CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 13405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2412/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero di Caserta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Mascherino, n. 72. - ricorrente- contro Comune di Caserta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Panama, n. 72, in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di appello di NAPOLI n. 1434/2017 del 12 giugno 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del Clero di Caserta, prendendo atto «della mancata attivazione della stima definitiva», poiché la domanda era stata direttamente promossa «non ritenendo congrua l'indennità di esproprio stabilita d'urgenza dal Comune». 2. La Corte territoriale ha affermato che nei casi in cui non era stata concordata tra le parti interessate l'indennità di occupazione prevista dall'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, questa andava determinata, su istanza di chiunque vi avesse interesse, dalla commissione provinciale di cui all'art. 41 dello stesso decreto con una stima che poteva essere oggetto di opposizione nella forme di cui all'art. 54 d.P.R. citato e che prima della comunicazione della stima dell'indennità di occupazione di competenza della predetta commissione provinciale, al proprietario dell'immobile non era consentito adire la corte di appello territorialmente competente, né per opporsi a tale stima, né per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennità; che, dunque, per l'indennità di esproprio e quella di occupazione, il ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione di esse era previsto dal combinato disposto degli artt. 27 e 54 del d.P.R. n. 327/2001 come opposizione o impugnazione alla stima operata dai tecnici o dalla commissione provinciale. 3. I giudici di secondo grado, dopo avere affermato che le ragioni addotte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 470 del 1990, non valevano riguardo al combinato disposto degli art. 21, 27, 50 e 54 del d.P.R. n. 327/2001, potendo definirsi risolto il problema dei rimedi anche dì carattere giudiziale rispetto all'inerzia delle pubbliche amministrazioni, hanno precisato che l'inciso previsto dal primo comma dell'art. 54 T.U.E., nella parte in cui consentiva all'espropriato, decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, comunque di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità, prevedeva una facoltà che postulava comunque che vi fosse la stima dei tecnici o della commissione, permettendo una tutela anticipata solo rispetto alla sua notificazione, epoca dalla quale decorreva il termine decadenziale ivi previsto; la Corte territoriale, inoltre, affermando espressamente di discostarsi dalle argomentazioni del giudice di legittimità (Cass. n. 22844/2016), ha evidenziato che motivare diversamente significava modificare il senso letterale della frase così come intesa dal legislatore, attribuendogli un errore di sintassi che non trovava alcuna giustificazione in qualsivoglia ratio dell'intervento legislativo; che l'iter seguito rispondeva alle esigenze di efficacia e snellezza del procedimento, oltre che di deflazione del contenzioso, senza che la parte potesse «soffrire» l'inerzia della pubblica amministrazione, nè l'interpretazione data enfatizzava la natura impugnatoria del giudizio in esame. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero di Caserta avverso la superiore ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5. Il Comune di Caserta resiste con controricorso. 6. L'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero di Caserta ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 22, comma 4, combinato all'art.21, commi 2 e 15, del d.P.R. n. 327/2001, in quanto l'interpretazione data dalla Corte non era confacente con l'interpretazione delle norme citate, con la conseguenza che in mancanza dell'accordo era l'autorità espropriante a ricorrere alla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità e non certamente l'espropriato; che la Corte aveva ritenuto obbligato il ricorrente espropriato ad attivarsi per impugnare l'inerzia della pubblica amministrazione attraverso i rimedi previsti dal nuovo codice del processo amministrativo di cui agli artt. 31 e 117 del decreto legislativo n. 204/2010, in contrasto con il dato letterale delle norme e dell'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale n. 67/1990. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc, civ., dell'art. 54, comma 1, combinato all'art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 ed in relazione all'art. 29 del decreto legislativo n. 150/2001, avendo la Corte di appello data una interpretazione contrastante con il dato letterale e con la volontà del legislatore. 3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 101 , secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, e all'art. 111, secondo comma, della Costituzione italiana, non avendo la Corte di appello ritenuto di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'ammissibilità della domanda di determinazione della giusta indennità di esproprio nonostante la mancanza della stima peritale. 3.1 L'esame delle censure porta all'accoglimento dei primi due motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, con assorbimento del terzo motivo. 3.2 L'orientamento espresso da questa Corte, che il Collegio intende qui ribadire, è che, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 onde sentir dichiarare giudizialmente l'indennità loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva (Cass., 24 maggio 2016, n. 10720; Cass., 9 novembre 2016, n. 22844). 3.3 Questa Corte ha, in particolare, affermato che l'art. 22, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 si esprime in termini meramente facoltativi («Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1, l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima»), di talché esso amplia il quadro delle tutele che l'ordinamento accorda all'espropriato, tanto più se si riflette sul fatto che la lettura della norma patrocinata dal decidente, anche in disparte dalla sua dissonanza rispetto al dettato letterale, laddove si risolve nel rendere in pratica obbligato il ricorso all'attivazione del procedimento di cui all'art. 21 citato, si pone in aperta contrapposizione con il divieto della giurisdizione condizionata. Onde, in questa direzione, un'interpretazione minimamente coerente con il percorso ermeneutico inaugurato a suo tempo dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 67 del 1990) porta a ritenere errato il diverso convincimento fatto proprio dal giudice distrettuale (Cass., 6 marzo 2017, n. 5518). A sostegno del principio statuito, la Corte, nella sentenza richiamata (la n. 5518 del 2017), ha posto due argomenti, uno testuale e uno razionale, specificando che il primo si ricavava dalla stessa dizione letterale dell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 a tenore del quale, pur a seguito della novellazione operatane senza mutamenti di sorta dall'art. 34, comma 37, lett. a), del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 — che ha in pratica esteso alle relative controversie il modello processuale del rito sommario di cognizione di cui agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ. — «decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»; mentre il secondo argomento è sotteso alla ratio legis che presiede alla disposizione dell'art. 54 citato, non potendosi trascurarsi il fatto che la deroga alle ordinarie regole di competenza, tradottasi nella concentrazione delle relative controversie in capo ad un giudice unico che si pronuncia in un unico grado, persegue una maggiore snellezza processuale — tanto più evidente quando si considera l'adozione per esse del rito sommario di cognizione — ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, e ciò non già in funzione di deflazionare il contenzioso presso le Corti d'Appello, ma in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita. Già questa Corte aveva chiarito in motivazione che «l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell'avverbio "e comunque"; la relativa previsione è, poi, coerente con la sequenza procedimentale prevista dal T. U. (art. 20, commi 11 e 12; art. 22; art. 23 e art. 26, comma 11), in base alla quale — come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 — la pronuncia del decreto di esproprio segue, di regola, la sola offerta dell'indennità provvisoria (che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva, demandata non soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] ma anche ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21), e costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost, che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa» (Cass., 9 novembre 2016, n. 22844, citata). Anche l'Adunanza Generale del Consiglio dì Stato, nel parere reso sullo schema del decreto poi trasfuso nel d.P.R. n. 327/2001, ha interpretato l'avverbio «comunque» che figura nella parte conclusiva della disposizione, specificando che tale avverbio delinea un'alternativa rispetto alla prima parte di essa e se di esso non si vuole avallare un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice la conclusione che occorre trarne è che il proprietario espropriato nell'ottica dell'art. 54 citato dispone di una duplice azione, l'una diretta ad opporre la stima allorché ad essa si proceda nei modi previsti dagli artt. 20 e 21 d.P.R. 327/01 e che trova recezíone nella prima parte della norma; l'altra, appunto autorizzata dall'avverbio che figura nella seconda parte di essa, intesa a conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità dovuta. 3.4 Questa Corte dì legittimità ha avuto modo di chiarire che «In materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria. Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima introdotta prima della scadenza ditale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e, comunque, prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011, dovendo anche tenersi conto che la pronuncia di improponibilità dell'azione è suscettibile di determinare effetti, non solo processuali, ma anche sostanziali, ossia preclusivi della reiterabilità della domanda di merito, qualora in concomitanza decorra e scada il ricordato termine perentorio ed ostano, ad una simile conclusione, profili di illegittimità costituzionale» (Cass., 9 agosto 2019, n. 21225). 3.5 A ciò si aggiunga anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 470 del 1990 (espressamente richiamata dalla Corte di appello per affermare che le ragioni spese dai giudici delle leggi non valevano riguardo al combinato disposto dagli artt. 21, 27, 50 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi dì agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto, precisando che l'art. 24, primo comma, della Costituzione, non consente al legislatore di rimettere all'arbitrio della pubblica amministrazione l'esperibilità della tutela giurisdizionale della pretesa all'indennizzo dell'occupazione, cosa che, di contro, si verifica nel momento in cui l'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 (che, nel regolare la tutela giurisdizionale del proprietario e degli altri soggetti interessati al conseguimento dell'indennità di occupazione, opera una scissione tra l'insorgenza del diritto a tale indennità e l'azionabilità di esso) differisce l'esperibilità dell'azione alla determinazione dell'indennità in sede amministrativa ed alla sua comunicazione all'interessato, senza che sia stabilito alcun termine entro il quale tali adempimenti debbono essere compiuti. 3.6 La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, con la conseguenza che la decisione si manifesta palesemente errata. 4. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; l'ordinanza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la determinazione delle sp