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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 35312/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.429/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege; controricorrente- nonchécontro PROCURA della REPUBBLICA del TRIBUNALE di NOLA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NOLA depositata i l 5/11/2019, r.g.n.8520/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la liquidazione delle indennità maturate per la custodia di beni sequestrati (kg. 310 di materiale ferroso) dal 9 febbraio 2011 al 28 agosto 2018, per un totale di giorni

2.758. Il Tribunale di Nola ha liquidato la somma di euro 1.500, oltre IVA se dovuta.

2. Avverso il decreto la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.

Con ordinanza depositata il 5 novembre 2019 il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione, ritenendo che, considerata la natura e l’ingombro dei beni custoditi (occupanti una modesta superficie di metri quadri 4), la liquidazione in base alle tabelle prefettizie per la custodia di merci sarebbe stata sproporzionata, in quanto si sarebbe dovuto moltiplicare la tariffa unitaria per i metri quadri di superficie occupati dalla merce, senza contare che le tariffe prefettizie non rientravano più tra i criteri da adottare nella liquidazione dell’indennità di custodia; concludeva nel senso che il giudice, ove reput ava che per la specificità del caso le tariffe o gli usi fossero inadeguati, poteva ricorrere al “potere discrezionale di liquidare il compenso secondo equità”, come appunto era avvenuto nella vicenda in esame.

3. Avverso l’ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Gli intimati Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 58, comma 2, 59, 168, comma 1, e del regolamento di cui al d.m. n. 265/2006, art. 5, come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte”: l’ordinanza gravata ha avallato, tramite il richiamo all’equità, una liquidazione del tutto priva di giustificazione sul piano normativo, in quanto, anche a volere ammettere che il Tribunale abbia escluso che le tariffe prefettizie allegate dalla ricorrente potessero avere valenza di usi normativi locali, restava in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità.

Il motivo è fondato.

A fronte di un decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale che aveva ragionato “in via equitativa”, il Tribunale di Nola, giudice dell’opposizione, ha affermato che tale sistema di liquidazione è legittimo.

Trattasi di soluzione che però è difforme dalla giurisprudenza di questa Corte.

E’, infatti, consolidato il principio (cfr. da ultimo Cass. n. 18367/2023 in una fattispecie corrispondente a quella in esame) secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del testo unico n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr., ex multis, Cass. n. 19064 del 2021).

Peraltro questa Corte ha evidenziato che al fine del riscontro degli usi locali di cui all'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (cfr., da ultimo, Cass.n. 2507/2022).

Anche a volere reputare che nella fattispecie il Tribunale abbia escluso la possibilità di individuare degli usi locali suscettibili di trovare applicazione, sebbene facendo applicazione del minore rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, si palesa comunque erroneo il richiamo al criterio equitativo.

Infatti, deve ricordarsi l’ulteriore principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel già menzionato d.m. 2 settembre 2006, n. 265, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (v.

Cass. n. 25536/2022 e Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato d.m. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia).

Resta, quindi, in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità.

2. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nola, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.429/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege; controricorrente- nonchécontro PROCURA della REPUBBLICA del TRIBUNALE di NOLA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NOLA depositata i l 5/11/2019, r.g.n.8520/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la liquidazione delle indennità maturate per la custodia di beni sequestrati (kg. 310 di materiale ferroso) dal 9 febbraio 2011 al 28 agosto 2018, per un totale di giorni 2.758. Il Tribunale di Nola ha liquidato la somma di euro 1.500, oltre IVA se dovuta. 2. Avverso il decreto la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Con ordinanza depositata il 5 novembre 2019 il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione, ritenendo che, considerata la natura e l’ingombro dei beni custoditi (occupanti una modesta superficie di metri quadri 4), la liquidazione in base alle tabelle prefettizie per la custodia di merci sarebbe stata sproporzionata, in quanto si sarebbe dovuto moltiplicare la tariffa unitaria per i metri quadri di superficie occupati dalla merce, senza contare che le tariffe prefettizie non rientravano più tra i criteri da adottare nella liquidazione dell’indennità di custodia; concludeva nel senso che il giudice, ove reput ava che per la specificità del caso le tariffe o gli usi fossero inadeguati, poteva ricorrere al “potere discrezionale di liquidare il compenso secondo equità”, come appunto era avvenuto nella vicenda in esame. 3. Avverso l’ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Gli intimati Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 58, comma 2, 59, 168, comma 1, e del regolamento di cui al d.m. n. 265/2006, art. 5, come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte”: l’ordinanza gravata ha avallato, tramite il richiamo all’equità, una liquidazione del tutto priva di giustificazione sul piano normativo, in quanto, anche a volere ammettere che il Tribunale abbia escluso che le tariffe prefettizie allegate dalla ricorrente potessero avere valenza di usi normativi locali, restava in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità. Il motivo è fondato. A fronte di un decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale che aveva ragionato “in via equitativa”, il Tribunale di Nola, giudice dell’opposizione, ha affermato che tale sistema di liquidazione è legittimo. Trattasi di soluzione che però è difforme dalla giurisprudenza di questa Corte. E’, infatti, consolidato il principio (cfr. da ultimo Cass. n. 18367/2023 in una fattispecie corrispondente a quella in esame) secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del testo unico n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr., ex multis, Cass. n. 19064 del 2021). Peraltro questa Corte ha evidenziato che al fine del riscontro degli usi locali di cui all'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (cfr., da ultimo, Cass.n. 2507/2022). Anche a volere reputare che nella fattispecie il Tribunale abbia escluso la possibilità di individuare degli usi locali suscettibili di trovare applicazione, sebbene facendo applicazione del minore rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, si palesa comunque erroneo il richiamo al criterio equitativo. Infatti, deve ricordarsi l’ulteriore principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel già menzionato d.m. 2 settembre 2006, n. 265, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (v. Cass. n. 25536/2022 e Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato d.m. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia). Resta, quindi, in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità. 2. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nola, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spes
Decreto Cassazione n. 35312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris