CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul riccrso 2E:04E-2013 preposto da: GNC -[OSCURATO:PERSONA], IRE N [OSCURATO:PERSONA] igla [OSCURATO:PERSONA]''A [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dcmiciliatl in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], i, pressc lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2019 contro 2672 CITTA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrtionto avverso n. e'::9/7-' -19 della CORTE D'APPELLOtata il 24/11039; udlta la relazione Ua causa svelta nella camera [OSCURATO:PERSONA] cons del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consinliere MARCHEIS; R.G. 36046/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano ricorso avverso l'ordinanza n. 42/A prot. gen. 77382/2011 con cui la Provincia di Genova aveva loro ingiunto il pagamento di euro 6.010 a titolo di sanzione amministrativa per scarico in mare delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di [OSCURATO:PERSONA] senza la prescritta autorizzazione. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1669 del 2015, accoglieva il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione passiva degli opponenti e annullava l'ordinanza opposta. 2. Contro la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Con sentenza 24 maggio 2018, n. 859, la Corte d'appello di Genova, preliminarmente ritenuta la legittimazione passiva in capo agli opponenti e richiamato il proprio precedente n. 706 del 31/5/2017 in relazione alla contestata potestà sanzionatoria della Provincia, rigettava i motivi di opposizione riproposti dagli appellati e respingeva l'opposizione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ("violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135 d.lgs. n. 152/2006 così come abrogativo della precedente formulazione dell'art. 56 d.lgs. n. 152/1999") i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia ritenuto delegabile il potere sanzionatorio riconosciuto alla Regione nella materia de qua dall'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006; la Corte avrebbe infatti errato nel ritenere esistente una valida delega regionale a fronte del disposto dell'art. 42 della legge regionale n. 43/1995, essendo tale legge stata emanata in attuazione della I. n. 36/1994, abrogata proprio dal d.lgs. n. 152/2006, a nulla valendo il richiamo al successivo art. 22 della legge regionale n. 41/2014, di interpretazione autentica del menzionato art. 42; inoltre, quand'anche si volesse ritenere esistente una tale delega, essa sarebbe da considerarsi incostituzionale, non potendo la legge regionale derogare a quanto stabilito dalla legge statale in materia ambientale ai sensi dell'art. 117 Cost. Il motivo è infondato. Non perché, come nota la controricorrente, si tratterebbe di vizio che il giudice d'appello non poteva rilevare trattandosi di incompetenza relativa non dedotta ab origine a sostegno dell'opposizione (sulla qualificazione del vizio come incompetenza relativa v. Cass. 23383/2018, Cass. 27909/2018 e Cass. 28108/2018): la Corte d'appello ha infatti ritenuto che l'esame della questione non fosse precluso, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e non vi è stato un motivo di ricorso incidentale sul punto, così che la questione deve ritenersi effettivamente devoluta all'esame di questa Corte. Al riguardo il Collegio ritiene che vada condivisa la valutazione del giudice d'appello che ha riscontrato la sussistenza di potestà sanzionatoria della Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione: a. Non c'è violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali (cfr. la sentenza n. 380 del 2007 della Corte Costituzionale). b. Inoltre non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Ritiene il Collegio che proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongano per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova. Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 ("In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 680, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità") nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità". Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va considerata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175". Il riferimento specifico e congiunto ad "atti e provvedimenti" induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del d.lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione dell'art. art. 42, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 43 del 1995, dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (cfr. gli artt. 101, 124, commi 3 e 7). c. Una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato d.lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la legge regionale n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato t l'operatività della previsione di cui all'art. 42, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 43 del 1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006. Correttamente il giudice d'appello ha attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la rimessione al vaglio della Corte Costituzionale. Infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, tuttavia ciò non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati. 2. Il secondo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione delle statuizioni previste dagli artt. 14 I. n. 689/1981 e 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.", per avere la Corte di appello, a differenza del giudice di primo grado, ritenuto sussistente in capo ai ricorrenti la legittimazione passiva in relazione alla contestazione della violazione inerente alla mancata autorizzazione dello scarico delle acque reflue quando la società ingiunta aveva solo la gestione operativa dell'impianto e la gestione del servizio idrico integrato era invece affidata esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato. L'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 1999, che punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue o di reti fognarie [..] senza l'autorizzazione" (alla quale va assimilata quella di cui all'art. 133, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 che è stata contestata nel caso in esame), non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata (cfr. Cass. 3176/2006, richiamata nella sentenza impugnata). La Corte d'appello, con accertamento in fatto non suscettibile di sindacato in questa sede, ha rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva la gestione operativa dell'impianto che è stato interessato dalla contestazione oggetto di causa, il che è sufficiente per fondare in capo alla stessa la qualità di obbligato in solido. La Corte ha poi ritenuto la sostanziale irrilevanza delle vicende scaturenti dalla convenzione ATO/AMGA del 5 ottobre 2009, rimarcando come quella esercitata dalla società ricorrente fosse una gestione "salvaguardata" che assicurava al gestore operativo una piena autonomia gestionale. 3. Il terzo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione delle statuizioni previste dagli artt. 14 I. n. 689/1981 e 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.", per avere la Corte d'appello ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata la stessa notificata all'ing. Gnocchi nella ritenuta qualità di rappresentante legale della società ingiunta, pur non rivestendo egli tale ruolo. Il motivo è infondato. Correttamente l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata, oltre che alla società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, all'ing. Gnocchi personalmente, quale autore materiale dell'illecito. Il giudice d'appello ha infatti accertato che l'ing. Gnocchi era non solo, pacificamente, direttore responsabile della direzione di Gestione e Servizio, ma in forza di procura notarile era procuratore speciale di Mediterranea con il potere specifico di rappresentare detta società al fine di "compiere qualsiasi atto e operazione finalizzata all'ottenimento di concessioni e autorizzazioni". 4. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs