CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2020
Cassazione n. 32819/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14773-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 4381/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Suprema Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 cpc.. Ric. 2020 n. 14773 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- 0A/ Rilevato che, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto il [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro - Caserta (CITL) dinanzi al Tribunale di Roma per il pagamento di corrispettivi relativi a talune forniture di energia elettrica in favore del consorzio convenuto; costituitosi in giudizio, il CITL, tra le altre difese, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando quale giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in via gradata, il Tribunale di Napoli, tenuto conto del coinvolgimento in giudizio della Regione Campania, quale chiamata in causa dal consorzio convenuto; con provvedimento reso in data 11/5/2020, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando, quale giudice competente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Roma ha evidenziato trattarsi, nel caso di specie, di una controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un ente pubblico strumentale degli enti pubblici territoriali che lo avevano costituito; ente, rispetto al quale trova applicazione la medesima disciplina degli enti pubblici territoriali (r.d. n. 827/24) secondo cui il luogo di adempimento delle obbligazioni di prestazioni pecuniarie dovute dall'ente coincide, in deroga all'art. 1183, co. 3, c.c., con il luogo della sede della tesoreria dell'ente pubblico debitore, con il conseguente radicamento della competenza territoriale, anche in forza di tale criterio (unitamente a tutti gli altri), presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regolamento di competenza sulla base di due motivi d'impugnazione;Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri il [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro - Caserta (CITL) resiste con memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del regolamento di competenza e la conseguente dichiarazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice territorialmente competente; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Roma erroneamente omesso di applicare, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il principio di cui all'art. 1182, co. 3, c.c., ai sensi del quale il luogo di adempimento di una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro è quello relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, e dunque il luogo di corrispondenza della sede romana dell'Enel, con la conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 20 c.p.c. (concorrente con ogni altro criterio di collegamento applicabile ai fini della competenza territoriale) che individua, tra gli altri, il luogo di adempimento dell'obbligazione come determinante ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come il giudice a quo abbia individuato la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo convergenti, verso l'indicazione di quest'ultimo, tutti i criteri di legge astrattamente applicabili a tal fine (ivi compreso quello di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione), a nulla rilevando, pertanto, l'invocazione, avanzata con il motivo in esame, del carattere concorrente, del criterio di cui all'art. 20 c.p.c., con i restanti criteri di collegamento; criteri, occorre ripetere, tutti Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri coincidenti, secondo il Tribunale di Roma, nell'indicare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice territorialmente competente a conoscere della controversia in esame; ciò posto, a sostegno dell'indicazione fatta propria dal giudice a quo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020, Rv. 657235 - 01); con il secondo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto applicabile, al consorzio avversario, la disciplina del testo unico sugli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), ivi compresa la norma che individua, quale luogo di esecuzione della prestazione pecuniaria dovuta dall'ente, la sede della Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 1. rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2 tesoreria di quest'ultimo, in deroga a quanto previsto dall'art. 1182, co. 3, c.c.; e ciò, senza tener conto che, ai sensi dell'art. 2 del ridetto testo unico, le norme relative agli enti pubblici territoriali si applicano ai consorzi cui partecipano gli enti locali con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (esattamente come il consorzio convenuto nel presente giudizio), e senza tener altresì conto che, ai sensi dell'art. 35, co. 12, della legge n. 448/2001, le norme previste per le aziende speciali sono applicabili esclusivamente ai consorzi istituiti per gestire servizi pubblici privi di rilevanza economica, e dunque non al consorzio in esame; sotto altro profilo, la società ricorrente sottolinea l'impossibilità, in ogni caso (e dunque, pur ammettendo l'applicabilità al consorzio de quo della disciplina sugli enti pubblici locali), di individuare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice competente sulla controversia in esame, non avendo il consorzio avversario mai indicato il luogo in cui avrebbe sede la propria tesoreria; il motivo è infondato; osserva preliminarmente il Collegio come l'obbligazione dedotta in giudizio dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si configuri alla stregua di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida, in quanto determinata o comunque determinabile sulla base di parametri certi individuati da provvedimenti amministrativi (cfr. il decreto 23 novembre 2007 del Ministero per lo sviluppo economico), trattandosi di un rapporto di fornitura di energia elettrica (non derivante dalla conclusione di un contratto tra le parti, bensì) attuato in regime c.d. 'di salvaguardia' (cfr. il d.l. n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125); alla stregua di tale premessa, al rapporto in esame, in assenza di deroghe, troverebbe applicazione il combinato disposto dell'art. 1182, co. 3, c.c. (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 rei. [OSCURATO:PERSONA]Utri di una somma di danaro liquida dev'essere adempiuta al domicilio del creditore) e dell'art. 20 c.p.c., nella parte in cui stabilisce (anche) tale luogo come rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale nei giudizi avente ad oggetto tali obbligazioni; ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato come, in relazione al consorzio convenuto nel presente giudizio, debba viceversa trovare integrale applicazione la disciplina degli enti pubblici territoriali, ivi compresa la norma secondo cui il luogo di adempimento delle obbligazioni di prestazioni pecuniarie dovute dall'ente coincide, in deroga all'art. 1183, co. 3, c.c., con il luogo della sede della tesoreria dell'ente pubblico debitore; al riguardo, varrà rilevare come il consorzio in esame debba essere ricondotto alla figura dell'ente pubblico strumentale degli stessi enti pubblici territoriali che lo costituirono non riconducibile a quelli aventi una mera rilevanza economico-imprenditoriale ai sensi degli artt. 2, co. 1, e 31, co. 8 (così come modificato dall'art. 35, co. 12, della legge n. 448/2001) del testo unico sugli enti locali; e tanto, in forza della congiunta applicazione dell'art. 11-ter co. 1, lett. a, del d.lgs. n. 118/2011 (secondo cui "si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda), e degli artt. 2 e 9 dello Statuto del Consorzio (nella parte in cui riconoscono al CITL la costituzione per la rappresentanza unitaria degli interessi dei Comuni consorziati, allo stesso demandando l'esercizio di tutte le funzioni spettanti a detti Comuni nella gestione dei servizi pubblici assegnatigli); di conseguenza, applicandosi agli enti strumentali degli enti pubblici territoriali i principi contabili di cui al d.lgs. n 118/2001 (cfr. O li Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri gli artt. 2 e 3, co. 1) (tra i quali quello di cui all'art. 58, co. 1, d.lgs. cit. che impone il pagamento della spesa da parte del Tesoriere), e trovando applicazione, al CITL, gli art. 31, co. 1, e 114 del testo unico sugli enti locali (nella parte in cui richiamano i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011), deve escludersi che, in relazione al CITL, possano trovare applicazione le norme invocate dall'odierna società ricorrente al fine di precludere, al ridetto consorzio, l'integrale applicazione del regime degli enti pubblici territoriali (ivi compresa la disciplina dei pagamenti a mezzo tesoreria), con il conseguente radicamento della competenza territoriale relativa alle controversie concernenti il pagamento di debiti degli enti pubblici in relazione alla sede di dette tesorerie; in breve, la sostanza e la natura dei compiti specificamente assegnati al consorzio in esame esclude che lo stesso possa ritenersi riconducibile al novero dei "consorzi cui partecipano enti locali [...] che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale" ai quali, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del t.u.e.I., non si applicano le norme sugli enti locali previste dal medesimo testo unico; del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la censura avanzata dalla società ricorrente con riguardo alla mancata specificazione della sede della tesoreria del consorzio convenuto (ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio), dovendo presumersi, in assenza di indicazioni di segno contrario (peraltro neppure allegate dall'odierna società ricorrente), la coincidenza di detta sede con quel quella dell'ente convenuto; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto dell'odierno regolamento di competenza;Adunanza del 10 giugno 2021 R.G. n. 14773/2020 rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri la complessità degli accertamenti imposti dalla proposizione dell'odierno regolamento di competenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'odierno giudizio; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Rigetta il regolamento di competenza. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deci