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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13016/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE970 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 339/2022 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 302/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026Data pubblicazione 06/05/20261.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratoree legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava leordinanze ingiunzioni n. 102 e102 bis del 14.02.2017, notificatein data 01.03.2017, aventi ad oggetto la sanzioneamministrativa, pari a complessivi euro 20879,40, comminatadall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Taranto per violazionedell’art. 3 comma 3 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12, come modificatodal d.l. 145/2013 conv. in l. 09/2014, per aver impiegato n. 5lavoratori, senza preventiva comunicazione del rapporto dilavoro.Dedotto che la comunicazione era stata effettuata la serastessa dell’accesso ispettivo compiuto dalla Guardia di Finanza,ed in ritardo rispetto all’inizio dell’orario lavorativo, proprio acausa dell’accesso ispettivo, chiedeva l’accertamento dellaillegittimità della sanzione per l’operatività della buona fede e,in ogni caso, la riduzione del minimo edittale, ai sensi dell’art. 6comma 12 d.lgs. 150/2011, per mancanza dell’elementopsicologico, nell’ambito dell’iter che aveva condotto allapresunta violazione contestata.2.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n.1734/2020,accoglieva il ricorso.3.Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Taranto, proponevanoappello avverso la sentenza e la Corte di appello di Lecce, inaccoglimento del gravame proposto, riformava la pronuncia diprimo grado, ritenendo non condivisibile la valutazione svoltadal giudice di prime cure in ordine alla scusabilità della ritardataNumero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026Avverso la sentenza la parte ricorrente ha propostoN ruimceoror dsi ora ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/2026per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito concontroricorso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Taranto e ilMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali che hanno chiesto ilrigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato le memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 116 e 221 cpc e dell'articolo 2697 c.c.Omesso esame di fatti decisivi della controversia, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.In particolare, censura la sentenza della Corte per avererrato nella valutazione delle prove acquisite e, in particolare,per aver ritenuto necessaria la querela di falso, ex art. 221c.p.c., quale strumento indispensabile per inficiare quantoindicato nel verbale di primo accesso ispettivo dalla Guardia diSecondo la ricostruzione della parte ricorrente, il verbaledella GdF sarebbe affetto da errore materiale per aver indicatoquale orario dell’accesso ispettivo, e non già dell’inizio dellaverbalizzazione, quello delle ore

22.05. Errore materiale che,per giurisprudenza consolidata, non è suscettibile di querela difalso, inammissibile in ipotesi di tal fatta.L’errore materiale dell’orario riportato nel verbale el’invocata necessità della querela di falso avrebbero inciso sullamancata valutazione delle risultanze della prova testimoniale e,Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026quindi, di accertamento effettivo e definitivo della riNtuamredroa dti ara ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).1.3.

Ebbene, parte ricorrente si riferisce, nel contempo, aidifferenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e 5) dell’art.360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un unico motivo.1.4.

Il motivo si fonda su una critica dell’accertamentoprobatorio operato dalla Corte territoriale, alla stessa riservatoquale giudice di merito, con conseguente richiesta, in concreto,di rivalutazione della documentazione, preclusa in sede dilegittimità: (cfr. Sez.

U. n. 34476/2019).E’ consolidato, e recentemente ribadito da questa S.C. (cfr.Cass. n. 23252/2024), in ordine al valore dei verbali ispettivi,Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026che in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapNpuomretroi ddi rai ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/2026lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino aquerela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblicoufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta chesiano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti(v., tra le molte, Cass. n. 20019/2018; in motiv., Cass. n.8946/2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (idest: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzantiverbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto daiverbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suolibero apprezzamento, può valutarne l'importanza edeterminare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova(Cass. n. 8946/2020 cit.), possedendo – detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specificaprova contraria (Cass.

S.U. n. n. 916/1996; conf.

Cass. n.14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, in motivazione; Cass. n.24388/2022).Orbene, dal momento che l’indicazione dell’orario in cui haavuto inizio l’ispezione (ore 22,05) integra un elementoestrinseco del verbale, esso costituisce un elemento dello stessoassistito da fede privilegiata, anche ai sensi dell’art. 2700 c.c.,per cui come condivisibilmente affermato dalla Corte di appello,poteva essere infirmato solo da una pregiudiziale querela difalso, di fatto non attivata.Ne consegue, quindi, l’infondatezza del motivo di doglianza.Numero registro generale 17193/20222.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laN umero sezionale 970/2026Numero di raccolta generale 13016/2026violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 689/8D1at a pubblicazione 06/05/2026e dell’art. 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 cpc.

Omessoesame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggettodi discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.Secondo parte ricorrente la sentenza di secondo gradoandrebbe cassata per violazione dell’art. 3 della l. 689/91,stante la mancanza dell’elemento psicologico da parte deltrasgressore.2.1.

Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente introduce, per la prima volta, in sede dilegittimità un motivo di doglianza che postula un’indagine noncompiuta in sede di merito e non rientrante nel decisum dellasentenza impugnata e, comunque, non rilevabile d’ufficio dalgiudice (cfr. ex multis Cass. 14477/2018; Cass. n. 2193/2020).Il profilo dell’insussistenza dell’elemento psicologico è unaquestione che non ha costituito oggetto di gravame (nonessendo stato proposto appello in via incidentale) e non è stataricompresa, quindi, nel tema del decidere del giudizio di secondogrado, con conseguente inammissibilità, conformemente aquanto statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9936/2000).3.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).Numero registro generale 17193/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 13016/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE970 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 339/2022 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 302/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026Data pubblicazione 06/05/20261.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratoree legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava leordinanze ingiunzioni n. 102 e102 bis del 14.02.2017, notificatein data 01.03.2017, aventi ad oggetto la sanzioneamministrativa, pari a complessivi euro 20879,40, comminatadall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Taranto per violazionedell’art. 3 comma 3 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12, come modificatodal d.l. 145/2013 conv. in l. 09/2014, per aver impiegato n. 5lavoratori, senza preventiva comunicazione del rapporto dilavoro.Dedotto che la comunicazione era stata effettuata la serastessa dell’accesso ispettivo compiuto dalla Guardia di Finanza,ed in ritardo rispetto all’inizio dell’orario lavorativo, proprio acausa dell’accesso ispettivo, chiedeva l’accertamento dellaillegittimità della sanzione per l’operatività della buona fede e,in ogni caso, la riduzione del minimo edittale, ai sensi dell’art. 6comma 12 d.lgs. 150/2011, per mancanza dell’elementopsicologico, nell’ambito dell’iter che aveva condotto allapresunta violazione contestata.2.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n.1734/2020,accoglieva il ricorso.3.Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Taranto, proponevanoappello avverso la sentenza e la Corte di appello di Lecce, inaccoglimento del gravame proposto, riformava la pronuncia diprimo grado, ritenendo non condivisibile la valutazione svoltadal giudice di prime cure in ordine alla scusabilità della ritardataNumero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026Avverso la sentenza la parte ricorrente ha propostoN ruimceoror dsi ora ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/2026per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito concontroricorso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Taranto e ilMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali che hanno chiesto ilrigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato le memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 116 e 221 cpc e dell'articolo 2697 c.c.Omesso esame di fatti decisivi della controversia, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.In particolare, censura la sentenza della Corte per avererrato nella valutazione delle prove acquisite e, in particolare,per aver ritenuto necessaria la querela di falso, ex art. 221c.p.c., quale strumento indispensabile per inficiare quantoindicato nel verbale di primo accesso ispettivo dalla Guardia diSecondo la ricostruzione della parte ricorrente, il verbaledella GdF sarebbe affetto da errore materiale per aver indicatoquale orario dell’accesso ispettivo, e non già dell’inizio dellaverbalizzazione, quello delle ore 22.05. Errore materiale che,per giurisprudenza consolidata, non è suscettibile di querela difalso, inammissibile in ipotesi di tal fatta.L’errore materiale dell’orario riportato nel verbale el’invocata necessità della querela di falso avrebbero inciso sullamancata valutazione delle risultanze della prova testimoniale e,Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026quindi, di accertamento effettivo e definitivo della riNtuamredroa dti ara ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversola mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).1.3. Ebbene, parte ricorrente si riferisce, nel contempo, aidifferenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e 5) dell’art.360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un unico motivo.1.4. Il motivo si fonda su una critica dell’accertamentoprobatorio operato dalla Corte territoriale, alla stessa riservatoquale giudice di merito, con conseguente richiesta, in concreto,di rivalutazione della documentazione, preclusa in sede dilegittimità: (cfr. Sez. U. n. 34476/2019).E’ consolidato, e recentemente ribadito da questa S.C. (cfr.Cass. n. 23252/2024), in ordine al valore dei verbali ispettivi,Numero registro generale 17193/2022Numero sezionale 970/2026che in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapNpuomretroi ddi rai ccolta generale 13016/2026Data pubblicazione 06/05/2026lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino aquerela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblicoufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta chesiano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti(v., tra le molte, Cass. n. 20019/2018; in motiv., Cass. n.8946/2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (idest: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzantiverbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto daiverbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suolibero apprezzamento, può valutarne l'importanza edeterminare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova(Cass. n. 8946/2020 cit.), possedendo – detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specificaprova contraria (Cass. S.U. n. n. 916/1996; conf. Cass. n.14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, in motivazione; Cass. n.24388/2022).Orbene, dal momento che l’indicazione dell’orario in cui haavuto inizio l’ispezione (ore 22,05) integra un elementoestrinseco del verbale, esso costituisce un elemento dello stessoassistito da fede privilegiata, anche ai sensi dell’art. 2700 c.c.,per cui come condivisibilmente affermato dalla Corte di appello,poteva essere infirmato solo da una pregiudiziale querela difalso, di fatto non attivata.Ne consegue, quindi, l’infondatezza del motivo di doglianza.Numero registro generale 17193/20222. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laN umero sezionale 970/2026Numero di raccolta generale 13016/2026violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 689/8D1at a pubblicazione 06/05/2026e dell’art. 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 cpc. Omessoesame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggettodi discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.Secondo parte ricorrente la sentenza di secondo gradoandrebbe cassata per violazione dell’art. 3 della l. 689/91,stante la mancanza dell’elemento psicologico da parte deltrasgressore.2.1. Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente introduce, per la prima volta, in sede dilegittimità un motivo di doglianza che postula un’indagine noncompiuta in sede di merito e non rientrante nel decisum dellasentenza impugnata e, comunque, non rilevabile d’ufficio dalgiudice (cfr. ex multis Cass. 14477/2018; Cass. n. 2193/2020).Il profilo dell’insussistenza dell’elemento psicologico è unaquestione che non ha costituito oggetto di gravame (nonessendo stato proposto appello in via incidentale) e non è stataricompresa, quindi, nel tema del decidere del giudizio di secondogrado, con conseguente inammissibilità, conformemente aquanto statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9936/2000).3.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).Numero registro generale 17193/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 13016/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]