CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27981-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E PISTOIA - MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27981/2019 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 CC tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 491/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 234 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla ordinanza ingiunzione n. 878-882-2011 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – DTL di Pistoia per plurime violazioni delle disposizioni concernenti alcuni rapporti di lavoro subordinati instaurati nel periodo ottobre- novembre 2008 (comunicazione dell’assunzione delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omessa registrazione sul LUL, tardiva consegna di dichiarazione di assunzione, omessa consegna dei prospetti paga) addette all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dalle lavoratrici e da altre colleghe, circostanziate, coerenti e complete, non apparivano scalfite né dalla documentazione prodotta né dalle “rettifiche” effettuate in sede giudiziale, considerato altresì l’orientamento giurisprudenziale relativo al libero convincimento del giudice concernente i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali. Avverso tale sentenza ricorre la Pagli con due motivi; la DTL di Prato-Pistoia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo, essendo obiettivamente carente e illogico il procedimento logico posto alla base sia della decisione impugnata (sia della pronuncia di primo grado), fondata sulle sole dichiarazioni rese in sede amministrativa, smentite in sede testimoniale ove è stato confermato che l’attività delle lavoratrici è cessata il 31.10.2008 (e non il 4.11.2008). Invero, i testimoni escussi non hanno reso deposizioni contrarie a quelle assunte in sede ispettiva e su fatti nuovi, ma hanno soltanto specificato e precisato le circostanze già oggetto di verbalizzazione da parte degli ispettori. 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 150 del 2011, dovendo, entrambi i giudici di merito, fare applicazione della disposizione innanzi indicata che prevede che qualora non vi sia prova sufficiente delle responsabilità dell’opponente, l’ordinanza va annullata ed accolta l’opposizione. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. 4. La dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020); 5. La violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 6. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass.n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 6/9/2012, Cass. n. n.28286 de l2019, in motivazione). 7. La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzando il suo prudente apprezzamento e conformemente alla valutazione del giudice di primo grado, che le dichiarazioni di altre tre lavoratrici (oltre a quelle oggetto dell’illecito amministrativo) raccolte dagli ispettori erano circostanziate, complete e coerenti, “incrociate tra di loro” e sostanzialmente confermate dalle relative deposizioni rese in giudizio, e la cui attendibilità non era diminuita da ritrattazioni tardive e non giustificate. 8. La valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili inoltre non denunciabili in questa sede a fronte di una sentenza c.d. doppia conforme. 9. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile; le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp