Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 23486/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3932-2021 proposto da: G.S.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4173/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/08/2020 R.G.N. 80/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di lavoro a tempo determinato Nullità della clausola appositiva del termine Licenziamento disciplinare Audizione orale del lavoratore incolpato R.G.N.3932/2021 Cron.

Rep.

Ud.06/03/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 8151/2014, e in parziale riforma di quest’ultima, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 28.7.2011 alla Turchetti dalla G.S.G. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e, per l’effetto, ha condannato detta società alla riassunzione della lavoratrice entro tre giorni e, in difetto, al pagamento in suo favore di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.518,32 mensili), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle maturazioni sino al saldo; ha, altresì, condannato l’appellata al pagamento in favore della Turchetti della somma di € 1.222,14 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo; ha, infine, condannato l’appellata al pagamento delle spese di lite, compensandole per 1/3, e liquidandole per i restanti 2/3 come in dispositivo, con distrazione.

2. la Corte territoriale ha anzitutto ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 5.11.2010;

3. inoltre, sempre andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha considerato fondato il motivo d’appello della lavoratrice circa la sua decadenza, ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, dall’impugnativa del contratto a tempo determinato;

4. ancora, la Corte territoriale ha giudicato fondato il motivo d’appello relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare, osservando che la richiesta della lavoratrice di audizione orale era tempestiva, ma che nessuna audizione aveva avuto luogo, in violazione dell’art. 7, comma 2, L. n.300/1970, sicché alla lavoratrice competeva la tutela specificata nel dispositivo di sentenza;

5. avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

6. la lavoratrice intimata è rimasta tale, non avendo svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA]:

1. come riaffermato di recente da Cass. n. 2774/2023, l’unico indirizzo che fa fede ai fini della identificazione del destinatario della notifica a mezzo pec è quello che si ricava dal Reginde (Cass., sez. 3, sent. n. 9232 del 22/03/2022; sez. 6- L, ord. n. 13224 del 25/05/2018; sez. 6-L, ord. n. 12876 del 24/05/2018);

2. nella specie, invece, le notificazioni del ricorso per cassazione, che vedevano come destinatari gli indicati due difensori dell’attuale intimata, sono state eseguite in data 27.1.2021 in relazione a due indirizzi di PEC che si assumono estratti “dal registro INI-PEC”, senza peraltro specificarsi se corrispondessero a quelli risultanti dal Reginde (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia) all’atto in cui sono state eseguite le notificazioni in questione;

3. non può, poi, ritenersi chela nullità di tali notifiche sia stata sanataperché l’intimata non si è costituita in questa sede;4. pertanto, giusta l’art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine fino a 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per una nuova notifica del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3932-2021 proposto da: G.S.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4173/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/08/2020 R.G.N. 80/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di lavoro a tempo determinato Nullità della clausola appositiva del termine Licenziamento disciplinare Audizione orale del lavoratore incolpato R.G.N.3932/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 8151/2014, e in parziale riforma di quest’ultima, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 28.7.2011 alla Turchetti dalla G.S.G. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e, per l’effetto, ha condannato detta società alla riassunzione della lavoratrice entro tre giorni e, in difetto, al pagamento in suo favore di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.518,32 mensili), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle maturazioni sino al saldo; ha, altresì, condannato l’appellata al pagamento in favore della Turchetti della somma di € 1.222,14 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo; ha, infine, condannato l’appellata al pagamento delle spese di lite, compensandole per 1/3, e liquidandole per i restanti 2/3 come in dispositivo, con distrazione. 2. la Corte territoriale ha anzitutto ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 5.11.2010; 3. inoltre, sempre andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha considerato fondato il motivo d’appello della lavoratrice circa la sua decadenza, ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, dall’impugnativa del contratto a tempo determinato; 4. ancora, la Corte territoriale ha giudicato fondato il motivo d’appello relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare, osservando che la richiesta della lavoratrice di audizione orale era tempestiva, ma che nessuna audizione aveva avuto luogo, in violazione dell’art. 7, comma 2, L. n.300/1970, sicché alla lavoratrice competeva la tutela specificata nel dispositivo di sentenza; 5. avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 6. la lavoratrice intimata è rimasta tale, non avendo svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA]: 1. come riaffermato di recente da Cass. n. 2774/2023, l’unico indirizzo che fa fede ai fini della identificazione del destinatario della notifica a mezzo pec è quello che si ricava dal Reginde (Cass., sez. 3, sent. n. 9232 del 22/03/2022; sez. 6- L, ord. n. 13224 del 25/05/2018; sez. 6-L, ord. n. 12876 del 24/05/2018); 2. nella specie, invece, le notificazioni del ricorso per cassazione, che vedevano come destinatari gli indicati due difensori dell’attuale intimata, sono state eseguite in data 27.1.2021 in relazione a due indirizzi di PEC che si assumono estratti “dal registro INI-PEC”, senza peraltro specificarsi se corrispondessero a quelli risultanti dal Reginde (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia) all’atto in cui sono state eseguite le notificazioni in questione; 3. non può, poi, ritenersi chela nullità di tali notifiche sia stata sanataperché l’intimata non si è costituita in questa sede;4. pertanto, giusta l’art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine fino a 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per una nuova notifica del
Sentenza Cassazione n. 23486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris