CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 27226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5327/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lombardia, n. 23/c, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce allegata al controricorso.-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1951/2020 depositata il 22/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere dr.sa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA], cessionaria di crediti dell'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di fornitura per energia elettrica e gas negli anni dal 2009 al 2012, gli intimava il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, ed in particolare allegava: che per il periodo fino a tutto luglio 2012, esso Comune aveva già proceduto al pagamento, che erroneamente la controparte considerava come adempimento soltanto parziale; che per il periodo da agosto a novembre 2012 esso Comune invece non aveva pagato ed aveva contestato che le fatture riportavano un indebito aumento della tariffa pari al 60% in più rispetto a quella applicata nei periodi precedenti. 1.2. Con sentenza n. 9006 del 18 settembre 2018 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, per il periodo fino al luglio 2012 riconosceva integralmente satisfattivo il pagamento effettuato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo fino a luglio 2012, sul rilievo che la banca cessionaria non aveva dedotto i presupposti dell’inesatto adempimento; per il periodo successivo, a decorrere dall’agosto 2012, il Tribunale di Milano accertava invece che la banca non aveva mai prodotto alcun contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] da cui potesse desumersi la correttezza della maggiore tariffa applicata, ma contestata dal Comune e perveniva a riconoscere come dovuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] un importo pari al 40% del complessivo importo fatturato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Milano, in cui si costituiva resistendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale solo in ordine alla liquidazione delle spese processuali. 2.1. Con sentenza n. 1951 del 22 luglio 2020 la corte milanese, per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, rigettava l'appello principale, confermando dunque i rapporti di dare avere tra le parti già accertati in primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, mentre la memoria depositata dal Comune resistente si limita a riportare le conclusioni assunte nonché l’istanza di distrazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione alla qualificazione della fattispecie e al d.l. 18 luglio 2007, n. 73, convertito in legge 125/2007”. Lamenta che la Corte d’Appello, nell’affermare che la banca non avrebbe prodotto il contratto che costituirebbe la prova delle tariffe applicate, è incorsa nella violazione di quanto stabilito dal d.l. n. 73 del 2007 ed ha errato nell’attribuire alla fornitura oggetto di causa un titolo contrattuale, anziché legale, dato che era stato dimostrato ed accertato che le relative fatture erano state emesse da [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni svolte in regime di salvaguardia. Conclusivamente, dunque, non esisteva alcun contratto che la banca poteva produrre, dal momento che l’erogazione di energia in regime di salvaguardia e l’applicazione delle relative tariffe, trova la sua fonte unicamente nel d.l. 18 luglio 2007, n. 73, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (vengono citate Cass. n. 32819/2021 e Cass. n. 23478/2018).2. Con il secondo motivo la banca ricorrente denuncia “Omesso esame del contenuto sostanziale ed effettivo della pretesa in merito alla qualificazione della domanda principale di banca sistema. violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 99, 112,113,115 e 183 cod. proc. civ.”. Lamenta che, là dove ha ritenuto che i crediti di [OSCURATO:PERSONA] dovessero necessariamente trarre origine da una fonte convenzionale, che invece la banca ha sempre espressamente contestato, la Corte d’Appello è incorsa nella violazione dei principi di diritto in tema di qualificazione e interpretazione della domanda e della causapetendi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., per aver indebitamente invertito gli oneri probatori”. Lamenta che la Corte d’Appello ha violato il principio della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., dato che, siccome essa banca creditrice aveva indicato la fonte legale dei suoi crediti, era onere della controparte provare l’esistenza di una diversa fonte contrattuale; invece, la corte territoriale ha inspiegabilmente addossato alla banca un onere probatorio che non le competeva. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Censura l’impugnata sentenza là dove ha affermato che “nella fattispecie in esame risulta pacifico (in quanto non contestato) che anche nel periodo da agosto a novembre 2012 tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era efficace un contratto in esecuzione del qualequest’ultima aveva effettivamente fornito al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quantitativo di energia riportato nelle fatture in contestazione” (v. p. 10) ed ha, erroneamente, ritenuto pacifica una circostanza -l’esistenza di un contratto tra le parti-che era invece contestata, data la fonte legale del credito di [OSCURATO:PERSONA], poi ceduto. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione. Censura l’impugnata sentenza là dove ha assunto che la pretesa creditoria trarrebbe origine da una tariffazione di natura contrattuale e dunque convenzionale, senza tener conto della contestazione della banca e pervenendo ad alterare gli elementi costitutivi della domanda di pagamento del corrispettivo della fornitura avente fonte legale, formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione alle tariffe di cui al d.l. 18 luglio 2007, n. 73, convertito in legge 125/2007”. Prospetta questo motivo come il corollario e la naturale conseguenza di quelli precedenti e, sul presupposto della fondatezza di essi, censura l’applicazione, da parte della corte territoriale, di una tariffa diversa e inferiore del 60% rispetto a quella applicabile, che è quella di cui al “regime di salvaguardia” determinata ai sensi del D.L. 18 luglio 2007 n. 73, convertito in Legge 125/2007. 7. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Deducono delle questioni di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna e non specificano se, dove e quando siano state fatte valere nei precedenti gradi di giudizio e finiscono in ultima analisi per inammissibilmente sottoporre a questa Suprema Corte delle questioni nuove. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., 27/09/2021, n. 26147; Cass., 27/04/2020, n. 8036). 8. Il terzo motivo è infondato. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, sul rilievo dell'esistenza di un rapporto di somministrazione fra le parti avente natura contrattuale, la corte di merito ha correttamente applicato la regola di riparto dell’onere della prova, anche espressamente citando gli insegnamenti di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. 9. Il quarto motivo è inammissibile. Censura un isolato passaggio della motivazione della sentenza impugnata, che invece si fonda sulla precisa -ma qui affatto censurata-ratio decidendi per cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mai prodotto alcun contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] da cui potesse desumersi la correttezza della tariffa applicata per la fornitura riportata nelle fatture in contestazione (v. p. 11 sentenza). Come questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendiautonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753). 10. Il quinto motivo è infondato. E’ vero che questa Suprema Corte afferma (v. Cass., 15002/2023; Cass., 30467/2022; Cass., 5838/2016) che il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), ma nel caso di specie i l ricorso si fonda su un presupposto -quello della pretesa fonte legale e non convenzionale del credito di somministrazione - che non risulta menzionato nell'impugnata sentenza e che non è dato sapere se, dove e quando sia stato trattato nei precedenti gradi di merito, per cui il vizio dedotto non ricorre.11. Il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni svolte nello scrutinio del primo e secondo motivo. 12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del Comune resistente, che dichiara di essere antistatario, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore, che dichiara di essere antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il