CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 05667/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del consiglio direttivo pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Orbetello (GR), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 2019 n. 311, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Grosseto, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] TARESla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 30 novembre 2018 n. 2150/09/2018; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il “Circolo della [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 30 novembre 2018 n. 2150/09/2018, che , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini della TARSU relativa agli anni 2009 e 2010,in relazione all’occupazione -in regime di concessione - di un’area demaniale destinata all’ormeggio di natanti da diporto presso il porto di Talamone in Orbetello (GR), ha rigettato l’appello proposto dalmedesimo n ei confronti d el Comune di Orbetello (GR) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il 19 dicembre 2016 n. 363/01/2016, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione di prime cure sul presupposto chel’area demaniale in concessione al “ Circolo della [OSCURATO:PERSONA] ” non rientrava nella circoscrizione territoriale di un’Autorità portuale, che non era stata mai istituita, con la conseguenza che la raccolta, lo smaltimento e la tassazione dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone rientravano nella competenza del Comune di Orbetello (GR). Il Comune di Orbetello (GR) si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. 2.Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, 2 e 3 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto da l giudice di appello che la potestà impositiva per la TARSU dovuta in relazione alla raccolta ed al lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone spettasse al Comune di Orbetello (GR), non essendo stata mai istituita l’Autorità portuale di riferimento. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il Comune di Orbetello (GR) non aveva deliberato l’introduzione della tariffa per la categoria degli spazi acquei e degli ormeggi, commisurandola in via estensiva a quella prevista per la categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è infondato. 1.1La medesima questione è stata già rimessa – con quattro ordinanze interlocutorie (Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2021, n. 8778; Cass., Sez.6^-5, 30 novembre 2021, n. 37504 e 37505; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10439) in altrettanti procedimenti in corso, dei quali una delle parti è sempre il Comune di Orbetello (procedimenti iscritt i ai n n . 27574/2019 R.G., 29967/2019 R.G., 34952/2019 R.G. e 16546/2020 R.G.) -dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria di questa Corte , sul comune presupposto che: « (…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di Talamone, non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenzadell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che degli artt. 2, comma 1, lett. i) ( «Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)». 1.2 Per costa nte giurisprudenza di questa Co rte, l ' attività di gestione dei rifiutisolidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c , della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersila competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della TARSU, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.3 Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l 'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni: -l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze inmateria sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; -l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiutisolidi urbani, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e relativi decreti attuativi»; -l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione(…)»; -l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: « I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali». 1.4 Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece , normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potereimpositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.5 Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 5 07, c he espressamente esclude dalla tassa le situazionisottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alleAutorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. 1.6Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia.Successivamente sono stateistituite le Autorità portuali di Piombino (D .P.R. 20 marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1 998), Salerno (D.P.R. 23giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D .P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). 1.7 Come è evidente, t ale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) enon si era, quindi , verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del medesimo Comune. Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque , come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e,correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie. In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa in una serie di arresti, che avevano riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale( in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021,n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiutisolidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). 1.8Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito port uale , trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento d e i rifiuti solidi urbani e , pertanto, non involgono la conseguen ziale sp ettanza di una potestà impositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilan za – attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti, iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annualeed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela) sull'espletamento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasb ordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) e dei servizi portuali (serviziriferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comuneinteressato. Né la questione può dirsi diversamente risolta da altro precedente di questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242), che il ricorrente ha richiamato a supporto del proprio assunto, dal momento che il thema litigandum (come delineato dai motivi di ricorso) non aveva investito nell’occasione la ripartizione delle competenze tra l’Autorità portuale ed il Comune in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (nonché in materia di riscossione della TARSU)nelle aree portuali, essendosi già formato sul punto il giudicato interno. 1.9 Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico)(Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). 1.10 In conclusione, si può ribadire che, n ell'ambito dellearee portuali per le quali non sia stata istituita l’Autoritàportuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza (secondo l’ordinario regime di privativa) dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) si può riconoscere all’Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182. 1.11Nella specie, quindi, premesso che: «È pacifico che per il porto di Talamone non sia stata istituita l’Autorità portuale e, pertanto, non trova applicazione la legge n. 84 del 28.1.1994 che affida a tale Autorità anche i servizi di raccolta dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali (…)», la sentenza impugnata si è esattamente uniformata alprincipio enunciato, là dove essa ha ritenuto che: «Non sussistendo, quindi, il regime gestionale autonomo riservato a un’Autorità portuale, per quanto attiene la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati all’interno delle aree portuali di Talamone non può che applicarsi il regime ordinario di gestione dei rifiuti stessi che in forza del dc. lgs. 152 del 2006 è affidato esclusivamente alla competenza del Comune, rientrando nelle aree del territorio comunale. A ciò va aggiunta la considerazione chele funzioni amministrative relative alla gestione delle aree demaniali sono state attribuite ai Comuni». Peraltro, il giudice di appello ha anche correttamente evidenziato che: «Dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati va distinta quella della raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e dei residui di carico, la cui regolamentazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del dc. lgs. 182 del 2003, appartiene all’Autorità marittima che vi ha provveduto appunto con l’ordinanza n. 126 del 2009, affidando la concessione allo stesso concessionario al quale il Comune ha affidato l’appalto del servizio per il territorio comunale. La coincidenza del soggetto concessionario non contraddice, però, la differente autonomia e competenza dell’Autorità marittima e del Comune nella regolamentazione e gestione delle differenti tipologie di rifiuti, restando essa ben distinta; e ciò spiega la ragione per la quale il Comune sia tenuto a rispettare le prescrizioni dell’ordinanza n. 126 del 2009». 2.Il secondo motivo è infondato. 2.1 Secondo il co nsolidato orientamento di questa Corte, i n tema di TARSU, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novemb re 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione(Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384). 2.2Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. 2.3 Peraltro, l’equiparazione degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro - unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n. C-428/02, [OSCURATO:PERSONA] vs. Skatteministeriet et alii ) , la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha testualmente sancito che: «L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l'ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale». Tanto sul presupposto che: «La locazione di posti barca non si limita, infatti, al solo diritto di occupare, in via esclusiva, la superficie dell'acqua, ma implica anche la messa a disposizione di varie attrezzature portuali, segnatamente per l'ormeggio dell'imbarcazione, delle strutture per lo sbarco e l'imbarco dell'equipaggio, nonché l'eventuale utilizzo da parte di quest'ultimo di vari servizi igienici o di altri servizi». Peraltro, tale pronuncia è in linea con i criteri impositivi della TARSU, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Aggiungasi che altra decisione –sia pure con riguardo, sempre ai fini dell’IVA, alla riconducibilità della locazione di una casa galleggiante nella nozione generale di “affitto e locazione di immobili” – ha ritenuto che il pontile e l’area per l’ormeggio delle imbarcazioni, attigue alla casa galleggiante, rientrassero nella categoria dei beni immobili ed integrassero una operazione unitaria ai fini dell’esenzione dall’IVA (Corte Giust., 15 novembre 2012, causa n. C-532/11, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] alii). Né tale indirizzo può dirsi scalfito da una pronuncia più recente, che ha escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’IVA per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte alla locazione di spazi per l’ormeggio di imbarcazioni, essendo stata motivata l’eterogeneità delle fattispecie non in relazione alla diversa natura, bensì in relazione alla diversa funzione dei beni interessati, dal momento che «(…)la concessione della facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni dilocazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni non sarebbe manifestamente giustificata alla luce di un simile scopo di natura sociale, dal momento che leimbarcazioni a vela o a motore, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non svolgono la funzione, o almeno non principalmente, di alloggio» (Corte Giust., 19 dicembre 2019, causa n. C-715/18, Segler-[OSCURATO:PERSONA] eV. vs [OSCURATO:PERSONA]). 2.4 Nello stesso senso, pronunziandosi in sede di impugnazione di un regolamento comunale in materia di IUC, anche il Consiglio di Stato(Cons. Stato, Sez. 1^, 4 novembre 2019, n. 2754) ha ricono s ciuto che : «(…) banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU- TARI-TARES poiché, (…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione. E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali». Ne discende che: «Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai Comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti)».2.5 Peraltro, questa Corte si è specificamente soffermata anche sulla questione dell’equiparazione tariffaria delle aree destinate ad ormeggi ai campeggi. Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria». Ciò posto, l’art. 68, comma 2,lett. b, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede anche che: « L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati». Premesso che il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell'effettivo produttore del rifiuto, alla luce di tale previsione, questa Corte ha ritenuto –in relazione agli spazi destinati ad ormeggi - che la stipulazione del contratto di ormeggio con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre al “concedente” la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest'ultima, l'obbligo tributario perché quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggi o di attività ricett ive ( Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702). Né rileva che si tratti di aree in proprietà demaniale. Difatti, è pacifico che, in tema di TARSU, nell'ipotesi di concessione di area in proprietà demaniale,si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8296). Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti solidi urbani, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte). Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Così, ad esempio,è stato osservato che la (eventuale) mancata occupazione (di fatto), anche se temporale, di tutto lo spazio acqueo in concessione da parte di natanti equivale, ai fini della TARSU, in tutto e per tutto, alla situazione data dalla mancata occupazione di stanze di albergo o di postidi campeggio da parte degli utenti delle relative strutture: la concreta utilizzazione, ad opera dei diportisti, solo di parte di tutto lo spazio acqueo in concessione, infatti, analogamente alle strutturealberghiere ed alle aree adibite a campegg io per i loro gestori, non esclude il permanere della detenzione in capo al concessionario comunque dell'intera superficie dell'area concessa (considerato il permanere dello ius escludendi omnes aliosdel concessionario gestore), con conseguente persistenza del presupposto legale sufficiente per affermare l'integrale debenza della tassa de quada parte del concessionario stesso (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798). 2.6In conclusione, si può ribadire che:-In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei; -In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all’art. 68 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, la riconduzione (ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili.2.7 Nella specie, dunque, la sentenza impugnata si è uniformataall’interpretazione seguita dal giudice di legittimità, avendo ritenuto che: «Per quanto concerne il quarto motivo, che censura la sentenza appellata per avere riconosciuto la legittimità dell’imposizione anche in assenza di una delibera che identificasse come soggette anche le categorie degli ormeggi e dei natanti come pure l’assimilabilità degli spazi acquei alle aree scoperte, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 62 del dc. lgs. n. 507 del 1993 che nella locuzione “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibitiad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni” dà alle aree scoperte un’accezione estesa compatibile con un’interpretazione estensiva e non analogica, non consentita in materia fiscale». 3. Valutandosi l’infondatezza de i motiv i dedott i , dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 1.200,00 per comp