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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34766/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4140/2017 R.G., proposto DA il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Firenze, presso gli [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al rinnovo di costituzione a mezzo di nuovi difensori e conferma di domiciliatario nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA]" (persona giuridica senza scopo di lucro), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d'America) e sede secondaria in Firenze (Italia), in persona della direttrice pro tempore di quest'ultima, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 1260/13/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 1260/13/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2007 in relazione ad immobili ubicati nel medesimo Comune e destinati ad attività didattica di livello universitario per studenti stranieri, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 34/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto del riconoscimento all'ente contribuente dell'esenzione da ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

La "[OSCURATO:PERSONA]" si è costituita con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380- bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (nel testo vigente fino al 24 marzo 2012), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuta dal giudice di appello l'esenzione da ICI per gli immobili appartenenti alla contribuente, tenendo conto che l'attività didattica ivi svolta era estranea all'insegnamento scolastico fondamentale e non consentiva il rilascio di titoli equipollenti a quelli della scuola pubblica o paritaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (nel testo vigente fino al 24 marzo 2012), e 7, comma 2 -bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, quale novellato dall'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che l'attività didattica fosse svolta dalla contribuente senza finalità commerciali, non essendone segno indicativo il versamento di una retta da parte degli studenti frequentanti. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La connessione derivante dalla comune attinenza ai requisiti per beneficiare dell'esenzione da ICI suggerisce la trattazione congiunta dei motivi dedotti dal ricorrente.1,1 Secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364), l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo vigente dall'i gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), de/testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive».

Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2 -bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, che ha esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Un'ulteriore modifica è, poi, intervenuta con l'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che, sostituendo il comma 2 -bis del citato art. 7 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale».Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle didattiche.

Dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il citato art. 7 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (tra le tante: Cass., Sez. 5", 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2016, n. 13970; Cass., Sez. 6"-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6"-5, 1 dicembre 2020, nn. 27447, 27448 e 27449; Cass., Sez. 6A-5, 20 gennaio 2021, nn. 1030 e 1031; Cass., Sez. 5", 11 marzo 2022, n. 7980).

Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante 5 giLP. la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6"-5, 16 luglio 2019, n. 19072). 1.2 Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto della decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831).

Sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».È stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato.

La finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica.

Per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.

Né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale». [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 costituisce aiuto di Stato.

In quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme.

Tale ultimo aspetto è stato di recente affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.

Commissione Europea ed altri.

E stato chiarito, infatti, che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura.

In questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell'Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.

Se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.

Ed è questa la disposizione normativa (nell'interpretazione "europeisticamente" orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per l'anno 2007, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e dall'art. 11-bis del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 13. 1.3 Ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell'Unione Europea ha stabilito che «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche.

In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio.

Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici.

La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato.

Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito.

Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all'articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica». 1.4 Occorre ora verificare se la destinazione degli immobili ad attività didattica di livello universitario da parte dell'ente contribuente consenta di beneficiare dell'esenzione ratione temporis da ICI.

Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, dall'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012. 1.5 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la sussistenza del requisito soggettivo, avendo accertato che: «Dagli atti di causa emerge (...) che [OSCURATO:PERSONA] svolge esclusivamente attività didattica a livello universitario per studenti stranieri anche tramite specifici accordi con l'Università di Firenze a seguito dei quali gli studenti della Syracuse sono ammessi, a condizione di reciprocità a frequentare le lezioni presso l'[OSCURATO:PERSONA]». 1.6 Secondo il tenore della censura, «l'attività didattica svolta da S. U. risulta estranea all'insegnamento scolastico fondamentale e non consente il rilascio di titoli equipollenti a quelli della scuola pubblica o paritaria», per cui «S.

U. utilizza (...) gli immobili posseduti a Firenze per svolgervi corsi di insegnamento aventi natura facoltativa, facenti parte dei programmi accademici integrativi della casa madre, sedente 10 WAS negli [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare dello specifico ramo di quest'ultima, denominato [OSCURATO:PERSONA].

S. U.offre in tal modo ai propri studenti la possibilità di conseguire crediti di studio da far valere nel proprio curriculum universitario (da uno a sette crediti, a seconda della materia e del corso, semestrale o estivo)».

A dire del ricorrente, «(...) l'attività didattica svolta da S.U. non può essere fatta rientrare tra quelle contemplate dalla norma esonerativa, prima di tutto, poiché estranea alle attività didattiche di base, ossia a quelle disciplinate dalla Legge 28 marzo 2003 n° 53 (relativa all'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria, nonché alla formazione professionale), richiamata dalla circolare sopra citata.

Non si ritiene possano essere esentati dal pagamento dell'ICI immobili utilizzati per lo svolgimento di altri livelli di attività didattica, come quello universitario, caratterizzati da un grado di insegnamento specialistico ed elitario, ben distinto da quello di base, verso il quale è indirizzata la norma agevolativa, che nel suo complesso mira a favorire settori di attività rivolti verso bisogni essenziali della collettività».

Inoltre, la circostanza che, secondo la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F: «Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 5, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti», «(...) induce a concludere che l'insegnamento di grado universitario, per il proprio superiore e peculiare livello, venga enucleato quale figura distinta dall'attività didattica di riferimento, e come tale escluso ab origine dalla fattispecie esentiva di cui alla lett. i) dell'art. 7». 1.7 Il ragionamento non è condivisibile.Come è stato messo in risalto anche dal giudice di prima istanza, l'art.

II, paragrafo 3, del "Trattato di amicizia, commercio e navigazione" tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 2 febbraio 1948, ratificato con la Legge 18 giugno 1949 n. 385, stabilisce che: «Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] avranno facoltà di esercitare, nei territori dell'altra [OSCURATO:PERSONA], senza interferenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra [OSCURATO:PERSONA].

La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli [OSCURATO:PERSONA] d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli [OSCURATO:PERSONA] d'America».

Il richiamato paragrafo 2 dell'art.

I del predetto Trattato consente che: «I cittadini di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra [OSCURATO:PERSONA]: a) svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario». 1.8 Ovviamente, la menzione rilevante in questa sede è quella concernente lo svolgimento di attività "scientifiche" ed "educative", che comprendono anche la didattica universitaria.

In proposito, si rammenta che l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 14 gennaio 1999 n. 4 ha stabilito che: «1.

Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Ora, premesso che il D.M. 2 febbraio 1990 ha concesso la personalità giuridica alla "[OSCURATO:PERSONA]", riconoscendone la natura giuridica di ente senza scopo di lucro), sulla base del citato art. 2 della Legge 14 gennaio 1999 n. 4, il D.M. 22 maggio 2001 (prodotto in copia dalla controricorrente) ha autorizzato «l'attività svolta in Italia dalla filiazione della [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Firenze, piazza Savonarola n. 15», con la conseguente «applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154». 1.9 Sul presupposto che: «Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti» e che: «Ai fini dell'applicazione della norma di esenzione è necessario che: - l'attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di obblighi (ad esempio, l'accoglienza di alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l'obbligo di pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l'adeguamento a sta ndards previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene imprescindibili nell'insegnamento; - la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni.

Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà stabilire limiti all'accesso (ad esempio: l'esclusione degli alunni che non hanno conseguito una certa media); - l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica», la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F ha desunto che «(...) sono escluse dall'esenzione le scuole non paritarie, in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei programmi di studio e della significa tività sociale, quelle non aperte a tutti alle medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di gestione nell'attività didattica». 1.10 Secondo il collegio, il richiamo della predetta circolare alla Legge 28 marzo 2003 n. 53 non può restringere l'ambito della nozione di «attività didattiche» ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, peraltro, non contiene alcuna limitazione al riguardo.

Difatti, la Legge 28 marzo 2003 n. 53 ha delegato il Governo ad emanare «(...) uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (art. 1, comma 1), stabilendo che: «I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione (..)» (art. 2, comma 1), il quale «(...) si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema de/licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, comma 1, lett. d).

È evidente, quindi, che l'istruzione universitaria è rimasta al di fuori del relativo campo di applicazione, non essendo oggetto di specifica delega.

Pertanto, non è corretto rinvenire nella Legge 28 marzo 2003 n. 53 il fondamento normativo per un'aprioristica esclusione dell'istruzione universitaria dal beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 per le «attività didattiche» in generale. 1.11 Come si è già detto, la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 ha ampliato la portata delle «attività didattiche», rinviando alla "Comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale" (2012/C 8/02), secondo la quale: «(...) il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema.

Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato.

Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche.

Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria» (paragrafo 27). 1.12 Non a caso, in relazione alla dipendenza italiana di un'altra università statunitense (con caratteristiche similari, sul piano operativo, alla controricorrente), questa Corte ha già affermato che «(...) la necessità che l'attività didattica svolta dalla contribuente rientri tra quelle di base (trattandosi, invece, nel caso di specie, di percorso universitario), che, all'esito del corso, vengano rilasciati titoli equipollenti a quelli propri della scuola pubblica o paritaria e che i "crediti di studio" conseguiti siano riconosciuti in tutti gli Stati (e non solo in alcuni di essi) rappresentano requisiti normativamente non prescritti» (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17968), dei quali, perciò, sarebbe superfluo un eventuale accertamento da parte dei giudici di merito.

In tale direzione, decidendo in altro procedimento vertente tra le medesime parti con riguardo ad altra annualità della medesima imposta (procedimento iscritto al n. 35684/2018 R.G.), questa Corte ha implicitamente confermato che l'attività didattica di livello universitario consente l'esenzione da ICI, sempre che il relativo esercizio non avvenga con modalità commerciali (Cass., Sez. 6^-5, 15 maggio 2020, n. 9037).

2. Con riguardo al requisito oggettivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato che, «(...) come emerge da tutta la documentazione prodotta da parte appellata (e) non contestata dall'Ente impositore e come anche precisato dal giudice di prime cure, non vi è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] è ente non commerciale riconosciuto dalla stato italiano con decreto 2.2.90 (...).

In particolare l'indicato decreto dichiara espressamente che le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi attività non commerciali ai sensi dell'art. 34 comma 8-bis della legge 154/89».

A suo dire: «La citata norma nel prevedere che "Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari ... omissis ..." porta dunque ad escludere che il pagamento di una retta da parte degli studenti frequentanti la [OSCURATO:PERSONA] possa rappresentare indice di attività commerciale». 2.1 In tal modo, però, il giudice di appello ha evinto la finalità non lucrativa dell'attività didattica da una sorta di presunzione iuris et de iure, che ha ravvisato nella formulazione letterale dell'art. 34, comma 8 -bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989 n. 154, astenendosi da ogni accertamento in ordine al riflesso derivante dalle rette corrisposte all'ente contribuente dagli studenti frequentanti sulla rimuneratività della gestione universitaria. 2.2 Come si è accennato, la citata disposizione prevede (nel suo integrale tenore) che: «Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari.

La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni.

Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta». 2.3 A ben vedere, inserendosi nel più ampio contesto di una disposizione specificamente riguardante le aliquote IVA relative a vari tipi e cessioni di beni o prestazioni di servizi, tale previsione non può, quindi, estendersi ad altre imposte, anche in considerazione della eccezionalità e della tassatività dell'agevolazione concessa dal legislatore.

Per cui, il collegio ritiene di dare continuità all'esegesi già espressa da questa Corte, la quale ha escluso l'estensibilità all'ICI della presunzione sancita per VIVA (nel senso della "non commercialità") con riguardo all'«attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri» (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17968; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33765). 2.4 Ne deriva l'esigenza di rinnovare quest'ultimo accertamento, in base alle emergenze delle risultanze istruttorie, alla luce deì parametri vigenti ratione temporis per la valutazione dell'effettiva incidenza delle rette percepite dall'ente straniero in relazione alla redditività o meno della propria gestione.

3. Pertanto, apprezzandosi la fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell'art. 1, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4140/2017 R.G., proposto DA il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Firenze, presso gli [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al rinnovo di costituzione a mezzo di nuovi difensori e conferma di domiciliatario nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA]" (persona giuridica senza scopo di lucro), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d'America) e sede secondaria in Firenze (Italia), in persona della direttrice pro tempore di quest'ultima, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 1260/13/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 1260/13/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2007 in relazione ad immobili ubicati nel medesimo Comune e destinati ad attività didattica di livello universitario per studenti stranieri, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 luglio 2016 n. 34/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto del riconoscimento all'ente contribuente dell'esenzione da ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504. La "[OSCURATO:PERSONA]" si è costituita con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380- bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (nel testo vigente fino al 24 marzo 2012), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuta dal giudice di appello l'esenzione da ICI per gli immobili appartenenti alla contribuente, tenendo conto che l'attività didattica ivi svolta era estranea all'insegnamento scolastico fondamentale e non consentiva il rilascio di titoli equipollenti a quelli della scuola pubblica o paritaria. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (nel testo vigente fino al 24 marzo 2012), e 7, comma 2 -bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, quale novellato dall'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che l'attività didattica fosse svolta dalla contribuente senza finalità commerciali, non essendone segno indicativo il versamento di una retta da parte degli studenti frequentanti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La connessione derivante dalla comune attinenza ai requisiti per beneficiare dell'esenzione da ICI suggerisce la trattazione congiunta dei motivi dedotti dal ricorrente.1,1 Secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364), l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo vigente dall'i gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), de/testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive». Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2 -bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, che ha esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Un'ulteriore modifica è, poi, intervenuta con l'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che, sostituendo il comma 2 -bis del citato art. 7 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale».Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle didattiche. Dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il citato art. 7 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (tra le tante: Cass., Sez. 5", 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2016, n. 13970; Cass., Sez. 6"-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6"-5, 1 dicembre 2020, nn. 27447, 27448 e 27449; Cass., Sez. 6A-5, 20 gennaio 2021, nn. 1030 e 1031; Cass., Sez. 5", 11 marzo 2022, n. 7980). Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante 5 giLP. la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6"-5, 16 luglio 2019, n. 19072). 1.2 Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto della decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831). Sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».È stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. La finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica. Per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. Né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale». [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 costituisce aiuto di Stato. In quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme. Tale ultimo aspetto è stato di recente affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri. E stato chiarito, infatti, che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura. In questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell'Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Ed è questa la disposizione normativa (nell'interpretazione "europeisticamente" orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per l'anno 2007, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e dall'art. 11-bis del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 13. 1.3 Ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell'Unione Europea ha stabilito che «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all'articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica». 1.4 Occorre ora verificare se la destinazione degli immobili ad attività didattica di livello universitario da parte dell'ente contribuente consenta di beneficiare dell'esenzione ratione temporis da ICI. Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, dall'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012. 1.5 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la sussistenza del requisito soggettivo, avendo accertato che: «Dagli atti di causa emerge (...) che [OSCURATO:PERSONA] svolge esclusivamente attività didattica a livello universitario per studenti stranieri anche tramite specifici accordi con l'Università di Firenze a seguito dei quali gli studenti della Syracuse sono ammessi, a condizione di reciprocità a frequentare le lezioni presso l'[OSCURATO:PERSONA]». 1.6 Secondo il tenore della censura, «l'attività didattica svolta da S. U. risulta estranea all'insegnamento scolastico fondamentale e non consente il rilascio di titoli equipollenti a quelli della scuola pubblica o paritaria», per cui «S. U. utilizza (...) gli immobili posseduti a Firenze per svolgervi corsi di insegnamento aventi natura facoltativa, facenti parte dei programmi accademici integrativi della casa madre, sedente 10 WAS negli [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare dello specifico ramo di quest'ultima, denominato [OSCURATO:PERSONA]. S. U.offre in tal modo ai propri studenti la possibilità di conseguire crediti di studio da far valere nel proprio curriculum universitario (da uno a sette crediti, a seconda della materia e del corso, semestrale o estivo)». A dire del ricorrente, «(...) l'attività didattica svolta da S.U. non può essere fatta rientrare tra quelle contemplate dalla norma esonerativa, prima di tutto, poiché estranea alle attività didattiche di base, ossia a quelle disciplinate dalla Legge 28 marzo 2003 n° 53 (relativa all'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria, nonché alla formazione professionale), richiamata dalla circolare sopra citata. Non si ritiene possano essere esentati dal pagamento dell'ICI immobili utilizzati per lo svolgimento di altri livelli di attività didattica, come quello universitario, caratterizzati da un grado di insegnamento specialistico ed elitario, ben distinto da quello di base, verso il quale è indirizzata la norma agevolativa, che nel suo complesso mira a favorire settori di attività rivolti verso bisogni essenziali della collettività». Inoltre, la circostanza che, secondo la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F: «Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 5, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti», «(...) induce a concludere che l'insegnamento di grado universitario, per il proprio superiore e peculiare livello, venga enucleato quale figura distinta dall'attività didattica di riferimento, e come tale escluso ab origine dalla fattispecie esentiva di cui alla lett. i) dell'art. 7». 1.7 Il ragionamento non è condivisibile.Come è stato messo in risalto anche dal giudice di prima istanza, l'art. II, paragrafo 3, del "Trattato di amicizia, commercio e navigazione" tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 2 febbraio 1948, ratificato con la Legge 18 giugno 1949 n. 385, stabilisce che: «Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] avranno facoltà di esercitare, nei territori dell'altra [OSCURATO:PERSONA], senza interferenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra [OSCURATO:PERSONA]. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli [OSCURATO:PERSONA] d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli [OSCURATO:PERSONA] d'America». Il richiamato paragrafo 2 dell'art. I del predetto Trattato consente che: «I cittadini di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra [OSCURATO:PERSONA]: a) svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario». 1.8 Ovviamente, la menzione rilevante in questa sede è quella concernente lo svolgimento di attività "scientifiche" ed "educative", che comprendono anche la didattica universitaria. In proposito, si rammenta che l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 14 gennaio 1999 n. 4 ha stabilito che: «1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154». Ora, premesso che il D.M. 2 febbraio 1990 ha concesso la personalità giuridica alla "[OSCURATO:PERSONA]", riconoscendone la natura giuridica di ente senza scopo di lucro), sulla base del citato art. 2 della Legge 14 gennaio 1999 n. 4, il D.M. 22 maggio 2001 (prodotto in copia dalla controricorrente) ha autorizzato «l'attività svolta in Italia dalla filiazione della [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Firenze, piazza Savonarola n. 15», con la conseguente «applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154». 1.9 Sul presupposto che: «Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti» e che: «Ai fini dell'applicazione della norma di esenzione è necessario che: - l'attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di obblighi (ad esempio, l'accoglienza di alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l'obbligo di pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l'adeguamento a sta ndards previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene imprescindibili nell'insegnamento; - la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà stabilire limiti all'accesso (ad esempio: l'esclusione degli alunni che non hanno conseguito una certa media); - l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica», la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009 n. 2/F ha desunto che «(...) sono escluse dall'esenzione le scuole non paritarie, in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei programmi di studio e della significa tività sociale, quelle non aperte a tutti alle medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di gestione nell'attività didattica». 1.10 Secondo il collegio, il richiamo della predetta circolare alla Legge 28 marzo 2003 n. 53 non può restringere l'ambito della nozione di «attività didattiche» ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, peraltro, non contiene alcuna limitazione al riguardo. Difatti, la Legge 28 marzo 2003 n. 53 ha delegato il Governo ad emanare «(...) uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (art. 1, comma 1), stabilendo che: «I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione (..)» (art. 2, comma 1), il quale «(...) si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema de/licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, comma 1, lett. d). È evidente, quindi, che l'istruzione universitaria è rimasta al di fuori del relativo campo di applicazione, non essendo oggetto di specifica delega. Pertanto, non è corretto rinvenire nella Legge 28 marzo 2003 n. 53 il fondamento normativo per un'aprioristica esclusione dell'istruzione universitaria dal beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 per le «attività didattiche» in generale. 1.11 Come si è già detto, la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 ha ampliato la portata delle «attività didattiche», rinviando alla "Comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale" (2012/C 8/02), secondo la quale: «(...) il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria» (paragrafo 27). 1.12 Non a caso, in relazione alla dipendenza italiana di un'altra università statunitense (con caratteristiche similari, sul piano operativo, alla controricorrente), questa Corte ha già affermato che «(...) la necessità che l'attività didattica svolta dalla contribuente rientri tra quelle di base (trattandosi, invece, nel caso di specie, di percorso universitario), che, all'esito del corso, vengano rilasciati titoli equipollenti a quelli propri della scuola pubblica o paritaria e che i "crediti di studio" conseguiti siano riconosciuti in tutti gli Stati (e non solo in alcuni di essi) rappresentano requisiti normativamente non prescritti» (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17968), dei quali, perciò, sarebbe superfluo un eventuale accertamento da parte dei giudici di merito. In tale direzione, decidendo in altro procedimento vertente tra le medesime parti con riguardo ad altra annualità della medesima imposta (procedimento iscritto al n. 35684/2018 R.G.), questa Corte ha implicitamente confermato che l'attività didattica di livello universitario consente l'esenzione da ICI, sempre che il relativo esercizio non avvenga con modalità commerciali (Cass., Sez. 6^-5, 15 maggio 2020, n. 9037). 2. Con riguardo al requisito oggettivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato che, «(...) come emerge da tutta la documentazione prodotta da parte appellata (e) non contestata dall'Ente impositore e come anche precisato dal giudice di prime cure, non vi è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] è ente non commerciale riconosciuto dalla stato italiano con decreto 2.2.90 (...). In particolare l'indicato decreto dichiara espressamente che le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi attività non commerciali ai sensi dell'art. 34 comma 8-bis della legge 154/89». A suo dire: «La citata norma nel prevedere che "Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari ... omissis ..." porta dunque ad escludere che il pagamento di una retta da parte degli studenti frequentanti la [OSCURATO:PERSONA] possa rappresentare indice di attività commerciale». 2.1 In tal modo, però, il giudice di appello ha evinto la finalità non lucrativa dell'attività didattica da una sorta di presunzione iuris et de iure, che ha ravvisato nella formulazione letterale dell'art. 34, comma 8 -bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989 n. 154, astenendosi da ogni accertamento in ordine al riflesso derivante dalle rette corrisposte all'ente contribuente dagli studenti frequentanti sulla rimuneratività della gestione universitaria. 2.2 Come si è accennato, la citata disposizione prevede (nel suo integrale tenore) che: «Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta». 2.3 A ben vedere, inserendosi nel più ampio contesto di una disposizione specificamente riguardante le aliquote IVA relative a vari tipi e cessioni di beni o prestazioni di servizi, tale previsione non può, quindi, estendersi ad altre imposte, anche in considerazione della eccezionalità e della tassatività dell'agevolazione concessa dal legislatore. Per cui, il collegio ritiene di dare continuità all'esegesi già espressa da questa Corte, la quale ha escluso l'estensibilità all'ICI della presunzione sancita per VIVA (nel senso della "non commercialità") con riguardo all'«attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri» (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17968; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33765). 2.4 Ne deriva l'esigenza di rinnovare quest'ultimo accertamento, in base alle emergenze delle risultanze istruttorie, alla luce deì parametri vigenti ratione temporis per la valutazione dell'effettiva incidenza delle rette percepite dall'ente straniero in relazione alla redditività o meno della propria gestione. 3. Pertanto, apprezzandosi la fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell'art. 1, com
Sentenza Cassazione n. 34766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris