CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta determinazione n. 561 di registrogenerale del 17 aprile 2024, nonché di procura speciale e nominadel 2 maggio 2024, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LPRGPP 65B14 H501 X).- RICORRENTE –CONTROla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (A.P.S.A.) – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, dr. FabioGasperini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale eNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76C19 H501 A).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1813/16/2024 della Corte digiustizia tributaria del Lazio, depositata il 18 marzo 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.1. Oggetto di perdurante controversia è l’avviso diaccertamento in atti con cui il Comune di Anagni liquidò l’IMU perl’anno di imposta 2014 in ragione dell’omessa denuncia eversamento relativamente all’unità immobiliare censita al mappale114, del folio 26, categoria B1.2. La suindicata Corte tributaria di secondo grado del Laziorigettava l’appello proposto dal Comune, reputando, in primoluogo, l’ente privo di ius postulandi, rilevando la contraddittorietàdel relativo ricorso nella parte in cui il Sindaco, che avevasottoscritto l’atto in proprio assumendone la paternità, avevanondimeno conferito a margine dell’atto la procura speciale allalite alla funzionaria dei tributi del Comune, senza peraltrosottoscriverla in forma autenticata.Per altro verso e nel merito, il Giudice regionale osservava,preliminarmente, che l'A.P.S.A. aveva presentato, ai fini ICI,regolare denuncia anche per l’immobile in oggetto conraccomandata del 28 giugno 1994 n. 491 dell'[OSCURATO:PERSONA] edi aver, poi, rinnovato la dichiarazione in via telematica, ai finiIMU, il 25 novembre 2014, con riferimento all’immobile iscritto incatasto al Fol.26 mapp.114.Numero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026Quindi, rilevava che «per quanto agli atti, quello iscritto almapp.114, iscritto in cat. catastale B1, sarebbe destinato addella lett. i) art.7 D.Lgs. n.504/1992, in quanto sede del PontificioCollegio Leoniano, [OSCURATO:PERSONA] del Lazio».Ed aggiungeva, con riferimento «al fabbricato iscritto alcatasto al mapp. del Fol. 26, oggetto anche del rinnovo didichiarazione, come già rilevato dai primi giudici con motivazionedalla quale questa Corte non intende discostarsi», che essa«conteneva invocazione dell'esenzione spettante agli immobilidestinati al culto ed alle collaterali attività di natura religiosa noncommerciali, che negli atti di primo grado in ogni caso l’Entericorrente deduce trattarsi dell'edificio nel quale ha sede ilPontificio [OSCURATO:PERSONA], seminario destinato per la regioneLazio alla formazione del clero» (così nella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia il Comune di Anagni proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 20 settembre 2024,formulando quattro motivi d’impugnazione, poi illustrati conmemoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. depositata il 9 marzo 2026.4. L’A.P.S.A. resisteva con controricorso depositato il 21ottobre 2024, depositando poi memoria in data 11 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 86 c.p.c. e dell’art. 12d.lgs. 546/1992 per avere la Corte regionale ritenuto sussistente ildifetto di ius postulandi dell’appellante, rappresentando – dicontro – che il ricorso in appello, firmato digitalmente dal sindaco,avv. [OSCURATO:PERSONA], indicava in epigrafe che lo stesso avvocato,Numero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026abilitato a patrocinare dinanzi la Corte di giustizia tributaria emunito dei poteri per rappresentare il Comune, manifestava lavolontà di impugnare la sentenza convenendo in giudiziol’A.P.S.A., per cui il Comune era rappresentato e difeso dal propriolegale rappresentante, senza alcuna assistenza tecnica, comeanche dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo, con conseguentevalidità dell’appello in forza del combinato disposto dell’art 12d.lgs. n. 546/1992 e dell’art 86 c.p.c.1.1. La censura è fondata.Questa Corte, da ultimo, ha ribadito il principio di diritto (giàaffermato da Cass. n. 13210/2001 e da Cass. n. 4621/16)secondo cui «la regola posta dall'art. 12, ultimo comma, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui isoggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazioneall'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria […]possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi incui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) inrappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante diuna società o di un ente» (v. Cass. n. 3472/2024).E ciò perché, il principio posto dall'art. 12, comma 9, d.lgs. n.546/92 (secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiestiper l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustiziatributaria possono stare in giudizio personalmente, senzal'assistenza di altri difensori abilitati) va interpretato nel senso chelo stesso è operante anche nei casi in cui il soggetto partecipi agiudizio non in nome proprio, ma in rappresentanza di altri e,quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.Il testuale riferimento della norma in esame alla possibilità,riconosciuta ai soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 3, diNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026stare in giudizio è, quindi, idoneo a ricomprendere anche lepersone fisiche abilitate in nome e per conto del contribuente adimpugnare l'atto impositivo ed a costituirsi in giudizio.La norma in questione è analoga a quella dell'art. 86 c.p.c.,che autorizza la difesa personale quando la parte o la persona chela rappresenti abbia la qualità occorrente per esercitare l'ufficio didifensore, dovendo sul punto ricordarsi che è consentita larappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dallarappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, equesta seconda è cumulabile con quella tecnica del procuratorelegale, il quale, pertanto, può stare in giudizio di persona, senzabisogno di rilasciare una procura a sé stesso (v. Cass. n.3472/2024, cit. che menziona Cass. n. 12348/2002, Cass. n.12784/1998; Cass. n. 1442/1990 e Cass. n. 411/1981).Alla stregua di tali principi il menzionato Sindaco, munito dellaqualifica professionale di avvocato, ben poteva assistere edifendere il Comune in giudizio.2. Con la seconda doglianza il Comune ha eccepito, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per aver basatola decisione solo sulle presunzioni derivanti dalle dichiarazioni ICIper l’anno 1993 e per l’anno 2012, sebbene detta presunzionefosse risultata priva dei requisiti (gravità, precisione econcordanza) di cui all’art. 2729 cc., essendo stato il materialeindiziario confutato dalle allegazioni di parte (annunci di affitto dicamere per una cifra varabile di 35,00/40,00 € a notte,indipendentemente dalla contestualità di eventi religiosi), chedimostravano la destinazione della struttura ad attivitàalberghiera.Numero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/20263. Con la terza censura l’istante ha lamentato, con riferimentoal paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504/92per avere la Corte regionale ritenuto sussistente la destinazionedell’immobile in esame (mapp. 114) a luogo di culto, anziché adestinazione turistico/ricettiva, nonostante i diversi elementi diprova offerti e senza verificare in concreto la natura commercialedell’attività svolta nei predetti immobili in quanto oggetto diremunerazione del servizio prestato e quindi suscettivo diimposizione.A tanto, aggiungendo l’omessa valutazione dell’utilizzo delbene di proprietà dell’A.P.S.A. da parte di un soggetto, il CollegioLeoniano, diverso.4. Anche le illustrate doglianza, che vanno esaminatecongiuntamente, in quanto connesse, sono fondate.E ciò senza trascurare di considerare che la questioneconcernente la destinazione ad attività commerciale (ospitabilitàdi natura alberghiera) dell’unità immobiliare oggetto di tassazione– diversamente da quanto opinato dalla difesa dellacontroricorrente - non può considerarsi nuova per essere emersasolo in sede di appello (nel primo grado il Comune non avevapartecipato al giudizio), trattandosi, in realtà, di tema connesso edimmanente già nella pretesa impositiva siccome avanzata dalComune contro la classificazione catastale B/1 (che identifica ibeni destinati anche ad attività di culto).Le censure non trascinano, poi, la Corte sul territoriodell’apprezzamento fattuale, ma deducono le dedotte violazioni dilegge che si passa ad esaminare.Numero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026Vero è, piuttosto, che – come eccepito nella memoria dalComune – non consta che sia stata posta nel corso del giudizio dimerito la questione, non trattata dal Giudice d’appello, delrapporto di comodato quale titolo della disponibilità bene da partedel [OSCURATO:PERSONA], laddove – contrariamente a quantosostenuto dalla controricorrente – tale diversità tra la titolare delbene ed il suo detentore era sta dedotta con il primo motivo diappello proposto dal Comune (v. pagine n. 2 e 3 del relativogravame).4.1. Come sopra esposto, le ragioni della decisione impugnatarisiedono sul rilievo secondo il quale l’immobile in oggetto«sarebbe destinato ad attività di culto ed altre attività religiosenon commerciali ai sensi della lett. i) art.7 D.Lgs. n.504/1992, inquanto sede del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», nonché sulla base della dichiarazione dellacontribuente rinnovata nell’anno 2014, in quanto «contenevainvocazione dell'esenzione spettante agli immobili destinati alculto ed alle collaterali attività di natura religiosa non commerciali,che negli atti di primo grado in ogni caso l’Ente ricorrente deducetrattarsi dell'edificio nel quale ha sede il Pontificio CollegioLeoniano, seminario destinato per la regione Lazio alla formazionedel clero».4.2. Ritiene la Corte che la valutazione del Giudice regionale siponga in contrasto con i seguenti principi.Innanzitutto, va ricordato che l’esenzione dal pagamentodell’imposta integra sempre l'oggetto di un’allegazione, il cuionere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, inquanto, se è vero che compete all’amministrazione dimostrare ifatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il dirittoall'esenzione va provato dal contribuente, costituendo leNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale dipagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano odetengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. tra letante, Cass. n. 33588/2025; Cass. n. 22565/2024; Cass., n.18981/2025; Cass. n. 5667/2023; Cass. n. 2623/2023; Cass. n.34766/2022; Cass. n. 34766/2022; Cass n. 21490/2022, che citaCass. n. 10634/2019; Cass. n. 17622/2016; Cass. n.16858/2014; Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 3756/2012; Cass. n.775/2011).Sotto altro, ma connesso profilo, va rammentato che ilrequisito cd. oggettivo dell’esenzione, costituito dallo svolgimentonell'immobile di un’attività con modalità non commerciali e la cuisussistenza e prova è parimenti necessaria ai fini delriconoscimento dell'esonero dal pagamento dell’imposta previstodall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, esige unaccertamento in concreto e con onere probatorio a carico delcontribuente (v., tra le tante, in tema di ICI, Cass. n.32370/2025, che richiama Cass. n. 19072/2019; Cass. n.14226/2015; Cass. n. 4502/2012; analogamente, in tema di IMU,v. Cass. n. 32366/2025 e Cass. n. 32364/2025, che richiamanov., ex plurimis, Cass. n. 19072/2019; Cass. n. 14226/2015; Cass.n. 4502/2012; Cass. n. 5485/2008; Cass. n. 20776/2005).In tale contesto, la decisione impugnata si pone in contrastocon i consolidati principi in materia di prova presuntiva, di cui agliartt. 2727 e 2729 c.c.4.3. Lo scrutinio del giudice regionale ha, infatti, seguito quellodel primo Giudice e risulta basato sul contenuto delladichiarazione della contribuente volta conseguire l’esenzioneNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026prevista per gli edifici di culto e sulla deduzione che l’edificio eraadibito a sede del [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo profilo era stato oggetto di un ragionamentopresuntivo da parte della Commissione provinciale nella parte incui aveva affermato «che l’ente religioso non ha prodotto alcunaparticella oggetto di accertamento; tuttavia l’attribuzione dellamenzionata categoria catastale (B1), unitamente all’assenzanell’atto accertativo di specifiche puntuali contestazioni in fatto daparte del Comune accertatore idonee a far ritenere l’esercizio diun’attività commerciale diversa ed all’obiettiva facileidentificabilità della sede del Collegio, quali l’indirizzo riportato invisura e facilmente verificabile, sono elementi presuntivi che, inquanto non oggetto di contestazione da parte del Comune (che harinunciato alla costituzione ed alla difesa in questo grado digiudizio), possono indurre la Commissione a ritenere provata lacircostanza in fatto e conseguentemente spettante l’esenzioneinvocata» (così nella pronuncia di primo grado).Ora, tale ordine di idee, già reso debole nel suo erroneoriferimento al principio di non contestazione da parte di unsoggetto non costituito (come il Comune nel primo grado digiudizio), non poteva certamente essere replicato tout court insecondo grado a fronte delle contestazioni e della documentazione(annunci pubblicitari di offerta di camere a prezzi variabili)prodotta dal Comune.Eppure, la Corte territoriale regionale non ha inteso discostarsidalle valutazioni del primo Giudice, fondando la decisione solosugli stessi elementi da questi valutati.Numero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/20264.4. Sennonchè, il giudice di merito non può limitarsi adenunciare il giudizio conclusivo nel quale approda la suavalutazione, senza impegnarsi anche nella descrizione delprocesso cognitivo attraverso il quale è giunto al predetto giudizio.Nello specifico, il procedimento che si deve necessariamenteseguire in tema di prova per presunzioni, per non incorrere in vizidi legittimità della decisione, si articola in due momenti valutativi:(i) prima, occorre che il giudice esamini ognuno degli elementiindiziari per eliminare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e,invece, conservare quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;(ii)successivamente, occorre che egli proceda a una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati e accerti seessi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado difornire una prova logicamente valida, in rapporto di vicendevolecompletamento e secondo crismi di ragionevole probabilità e nonnecessariamente di certezza (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.28751/2025, che cita Cass. n. 8115/2025).4.5. Ebbene, nella specie, la Corte regionale si è arrestata allasola dichiarazione resa dalla contribuente ed alle sue deduzioni,senza valutare se esse potessero costituire, nel complesso dellerisultanze processuali acquisite, un quadro presuntivo dotato deinecessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, come taleidoneo a resistere ed a negare la pretesa dell'Ufficio e, dunque,senza effettuare quella valutazione unitaria e complessiva degliindizi richiesti dal modello valutativo assunto, limitandosi ad unaconsiderazione atomistica e parcellizzata dei predetti, circoscritti,elementi, omettendo l’esame delle altre risultanze di provaNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026acquisite al processo (v., soprattutto, annunci pubblicitari) nelquadro di valutazione globale del compendio probatorio acquisito.Per tale via, il giudice di merito, per l’incompletezza dei dativalutati rispetto a quelli prodotti, ha finito col rendere unaccertamento deficitario sulla concreta attività svolta dallacontribuente nel suddetto bene, in violazione dei canoni probatorireggono la prova presuntiva.Tanto giustifica, con l’accoglimento dei motivi in esame, lacassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa allaCorte territoriale.5. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame delquarto motivo con cui il Comune ha dedotto, in relazione alcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dall’omessa indicazione dei daticatastali della dichiarazione dell’anno 1993 e dell’infedeledichiarazione resa nell’anno 2014 per non aver in essarappresentato l’esercizio dell’attività alberghiera ed il mutamentodi destinazione da edificio di culto.6. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, il ricorso va,dunque, accolto in relazione ai primi tre motivi e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio innanzi al giudice a quo, affinché,in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame sulladestinazione del bene ancora oggetto di controversia e sullanatura commerciale o meno dell’attività ivi svolta, oltre a regolarele spese del presente grado di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 19917/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 17434/2026Data pubblicazione 02/06/2026la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito ilquarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversacomposizione - anche per disciplinare le spese del presente gradodi legittimità.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]