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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2019

Cassazione n. 03472/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15759/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 652/2019depositata il 13/02/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 48/22/2011, accoglieva il gravame del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della decisione di primo grado, negava alla [OSCURATO:PERSONA] il chiesto rimborso delle somme versate in eccesso, per gli anni dal 1993 al 2006, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI), applicando il metodo contabile, relativamente ad immobile di proprietà con destinazione commerciale, sito nel territorio comunale; tra l'altro rilevando che il cespite in questione era stato accatastato in data 24/2/2006, che la rendita attribuita dall'Ufficio era stata notificata alla società contribuente in data 23/3/2006 e che, in applicazione del disposto dell'art. 74 legge n. 342 del 2000, la nuova rendita non aveva efficacia retroattiva e poteva formare la base imponibile ICI soltanto a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello di attribuzione;

2. avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società contribuente con due motivi, cui resisteva l'intimato Comune con controricorso;

3. questa Corte, con ordinanza n. 27084/2017, annullava la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso per avere la C.T.R. ritenuto rituale la notifica dell'atto di gravame fatta alla società, senza considerare che, in primo grado, la stessa aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Busnago, Via Italia n. 197, domicilio mai successivamente modificato;

3. riassunta la causa in sede di rinvio, con sentenza n 652/24/2019 depositata in data 13 febbraio 2019 e non notificata, la C.T.R. annullava il silenzio-rifiuto condannando l’ ente impositore al rimborso delle maggiori imposte versate oltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio;

4. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA];

5. resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepisce, in via preliminare, l’ inammissibilità del ricorso per cassazione per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del primo grado in ragione della inesistenza della notificazione dell’ originario ricorso appello, eccezione rilevabile in qualunque stato e grado del giudizio a nulla rilevando l’ omessa deduzione di tale profilo in sede di riassunzione; [OSCURATO:PERSONA]

1. con i primi due motivi, fra loro connessi, parte ricorrente lamenta, exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 cod. proc. civ. nonché 12, comma 3 e 63 comma 2 , d.lvo. n. 546/1992 non avendo i giudici del rinvio considerato che l’ atto di riassunzione era stato sottoscritto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] (commercialista) il quale aveva dichiarato di essere legale rappresentante e difensore della ricorrente senza allegare alcuna procura, con la conseguenza che, in difetto di una valida riassunzione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto;

2. con il terzo motivo lamenta, exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 74 legge n. 342/2000 assumendo che i giudici di merito non avevano considerato che la rendita catastale diviene parametro di riferimento per la determinazione dellabase imponibile del tributo in questione solo alla data della notifica, non potendo retroagire;

3. appare infondata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in virtù del giudicato formatosi e ciò in ragione della circostanza che, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di C assazione con l’ ordinanza di annullamento sopra richiamata – in forza della quale è stata rilevata la nullità della notificazione della citazione in appello e la necessità della sua rinnovazione con rimessione al giudice del gravame per nuovo giudizio- il giudizio è stato ritualmente riassunto;

3.1. deve, peraltro, rilevarsi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,nel processo tributario la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.. (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014, Rv. 629456 – 01; vedi anche Sez. 2 - , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 –01 nonché Sez.

U, Sentenza n. 10696del 22/07/2002, Rv. 556068 – 01 ) ;

4. i primi due motivi di ricorso sono infondati, dovendosi ritenere rituale l’ atto di riassunzione ad opera del legale rappresentate della società e “difensore abilitato”, quale commercialista , d ott. [OSCURATO:PERSONA];

4.1. invero il principio posto dall'art. 12, comma 9 del d.lgs. 546/92, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono annoverati i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di altri difensori abilitati, va interpretato nel senso che lo stesso è operante anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio non in nome proprio, ma in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.

Il testuale riferimento della norma in esame alla possibilità di stare in giudizio dei soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 3 (ove sono indicati i dottori commercialisti) appare idoneo a ricomprendere anche le persone fisiche abilitate in nome e per conto del contribuente ad impugnare l'atto impositivo ed a costituirsi in giudizio;

4.2. la norma in questione ha, pervero, consistenza analoga a quella dell'art. 86 cod. proc. civ.,che autorizza la difesa personale "quando la parte o lapersona che la rappresenti abbia la qualità occorrente per esercitare l'ufficio di difensore";

4.2. con riguardo alla difesa in giudizio in relazione al corrispondente art. 86 cod. proc. civ., è stato affermato (vedi Cass. 12348/2002) che nel nostro ordinamento è consentita la rappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dalla rappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e questa seconda è cumulabile con quella tecnica del procuratore legale, il quale, pertanto, può stare in giudizio di persona, senza bisogno di rilasciare una procura a sé stesso (v. fra le tante:Cass. 22.12.1998 n. 12784 ; 26.2.1990 n.1442, 17.1.1981 n. 411 ).

4.3. conseguentemente una diversa lettura dell'art. 12, d.lgs. 546/92,che escludesse la possibilità della difesa personale nei casi in cui la persona fisica stia in giudizio in rappresentanza di altri sarebbe inconciliabile con i caratteri di maggiore snellezza e celerità che caratterizzano il processo tributario rispetto aquello ordinario e introdurrebbe una disparità di trattamento foriera di dubbi di legittimità costituzionale;

4.1. va quindi ribadito il principio di diritto (già affermato da Sez. 5, Sentenza n. 13210 del 26/10/2001, Rv. 549843 –01 (v. anche Cass.n. 4621/16)secondo cui «la regola posta dall'art. 12, ultimo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente»;

5. il secondo motivo è, all’ evidenza, infondato posto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Sez.

U, Sentenza n.3160 del 09/02/2011, Rv. 616101 - 01);

5.1. il comune ricorrente non si confronta con tali principi di diritto e non tiene conto che a fronte della attribuzione di nuova rendita notificata nel marzo del 2006, la società risulta avere presentato rituale e tempestiva istanza di rimborso;

6. stante l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato;

6.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il C omune ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della società controricorrente, liquidandole nella misura di euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15759/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 652/2019depositata il 13/02/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 48/22/2011, accoglieva il gravame del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della decisione di primo grado, negava alla [OSCURATO:PERSONA] il chiesto rimborso delle somme versate in eccesso, per gli anni dal 1993 al 2006, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI), applicando il metodo contabile, relativamente ad immobile di proprietà con destinazione commerciale, sito nel territorio comunale; tra l'altro rilevando che il cespite in questione era stato accatastato in data 24/2/2006, che la rendita attribuita dall'Ufficio era stata notificata alla società contribuente in data 23/3/2006 e che, in applicazione del disposto dell'art. 74 legge n. 342 del 2000, la nuova rendita non aveva efficacia retroattiva e poteva formare la base imponibile ICI soltanto a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello di attribuzione; 2. avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società contribuente con due motivi, cui resisteva l'intimato Comune con controricorso; 3. questa Corte, con ordinanza n. 27084/2017, annullava la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso per avere la C.T.R. ritenuto rituale la notifica dell'atto di gravame fatta alla società, senza considerare che, in primo grado, la stessa aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Busnago, Via Italia n. 197, domicilio mai successivamente modificato; 3. riassunta la causa in sede di rinvio, con sentenza n 652/24/2019 depositata in data 13 febbraio 2019 e non notificata, la C.T.R. annullava il silenzio-rifiuto condannando l’ ente impositore al rimborso delle maggiori imposte versate oltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio; 4. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 5. resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepisce, in via preliminare, l’ inammissibilità del ricorso per cassazione per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del primo grado in ragione della inesistenza della notificazione dell’ originario ricorso appello, eccezione rilevabile in qualunque stato e grado del giudizio a nulla rilevando l’ omessa deduzione di tale profilo in sede di riassunzione; [OSCURATO:PERSONA] 1. con i primi due motivi, fra loro connessi, parte ricorrente lamenta, exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 cod. proc. civ. nonché 12, comma 3 e 63 comma 2 , d.lvo. n. 546/1992 non avendo i giudici del rinvio considerato che l’ atto di riassunzione era stato sottoscritto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] (commercialista) il quale aveva dichiarato di essere legale rappresentante e difensore della ricorrente senza allegare alcuna procura, con la conseguenza che, in difetto di una valida riassunzione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto; 2. con il terzo motivo lamenta, exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 74 legge n. 342/2000 assumendo che i giudici di merito non avevano considerato che la rendita catastale diviene parametro di riferimento per la determinazione dellabase imponibile del tributo in questione solo alla data della notifica, non potendo retroagire; 3. appare infondata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in virtù del giudicato formatosi e ciò in ragione della circostanza che, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di C assazione con l’ ordinanza di annullamento sopra richiamata – in forza della quale è stata rilevata la nullità della notificazione della citazione in appello e la necessità della sua rinnovazione con rimessione al giudice del gravame per nuovo giudizio- il giudizio è stato ritualmente riassunto; 3.1. deve, peraltro, rilevarsi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,nel processo tributario la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.. (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014, Rv. 629456 – 01; vedi anche Sez. 2 - , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 –01 nonché Sez. U, Sentenza n. 10696del 22/07/2002, Rv. 556068 – 01 ) ; 4. i primi due motivi di ricorso sono infondati, dovendosi ritenere rituale l’ atto di riassunzione ad opera del legale rappresentate della società e “difensore abilitato”, quale commercialista , d ott. [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. invero il principio posto dall'art. 12, comma 9 del d.lgs. 546/92, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono annoverati i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di altri difensori abilitati, va interpretato nel senso che lo stesso è operante anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio non in nome proprio, ma in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente. Il testuale riferimento della norma in esame alla possibilità di stare in giudizio dei soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 3 (ove sono indicati i dottori commercialisti) appare idoneo a ricomprendere anche le persone fisiche abilitate in nome e per conto del contribuente ad impugnare l'atto impositivo ed a costituirsi in giudizio; 4.2. la norma in questione ha, pervero, consistenza analoga a quella dell'art. 86 cod. proc. civ.,che autorizza la difesa personale "quando la parte o lapersona che la rappresenti abbia la qualità occorrente per esercitare l'ufficio di difensore"; 4.2. con riguardo alla difesa in giudizio in relazione al corrispondente art. 86 cod. proc. civ., è stato affermato (vedi Cass. 12348/2002) che nel nostro ordinamento è consentita la rappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dalla rappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e questa seconda è cumulabile con quella tecnica del procuratore legale, il quale, pertanto, può stare in giudizio di persona, senza bisogno di rilasciare una procura a sé stesso (v. fra le tante:Cass. 22.12.1998 n. 12784 ; 26.2.1990 n.1442, 17.1.1981 n. 411 ). 4.3. conseguentemente una diversa lettura dell'art. 12, d.lgs. 546/92,che escludesse la possibilità della difesa personale nei casi in cui la persona fisica stia in giudizio in rappresentanza di altri sarebbe inconciliabile con i caratteri di maggiore snellezza e celerità che caratterizzano il processo tributario rispetto aquello ordinario e introdurrebbe una disparità di trattamento foriera di dubbi di legittimità costituzionale; 4.1. va quindi ribadito il principio di diritto (già affermato da Sez. 5, Sentenza n. 13210 del 26/10/2001, Rv. 549843 –01 (v. anche Cass.n. 4621/16)secondo cui «la regola posta dall'art. 12, ultimo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente»; 5. il secondo motivo è, all’ evidenza, infondato posto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Sez. U, Sentenza n.3160 del 09/02/2011, Rv. 616101 - 01); 5.1. il comune ricorrente non si confronta con tali principi di diritto e non tiene conto che a fronte della attribuzione di nuova rendita notificata nel marzo del 2006, la società risulta avere presentato rituale e tempestiva istanza di rimborso; 6. stante l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato; 6.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il C omune ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della società controricorrente, liquidandole nella misura di euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nel
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