CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7072- 20 24 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12, ope legis -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2024n. 7072 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 1/9/2023, resa nel fascicolo n.r.g. 5067/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 15 d.lgs.n. 150/2011, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/02 , dinnanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto emesso in data 17/7/2020dal G.I.P. dello stesso Tribunale (nel procedimento R.G.N.R. 9596/2018 –R.G.G.I.P. 4800/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA]), con cui era stato liquidato in suo favore il compenso di euro 6.137,83 oltre IVA, per il prelievo, il trasporto, la conservazione e la custodia di una pompa elettrica e un semirimorchio con cisterna, targato GE033324 , oltre a77 contenitori per gasolio da lt 1000 ciascuno, aventi un volume complessivo di 93 mq, giusta verbali di affidamento in giudiziale custodia di materiale sottoposto a sequestro. 2. Con ordinanza del 18/8-1/9/23, resa nel fascicolo 5067/2022, il Giudice delegato del Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha liquidato un compenso di e uro 18.256,83, applicando il criterio equitativo ex art.2233, secondo comma, cod. civ., in assenza di usi locali per merci diverse da veicoli o natanti. 3. Avverso questa ordinanza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3.1. In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. Ric. 2024n. 7072 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 3 - civ., comunicata il successivo 29/7; in data 8/10/2024 la società ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 58 e 59 del d.P.R.115/2002, in relazione al secondo comma dell’art. 2233 cod. civ. e in relazione al decreto prefettizio prot. N. 64255/2008 [OSCURATO:PERSONA] bis, emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere il Tribunale provveduto alla liquidazione del suo compenso quale custode giudiziario, ritenendo l’assenza di tariffe per merci diverse da veicoli o natanti e di usi locali, in riferimento a criteri equitativi -quali l’importanza dell’opera e la gravosità della custodia – in applicazione dell’art.2233, secondo comma, cod. civ. che, invece, non sarebbe consentita. 2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 58 e 59 del d.P.R.115/2002 e degli art. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 265 del 9.2.2006, in riferimento agli art. 1374 cod. civ., 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art.112 cod. proc. civ.: il Giudice del Tribunale, dopo aver ritenuto, in base a valutazione di mero fatto, che, in assenza di usi locali, non potesse essere riconosciuto valore di uso normativo alle tariffe prefettizie (tabelle U.T.E. anno 2000 e decreto prefettizio n.64255/2008 Area III bis emesso in data 30.12.2008 riguardante le tariffe 2009), ha applicato quale criterio residuale il comma II dell’art.2233 cod. civ. senza verificare se le suindicate tabelle prefettizie potessero essere utilizzate quale parametro oggettivo cui ancorare una valutazione equitativa del compenso da liquidare; in sostanza, il Giudice di merito non avrebbe applicato l’equità «analogica» perché non ha valutato la possibile assimilazione «sulla base della similitudine Ric. 2024n. 7072 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 4 - fisica» delle 48 bombole di GPL ad uno o più veicoli ovvero a uno o più natanti, al fine di applicare le tabelle ministeriali di cui all’art.1 del d.m. n.265/2006. 2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono fondati. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha ricostruito soltanto parzialmente l’assetto normativo vigente: ha richiamato dapprima il principio espresso nell’ordinanza di questa Corte n. 6763/2019 (non massimata), secondo cui «la liquidazione del compenso del custode deve essere effettuata, in relazione a beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006, secondo gli usi locali e, in mancanza, secondo il disposto dell'art. 2233, comma 2, cod. civ. e, quindi, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode»; quindi, in difetto di prova e di allegazione, da parte della opponente, sull’esistenza di usi, ha sottolineato che la tabella dell’A.N.C.S.A. (Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli con sede in Roma), prodotta dalla opponente, non poteva essere considerata utile indicazione perché proveniente da un’organizzazione che non può essere considerata associazione professionale di custodi; ha perciò applicato il criterio equitativoex art. 2223 cod. civ. Questa motivazione, tuttavia, non è conforme al quadro normativo come interpretato da questa Corte. Per principio consolidato (in ultimo, Sez. 2, n. 18367 del 27/6/2023, non mass., con indicazione di numerosi precedenti), in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. Ric. 2024n. 7072 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 5 - 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (Cass.18367/2023 con indicazione dei precedenti rilevanti). A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte ha evidenziato, al fine del riscontro degli usi locali di cui all'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cass. n. 752/2016; Cass. n. 11553/2019; Cass. n. 24933/2020; Cass. n. 2507/2022). In particolare, sul punto è stato chiarito che è vero che è del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega; è vero altresì, tuttavia, che nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 può attribuirsi valore di uso anche a criteri che siano connotati, in fatto, soltanto dalla loro osservanza abituale che ben può essere riconosciuta nell’uso abituale che le Prefetture locali ne facciano per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa (Sez. 6 -2, n. 2507 del 27/01/2022). Ric. 2024n. 7072 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 6 - Qualora non fosse possibile riscontrare una fonte avente valore di uso, in ogni caso, secondo questa Corte, il Giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (così Cass. 18763/2023 cit., con riferimento a Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato d.m. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia). Resta, quindi, certamente preclusa la possibilità di fare ricorso all’equitàcome applicata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. 3. Il ricorso è perciò, accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato, per provveda al riesame della opposizione in applicazione deiprincipi suesposti e dei rilievi svolti. Statuendo in rinvio, il Tribunale provvederà anche sullespese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in persona di d