CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16886/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].,- intimati -avverso la sentenza n. 2137/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 25 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2937/2024Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 16886/2026Data pubblicazione 29/05/20261. Con ricorso del 25 settembre 2019, rubricato «opposizione exart. 617 cod. proc. civ. con contestuale ricorso ex art. 591-ter cod.proc. civ.» [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato in una procedura diespropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di TorreAnnunziata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. con l’intervento dinumerosi altri creditori ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Imaxs.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].), chiese al giudicedell’esecuzione di disporre la sospensione del procedimento e delleoperazioni di vendita nonché l’adozione, ai sensi dell’art. 618 cod. proc.civ., di ogni opportuno provvedimento.Con decreto inaudita altera parte reso il 4 ottobre 2019, il giudicedell’esecuzione sospese l’esperimento di vendita; di poi, all’esito dellasuccessiva udienza del 10 ottobre 2019 e con ordinanza pronunciata inpari data, confermò il decreto, rigettò l’istanza di sospensionedell’intera procedura esecutiva e dispose la rinnovazione del primoesperimento di vendita, dettando disposizioni in ordine al modo degliadempimenti pubblicitari ed al contenuto dell’avviso di vendita.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] interpose nuovaopposizione agli atti esecutivi, lamentando, in estrema sintesi, laillegittimità e l’ingiustizia del provvedimento, siccome reso in assenzadi previo contraddittorio, non esplicitante le ragioni della operatarevoca e modifica dell’ordinanza di vendita ed altresì pregiudizievoleper la maggiore potenziale fruttuosità dell’asta.3. La controversia oppositiva, celebrata secondo la scansionebifasica connotante tale tipologia di giudizio, è stata definita con rigettodalla decisione in epigrafe indicata.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],articolando cinque motivi.Non hanno svolto difese in grado di legittimità le parti intimate, inepigrafe menzionate.r.g. n. 2937/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2937/2024Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 16886/2026Data pubblicazione 29/05/20265. Con provvedimento del 3 giugno 2024, è stata formulata, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedel ricorso, così motivata: «Il ricorso non può giovare in alcun modoall’odierno ricorrente. Risulta infatti che il provvedimento del10.10.2019, oggetto dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per cuiè processo, venne reso dal g.e. a seguito (e nell’ambito) di precedenteopposizione formale, dunque ai sensi dell’art. 618, comma 2, cod. proc.civ.; da tanto discende, dunque, l’originaria inammissibilitàdell’opposizione oggetto di questo giudizio (v. Cass. n. 2353/2017;Cass. n. 37751/2022), il che comporterebbe inevitabilmente lacassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.382, comma 3, cod. proc. civ.».A seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente èstata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, al cui esito il Collegiosi è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondocomma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi:(i) il primo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 487,176 e 187 cod. proc. civ.– violazione del principio del contraddittorio -violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. – erronea edinfondata declaratoria di acquiescenza»;(ii) il secondo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 591-ter cod. proc. civ.;(iii) il terzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 487,569 e 490 cod. proc. civ.;(iv) il quarto deduce violazione e falsa applicazione art. 111 Cost.;(v) il quinto rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96cod. proc. civ. per illegittima ed ingiusta implicita conferma dellacondanna al pagamento ex art. 96 cod. proc. civ. della fase cautelare.r.g. n. 2937/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2937/2024Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 16886/2026Data pubblicazione 29/05/20262. Ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e per leragioni in appresso esplicitate, va pronunciata cassazione senza rinviodell’impugnata sentenza perché l’azione non poteva essere proposta.2.1. Dirimente, a tal fine, la corretta riconduzione sub specie iurisdel provvedimento impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, daoperarsi sulla scorta del suo contenuto, pedissequamente riprodottonell’atto di adizione di questa Corte.Diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale, esso eracostituito da un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione, ai sensidell’art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., a definizione (ed aparziale integrazione e modifica del decreto emesso inaudita alteraparte) della fase sommaria della opposizione formale instaurata daldebitore con il ricorso del 25 settembre 2019.Detta ordinanza aveva una duplice portata precettiva:(i) per un verso, decideva, in senso reiettivo, sulla sospensionedella (intera) procedura esecutiva, richiesta dall’opponente;(ii) d’altro canto, in risposta a sollecitazione dell’opponente,adottava i provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618, secondocomma, del codice di rito, dettando prescrizioni in parte modificativedella ordinanza di vendita in ordine al contenuto dell’avviso di venditaed alle formalità pubblicitarie da eseguirsi.2.2. Per ambedue le descritte statuizioni, l’ordinanza de qua nonera impugnabile con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ..Come già chiarito da questa Corte, avverso l’ordinanza che accolgao rigetti l’istanza di sospensione dell’esecuzione resa in seno adun’opposizione esecutiva - ancorché proposta ai sensi dell’art. 618 cod.proc. civ. – può essere proposto unicamente il reclamo previsto dagliartt. 624, secondo comma, e 669-terdecies del codice di rito, restandoinvece esclusa l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.(Cass. 27/02/2026, n. 4501).r.g. n. 2937/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2937/2024Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 16886/2026Data pubblicazione 29/05/2026Quanto poi ai provvedimenti indilazionabili, la funzione lato sensucautelare da essi rivestita (dacché diretti, assumendo un contenuto nontipizzato dal legislatore, ma modellato dal giudice in rapporto al casoconcreto, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sullaopposizione ed eliminare, per il tempo di durata del giudizio oppositivo,il pregiudizio arrecato dall’atto opposto) rende egualmente praticabile,quale strumento di controllo sulla loro conformità a diritto, il reclamocontemplato dai sopramenzionati articoli.Quale che sia il contenuto specificamente assunto dalla ordinanzain parola, resta ferma la possibilità di un riesame delle questionidibattute nell’àmbito alla fase di merito della causa successivamenteinstaurata (sul punto, diffusamente Cass. 23/12/2022, n. 37751) ed inogni caso esclusa l’autonoma impugnabilità del provvedimento con unanuova opposizione agli atti esecutivi (Cass. 31/01/2017, n. 2353).2.3. In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: «Intema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza con cui il giudicedella esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adottii provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618, secondo comma,cod. proc. civ., è impugnabile con il reclamo ex artt. 624, secondocomma, e 669 terdecies cod. proc. civ., mentre contro di essa non puòessere proposta opposizione agli atti esecutivi».2.4. In applicazione di siffatta regula iuris, l’opposizione agli attiesecutivi in disamina era dunque in radice inammissibile: sicché lasentenza qui gravata (che di detta opposizione ha invece vagliato lafondatezza nel merito) va cassata senza rinvio, con travolgimento diogni statuizione adottata nel corso della controversia oppositiva.Resta assorbita la disamina delle censure sollevate in sede dilegittimità dal ricorrente.3. Il regolamento delle spese dell’unico grado di merito segue ilprincipio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa,come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle speser.g. n. 2937/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2937/2024Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 16886/2026Data pubblicazione 29/05/2026del presente giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto attivitàdifensiva nessuna delle parti intimate.4. L’esito del ricorso in termini non conformi a quelli prospettatinella proposta di definizione inibisce l’irrogazione delle condannecontemplate dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..5. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e nondi rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MDecidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché la domanda non poteva essere proposta.[OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese afferenti ilgrado di merito del giudizio di opposizione, liquidate: (i) in favore dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 7.281 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per centoed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; (ii) in favore dellaMaui [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 3.579 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge; (iii) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in euro10.860 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2937/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]