CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29849/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rap- presentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, n.17; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.109, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 1310/17, depositata l'11 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giu- dizio il [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] per un valore nominale di Euro 350.000,00, da loro impartito l'8 febbraio 2008, e del relativo contratto qua- dro,per difetto di forma scritta o di causa, ed in subordine per sentirne pro- nunciare l'annullamento per errore. In via ancor più gradata,chiesero la con- danna della convenuta al risarcimento dei danni, sostenendo di non essere stati informati delle caratteristiche dell'investimento, inadeguato al loro pro- filo di rischio, e di avere avuto notizia del default dell'emittente soltanto il giornoin cui era stato dichiarato. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza non definitiva del 24 febbraio 2012, il Tribunale di Trani rigettò le domande di accertamento della nullità e di annullamento del con- tratto, dichiarando lo stesso risolto per inadempimento della Banca ed ordi- nando agli attori la restituzione dei titoli. 1.2. Con sentenza definitiva del 29 gennaio 2013, il medesimo Tribunale condannò poi la Banca al pagamento della somma di Euro 330.000,00, oltre interessi. 2. Le impugnazioni separatamenteproposte da l [OSCURATO:SOCIETA] avverso le predette sentenze sono state riunite dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dell'11 settembre 2017 ha accoltol'appello incidentale proposto da- gli attori avverso la sentenza non definitiva, dichiarando la nullità dell'ordine di acquisto e condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 350.000,00, versata per l'acquisto dei titoli, oltre interessi legali. Premesso che ai fini dell'acquisto di prodotti finanziari è necessaria, a pena di nullità ed efficacia degli ordini, la previa stipulazione di un valido contratto quadro, e precisato che la sottoscrizione successiva dello stesso produce effetti soltanto ex nunc, la Corte ha ritenuto provata l'anteriorità dell'ordinedi acquisto impartito dagli attori rispetto al perfezionamento del contratto quadro, rilevando che l'ordine, sottoscritto alle ore 15,56 dell'8 feb- braio 2008, era stato eseguito alle ore 16,00,46del medesimo giorno, mentre il modello contenente il contratto quadro risultava stampato alle ore 16,15 dello stesso giorno, e doveva quindi ritenersi sottoscritto successivamente. Ha escluso la novità della questione, rilevando che la stessa, oltre ad essere stata sollevata fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era rile- vabile d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al processo, essendo stata ripro- posta con apposito motivo di gravame. 3. Avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la Sancilio hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e lafalsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , osser- vando che, nel dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto, in quanto impartito anteriormente alla sottoscrizione del contratto quadro, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'unitarietà del contesto temporale in cui avevano avuto luogo la formulazione dell'ordine, la somministrazione delle informa- zioni relative alle caratteristiche dell'investimento e la firma del contratto qua- dro da parte degl'investitori. Premesso che il nesso tra il contratto quadro e gli ordini d'investimento è di tipo funzionale, e non già meramente cronolo- gico, sostiene che, alla stregua di unanozione funzionale di forma, orientata alla tutela dell'investitore, non può escludersi la possibilità che il primo venga formalizzato successivamente all'esecuzione dei secondi, a condizione che questi ultimi ne costituiscano attuazione o sviluppo. 1.1. Il motivo è fondato. In tema d'intermediazione finanziaria, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che l'inosservanza dell'ordine di successione stabilito dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 tra la stipulazione del contratto quadro e la formu- lazione degli ordini d'investimento non comporta necessariamente l'invalidità di questi ultimi, risultando gli stessi avvinti al primo da un collegamento di tipo non meramente cronologico, ma funzionale, sicché nulla impedisce che il contratto quadro possa essere formalizzato per iscritto successivamente all'esecuzione degli ordini di acquisto, i quali ben possono dirsi pur sempre esecutivi dello stesso, quando non sia contestato che l'investimento sia in linea con il programma negoziale contenuto nel contratto quadro, costituen- done attuazione o sviluppo (cfr. Cass., Sez. I, 9/02/2018, n. 3261).Questa concezione funzionale del requisito della forma scritta, avente la sua giustifi- cazione nella finalità di protezione del cliente, ha trovato ampio riconosci- mento nella più recente giurisprudenza di legittimità,non solo in tema di in- termediazione finanziaria, ai fini dell'esclusione della nullità del contratto qua- dro non recante la sottoscrizione dell'intermediario, ma solo quella dell'inve- stitore e consegnato in copia a quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. Un., 16/01/2018, n. 898; Cass., Sez. I, 17/01/2022, n. 1250; 2/04/2021,n. 9187), ma anche in riferimento ai contratti bancari, ai fini dell'esclusione della nullità del con- tratto per omessa sottoscrizione del relativo documento da parte dell'istituto di credito (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; 18/06/2018, n. 16070; 6/ 06/2018, n. 14646).Può quindi considerarsi superato , almeno in parte, l'o- rientamento emergente da altre pronunce, che affermavano in ogni caso la nullità, per carenza dell'indispensabile requisito della forma scritta, delle ope- razioni d'investimento compiute dagl'intermediari finanziari in assenza della previa stipulazione del contratto quadro (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24015; 9/08/2017, n. 19759; 27/04/2016, n. 8395), ritenendo irrilevante la produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto da uno solo dei contraenti, in quanto idonea a determinare il perfezionamento del contratto con efficacia soltanto ex nunc (cfr. Cass., Sez. I, 3/01/2017, n. 36; 24/03/ 2016, n. 5919), ed escludendo anche la possibilità di una ratifica tacita, in quanto affetta dal medesimo vizio di forma (cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2013, n. 7283), o di una rinuncia a valersi della nullità desumibile per implicito dalla protrazione nel tempo del rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10116). A tale più restrittivo indirizzo si è attenuta la sentenza impugnata, la quale, pur dando atto dell'avvenuta produzione in giudizio del contratto qua- dro sottoscritto dalle parti nel medesimo giorno della formulazione degli ordini d'investimento, ha rilevato che lo stesso, pur costituendone il necessario pre- supposto logico-giuridico, prescritto a pena di nullità,risultava stampato in un orario successivo a quello riportato sugli ordini, ed ha ritenuto quindi ve- rosimile che questi ultimi fossero stati impartiti ed eseguiti anteriormente alla redazione del predetto documento, concludendo pertanto per la nullità degli stessi, in quanto non preceduti dalla stipulazione di un valido contratto qua- dro. Tale conclusione non può essere condivisa, avuto riguardoal rapporto di stretta consecuzione temporale esistente tra la formulazione degli ordini di acquisto e la sottoscrizione del contratto quadro, desumibile dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, il quale consente di ritenere che l'in- staurazione del rapporto d'intermediazione ed il conferimento e l'esecuzione degl'incarichi di negoziazione abbiano avuto luogo in un unico contesto e senza soluzione di continuità, si da risultare irrilevante l'inversione dell'ordine cronologico nella formazione dei rispettivi documenti, ascrivibili ad una vi- cenda negoziale unitaria e collegati da un nesso funzionale inscindibile, tale da indurre a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, nonostante l'anteriorità della fase esecutiva rispetto a quelladella formalizzazione della volontà delle parti. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, che provvederà, in diversa composi- zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza imp