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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 02774/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1661 4 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine delricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3235 / 8 / 201 7 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, a rettifica del reddito della società a ristretta base [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale la predetta deteneva una quota di partecipazione.

L’avviso fu impugnato dalla contribuente innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che accolse il ricorso.

2. La sentenza di primo grado, appellata dall’amministrazione finanziaria, fu integralmente riformata dalla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA].

I giudici di appello rilevarono in premessa che l’atto impositivo promanava in effetti da un precedente avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , società a ristretta base partecipativa, divenuto definitivo per mancata impugnazione; osservarono, quindi, che la Ravazzini nonaveva in alcun modo allegato circostanze dalle quali fossero desumibili l’accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della compagine societaria.

3. La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’amministrazione finanziaria ha depositatocontroricorso.

La causa giunge a decisione dopo un rinvio conseguente al deposito, da parte della ricorrente, di un’istanza di sospensione del processo per possibile definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n.136/2018, alla quale non hanno tuttavia fatto seguito la riassunzione del processo nei termini previsti o il deposito di documentazione attestante l’intervenuto pagamento del dovuto.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 100 e 329, comma secondo, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma secondo, Cost.Riportando per intero l’atto di appello redatto dall’Amministrazione, la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, poiché i motivi articolati non intaccavano la ratio decidendi della sentenza di primo grado –pure riportata – costituita dal rilievo della fondatezza delle sue doglianze inerenti al maggior reddito accertato in capo alla società partecipata.

1.1. La censura è infondat a .

Nel proprio atto di appello, l’Agenzia delle entrate formulò un motivocon il quale lamentava che la sentenza d i primo grado, pur dando atto in premessa del fatto che essa aveva contestato la possibilità della contribuente di opporsi all’avviso notificato alla società perché non tempestivamente impugnato, aveva poi deciso entrando nel merito dell’avviso medesimo.

Nel ribadire, seppur sinteticamente, tale doglianza,con richiamo alle stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado, l'Amministrazione ha assolto l’ onere d'impugnazione specifica previsto a suo carico dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass.n. 6302/2022; Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 7369/2017).

2. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denunzia violazione degli artt. 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 19, comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, 6 della l. 22 luglio 2000, n. 212 e 24 Cost.La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non più sindacabile la pretesa erariale avanzata nei confronti della società per effetto della mancata impugnazione dell’atto impositivo.

Sostiene, infatti, che laddove si ritenga che l’impugnazione dell’avviso a lei notificato le consentirebbe di rimettere in discussione il reddito della società oggetto di giudicato, essendosi quest’ultimo formato a contraddittorio non integro, ciò dovrebbe valere a maggior ragione nel caso di specie, nel quale l’avviso notificato alla società non era neppure stato da quest’ultima impugnato.

2.1. Anche questo motivo è infondato.

Sul punto, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ravvisava, fino a un passato non remoto , la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria fra l’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali a ristretta base e quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 1574/2021; Cass. n. 33976/2019; Cass.n. 4485/2016), diversamente da quanto accade nelle società di persone, ove, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra sodalizio e soci, si applica il principio invocato dalla ricorrente.

Logico corollario di tale impostazione era costituito dall’impossibilità, per il socio, di contestare l’esistenza di utili extracontabili realizzati dalla società di capitali una volta divenuto definitivo l’accertamento effettuato nei confronti della stessa(v. ad es.

Cass. n. 3980/2020).2.2.

In tempi più recenti, tuttavia, si è assistito ad alcune oscillazioni interpretative, suggestive dell’opportunità di verificare se, nel caso concreto, sussistano circostanze che legittimano la facoltà del socio di contestare l’accertamento definitivo effettuato nei confronti della società di capitali a ristrettabase partecipativa; è stata formulata, ad esempio, l’ipotesi nella quale una società scelga, in base ad una ragione propria, di non contestare l’ atto impositivo che importi l'accertamento di un maggior reddito nei suoi confronti, il che tuttavia non può c omportare l ’automatica lesione dei diritti propri del socio laddove costui intenda dimostrare di non aver percepito alcun reddito conseguenziale, anche provando che nessun maggior reddito sia stato ottenuto dalla società partecipata (cfr. Cass. n. 17356/2020).

2.3. Siffatto quadro interpretativo, maggiormente variegato , non muta, tuttavia, la valutazione della presente vicenda, nella quale, come peraltro osservato dai giudici d’appello, la contribuente non ha mai svolto considerazioni inerenti ai redditi della società che hanno dato origine alla pretesa erariale; né, tantomeno, il ricorso consente di inferire l’esistenza di elementi che, nel caso concreto, possano attribuire alla definitività dell’accertamento compiuto a carico della società una valenza lesiva dei diritti propri della contribuente.

3. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’ar t. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1661 4 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine delricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3235 / 8 / 201 7 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, a rettifica del reddito della società a ristretta base [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale la predetta deteneva una quota di partecipazione. L’avviso fu impugnato dalla contribuente innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che accolse il ricorso. 2. La sentenza di primo grado, appellata dall’amministrazione finanziaria, fu integralmente riformata dalla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello rilevarono in premessa che l’atto impositivo promanava in effetti da un precedente avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , società a ristretta base partecipativa, divenuto definitivo per mancata impugnazione; osservarono, quindi, che la Ravazzini nonaveva in alcun modo allegato circostanze dalle quali fossero desumibili l’accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della compagine societaria. 3. La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’amministrazione finanziaria ha depositatocontroricorso. La causa giunge a decisione dopo un rinvio conseguente al deposito, da parte della ricorrente, di un’istanza di sospensione del processo per possibile definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n.136/2018, alla quale non hanno tuttavia fatto seguito la riassunzione del processo nei termini previsti o il deposito di documentazione attestante l’intervenuto pagamento del dovuto. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 100 e 329, comma secondo, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma secondo, Cost.Riportando per intero l’atto di appello redatto dall’Amministrazione, la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, poiché i motivi articolati non intaccavano la ratio decidendi della sentenza di primo grado –pure riportata – costituita dal rilievo della fondatezza delle sue doglianze inerenti al maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. 1.1. La censura è infondat a . Nel proprio atto di appello, l’Agenzia delle entrate formulò un motivocon il quale lamentava che la sentenza d i primo grado, pur dando atto in premessa del fatto che essa aveva contestato la possibilità della contribuente di opporsi all’avviso notificato alla società perché non tempestivamente impugnato, aveva poi deciso entrando nel merito dell’avviso medesimo. Nel ribadire, seppur sinteticamente, tale doglianza,con richiamo alle stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado, l'Amministrazione ha assolto l’ onere d'impugnazione specifica previsto a suo carico dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass.n. 6302/2022; Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 7369/2017). 2. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denunzia violazione degli artt. 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 19, comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, 6 della l. 22 luglio 2000, n. 212 e 24 Cost.La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non più sindacabile la pretesa erariale avanzata nei confronti della società per effetto della mancata impugnazione dell’atto impositivo. Sostiene, infatti, che laddove si ritenga che l’impugnazione dell’avviso a lei notificato le consentirebbe di rimettere in discussione il reddito della società oggetto di giudicato, essendosi quest’ultimo formato a contraddittorio non integro, ciò dovrebbe valere a maggior ragione nel caso di specie, nel quale l’avviso notificato alla società non era neppure stato da quest’ultima impugnato. 2.1. Anche questo motivo è infondato. Sul punto, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ravvisava, fino a un passato non remoto , la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria fra l’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali a ristretta base e quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 1574/2021; Cass. n. 33976/2019; Cass.n. 4485/2016), diversamente da quanto accade nelle società di persone, ove, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra sodalizio e soci, si applica il principio invocato dalla ricorrente. Logico corollario di tale impostazione era costituito dall’impossibilità, per il socio, di contestare l’esistenza di utili extracontabili realizzati dalla società di capitali una volta divenuto definitivo l’accertamento effettuato nei confronti della stessa(v. ad es. Cass. n. 3980/2020).2.2. In tempi più recenti, tuttavia, si è assistito ad alcune oscillazioni interpretative, suggestive dell’opportunità di verificare se, nel caso concreto, sussistano circostanze che legittimano la facoltà del socio di contestare l’accertamento definitivo effettuato nei confronti della società di capitali a ristrettabase partecipativa; è stata formulata, ad esempio, l’ipotesi nella quale una società scelga, in base ad una ragione propria, di non contestare l’ atto impositivo che importi l'accertamento di un maggior reddito nei suoi confronti, il che tuttavia non può c omportare l ’automatica lesione dei diritti propri del socio laddove costui intenda dimostrare di non aver percepito alcun reddito conseguenziale, anche provando che nessun maggior reddito sia stato ottenuto dalla società partecipata (cfr. Cass. n. 17356/2020). 2.3. Siffatto quadro interpretativo, maggiormente variegato , non muta, tuttavia, la valutazione della presente vicenda, nella quale, come peraltro osservato dai giudici d’appello, la contribuente non ha mai svolto considerazioni inerenti ai redditi della società che hanno dato origine alla pretesa erariale; né, tantomeno, il ricorso consente di inferire l’esistenza di elementi che, nel caso concreto, possano attribuire alla definitività dell’accertamento compiuto a carico della società una valenza lesiva dei diritti propri della contribuente. 3. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’ar t. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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