CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 18367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38332-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2019 n. 38332 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso articolato in un motiv o avverso l’ordinanza del Tribunale di N ola pubblicata il 24ottobre 2019. Ha notificato controricorso il Ministero della Giustizia mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. Il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (componenti varie di autocarri ed autoveicoli, custoditi a seguito di verbale di affidamento in custodi a giudiziale redatto dai Carabinieri in data 6/5/2008) nell'ambito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica. 2. Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto alla custode la somma di € 3.664,80, oltre Iva se dovuta, ma il giudice dell’opposizione ha rilevato che, considerata la natura e l’ingombro dei beni custoditi (occupanti una superficie di Ric. 2019 n. 38332 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -3- circa mq. 8), la liquidazione in base agli usi locali sarebbe stata sproporzionata, ove si fosse fatto richiamo alle tabelle prefettizie per la custodia di merci, in quanto si sarebbe dovuto moltiplicare la tariffa unitaria per i mq di superficie occupati. Inoltre, haosservato che le tariffe prefettizie non rientrano più tra i criteri da adottare nella liquidazione dell’indennità di custodia. Pertanto, il giudice, ove reputi che per la specificità del caso le tariffe o gli usi siano inadeguati può ricorrere ad un adattamento facendo quindi ricorso a criteri equitativi come appunto doveva reputarsi fosse avvenuto nella vicenda in esame. 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del DPR n. 115/2002, artt. 58, co. 2, 59, 168, co. 1, e dell’art. 5 del DM n. 265/2006, così come oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità. Si osserva che l’ordinanza gravata ha avallato, tramite il richiamo all’equità, una liquidazione del tutto priva di giustificazione sul piano normativo, in quanto, anche a voler ammettere che il Tribunale abbia escluso che le tariffe prefettizie allegate dalla ricorrente potessero avere valenza di usi normativi locali, restava preclusa la possibilità di far ricorso all’equità, soluzione alla quale ha invece acceduto. 4.Il motivo è fondato. Il Tribunale di Nola, al fine di legittimare la propria soluzione ha richiamat o risalenti precedenti giurisprudenziali delle sezioni penali di questa Corte, ed ha affermato la legittim ità Ric. 2019 n. 38332 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -4- della liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario nell’ambito di un procedimento penale. Pertanto, a fronte di un decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale che aveva ragionato “in via equitativa”, il Tribunale di Nol a , giudice dell’opposizione, ha affermato che tale sistema di liquidazione è legittimo. Trattasi di soluzione che però è difforme dalla giurisprudenza del tutto univoca di questa Corte. E’, infatti , consolidato il principio (cfr. da ultim o Cass. n. 35845/2022) secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr. Ric. 2019 n. 38332 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -5- ex multis, Cass. n. 22966 del 2011; Cass. n. 24106 del 2011; Cass. n. 11281 del 2012; Cass. n. 752 del 2016; Cass. n. 20583 del 2017; Cass. n. 21649 del 2017; Cass. n. 11533 del 2019; Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 24933 del 2020; Cass. n. 19064 del 2021). Peraltro questa Corte ha evidenziato che al fine del riscontro degli usi locali di cui all'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario per questi verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale ( Cas s. n. 752/2016; Cass. n. 11553 /2019; Cass. n. 24933/2020; Cass. n. 2507/2022). Ma anche a voler reputare che nella fattispecie il Tribunale abbia escluso la possibilità di individuare degli usi locali suscettibili di trovare applicazione, sebbene facendo applicazione del minor rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, si palesa comunque erroneo il richiamo al criterio equitativo. Infatti, deve richiamarsi l’ulteriore principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 Ric. 2019 n. 38332 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -6- del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (Cass. n. 22966 del 04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass.n. 25536/2022; Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia). Resta, quindi, in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità. 5. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nola, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con