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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14179/2026

Testo disponibile della fonte

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i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA]-LODI, in1370 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 199/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1074/2021;Numero registro generale 23767/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN udmeelro sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 14179/202617/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 14/05/20261.

La Corte di appello di Milano, confermando la sentenza delgiudice di prime cure emessa in sede di opposizione ad ordinanzaingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ha accertatol’assunzione irregolare, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]., di alcuni lavoratori subordinati, nellaspecie l’omessa comunicazione dell’instaurazione del rapporto dilavoro nell’ambito della discarica gestita dalla società, comecristallizzato nel verbale redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] territoriale dellavoro di Milano e nelle ordinanze ingiunzione nn. 62 e 64/18.2.

La Corte territoriale – esclusa la sussistenza di vizi formali delleordinanze ingiunzione in quanto sufficientemente motivate - haritenuto il quadro probatorio raccolto (costituito dai verbali diaccertamento degli Ispettori, dalle dichiarazioni rese agli stessi dailavoratori, dalla documentazione prodotta dalla società) sufficienteai fini della conferma delle date di assunzione dei lavoratori MarioPanetta (aprile 2018), [OSCURATO:PERSONA] (metà gennaio 2018), KleidiShaba (fine febbraio 2018).3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso affidato a duemotivi, illustrati da memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con entrambi i motivi di ricorso si denunzia “violazione edomessa applicazione di legge” avendo, la Corte territoriale,trascurato – ai fini di una corretta ricostruzione delle singoleposizioni – che il lavoratore Panetta ha rilasciato contraddittorie eNumero registro generale 23767/2022confuse dichiarazioni in sede giudiziale (da ritenersi senz’aNlutmreoro sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 14179/2026mendaci) e che lo stesso ha sottoscritto un “accordo sindacale”;Data pubblicazione 14/05/2026che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falsosolamente riguardo ai fatti che i pubblici ufficiali hannodirettamente constatato (con esclusione, quindi, della veridicitàdelle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori); che i conteggirelativi alle sanzioni amministrative (di cui all’art. 3, comma 3, d.l.n. 12/2002 conv. con legge n. 73/2002) sono erronei in quantohanno considerato date di assunzione dei tre lavoratori che noncorrispondono alla verità come emerge chiaramente dagli elementiistruttori.2.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono inammissibili e per la parte residua, infondati.3.

I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto volti, nellasostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dalloschema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), censura non consentita -nel caso di specie - a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.4.

Dovendo ritenersi – in assenza di chiara indicazione delle normeche si ritengono violate - che le censure siano rivolte a criticare larilevanza decisiva e privilegiata attribuita dai giudici del merito alledichiarazioni dei lavoratori in sede di accertamento ispettivo, varichiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cuii verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti daefficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova,che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e chepuò disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilitào di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.14965/2012).Numero registro generale 23767/2022Numero sezionale 1370/20264.1.

In particolare, è stato affermato i verbaNluim eror edi draacctotltia generale 14179/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenzaed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione dirapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fedesino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dalpubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attestache siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti(v., tra le molte, Cass. n. 20019/2018; in motiv., Cass. n.8946/2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est:in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzantiverbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto daiverbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suolibero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinarequale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946/2020cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essereinfirmata solo da una specifica prova contraria (Cass.

S.U. n. n.916/1996; conf.

Cass. n. 14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, inmotivazione; Cass. n. 24388/2022).4.2.

La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzirichiamati ed ha precisato, utilizzando il suo prudenteapprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sentitinel corso dell’accertamento ispettivo erano circostanziate ecomplete, integrate dalle circostanze apprese direttamente dagliIspettori verbalizzanti e dal quadro probatorio così come ricostruitoin giudizio.Numero registro generale 23767/2022Numero sezionale 1370/20265.

In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese diN umlietreo dis raocncoolta generale 14179/2026Data pubblicazione 14/05/2026regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.6.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA]-LODI, in1370 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 199/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1074/2021;Numero registro generale 23767/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN udmeelro sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 14179/202617/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di appello di Milano, confermando la sentenza delgiudice di prime cure emessa in sede di opposizione ad ordinanzaingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ha accertatol’assunzione irregolare, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]., di alcuni lavoratori subordinati, nellaspecie l’omessa comunicazione dell’instaurazione del rapporto dilavoro nell’ambito della discarica gestita dalla società, comecristallizzato nel verbale redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] territoriale dellavoro di Milano e nelle ordinanze ingiunzione nn. 62 e 64/18.2. La Corte territoriale – esclusa la sussistenza di vizi formali delleordinanze ingiunzione in quanto sufficientemente motivate - haritenuto il quadro probatorio raccolto (costituito dai verbali diaccertamento degli Ispettori, dalle dichiarazioni rese agli stessi dailavoratori, dalla documentazione prodotta dalla società) sufficienteai fini della conferma delle date di assunzione dei lavoratori MarioPanetta (aprile 2018), [OSCURATO:PERSONA] (metà gennaio 2018), KleidiShaba (fine febbraio 2018).3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso affidato a duemotivi, illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con entrambi i motivi di ricorso si denunzia “violazione edomessa applicazione di legge” avendo, la Corte territoriale,trascurato – ai fini di una corretta ricostruzione delle singoleposizioni – che il lavoratore Panetta ha rilasciato contraddittorie eNumero registro generale 23767/2022confuse dichiarazioni in sede giudiziale (da ritenersi senz’aNlutmreoro sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 14179/2026mendaci) e che lo stesso ha sottoscritto un “accordo sindacale”;Data pubblicazione 14/05/2026che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falsosolamente riguardo ai fatti che i pubblici ufficiali hannodirettamente constatato (con esclusione, quindi, della veridicitàdelle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori); che i conteggirelativi alle sanzioni amministrative (di cui all’art. 3, comma 3, d.l.n. 12/2002 conv. con legge n. 73/2002) sono erronei in quantohanno considerato date di assunzione dei tre lavoratori che noncorrispondono alla verità come emerge chiaramente dagli elementiistruttori.2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono inammissibili e per la parte residua, infondati.3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto volti, nellasostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dalloschema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), censura non consentita -nel caso di specie - a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.4. Dovendo ritenersi – in assenza di chiara indicazione delle normeche si ritengono violate - che le censure siano rivolte a criticare larilevanza decisiva e privilegiata attribuita dai giudici del merito alledichiarazioni dei lavoratori in sede di accertamento ispettivo, varichiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cuii verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti daefficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova,che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e chepuò disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilitào di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.14965/2012).Numero registro generale 23767/2022Numero sezionale 1370/20264.1. In particolare, è stato affermato i verbaNluim eror edi draacctotltia generale 14179/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenzaed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione dirapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fedesino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dalpubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attestache siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti(v., tra le molte, Cass. n. 20019/2018; in motiv., Cass. n.8946/2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est:in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzantiverbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto daiverbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suolibero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinarequale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946/2020cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essereinfirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n.916/1996; conf. Cass. n. 14965/2012, Cass. n. n.28286/2019, inmotivazione; Cass. n. 24388/2022).4.2. La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzirichiamati ed ha precisato, utilizzando il suo prudenteapprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sentitinel corso dell’accertamento ispettivo erano circostanziate ecomplete, integrate dalle circostanze apprese direttamente dagliIspettori verbalizzanti e dal quadro probatorio così come ricostruitoin giudizio.Numero registro generale 23767/2022Numero sezionale 1370/20265. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese diN umlietreo dis raocncoolta generale 14179/2026Data pubblicazione 14/05/2026regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]