CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 12966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscrittoal N.R.G. 20860/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26P08 A024M), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via R.R. Pereira n. 202; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45P03 H501X) e CAPPARELLA Lorenza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P46 H501D), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ximenes n. 10, hanno eletto domicilio; e CAPPARELLA Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H29 H501T), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, ha eletto domicilio; Compenso avvocati – Mancato riconoscimento accessori – Rigetto correzione errore materiale R.G.N. 20860/18 C.C.27/03/2023 nonché CAPPARELLA Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B65 A297R), CAPPARELLA Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A53 A297V) e [OSCURATO:PERSONA] Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39T07 D440O), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via Monico n. 2, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e CAPPARELLA Lavinia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87D46 H501Z); -intimati - avversoil “decreto” della Corte d’appello di Roma di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale depositato il 13 giugno 2018, a conclusione del sub-procedimento esperito nel giudizio d’appello iscritto al n. 5138/2014 di R.G., e la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7010/2017, pubblicata il 7 novembre 2017, come “modificata dal (richiamato) decreto correttivo”; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9708/2014, depositata il 5 maggio 2014, nel contenzioso instaurato dal Boffa verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in qualità anche di appellanti incidentali) nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità anche di appellanti incidentali) e di [OSCURATO:PERSONA], e –per l’effetto – disponeva la condanna, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle prestazioni giudiziali rese come difensore in più processi: a) della somma di euro 46.070,96 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) della somma di euro 6.196,58, in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) della somma di euro 100.276,55, in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) della somma di euro 11.258,69, in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) della somma di euro 35.268,01, in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA]; f ) della somma di euro 30.461,71, in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; oltre agli interessi legali dal deposito della consulenza tecnica d’ufficio sino all’effettivo soddisfo; dichiarava, infine, che la condanna dei convenuti dovesse comprendere anche la somma di euro 2.594,92 a titolo di ulteriori spese non imponibili. 2.– All’esito della notifica della sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 14 marzo 2018, avanzava istanza di correzione per errore materiale della pronuncia resa in sede di gravame, in ragione dell’omessa disposizione del pagamento degli accessori sui compensi liquidati, a titolo di rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNA. Fissata l’udienza di trattazione del sub-procedimento di correzione, si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – i qu ali chiedevano, a loro volta, in via incidentale, ulteriori correzioni della sentenza d’appello – ed ancora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, disattendendo la richiesta del Boffa di concessione di termine per il deposito di note di replica avversole memorie di costituzione delle controparti, con il “decreto” di cui in epigrafe (recte, in realtà, si tratta di ordinanza, in quanto pronunciata all’esito della costituzione del contraddittorio ex art. 288, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.), rigettava le istanze di correzione in via principale e in via incidentale. A sostegno del disposto rigetto la Corte di merito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che nelle more si era formato il giudicato in ordine alla sentenza di cui era stata richiesta la correzione; b) che gli evocati errori di conteggio e liquidazione costituivano, in realtà, una omessa pronuncia sull’aspetto indicato dalla parte istante, posto che gli importi indicati comprendevano le intere spettanze dovute, non risultando alcuna indicazione nel corpo della motivazione, da cui potesse desumersi la ricorrenza di ulteriori elementi non valutati al momento della quantificazione delle somme nel dispositivo; c ) che il provvedimento integrativo richiesto dal ricorrente non si esauriva in un intervento meramente correttivo della sentenza emessa in sede di gravame, ma presupponeva una nuova valutazione ideativa sugli importi spettanti al professionista e sulla spettanza di altre somme a titolo di accessori, fattispecie non emendabile con la procedura di correzione di errori materiali; d) che identica conclusione valeva per le istanze sollecitate in via incidentale dalle controparti. 3.–Avverso il “decreto” di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale nonché avverso la sentenza d’appello, come “modificata dal decreto correttivo”, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’omesso esame nonché l’omessa motivazione in ordine alla richiesta dell’istante di essere ammesso al deposito di note di replica, avanzata all’udienza del 22 maggio 2018, allo scopo di controdedurre avverso le comparse di costituzione e risposta, con istanze incidentali di correzione delle controparti, di cui aveva avuto conoscenza solo nel corso della stessa udienza, con conseguente violazione dell’art. 111,primo, secondo e sesto comma, Cost.Ad avviso del ricorrente, la mancata concessione, senza alcuna motivazione, di un termine per note avrebbe determinato una situazione di disparità di trattamento e di riduzione delle potenzialità difensive dell’istante principale, con patente violazione del principio del contraddittorio. Tale mezzo di critica si rivolge verso il solo decreto di rigetto della richiesta di correzione. 1.1.–Il motivo è inammissibile. L’impugnazione in sede di legittimità non può, infatti, essere avanzata contro il solo provvedimento di (rigetto della richiesta) correzione, a fronte di un asserito vizio processuale (e senza, peraltro, che sia stata rilevata l’incidenza sull’esito del sub - procedimento avviato). In termini generali, il provvedimento di correzione di errore materiale (e a fortiori l’ordinanza di rigetto della correzione auspicata), avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto a quest’ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione: infatti, l’art. 288, quarto comma, c.p.c. prevede espressamente l’impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21199 del 05/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 608 del 12/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 8543 del 05/05/2004). Peraltro, la dedotta violazione del contraddittorio – secondo lo stesso assunto del ricorrente – non ha determinato alcuna lesione, posto che l’istante lamenta la mancata concessione di un termine per replicare alle richieste incidentali di emenda, formulate dai resistenti nel sub-procedimento di correzione, richieste che comunque sono state disattese. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’illegittima modifica della sentenza d’appello avvenuta attraverso il decreto correttivo, per avere la Corte territoriale operato immotivatamente un’indebita definizione del contenuto precettivo della pronuncia d’appello, trasformandone la portata, con violazione dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost.Secondo l’istante, l’asserto tautologico di cui al “decreto” correttivo, a mente del quale le parti non avrebbero introdotto in giudizio elementi e temi attinenti al debito per gli accessori, si sarebbe risolto in un’affermazione sostanziale, idonea a definire la portata della pronuncia d’appello, quanto all’esclusione della spettanza degli accessori. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’immotivata utilizzazione del termine “riliquidazione” degli specifici importi indicati nel testo della sentenza, quale mezzo semantico per escludere da questa le somme dovute al professionista a titolo di accessori, avendo, dunque, tale affermazione carattere costitutivo della ridefinizione della sentenza, con riguardo al punto degli accessori, sulla scorta della falsa motivazione adottata, con la conseguente violazione dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost.In merito, il ricorrente sostiene che, nel corpo della motivazione, vi sarebbe stato un esplicito riferimento al fatto che i compensi spettanti dovessero essere oggetto di calcolo ai fini IVA, CNA e spese forfettarie, essendo stato escluso che solo per l’importo di euro 2.594,92 tale calcolo degli accessori non sarebbe spettato, sicché l’omesso riferimento, nel dispositivo, alla spettanza di detti accessori avrebbe costituito, non già una mancata pronuncia sull’aspetto indicato, bensì una mera omissione emendabile, senza alcun ulteriore profilo valutativo da esprimere. Aggiunge il ricorrente che i menzionati accessori sarebbero stati comunque dovuti, benché non compresi dal giudice, come sarebbe risultato dalla specifica domanda degli accessori contenuta nell’atto di appello principale nonché dall’esplicito riferimento alle quantificazioni dei compensi contenute nella consulenza tecnica d’ufficio, cui seguiva la locuzione “oltre il rimborso forfettario e gli accessori di legge”. 4.–Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la trasformazione, ad opera del “decreto” di correzione, del contenuto della sentenza, mediante l’invocazione di preordinate impostazioni ideative, prive di riscontro e senza motivazione, con conseguente violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte distrettuale disatteso l’istanza di correzione per la mancata previsione degli accessori quanto ai compensi riconosciuti, nonostante sia la sentenza di prime cure, sia la sentenza di gravame si fossero riportate alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – adottando quest’ultima quale fonte di definizione del quantumdei corrispettivi spettanti – , risu ltanze che avrebbero distinto espressamente l’elaborazione del compenso rispetto agli accessori, esplicitamente previsti in chiave aggiuntiva. Sicché l’affermazione secondo cui il riconoscimento di tali spettanze (spese forfettarie, IVA e CNA) avrebbe richiesto una nuova valutazione ideativa si sarebbe risolta in una postulazione gratuita, tuttavia modificativa della sentenza, attraverso il falso ragionamento riportato, che di fatto aveva determinato il disconoscimento della debenza degli accessori dovuti. A giudizio dell’istante, vi sarebbe stata, dunque, una strutturale e insanabile contraddizione tra la parte motiva della sentenza – che avrebbe riconosciuto gli accessori – e la parte dispositiva –che, nella versione modificata dal decreto correttivo, li escludeva –, in totale difetto di alcuna motivazione. 5.– Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’immotivata modificazione della sentenza d’appello ad opera del “decreto” correttivo, in insanabile contrasto con le motivate conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e con le specifiche indicazioni in essa contenute sul distinto calcolo di compensi e accessori; nonché in contraddizione con le “consuetudini pattizie” invalse tra professionista e parti assistite, secondo cui sarebbero spettati gli accessori sull’importo dovuto a titolo di compensi; oltre che in contrasto con le risultanze della parte motiva della sentenza d’appello e con la domanda svolta dall’appellante a seguito della disposta consulenza d’ufficio, con violazione dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. e del diritto a controdedurre, partecipando, nel contraddittorio con le altre parti, alla trattazione sul punto. Obietta, in proposito, l’istante che, alla luce degli approdi cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio, ove la Corte di merito avesse inteso negare la debenza degli accessori, avrebbe dovuto disattendere esplicitamente i rilievi espressi sul punto dall’ausiliario – il quale aveva espressamente indicato co me al compenso quantificato dovessero cumularsi gli accessori –, con l’effetto che, negando la correzione, il “decreto”, in realtà, avrebbe modificato la pronuncia d’appello. Rileva, ancora, il ricorrente che il diritto agli accessori sarebbe stato normativamente sancito dagli artt. 2233 e 2234 c.c., cosicché il cliente, nell’avvalersi, per la tutela delle proprie ragioni, di un difensore tecnico, avrebbe instaurato un rapporto di prestazione d’opera professionale, in base al quale sarebbe stato tenuto, non solo a corrispondere gli onorari, ma anche a rivalerlo dell’IVA fatturata nella parcella e versata all’erario. 6.–Con il sesto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. nonché degli artt. 323 e 339 c.p.c., con conseguente lesione dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte d’appello, in spregio al principio del contraddittorio e di parità di trattamento, definito il contenuto dispositivo della sentenza di secondo grado, introducendo, sul punto relativo alla regolamentazione degli accessori, contenuti innovativi rispetto a quanto desumibile dalla pronuncia. Segnatamente, ad avviso dell’istante, il rigetto della richiesta di emenda avrebbe comportato l’abnorme, immotivata esclusione degli accessori dai compensi liquidati al professionista, con la conseguente modifica della sentenza emessa all’esito del gravame, alla stregua dell’anomala utilizzazione del procedimento di correzione, che avrebbe determinato una modifica del dispositivo. Siffatto rigetto, in totale assenza di motivazione, avrebbe trasformato il nuovo dictum sugli accessori in decisione arbitraria e illogica, violativa della legge e contraddetta dal restante contenuto della sentenza e della domanda dell’appellante, oltre che dagli impliciti riconoscimenti delle controparti debitrici. 7.–Le esposte censure (rivolte avverso la sentenza d’appello, come asseritamente “modificata dal richiamato decreto correttivo”) – che possono essere scrut inate congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo profilo della sostanziale correzione della sentenza d’appello attraverso il rigetto dell’istanza di emenda –sono fondate nei termini che seguono. 7.1.– In linea di principio, non è consentito il ricors o in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, come risultante all’esito del sub-procedimento o dell’appendice di correzione, allorché tale procedimento si sia concluso con il rigetto dell’istanza di emenda. In detti casi il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro la pronuncia di cui si è chiesta la correzione entro il termine di legge decorrente dalla sua pubblicazione o notifica e non già dal deposito dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale (e ciò sull’implicito presupposto che l’omissione di cui è stata chiesta l’emenda integri un errore valutativo). Invero, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell’art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza, all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c., è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento che non può toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se – tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame allo scopo di incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio – sia stato violato il giudicato ormai formatosi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1625 del 19/01/2023; Sez. U, Sentenza n. 5419 del 26/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20309 del 26/07/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 16205 del 27/06/2013; Sez. 5, Sentenza n. 5950 del 14/03/2007). La sentenza corretta, quindi, resta impugnabile, nei termini previsti dalla legge e con lo specifico mezzo di volta in volta accordato, proprio al fine di verificare se, con il ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 10/02/2021). A riscontro di tale affermazione deve richiamarsi, sul punto, il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’adozione della misura correttiva, quando l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, comporta la riapertura o il prolungamento dei termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di correzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 19668 del 11/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006). Di contro, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19668 del 11/09/2009; Sez. 5, Sentenza n. 28189 del 26/11/2008; Sez. L, Sentenza n. 22933 del 07/12/2004). E ciò perché il provvedimento di correzione, come già evidenziato, ha natura sostanzialmente amministrativa, ossia ha unicamente la funzione di rendere aderente la «formula» della sentenza al contenuto effettivo della decisione, con la conseguenza che la verifica della legittimità e dell’esattezza della correzione è possibile solo attraverso l’impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall’ultimo comma dell’art.288 c.p.c. 7.2.–Tuttavia, il ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., può investire direttamente l’ordinanza (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di emenda) laddove essa abbia carattere definitivo e contenuto decisorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3986 del 12/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4610 del 22/02/2017; Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006), incidendo sulla regolamentazione degli interessi sottesa al provvedimento di cui si invoca l’emenda. Pertanto, i vizi non afferenti le parti corrette di una sentenza, ma la stessa ordinanza di correzione, se assumano autonomo rilievo – in quanto riguardanti un punto sul quale l’ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni – possono essere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili. Tale principio èinvocabile anche nel peculiare caso di specie. Infatti, i vizi lamentati riguardano un provvedimento che, non essendo censurabile attraverso lo specifico rimedio di cui all’art. 288, quarto comma, c.p.c. – attesa la formale natura di provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione – , risulta impugnabile proprio e solo attraverso il ricorso straordinario. Segnatamente il contenuto decisorio e definitivo dell’ordinanza di rigetto della richiesta di emenda si consacra nel fatto che il Giudice della correzione ha ritenuto che il mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi allo spettante (e liquidato) compenso rivendicato dal difensore (rimborso forfettario spese generali, IVA e CNA) costituisse un vizio di omessa pronuncia e non già emendabile. E ciò rispetto: a) all’espressa domanda di tali accessori nel giudizio principale; b ) all’esplicito riconoscimento della loro spettanza nella consulenza tecnica d’ufficio espletata, da cui la Corte di merito ha tratto spunto per ricavare le somme capitali dovute in ordine al titolo emarginato; c) all’implicito riferimento alla loro debenza, desumibile dal corpo della motivazione (nella parte in cui è stato affermato che solo sulla somma dovuta a titolo di ulteriori spese non imponibili gli accessori non competessero). Ora, la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per rimborso forfettario spese generali, IVA e CNA costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico- esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2666 del 01/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013). E così, in termini analoghi, è emendabile con il nominato procedimento la mancata liquidazione degli onorari di avvocato nel dispositivo ove alla condanna alle spese legali si sia fatto riferimento nel corpo della motivazione (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018; Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 19229 del 04/09/2009), o la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006). Sicché, nella motivazione del “decreto” della Corte d’appello di Roma – che ha rigettato l’istanza di correzione dell’errore materiale –, è dato ravvisare un nuovo esercizio di potere giurisdizionale, e ciò sebbene a fronte dell’inequivoca (formale) statuizione di contenuto negativo in essa esplicitato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 35 del 07/01/2021). Precisamente, come – nel caso in cui l’istanza di correzione sia accolta, seppure a fronte di un errore valutativo –deve essere garantita la tutela impugnatoria, ai fini di rimediare a tale indebita modifica della valenza precettiva della pronuncia, così – nel caso opposto in cui l’istanza di correzione di un mero errore materiale sia disattesa, così sostanzialmente incidendo, in termini valutativi, sulla portata precettiva della pronuncia di cui si invoca l’emenda – deve esser e assicurata una riparazione avverso il provvedimento decisorio e definitivo, conseguente al rigetto della richiesta di correzione di un mero errore materiale, non essendovi altro strumento per porvi rimedio (allorché i termini per l’impugnazione della sentenza “come modificata dall’irrituale provvedimento di rigetto” siano decorsi). Ed invero, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. Sez. L, Or dinanza n. 16877 del 11/08/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 12/02/2016; Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 11/04/2002; Sez. 1, Sentenza n. 7712 del 07/06/2000; Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000). Ebbene ove la mera svista o disattenzione sia qualificata come errore di sostanza sotto il profilo valutativo, in realtà si incide sul contenuto dispositivo della pronuncia, sicché è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, non essendovi altri rimedi per riportare la pronuncia al suo reale significato concettuale. 8.– In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre i residui cinque motivi sono fondati, nella parte in cui, attraverso la declaratoria di rigetto dell’istanza di correzione con valenza decisoria e definitiva, è stata mutata la portat a precettiva della sentenza oggetto dell’istanza di emenda. La pronunciaimpugnata va, dunque, cassat a . All’esito, la causa deve essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c. Per l’effetto, in adesione all’istanza di correzione avanzata, alle somme capitali – di cui alla conda nna disposta nel capo 1), lettere a), b), c), d) e) ed f), del dispositivo della sentenza d’appello – devono aggiungersi gli accessori (rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CNA). Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata in ordine al sub-procedimento di correzione. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la pronunciaimpugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di correzione e, per l’effetto, dispone che alla conda