’esecuzione di intervenire, con riguardo alle questioni poste con l’opposizione –oltre che in sede cautelare ai sensi degli artt. 624 e 618 c.p.c. –anche utilizzando, laddove possibile, i propri poteri officiosi, Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 12 onde adottare immediatamente i provvedimenti opportuni ai fini del regolare corso del processo esecutivo.

Ciò significa che egli, in tale fase, purché non ecceda dai limiti delle sue attribuzioni e dei suoi poteri officiosi, potrà anche re- vocare, modificare o integrare i provvedimenti oppost i sulla base di quanto emerso, in fatto o in diritto, a seguito dell’oppo- sizione.

Va, altresì, opportunamente chiarito che, nelle ipotesi in cui (come nella specie) venga modificato o integrato il provvedi- mento opposto, l’opponente potrà naturalmente contestare il provvedimento come modificato dal giudice dell’esecuzione di- rettamente con l’atto introduttivo del giudizio di merito, senza necessità di proporre una nuova opposizione.

Nella fase di merito del giudizio a cognizione piena potranno peraltro ritenersi consentite tutte le censure che abbiano ad og- getto il provvedimento originariamente opposto, come modifi- cato o integrato dal giudice dell’esecuzionenella fase somma- ria, restando invece esclusa, come di regola, la proposizione di altri e nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere da quelle modifiche e non siano quindi dipendenti da queste ultime o, comunque, ulteriori mo- tivi di opposizione estranei all’ambito dell’originaria opposizione e/o che non riguardino direttamente l’atto in origine contestato e abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo, non incisi dalle modifiche adottate dal giudice dell’esecuzione nel corso della fase sommaria. 3.3 Nella specie, come emerge sia dal ricorso che dal la sen- tenza impugnata, il giudice dell’esecuzione, nel corso della fase sommaria dell’opposizione proposta dal Galloni avverso il prov- vedimento che lo aveva escluso dal riparto, ha modificato (o, comunque, integrato)tale provvedimento, sostituendo alla mo- tivazione fondata sulla tardività dell’intervento, quella, logica- mente pregiudiziale ed assorbente, fondata sull’inesistenza Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 12 giuridica e, quindi, sull’assoluta inefficacia del titolo esecutivo da lui fatto valere: per quanto fin qui esposto, si tratta di una modifica del tutto legittima, oltre che opportunae corretta in diritto.

Ne consegue che deve ritenersi altrettanto correttala decisione del tribunale, il quale, nell’esaminareil merito dell’opposizione avanzata dal Galloni avverso il provvedimento che lo aveva escluso dal riparto, in sede di cognizione,ha tenuto conto delle integrazioni e modifiche adottate dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizionestessa con riguardo al fon- damento del provvedimento opposto, mentre ha escluso l’am- missibilità delle nuove contestazioni, avanzate dall’opponente solo nella fase di merito del giudizio, aventi ad oggetto la rego- larità dell’atto di pignoramento, trattandosi di questioni estra- nee all’oggetto del provvedimento opposto, anche come modi- ficato, nonché al contenuto dell’originaria opposizione. 3.4 Va , infine , osservato che neanche potrebbe darsi seguito alle argomentazioni del ricorrente in merito alla possibilità di considerare il suo intervento utile ai fini della partecipazioneal ripartofinale, anche a prescindere dalla validità ed efficacia del titolo esecutivo posto a base dello stesso.

Nel ricorso si deduce , in realtà, quale motivo di censura sul punto, che in ordine atale questione mancherebbe una effettiva motivazionenella decisione impugnata.

La censura non coglie nel segno, in quanto il tribunale ha , al contrario,preso in esame la questione e l’ha ritenuta infondata, affermandoche i documenti prodotti dal Gallone a ulteriore so- stegno del credito professionale oggetto del suo intervento (in realtà fondato su titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo) non potevano ritenersi rientraretra le scritture con- tabili di cui all’art. 2214 c.c. (cioè le scritture tenute dall’im- prenditore),richiamate dall’art. 499 c.p.c..

Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 11 di 12 Si tratta di una motivazione certamente adeguata , avverso la qualenon sono svolt e nel ricorso censur e sufficientemente spe- cifiche: il ricorrente si limita infatti a sostenere, in modo apo- dittico,che, anche a voler ritenere inesistente il titolo esecutivo fatto valere, avrebbe potuto e dovuto considerarsiil suo inter- vento come svolto senza titolo, sulla base della fattura autenti- cata prodotta ( ulteriori argomentazioni sul punto sono svolte solo tardivamente, nella memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.).

Quanto appena osservato è già di per sé sufficiente per disat- tendere le censure di cui al ricorso.

In ogni caso, per quanto emerge dagli atti, il Galloniaveva spie- gato il suo intervento nel processo esecutivo sulla base di un titolo esecutivo(decreto ingiuntivo) e nel ricorso non è in alcun modo dedotto che fosse stato posto in essere il procedimento previsto dall’art. 499 c.p.c., indispensabileper gli interventi non fondati su titolo esecutivo ai fini dell’eventuale riconoscimento del credito stesso da parte del debitore esecutatoe del suo suc- cessivoinserimento nel piano di riparto (senza neanche consi- derare che, essendo in realtà il debitore deceduto al momento dell’intervento, lo stesso avrebbe dovuto eventualmente aver luogo nei confronti degli eredi):ciò, risultando del resto rileva- bile anche d’ufficio la carenza del previo richiamato procedi- mento previsto dall’art. 499 c.p.c.,esclude in radice la possibi- lità che il ricorrente potesse essere ammesso al riparto quale creditore non munito di titolo, come egli pare pretendere. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c.».

Con tale motivo il ricorrente, nella sostanza, formula sotto di- verso profilole medesime censure già alla base d ei precedenti motivi del ricorso, in particolare quelle relative alla contesta- zione della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento.

Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 12 di 12 È quindi sufficiente, in proposito, ribadire quanto già esposto in precedenza, cioè che si tratta di censure inammissibili, non po- tendosi ritenere fondate quelle aventi ad oggetto l’ulteriore au- tonomaratio decidendi posta dal tribunale a sostegno della me- desima statuizione, relativa alla avvenuta proposizione di tale motivo di opposizione solo con l’atto introduttivo del giudizio di merito. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25597del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A09 H501O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C03 H501B) -ricorrente- nei confronti di PEZZANERA Giancarlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P13 I381V) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C58 H501L) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA S.c.r.l. (C.F.: 00532040581), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R11 H501C) -controricorrenti- nonché Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 12 AVARELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40M52 H501B ) , quale erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA] UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] N. 189 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore INPS(C.F.: non indicato ), in persona del legale rappre- sentante pro tempore BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8239/2020, pubblicatain data 8 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in via esecutiva, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti del suo debitore [OSCURATO:PERSONA]; nel processo esecutivo promosso dal Pezzanera è intervenuto [OSCURATO:PERSONA], per la soddisfazione di propri crediti professionali nei confronti dello stesso Avarello, sulla base di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo. Il giudice dell’esecuzione, all’esito delle dichiarazioni di quan- tità,ha assegnato gli importi disponibili al solo creditore proce- dente, escludendo il Galloni dal riparto, avendo ritenuto tardivo il suo intervento. Quest’ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando la distribuzione. Nella fase sommaria del procedimentodi opposizione, il giudice dell’esecuzione, nel negare la richiesta di sospensioneavanzata dall’opponente, ha rilevato altresì la radicale inesistenza Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 12 giuridica del titolo esecutivo fatto valere dal Galloni, trattandosi di decreto ingiuntivo richiesto ed emesso dopo il decesso dello stesso debitore ingiunto. L’opposizioneagli atti esecutivi, nella fase di merito, è stata poi rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il Galloni, sulla base di quattromotivi. Resistono con distinti controricorsi il Pezzanera e la Cassa d i Sovvenzioni e Risparmio f ra i l p ersonale d ella Banca d ’ I talia S.c.r.l. (terza pignorata). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- matiMaria [OSCURATO:PERSONA] (quale erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA]), Unicredit S.p.A., Condominio via Nemorense n. 189 in Roma, INPS, Banca d’Italia. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c. ed illogicità e c ontraddit- torietà della motivazione». Il ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale egli sarebbe stato a conoscenza del decesso dell’Avarello già dal 27 aprile 2018. Il motivo è inammissibile. 1.1Il tribunale ha effettivamente affermato che il Galloni do- veva ritenersi a conoscenza del decesso dell’Avarello sin dal 27 aprile 2008, desumendo tale circostanza di fatto dalla valuta- zione della documentazione probatoria versata in atti dalle parti. La suddetta affermazione risulta formulata nella parte della sentenza impugnata avente ad oggetto il rilievo Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 12 dell’inammissibilitàdella questione della validità della notifica- zione dell’atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso), ritenutatardivamente avanzata dal Galloni , oltre i 20 giorni dalla data delsuo intervento nel processo esecutivo, mo- mento in cui egli doveva ritenersi avere avuto conoscenza le- gale del pignoramento stesso , oltre che del decesso del debi- tore. 1.2Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda l’oggettiva cir- costanza di fatto della conoscenza o meno del decesso dell’Ava- rello da parte del Galloni, al momento del suo intervento nel processo esecutivo, si tratta della contestazione di un accerta- mento di fatto operato dal giudice del merito, fondato sulla va- lutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 1.3In ogni caso, la censura è inammissibile anche per un’altra concorrente, anzilogicamente preliminare, ragione. Tutte le contestazioni del Galloni relative alla legittimità dell’atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso) sono state, infatti, ritenute inammissibili dal tribunale non solo perché tardivamente avanzate, oltre il termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., ma anche perché le stesse non erano oggetto delsuo originario ricorso in opposizione al giudice dell’esecu- zione, in quantoformulate solo con l’atto introduttivo del rela- tivo giudizio di meritoa cognizione piena, il che non è consen- tito, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 , Rv. 651161 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 –01; Sez. 3 , Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3 , Sentenza n. 1159 del 17/01/2022;nel medesimo senso: Sez. 3 , Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022). Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Con riguardo a tale ulteriore e autonoma ratio decidendi, il ri- corrente si limita a sostenere che le questioni di nullità del pi- gnoramento sarebbero sempre rilevabili anche di ufficio: è pe- raltro sufficiente osservare, in proposito, che la rilevabilità di ufficio della eventuale nullità del pignoramento è consentita al solo giudice dell’esecuzione, non certo al giudice della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione esecutiva, il quale è invece vincolato ai motivi posti a base della stessa; di tali mo- tivi, in corso di causa,non è del resto consentito il mutamento, così come, sempre in corso di causa,è inammissibile la propo- sizione di nuovi e diversi motivi di opposizione (cfr., in propo- sito, ex multis : Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01 Sez. U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 –01). 1.4È, infine, opportuno sottolineare che la censura di cui al motivo di ricorso in esame ha ad oggetto una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione sui motivi di opposizione in origine effettivamente proposti dal ricorrente, cioè quelli re- lativi alla legittimità della sua esclusione dal riparto: non è in- fatti dalla conoscenza del decesso dell’Avarello da parte del Gal- loni che il tribunale ha fatto derivare l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo fatto valere da quest’ultimo, ma dal fatto pura- mente oggettivo che detto titolo, consistente in un decreto in- giuntivo, fosse stato richiesto nei confronti di un soggetto già deceduto ed a prescindere, quindi, dalla conoscenza di tale de- cesso da parte del ricorrente. 1.5In definitiva, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, oltre a risolversi in contestazioni di insindacabili accertamenti di fatto e/o della valutazione delle prove operata dal giudice del merito, non colgono adeguatamente le effettive e plurime ra- tionesdecidendi alla base de lla statuizione impugnata sul punto Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 12 in contestazione e/o non possono comunque ritenersi conclu- denti con riguardo all’effettivo ammissibile oggetto dell a pre- sente opposizione agli atti esecutivi. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 143 c.p.c.». Ilricorrente sostiene che, sul medesimo presupposto in base al quale era stato ritenuto radicalmente privo di efficacia giuridica il proprio titolo esecutivo,cioè l’avvenuto decesso dell’Avarello, avrebbe allora dovuto ritenersi altresì inesistente la notifica- zione dello stesso atto di pignoramento, a suo dire richiesta dal creditore procedente Pezzanera e perfezionatasi, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., successivamente al la data indicata come quella del preteso decessodel debitore esecutato. Anche questo motivo è inammissibile. 2.1Come già chiarito nell’esame del primo motivo, la questione della validità dell’atto di pignoramento, oltre ad essere stata proposta tardivamenteai sensi dell’art. 617 c.p.c., era estranea all’oggetto dell’opposizione originariamente avanzata dal Gal- loni, che riguardava esclusivamente il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione lo aveva escluso dalla distribu- zione delle somme disponibili: per tali ragioni essa – corretta- mente –non è stata, in realtà presa affatto in esame del tribu- nale, nella decisione impugnata. Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, che hanno ad oggetto proprio la questione della validità o meno della notificazione dell’atto di pignoramento, non colgono quindi adeguatamentela effettiva ratio decidendi della statuizione im- pugnata,sul punto. 2.2D’altra parte, anche per completezza espositiva, è oppor- tuno osservare che non è ravvisabile un effettivo e concreto interesse del ricorrente all’opposizione, sotto il profilo in esame: se il pignoramento fosse dichiarato nullo o addirittura radical- mente inesistente, come egli pare pretendere, resterebbe Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 12 caducato anche il suo intervento, trattandosi certamente di una ipotesi di inesistenza originaria dell’atto iniziale del processo esecutivo ovvero di arresto dell’azione esecutiva anteriore all’intervento, che ne determinerebbe quindi l’automatica cadu- cazione, anche se sostenuto da titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 61del 07/01/2014 , Rv. 628704 – 01) ; di con- seguenza, il Galloni non potrebbe comunque ottenere la invo- cata collocazione nel piano di riparto. Né potrebbe darsi seguito alla singolare tesi espressa nel ri- corso per cui sarebbe stato possibile, nell’ambito della mede- sima procedura esecutiva promossa contro l’Avarello, disporre la rinnovazione dello stesso pignoramento nei confronti dei suoi eredi, per giunta collettivamente ed impersonalmente e, tanto meno, sarebbe possibile attribuire rilievo all’eventualità per cui, in tal caso, il Galloni avrebbe ipoteticamente potuto procurarsi un nuovo titolo esecutivo contro i suddetti eredi e rinnovare il proprio intervento. È sufficiente, in proposito,considerare che solo una procedura esecutiva validamente iniziata contro il soggetto che risulta de- bitore al momento del pignoramento può proseguire, in caso di successivo decesso di quest’ultimo, contro gli eredi. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 152 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c. , n. 3 ); vio- lazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell’art. 565, in rela- zione all’articolo 596 c.p.c.». Ilricorrente sostiene che il suo intervento avrebbe dovuto rite- nersi tempestivo, anche in quanto privilegiato. Neanche questo motivo coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata. 3.1Il tribunale non ha in realtà esaminato le questioni relative alla tempestività dell’intervento del Galloni ed alla natura privi- legiata del suo credito, avendo deciso la controversia sulla base di una ragione logicamente preliminare. Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 12 Ha, infatti, escluso il suo stesso interesse a proporre le suddette questioni, al fine di ottenere l’inserimento del suo credito nel riparto,ritenendo assorbente e decisivo, in proposito, il pregiu- diziale rilievo della radicale inesistenza giuridica del t itolo ese- cutivo da lui fatto valerea fondamento dell’intervento spiegato nel processo esecutivo, rilievo del resto già operato dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizione, mediante una modificao comunque una integrazione dell’originario prov- vedimento opposto. 3.2 In proposito, è opportuno effettuare una precisazione di carattere sistematico. Il giudice dell’esecuzione, nella fase sommaria del giudizio che si svolge davanti a lui a seguito del deposito del ricorso avente ad oggetto una opposizione esecutiva, ben può revocare, mo- dificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, esercitando i propri poteri officiosi, i provvedimenti opportuni per il corso del processo esecutivo, anche sulla base di elementi di fatto o di diritto che siano emersi a seguito dell’opposizione. Come già chiarito nei precedenti di questa stessa Corte (già più sopra richiamati: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 28848 del 12/11/2018 , Rv. 651505 – 01; Sez. 3 , Ordinanzen. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3 , Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; nel medesimo senso: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 8905del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 18330 del 07/ 06/2022 ) in cui si è affermato il suo carattere necessario e inderogabile, va ribadito che una delle principali funzioni della fase sommaria delle opposizioni esecu- tive è proprio quella di consentire al giudice dell’esecuzione di intervenire, con riguardo alle questioni poste con l’opposizione –oltre che in sede cautelare ai sensi degli artt. 624 e 618 c.p.c. –anche utilizzando, laddove possibile, i propri poteri officiosi, Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 12 onde adottare immediatamente i provvedimenti opportuni ai fini del regolare corso del processo esecutivo. Ciò significa che egli, in tale fase, purché non ecceda dai limiti delle sue attribuzioni e dei suoi poteri officiosi, potrà anche re- vocare, modificare o integrare i provvedimenti oppost i sulla base di quanto emerso, in fatto o in diritto, a seguito dell’oppo- sizione. Va, altresì, opportunamente chiarito che, nelle ipotesi in cui (come nella specie) venga modificato o integrato il provvedi- mento opposto, l’opponente potrà naturalmente contestare il provvedimento come modificato dal giudice dell’esecuzione di- rettamente con l’atto introduttivo del giudizio di merito, senza necessità di proporre una nuova opposizione. Nella fase di merito del giudizio a cognizione piena potranno peraltro ritenersi consentite tutte le censure che abbiano ad og- getto il provvedimento originariamente opposto, come modifi- cato o integrato dal giudice dell’esecuzionenella fase somma- ria, restando invece esclusa, come di regola, la proposizione di altri e nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere da quelle modifiche e non siano quindi dipendenti da queste ultime o, comunque, ulteriori mo- tivi di opposizione estranei all’ambito dell’originaria opposizione e/o che non riguardino direttamente l’atto in origine contestato e abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo, non incisi dalle modifiche adottate dal giudice dell’esecuzione nel corso della fase sommaria. 3.3 Nella specie, come emerge sia dal ricorso che dal la sen- tenza impugnata, il giudice dell’esecuzione, nel corso della fase sommaria dell’opposizione proposta dal Galloni avverso il prov- vedimento che lo aveva escluso dal riparto, ha modificato (o, comunque, integrato)tale provvedimento, sostituendo alla mo- tivazione fondata sulla tardività dell’intervento, quella, logica- mente pregiudiziale ed assorbente, fondata sull’inesistenza Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 12 giuridica e, quindi, sull’assoluta inefficacia del titolo esecutivo da lui fatto valere: per quanto fin qui esposto, si tratta di una modifica del tutto legittima, oltre che opportunae corretta in diritto. Ne consegue che deve ritenersi altrettanto correttala decisione del tribunale, il quale, nell’esaminareil merito dell’opposizione avanzata dal Galloni avverso il provvedimento che lo aveva escluso dal riparto, in sede di cognizione,ha tenuto conto delle integrazioni e modifiche adottate dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizionestessa con riguardo al fon- damento del provvedimento opposto, mentre ha escluso l’am- missibilità delle nuove contestazioni, avanzate dall’opponente solo nella fase di merito del giudizio, aventi ad oggetto la rego- larità dell’atto di pignoramento, trattandosi di questioni estra- nee all’oggetto del provvedimento opposto, anche come modi- ficato, nonché al contenuto dell’originaria opposizione. 3.4 Va , infine , osservato che neanche potrebbe darsi seguito alle argomentazioni del ricorrente in merito alla possibilità di considerare il suo intervento utile ai fini della partecipazioneal ripartofinale, anche a prescindere dalla validità ed efficacia del titolo esecutivo posto a base dello stesso. Nel ricorso si deduce , in realtà, quale motivo di censura sul punto, che in ordine atale questione mancherebbe una effettiva motivazionenella decisione impugnata. La censura non coglie nel segno, in quanto il tribunale ha , al contrario,preso in esame la questione e l’ha ritenuta infondata, affermandoche i documenti prodotti dal Gallone a ulteriore so- stegno del credito professionale oggetto del suo intervento (in realtà fondato su titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo) non potevano ritenersi rientraretra le scritture con- tabili di cui all’art. 2214 c.c. (cioè le scritture tenute dall’im- prenditore),richiamate dall’art. 499 c.p.c.. Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 11 di 12 Si tratta di una motivazione certamente adeguata , avverso la qualenon sono svolt e nel ricorso censur e sufficientemente spe- cifiche: il ricorrente si limita infatti a sostenere, in modo apo- dittico,che, anche a voler ritenere inesistente il titolo esecutivo fatto valere, avrebbe potuto e dovuto considerarsiil suo inter- vento come svolto senza titolo, sulla base della fattura autenti- cata prodotta ( ulteriori argomentazioni sul punto sono svolte solo tardivamente, nella memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.). Quanto appena osservato è già di per sé sufficiente per disat- tendere le censure di cui al ricorso. In ogni caso, per quanto emerge dagli atti, il Galloniaveva spie- gato il suo intervento nel processo esecutivo sulla base di un titolo esecutivo(decreto ingiuntivo) e nel ricorso non è in alcun modo dedotto che fosse stato posto in essere il procedimento previsto dall’art. 499 c.p.c., indispensabileper gli interventi non fondati su titolo esecutivo ai fini dell’eventuale riconoscimento del credito stesso da parte del debitore esecutatoe del suo suc- cessivoinserimento nel piano di riparto (senza neanche consi- derare che, essendo in realtà il debitore deceduto al momento dell’intervento, lo stesso avrebbe dovuto eventualmente aver luogo nei confronti degli eredi):ciò, risultando del resto rileva- bile anche d’ufficio la carenza del previo richiamato procedi- mento previsto dall’art. 499 c.p.c.,esclude in radice la possibi- lità che il ricorrente potesse essere ammesso al riparto quale creditore non munito di titolo, come egli pare pretendere. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c.». Con tale motivo il ricorrente, nella sostanza, formula sotto di- verso profilole medesime censure già alla base d ei precedenti motivi del ricorso, in particolare quelle relative alla contesta- zione della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento. Ric. n. 25597/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 12 di 12 È quindi sufficiente, in proposito, ribadire quanto già esposto in precedenza, cioè che si tratta di censure inammissibili, non po- tendosi ritenere fondate quelle aventi ad oggetto l’ulteriore au- tonomaratio decidendi posta dal tribunale a sostegno della me- desima statuizione, relativa alla avvenuta proposizione di tale motivo di opposizione solo con l’atto introduttivo del giudizio di merito. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art
Sentenza Cassazione n. 37751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris