CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 33078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15085/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 411/2022 depositata il 16/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affermandosi comproprietaria di un immobile in Villavallelonga in forza di successione ereditaria, ha agito per il rilascio del medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della comproprietà. È intervenuta nel giudizio in corso [OSCURATO:PERSONA], altra comproprietaria di quello stesso immobile nella qualità di coerede, la quale ha chiesto accertarsi l’acquisto della proprietà esclusiva del bene per usucapione. In conseguenza della domanda proposta dall’interveniente è stato esteso il contraddittorio nei confronti degli altri intestatarie coeredi. Il Tribunale ha quindi definito il giudizio nei seguenti termini: a) ha riconosciuto la comproprietà dell’attrice, ma ha rigettato la domanda di rilascio, osservando che la convenuta, già da prima che si celebrasse l’udienza di comparizione, non aveva la disponibilità del bene, avendolo restituito alla madre [OSCURATO:PERSONA] (interveniente nel giudizio), dalla quale l’aveva ricevuto in comodato; b) ha rigettato la domanda di usucapione proposta dall’intervenuta, in assenza della prova del possesso esclusivo per il tempo richiesto dalla legge. La Corte d’appello dell’Aquila, adita con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] (erede dell’attrice originaria [OSCURATO:PERSONA]), ha rigetta to l’appello incidentale e ha accolto l’appello principale del terzo, dichiarando l’usucapione in presenza di fatti che attestavano il possesso esclusivo di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d’appello ha posto l’accento su un precedente giudizio intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], poi convenuta per il rilascio, nel quale ella chiese, nei confronti di tutti i comproprietari, compreso la [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento dell’usucapione in proprio favore, giudizio definito con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 136 del 2013, con il rigetto della domanda. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi la convenuta [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduta ([OSCURATO:PERSONA], la stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA], convenuta nel giudizio dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] insieme agli altri comproprietari del bene(giudizio definito con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 136 del 2013), oggetto della ulteriore domanda poi proposta nel presente giudizio, avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale di usucapione in quel giudizio, mentre rimase contumace. Si richiama il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o di eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono i presupposti logici, essenziali e necessari della decisione. Il motivo è infondato. Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendisiano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (Cass. n. 13169/2025). I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendied il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto ampli l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (Cass. n. 5245/2024). In rapporto a tali principi nessun giudicato è ravvisabile nel caso in esame. Il rigetto della domanda di usucapione, proposta dal possessore nei confronti di più comproprietari del bene, non impedisce a uno di essi di agire nei confronti degli altri, in un successivo giudizio, per fare accertare l’usucapione del bene già infondatamente rivendicato dal terzo. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.714, 1102 e 1140 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si deduce, in particolare, la violazione dei principi in materia di usucapione del bene comune da parte di uno dei comunisti. Il motivo è infondato. Il coerede , nel possesso del bene ereditario comune, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. n. 9359/2021). La Corte d’appello ha avuto ben presente tale princip io , ma ha riconosciuto l’esclusività del possesso in forza di una pluralità di circostanze di fatto: l’unione del terreno, già compreso nell’eredità della comune madre ai fratelli Tantalo, con un fondo di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], l’esecuzione, da parte della medesima di lavori sul fabbricato, e soprattutto la concessione in godimento del bene alla figlia, che ha svolto in esso l’attività di parrucchiera con tanto di insegna visibile a tutti, comproprietari compresi, in tal guisa da esclu derli , secondo la valutazione della Corte di merito, in maniera evidente da qualsiasi utilizzo del bene. Secondo la Corte d’appello, la sentenza del 2013, di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], oltre a non precludere alcunché sotto il profilo del giudicato, rafforza il convincimento in ordine al possesso esclusivo di [OSCURATO:PERSONA]. Insomma, secondo la Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato sulla cosa il potere di fatto in modo assolutamente inconciliabile con la possibilità di un godimento comune con gli altri coeredi. Tali considerazioni, coerenti con i principi in materia di usucapione del bene oggetto di comunione, sono incensurabili in questa sede, palesandosi l’intento del ricorrente di riproporre inammissibilmente, in questa sede di legittimità, il giudizio sul fatto. L'accertamento del possesso individuale ad usucapionem da parte del comproprietario involge un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato (Cass. n. 1030/1967). Con il terzo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell’appello incidentale, con il quale fu riproposta la domanda di rilascio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettata dal primo giudice in base al rilievo che la Corona aveva già dismesso la disponibilità del bene. Si sostiene che, quando [OSCURATO:PERSONA] notificò la citazione per il rilascio, [OSCURATO:PERSONA] ancora lo deteneva. Il motivo è inammissibile. Infatti, la Corte d’appello, seppure abbia argomentato sul fatto che la Corona aveva perduto il possesso del bene, né avrebbe potuto più recuperarlo, ha aggiunto che “l’appello incidentale comunque deve essere respinto, perché in ogni caso l’accoglimento dell’appello principale fa venir meno ogni diritto di comproprietà in capo al Coccia sul bene immobile”. Il motivo, del resto, è proposto per l’eventualità che la Corte di cassazione volesse decidere nel merito: quindi in relazione all’eventualità di accoglimento del ricorso, che non si è verificata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei controricorrenti, liquidate, quanto a [OSCURATO:PERSONA], in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge e, quanto agli altri controricorrenti, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c