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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16210/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] -FORLÌ -1369 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 763/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 116/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10275/2022Numero di raccolta generale 16210/20261.

La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza delData pubblicazione 25/05/2026giudice di prime cure emessa in sede di opposizione ad ordinanzaingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ha accertatol’assunzione irregolare, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in qualitàdi Presidente della Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA]), diquattro lavoratori subordinati per la gestione del bar e piccolaristorazione all’interno della sala [OSCURATO:PERSONA] all’ippodromo diCesena, per periodi variabili nel periodo tra marzo 2009 e giugno2010, come cristallizzato nel verbale redatto dall’Ispettoratoterritoriale del lavoro Forlì-Cesena e nell’ordinanza ingiunzione n.2016/47.2.

La Corte territoriale – esclusa la sussistenza di vizi formali delprocedimento amministrativo e dell’ordinanza ingiunzione(attinenti a lamentata inibizione del diritto di difesa e difetto dimotivazione) - ha (sulla scorta del contenuto dei verbali ispettivie della documentazione acquisita) ritenuto ricorrenti gli indicisussidiari della subordinazione per tutti i lavoratori assunti.3.

Per la cassazione di tale sentenza il Lambertini ha propostoricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.L’Ispettorato resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Cortedistrettuale, respinto le censure relative alla mancata audizionedel co-trasgressore, [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza dimotivazione, nell’ordinanza ingiunzione, della decisione di rigetto;pur prendendo atto dell’autorevole orientamento delle SezioniNumero registro generale 10275/2022Unite (sentenza n. 1786/2010) che ha escluso la nullità dNuemle ro sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 16210/2026procedimento amministrativo in caso di mancata audizioneData pubblicazione 25/05/2026dell’interessato, la censura rileva da un punto di vista sostanzialein ordine al colpevole mancato esercizio del potere-dovere inmateria di ricerca della verità materiale.1.1.

Il motivo è inammissibile e, per la parte residua, infondato.1.2.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto, nellasostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dalloschema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014); inoltre, la censura – purrichiamando orientamenti giurisprudenziali in ordine al diversovizio della nullità delle ordinanze-ingiunzioni “del tutto prive dimotivazione” (Cass. n. 2959/2016) – si limita a lamentare lamancata audizione di un co-trasgressore nell’ambito delprocedimento amministrativo senza indicare il concretopregiudizio subìto alla difesa del Lambertini.1.3.

Per la parte residua, il motivo non è fondato in quanto,secondo orientamento consolidato di questa Corte, «In tema diopposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioniamministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefettoai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero aconclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordinealle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa noncomportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenzadel diritto di credito derivante dalla violazione commessa, inquanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma ilrapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sedeamministrativa (eventualmente non esaminate o nonNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026motivatamente respinte), in quanto riproposte nei Nmumoetroiv dii racdcoi lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia chele stesse investano questioni di diritto che di fatto»: il principio didiritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (1786/2010),è stato successivamente più volte confermato (cfr., tra le tante,Cass.n.11280/2010, n.17799/2014, Cass. n.12503/2018, Cass.SSUU 10261/2018, Cass. n.32243/2018, e, tra le più recentisull’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione,Cass. n.14527 e 30960/2025).2.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2094, 1362c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 6, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 150/2011(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.)avendo, la Corte distrettuale, trascurato di analizzare le prove(testimoniali e documentali) offerte dal Lambertini e attribuitorilevanza decisiva e privilegiata alle dichiarazioni dei quattrolavoratori, senza considerare gli elementi contrari offerti dalLambertini e ripartendo erroneamente l’onere della prova.2.1.

I motivi sono in parte inammissibili e per la parte residuainfondati.2.2.

Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatidall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la sceltae la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno onell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022): ebbene, leNumero registro generale 10275/2022doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appaganNtumee ro sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 16210/2026coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvonoData pubblicazione 25/05/2026nell’unilaterale (e inammissibile) contrapposizione di un diversoinquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale ed’appello (con pronuncia c.d. doppia conforme), con motivato eplausibile apprezzamento.2.3.

La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018;Cass. n. 18092 del 2020); nella sentenza impugnata non è inalcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio,interamente gravante su chi intendeva avvalersidell’accertamento ispettivo e della ravvisata natura subordinatadei rapporti di lavoro.2.4.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, iverbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti daefficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova,che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e chepuò disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilitào di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.14965/2012).2.5.

In particolare, è stato affermato che i verbali redattidall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenzaed assistenza fanno fede sino a querela di falso per quantoriguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed iNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua Npumreerso edin razccao lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n.20019/2018; in motiv., Cass. n. 8946/2020), mentre in ordinealle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanzediverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loropresenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di averaccertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato oin seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alverbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, ilmateriale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio delgiudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarnel'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini dellaprova (Cass. n. 8946/2020 cit.), possedendo – detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specificaprova contraria (Cass.

S.U. n. n. 916/1996; conf.

Cass. n.14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, in motivazione; Cass. n.24388/2022).2.6.

La Corte territoriale – illustrando approfonditamentel’orientamento giurisprudenziali innanzi esposto - si è conformataai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzandoil suo prudente apprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dailavoratori sentiti (alcuni assunti con contratti “a chiamata”, altriassunti con contratti a tempo determinato, in genere a seguito di“lettere di incarico per prestazione occasionale”, comedocumentato dal Lambertini e valutato dai giudici di merito, chehanno sottolineato la mancanza di data certa) nel corsodell’accertamento ispettivo erano circostanziate e complete,integrate dalle circostanze apprese direttamente dagli Ispettoriverbalizzanti e sostanzialmente non smentite dalladocumentazione prodotta (solamente) in giudizio dallaCooperativa gestita dal Lambertini.Numero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/20263.

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione dNuemgerloi dai rratctc.o lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026111 e 113 Cost., degli artt. 421 e 437 c.p.c. (in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) per mancato esperimentodi attività istruttoria: la Corte territoriale ha ritenuto che ladocumentazione prodotta dalla Cooperativa e dal Lambertini nonappariva idonea a contrastare utilmente gli accertamenti compiutidall’Ispettorato, trascurando di approfondire le piste probatorieemerse e ignorando alcuni documenti acquisiti al processo chedimostravano l’inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dailavoratori agli Ispettori.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

La censura, da una parte, non precisa quali fonti di provasiano state richieste ai giudici di merito e quali non sarebbero stateammesse (né indica eventuali capitoli di prova testimonialeritenuti decisivi per l’esito del giudizio) e, dall’altra, lamental’erroneo apprezzamento della documentazione prodotta dalLambertini.3.3.

E' sufficiente sul punto ricordare che il mancato esercizio daparte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. è censurabileper cassazione solo qualora la parte abbia preventivamenteinvestito il giudice di una specifica richiesta in tal senso (cfr. Cass.n. 22534/2014) e rilevare che, nel caso di specie, parte ricorrentenon ha indicato quando e come avrebbe sollecitato in tal senso laCorte di merito, così violando il canone di specificità dei motivi diricorso per come ora prescritto dall'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.3.4.

Va, inoltre, rammentato che, la censura di una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di meritonon è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di meritoabbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, masoltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base diNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziaNtuimvearo dai lr acdcoi lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez.

U, n. 11892/2016,Cass.

Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025).4.

In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.5.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] -FORLÌ -1369 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 763/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 116/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10275/2022Numero di raccolta generale 16210/20261. La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza delData pubblicazione 25/05/2026giudice di prime cure emessa in sede di opposizione ad ordinanzaingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ha accertatol’assunzione irregolare, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in qualitàdi Presidente della Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA]), diquattro lavoratori subordinati per la gestione del bar e piccolaristorazione all’interno della sala [OSCURATO:PERSONA] all’ippodromo diCesena, per periodi variabili nel periodo tra marzo 2009 e giugno2010, come cristallizzato nel verbale redatto dall’Ispettoratoterritoriale del lavoro Forlì-Cesena e nell’ordinanza ingiunzione n.2016/47.2. La Corte territoriale – esclusa la sussistenza di vizi formali delprocedimento amministrativo e dell’ordinanza ingiunzione(attinenti a lamentata inibizione del diritto di difesa e difetto dimotivazione) - ha (sulla scorta del contenuto dei verbali ispettivie della documentazione acquisita) ritenuto ricorrenti gli indicisussidiari della subordinazione per tutti i lavoratori assunti.3. Per la cassazione di tale sentenza il Lambertini ha propostoricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.L’Ispettorato resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Cortedistrettuale, respinto le censure relative alla mancata audizionedel co-trasgressore, [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza dimotivazione, nell’ordinanza ingiunzione, della decisione di rigetto;pur prendendo atto dell’autorevole orientamento delle SezioniNumero registro generale 10275/2022Unite (sentenza n. 1786/2010) che ha escluso la nullità dNuemle ro sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 16210/2026procedimento amministrativo in caso di mancata audizioneData pubblicazione 25/05/2026dell’interessato, la censura rileva da un punto di vista sostanzialein ordine al colpevole mancato esercizio del potere-dovere inmateria di ricerca della verità materiale.1.1. Il motivo è inammissibile e, per la parte residua, infondato.1.2. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto, nellasostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dalloschema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014); inoltre, la censura – purrichiamando orientamenti giurisprudenziali in ordine al diversovizio della nullità delle ordinanze-ingiunzioni “del tutto prive dimotivazione” (Cass. n. 2959/2016) – si limita a lamentare lamancata audizione di un co-trasgressore nell’ambito delprocedimento amministrativo senza indicare il concretopregiudizio subìto alla difesa del Lambertini.1.3. Per la parte residua, il motivo non è fondato in quanto,secondo orientamento consolidato di questa Corte, «In tema diopposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioniamministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefettoai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero aconclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordinealle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa noncomportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenzadel diritto di credito derivante dalla violazione commessa, inquanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma ilrapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sedeamministrativa (eventualmente non esaminate o nonNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026motivatamente respinte), in quanto riproposte nei Nmumoetroiv dii racdcoi lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia chele stesse investano questioni di diritto che di fatto»: il principio didiritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (1786/2010),è stato successivamente più volte confermato (cfr., tra le tante,Cass.n.11280/2010, n.17799/2014, Cass. n.12503/2018, Cass.SSUU 10261/2018, Cass. n.32243/2018, e, tra le più recentisull’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione,Cass. n.14527 e 30960/2025).2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2094, 1362c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 6, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 150/2011(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.)avendo, la Corte distrettuale, trascurato di analizzare le prove(testimoniali e documentali) offerte dal Lambertini e attribuitorilevanza decisiva e privilegiata alle dichiarazioni dei quattrolavoratori, senza considerare gli elementi contrari offerti dalLambertini e ripartendo erroneamente l’onere della prova.2.1. I motivi sono in parte inammissibili e per la parte residuainfondati.2.2. Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatidall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la sceltae la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno onell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022): ebbene, leNumero registro generale 10275/2022doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appaganNtumee ro sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 16210/2026coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvonoData pubblicazione 25/05/2026nell’unilaterale (e inammissibile) contrapposizione di un diversoinquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale ed’appello (con pronuncia c.d. doppia conforme), con motivato eplausibile apprezzamento.2.3. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018;Cass. n. 18092 del 2020); nella sentenza impugnata non è inalcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio,interamente gravante su chi intendeva avvalersidell’accertamento ispettivo e della ravvisata natura subordinatadei rapporti di lavoro.2.4. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, iverbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti daefficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova,che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e chepuò disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilitào di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.14965/2012).2.5. In particolare, è stato affermato che i verbali redattidall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenzaed assistenza fanno fede sino a querela di falso per quantoriguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed iNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua Npumreerso edin razccao lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n.20019/2018; in motiv., Cass. n. 8946/2020), mentre in ordinealle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanzediverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loropresenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di averaccertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato oin seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alverbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, ilmateriale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio delgiudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarnel'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini dellaprova (Cass. n. 8946/2020 cit.), possedendo – detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specificaprova contraria (Cass. S.U. n. n. 916/1996; conf. Cass. n.14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, in motivazione; Cass. n.24388/2022).2.6. La Corte territoriale – illustrando approfonditamentel’orientamento giurisprudenziali innanzi esposto - si è conformataai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzandoil suo prudente apprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dailavoratori sentiti (alcuni assunti con contratti “a chiamata”, altriassunti con contratti a tempo determinato, in genere a seguito di“lettere di incarico per prestazione occasionale”, comedocumentato dal Lambertini e valutato dai giudici di merito, chehanno sottolineato la mancanza di data certa) nel corsodell’accertamento ispettivo erano circostanziate e complete,integrate dalle circostanze apprese direttamente dagli Ispettoriverbalizzanti e sostanzialmente non smentite dalladocumentazione prodotta (solamente) in giudizio dallaCooperativa gestita dal Lambertini.Numero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/20263. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione dNuemgerloi dai rratctc.o lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026111 e 113 Cost., degli artt. 421 e 437 c.p.c. (in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) per mancato esperimentodi attività istruttoria: la Corte territoriale ha ritenuto che ladocumentazione prodotta dalla Cooperativa e dal Lambertini nonappariva idonea a contrastare utilmente gli accertamenti compiutidall’Ispettorato, trascurando di approfondire le piste probatorieemerse e ignorando alcuni documenti acquisiti al processo chedimostravano l’inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dailavoratori agli Ispettori.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La censura, da una parte, non precisa quali fonti di provasiano state richieste ai giudici di merito e quali non sarebbero stateammesse (né indica eventuali capitoli di prova testimonialeritenuti decisivi per l’esito del giudizio) e, dall’altra, lamental’erroneo apprezzamento della documentazione prodotta dalLambertini.3.3. E' sufficiente sul punto ricordare che il mancato esercizio daparte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. è censurabileper cassazione solo qualora la parte abbia preventivamenteinvestito il giudice di una specifica richiesta in tal senso (cfr. Cass.n. 22534/2014) e rilevare che, nel caso di specie, parte ricorrentenon ha indicato quando e come avrebbe sollecitato in tal senso laCorte di merito, così violando il canone di specificità dei motivi diricorso per come ora prescritto dall'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.3.4. Va, inoltre, rammentato che, la censura di una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di meritonon è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di meritoabbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, masoltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base diNumero registro generale 10275/2022Numero sezionale 1369/2026prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziaNtuimvearo dai lr acdcoi lta generale 16210/2026Data pubblicazione 25/05/2026fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016,Cass. Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025).4. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.5. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris