Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05245/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3177/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2082/2019 depositata il 24/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma ella sentenza di primo grado (del tribunale di Agrigento), previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti della società Playland e dei fideiussori, ha condannato i medesimi al pagamento di somme a titolo di saldo negativo di un conto corrente e di saldo negativo di un conto anticipi su fatture, oltre interessi; i soccombenti hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del portafoglio crediti del Monte dei Paschi di Siena, ha replicato con controricorso.

Considerato che:

I. - col primo motivo i ricorrenti denunziano un vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità del decreto ingiuntivo; assumono che la corte avrebbe omesso di statuire sull’eccezione di continenza tra il giudizio ordinario, instaurato dalla società correntista, e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; il motivo è inammissibile perché integrato da una asserita omissione di pronuncia su questione processuale (la continenza);il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (ex aliisCass.

Sez. 3 n. 25154 - 18, Cass. Sez. 3 n. 10422-19);

II. -col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per mancata estromissione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che aveva disconosciuto la propria firma sulle lettere fideiussorie; il motivo è inammissibile; era stata affermata l’esistenza didue fideiussioni; la corte d’appello ha accolto la tesi del ricorrente con riferimento a una delle due (quella del 3-6-2001), e difatti non ne ha tenuto conto; l’ha invece respinta quanto all’altra (quella del 4 - 4 - 2001, contenente l’elevazione dell’importo garantito in una ancora precedente,del 29-5-200) , perché codesta non era stata disconosciuta affatto;

III. - nel ricorso si contesta la decisione perché tale ulteriore lettera fideiussoria non era stata “regolarmente prodotta” in primo grado, e perché comunque il disconoscimento si sarebbe dovuto riferire “a tutte le sottoscrizioni apoditticamente riconducibili” al menzionato Bellanca; infine,perché la documentazione prodotta dal banca sarebbe stata da considerare carente di ogni utile elemento di univoca riconduzione ai rapporti bancari in esame; si tratta di rilievi assolutamente generici; rispetto a essi il ricorso non soddisfa neppure il fine d i autosufficienza, visto che niente è riportato onde sondare l’effettività di quanto affermato sul piano contenutistico;

IV. -col terzo motivo il ricorrente assume l’omesso esame di fatto decisivo a proposito dell’esistenza del credito ingiunto; il motivo è inammissibile, non solo perché completamente generico (non essendo riportato nessun fatto storico asseritamente omesso), ma anche perché non aderente alla ratio spesa dalla corte d’appello al riguardo, atteso che in parte qua l’appello è stato ritenuto inammissibile a sua volta per genericità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3177/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2082/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma ella sentenza di primo grado (del tribunale di Agrigento), previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti della società Playland e dei fideiussori, ha condannato i medesimi al pagamento di somme a titolo di saldo negativo di un conto corrente e di saldo negativo di un conto anticipi su fatture, oltre interessi; i soccombenti hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del portafoglio crediti del Monte dei Paschi di Siena, ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - col primo motivo i ricorrenti denunziano un vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità del decreto ingiuntivo; assumono che la corte avrebbe omesso di statuire sull’eccezione di continenza tra il giudizio ordinario, instaurato dalla società correntista, e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; il motivo è inammissibile perché integrato da una asserita omissione di pronuncia su questione processuale (la continenza);il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (ex aliisCass. Sez. 3 n. 25154 - 18, Cass. Sez. 3 n. 10422-19); II. -col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per mancata estromissione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che aveva disconosciuto la propria firma sulle lettere fideiussorie; il motivo è inammissibile; era stata affermata l’esistenza didue fideiussioni; la corte d’appello ha accolto la tesi del ricorrente con riferimento a una delle due (quella del 3-6-2001), e difatti non ne ha tenuto conto; l’ha invece respinta quanto all’altra (quella del 4 - 4 - 2001, contenente l’elevazione dell’importo garantito in una ancora precedente,del 29-5-200) , perché codesta non era stata disconosciuta affatto; III. - nel ricorso si contesta la decisione perché tale ulteriore lettera fideiussoria non era stata “regolarmente prodotta” in primo grado, e perché comunque il disconoscimento si sarebbe dovuto riferire “a tutte le sottoscrizioni apoditticamente riconducibili” al menzionato Bellanca; infine,perché la documentazione prodotta dal banca sarebbe stata da considerare carente di ogni utile elemento di univoca riconduzione ai rapporti bancari in esame; si tratta di rilievi assolutamente generici; rispetto a essi il ricorso non soddisfa neppure il fine d i autosufficienza, visto che niente è riportato onde sondare l’effettività di quanto affermato sul piano contenutistico; IV. -col terzo motivo il ricorrente assume l’omesso esame di fatto decisivo a proposito dell’esistenza del credito ingiunto; il motivo è inammissibile, non solo perché completamente generico (non essendo riportato nessun fatto storico asseritamente omesso), ma anche perché non aderente alla ratio spesa dalla corte d’appello al riguardo, atteso che in parte qua l’appello è stato ritenuto inammissibile a sua volta per genericità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ric
Decreto Cassazione n. 05245/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris