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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09761/2026

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18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiampietro Rossello- ricorrente -controS.a.s.- intimata -avverso il decreto rep. n. 1194/2022 depositato dal Tribunale diPotenza in data 1°.8.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026Caseificio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo essersi aggiudicataun compendio immobiliare e mobiliare messo in vendita dalfallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ScavoneS.a.s., chiese la «rettifica e/o integrazione» del decreto ditrasferimento con l’indicazione degli identificativi catastalidell’area scoperta, definita «piazzale», che a suo giudizio erachiaramente descritta nella perizia e nel bando di gara comeparte integrante del compendio messo in vendita.Il giudice delegato al fallimento rigettò l’istanza, sulla basedel rilievo che «i terreni non sono mai stati oggettodell’ordinanza di delega e non sono stati mai posti in vendita».Contro il provvedimento del giudice delegato Caseificiofall., che però venne a sua volta rigettato dal Tribunale diPotenza.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] LucaneS.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in ottomotivi.Il fallimento è rimasto intimato.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 817, 818 e 2912 C.C. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta al Tribunale di Potenza l’asseritaviolazione della norma per cui il pignoramento comprendeanche le pertinenze della cosa pignorata, sostenendo che il«piazzale» di cui il decreto di trasferimento non ha indicato iNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026mappali identificativi sarebbe, appunto, una pertinenza deifabbricati trasferiti.2.

Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell’art.586 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3.

Anche il terzo motivo prospetta «violazione dell’art. 586c.p.c.», questa volta «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».La ricorrente ricorda che il decreto di trasferimento deveavere un oggetto esattamente corrispondente a quello descrittonell’avviso di vendita e sostiene che ciò non sarebbe avvenutonel caso di specie.4.

Il quarto motivo denuncia «violazione delle norme intema di ermeneutica contrattuale, segnatamente degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta al tribunale di avere maleinterpretato il contenuto del ricorso per correzione dell’erroremateriale, ritenendo che esso fosse volto in realtà a pretendereuna modifica sostanziale dell’oggetto del decreto ditrasferimento.5.

Col quinto motivo si denuncia «violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.».Prosegue il ragionamento sviluppato con il motivoprecedente, in quanto la ricorrente sostiene che il tribunale,avendo travisato il contenuto della domanda, si sarebbepronunciato sua una domanda non proposta e non si sarebbepronunciato su quella effettivamente proposta.6.

Il vizio denunciato con il sesto motivo è «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Si contesta al tribunale di non avere esaminato il fatto cheanche i terreni, e non solo i fabbricati, erano stati consideratiNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026negli atti della procedura di vendita e, in particolare, nellaperizia di stima.7.

Il settimo motivo censura «violazione dell’art. 287c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».8.

Infine, l’ottavo motivo, al pari del precedente, denuncia«violazione dell’art. 287 c.p.c.», questa volta «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si afferma che, quale effetto della erronea interpretazionedella domanda, sarebbe scaturita la violazione della norma cheimpone al giudice di emendare gli errori materiali contenuti nellesentenze e negli altri provvedimenti irrevocabili.9.

Il ricorso è inammissibile.9.1.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questaCorte, «l’ordinanza resa sull’istanza di correzione di erroremateriale ai sensi dell’art. 288, comma 2, c.p.c., anchenell’ipotesi in cui rigetti la richiesta, non è impugnabile neppurecol ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., inquanto costituente mera determinazione di naturaamministrativa, che non incide sui diritti sostanziali eprocessuali delle parti, ma è solo funzionale all’eventualeeliminazione di errori di redazione del documento (un tempocartaceo, ora digitale) che non può in alcun modo toccare ilcontenuto concettuale della decisione» (Cass. nn. 13360/2024;5733/2019; 16205/2013; 5950/2007; sulla naturasostanzialmente amministrativa del procedimento di correzionedegli errori materiali, al fine di trarne la conseguenza che,qualunque ne sia l’esito, non si dà luogo a decisione sulle spesedi lite, v. anche Cass.

S.u. n. 29432/2024).È stato anche rilevato che, «nel caso di rigetto, … l’istanzaè reiterabile, proprio perché il provvedimento non comportaNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026esercizio, né consumazione di una potestas iudicandi» (Cass. n.13360/2024, cit.).Tali principi non sono stati negati, ma anzi sono statiribaditi, anche in un isolato precedente in cui, tuttavia, è statoaccolto un ricorso per cassazione contro un provvedimento didiniego di correzione degli errori materiali di una sentenza(Cass. n. 12966/2023).9.2.

Nel caso di specie, si ravvisa un ulteriore profilo diinammissibilità del ricorso nel fatto che oggetto di impugnazioneai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. non è direttamente ildecreto pronunciato sull’istanza di correzione dell’erroremateriale, bensì il decreto pronunciato dal collegio del [OSCURATO:PERSONA] su un reclamo ex art. 26 legge fall., che, a sua volta,non era ammissibile.

Infatti, il reclamo è concesso contro idecreti del giudice delegato «Salvo che sia diversamentedisposto».

E, per quanto riguarda il provvedimento adottatosull’istanza di correzione dell’errore materiale, il diverso rimediopredisposto dall’art. 288 c.p.c. è l’impugnazione del decretocorretto, nelle parti in cui è stato modificato, e non del decretodi correzione o di rigetto della correzione.Pertanto, anche se non si condividesse la tesi, quipreferita, dell’assoluta non impugnabilità del decreto di rigettodell’istanza di correzione, l’unico rimedio esperibile contro quelprovvedimento sarebbe stato il ricorso straordinario ex art. 111,comma 7, Cost. e non il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall.(analogamente, con riferimento alla specifica ipotesi dicorrezione degli errori materiali contenuti nello stato passivo, dicui all’art. 98, comma 6, legge fall., v.

Cass. n. 13360/2024,cit.).Numero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/202610.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo adecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.11.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiampietro Rossello- ricorrente -controS.a.s.- intimata -avverso il decreto rep. n. 1194/2022 depositato dal Tribunale diPotenza in data 1°.8.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026Caseificio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo essersi aggiudicataun compendio immobiliare e mobiliare messo in vendita dalfallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ScavoneS.a.s., chiese la «rettifica e/o integrazione» del decreto ditrasferimento con l’indicazione degli identificativi catastalidell’area scoperta, definita «piazzale», che a suo giudizio erachiaramente descritta nella perizia e nel bando di gara comeparte integrante del compendio messo in vendita.Il giudice delegato al fallimento rigettò l’istanza, sulla basedel rilievo che «i terreni non sono mai stati oggettodell’ordinanza di delega e non sono stati mai posti in vendita».Contro il provvedimento del giudice delegato Caseificiofall., che però venne a sua volta rigettato dal Tribunale diPotenza.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] LucaneS.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in ottomotivi.Il fallimento è rimasto intimato.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 817, 818 e 2912 C.C. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta al Tribunale di Potenza l’asseritaviolazione della norma per cui il pignoramento comprendeanche le pertinenze della cosa pignorata, sostenendo che il«piazzale» di cui il decreto di trasferimento non ha indicato iNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026mappali identificativi sarebbe, appunto, una pertinenza deifabbricati trasferiti.2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell’art.586 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3. Anche il terzo motivo prospetta «violazione dell’art. 586c.p.c.», questa volta «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».La ricorrente ricorda che il decreto di trasferimento deveavere un oggetto esattamente corrispondente a quello descrittonell’avviso di vendita e sostiene che ciò non sarebbe avvenutonel caso di specie.4. Il quarto motivo denuncia «violazione delle norme intema di ermeneutica contrattuale, segnatamente degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta al tribunale di avere maleinterpretato il contenuto del ricorso per correzione dell’erroremateriale, ritenendo che esso fosse volto in realtà a pretendereuna modifica sostanziale dell’oggetto del decreto ditrasferimento.5. Col quinto motivo si denuncia «violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.».Prosegue il ragionamento sviluppato con il motivoprecedente, in quanto la ricorrente sostiene che il tribunale,avendo travisato il contenuto della domanda, si sarebbepronunciato sua una domanda non proposta e non si sarebbepronunciato su quella effettivamente proposta.6. Il vizio denunciato con il sesto motivo è «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Si contesta al tribunale di non avere esaminato il fatto cheanche i terreni, e non solo i fabbricati, erano stati consideratiNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026negli atti della procedura di vendita e, in particolare, nellaperizia di stima.7. Il settimo motivo censura «violazione dell’art. 287c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».8. Infine, l’ottavo motivo, al pari del precedente, denuncia«violazione dell’art. 287 c.p.c.», questa volta «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si afferma che, quale effetto della erronea interpretazionedella domanda, sarebbe scaturita la violazione della norma cheimpone al giudice di emendare gli errori materiali contenuti nellesentenze e negli altri provvedimenti irrevocabili.9. Il ricorso è inammissibile.9.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questaCorte, «l’ordinanza resa sull’istanza di correzione di erroremateriale ai sensi dell’art. 288, comma 2, c.p.c., anchenell’ipotesi in cui rigetti la richiesta, non è impugnabile neppurecol ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., inquanto costituente mera determinazione di naturaamministrativa, che non incide sui diritti sostanziali eprocessuali delle parti, ma è solo funzionale all’eventualeeliminazione di errori di redazione del documento (un tempocartaceo, ora digitale) che non può in alcun modo toccare ilcontenuto concettuale della decisione» (Cass. nn. 13360/2024;5733/2019; 16205/2013; 5950/2007; sulla naturasostanzialmente amministrativa del procedimento di correzionedegli errori materiali, al fine di trarne la conseguenza che,qualunque ne sia l’esito, non si dà luogo a decisione sulle spesedi lite, v. anche Cass. S.u. n. 29432/2024).È stato anche rilevato che, «nel caso di rigetto, … l’istanzaè reiterabile, proprio perché il provvedimento non comportaNumero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/2026esercizio, né consumazione di una potestas iudicandi» (Cass. n.13360/2024, cit.).Tali principi non sono stati negati, ma anzi sono statiribaditi, anche in un isolato precedente in cui, tuttavia, è statoaccolto un ricorso per cassazione contro un provvedimento didiniego di correzione degli errori materiali di una sentenza(Cass. n. 12966/2023).9.2. Nel caso di specie, si ravvisa un ulteriore profilo diinammissibilità del ricorso nel fatto che oggetto di impugnazioneai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. non è direttamente ildecreto pronunciato sull’istanza di correzione dell’erroremateriale, bensì il decreto pronunciato dal collegio del [OSCURATO:PERSONA] su un reclamo ex art. 26 legge fall., che, a sua volta,non era ammissibile. Infatti, il reclamo è concesso contro idecreti del giudice delegato «Salvo che sia diversamentedisposto». E, per quanto riguarda il provvedimento adottatosull’istanza di correzione dell’errore materiale, il diverso rimediopredisposto dall’art. 288 c.p.c. è l’impugnazione del decretocorretto, nelle parti in cui è stato modificato, e non del decretodi correzione o di rigetto della correzione.Pertanto, anche se non si condividesse la tesi, quipreferita, dell’assoluta non impugnabilità del decreto di rigettodell’istanza di correzione, l’unico rimedio esperibile contro quelprovvedimento sarebbe stato il ricorso straordinario ex art. 111,comma 7, Cost. e non il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall.(analogamente, con riferimento alla specifica ipotesi dicorrezione degli errori materiali contenuti nello stato passivo, dicui all’art. 98, comma 6, legge fall., v. Cass. n. 13360/2024,cit.).Numero registro generale 1574/2023Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 9761/2026Data pubblicazione 16/04/202610. Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo adecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.11. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente
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