CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.210/2019 depositata il 28/01/2019.Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 3260/2013emessi dal Comune di Bologna in relazione alla TARSU per gli anni 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, deducendo la oggettiva impossibilità diutilizzo dell’immobile di sua proprietà, oggetto di imposizione. La CTP diBologna con sentenza n. 714/2014 ha accolto il ricorso del contribuente,affermando che “dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese daiprofessionisti allegati al ricorso appare la reale inutilizzabilità dei localioggetto del contendere negli anni in cui la pretesa è imposta da parte delComune. Si ritiene che non devono essere soggetti alla TARSU i locali chenon possono produrre rifiuti in quanto risultano obiettive condizioni diinutilizzabilità”.2. Avverso la sentenza di I grado il Comune di Bologna ha propostoappello, accolto con sentenza della CTR n. 210/2019 in data 17/12/2019,con motivazione che richiama l’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del1993, il quale richiede la necessaria presentazione della denuncia da partedel contribuente, nel caso di specie assente. La sentenza ha riconosciuto,inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione del contribuente, conriferimento all'anno 2007.4. [OSCURATO:PERSONA], avverso tale sentenza, ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi.5. Il Comune di Bologna ha resistito con controricorso e proposto ricorsoincidentale.6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., di norma diNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026diritto, in punto di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale,quale principio fondamentale immanente nell'ordinamento, operanteanche in difetto di una espressa e specifica disposizione normativa, a penadi nullità dell'atto finale del procedimento, per violazione del diritto dipartecipazione dell'interessato al procedimento medesimo.1.1. Il motivo è infondato. Invero è principio già affermato da questaCorte che, in tema di contraddittorio preventivo, il principio fondamentaledell'Unione europea del rispetto dei diritti della difesa endoprocedimentalenon costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizionirispondenti a obiettivi di interesse generale unionale, quale quello diprocedere al recupero tempestivo delle entrate proprie (Cass. n.8565/2025). Ne discende che non è affetto da alcuna nullità né l’atto diaccertamento che non abbia coinvolto il contribuente nella fasepreliminare all’emanazione dell’atto impositivo, né la sentenza che abbiaomesso di rilevare tale assenza.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, comma 1, delD. Lgs. n. 507 del 1993, nella parte in cui la sentenza ha affermato che ilcontribuente avrebbe dovuto provvedere alla denuncia per l'ottenimentodelle deroghe previste dall'articolo citato. Tale affermazione andrebbecensurata, secondo il ricorrente, avendo egli, comunque, dimostrato lanon utilizzabilità dell'immobile in quanto inagibile, circostanze già note alComune di Bologna, in quanto organo autorizzato al rilascio dei permessinecessari per l'inizio di qualsivoglia attività di carattere edilizio.2.1. Il motivo è infondato. Il contribuente lamenta che il giudice disecondo grado, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non havalorizzato e tenuto in considerazione i dati fattuali emersi dalleproduzioni istruttorie nel corso del processo, volte a dimostrare lainagibilità di fatto dell’immobile, limitandosi la sentenza a rilevare che ilricorrente non ha (mai) prodotto la denuncia ex art. 70 d.lgs. n.Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026507/1993. Il motivo non merita accoglimento in quanto è principio ormaiconsolidato in materia di TARSU che l’esenzione dal pagamento integrasempre l'oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sulcontribuente che intende ottenerla e che deve essere veicolata nelladenuncia ex art. ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993. Nella materia dei rifiuti, latestuale previsione di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. cit. (“Non sonosoggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o perla loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati operché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corsodell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria odi variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione” ) pone - per dettatonormativo - una condizione per sottrarre il bene dall’imposizione ovveroun presupposto costitutivo di operatività del trattamento del tuttoevidente. Se è vero che compete all’amministrazione dimostrare i fatticostituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione vatuttavia ritualmente invocato e provato dal contribuente, costituendo essa,anche se parziale, eccezione alla regola generale del pagamento deltributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nellezone del territorio comunale (v., tra le tante, Cass. n. 12902/2025; Cass.n. 5667/2023; Cass. n. 2623/2023; Cass. n. 21490/2022; Cass. n.17622/2016; Cass. n. 16858/2014; Cass. n. 11351/2012; Cass. n.3756/2012; Cass. n. 775/2011).Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzionidelle superfici e di tariffa, non operano in via automatica, in base allamera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, irelativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunciaoriginaria o in quella di variazione (Cass. n. 5293/2023; Cass n. 23575 e23584/2023; Cass. n. 23059/2019; Cass. n. 5036/2010).Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026Nel medesimo senso, da ultimo (Cass. n. 8595/2025), si è ribadito che ilpresupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani,secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione ola detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzionedalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si produconorifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee allaproduzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di talispazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare lecondizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della provaincombe al contribuente. Spetta, dunque, al contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza dei presuppostidella esenzione, così gravando sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, anche) un onered'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descrittedalla superficie tassabile, tramite una dichiarazione ex ante, non essendosufficiente il solo onere di dimostrare ex post la sussistenza di motivi diesenzione, quale ad esempio la dedotta inagibilità dell’immobile. Indefinitiva, è chiara la volontà legislativa di subordinare il predettotrattamento fiscale alla presentazione di apposita denunzia da parte delcontribuente e non già alla mera esistenza di una situazione di fattoconforme ad una delle previsioni normative.L’individuazione della denunzia come conditio sine qua non per escluderedalla tassazione le aree o le superfici improduttive di rifiuti ovvero perottenere le riduzioni di superfici e tariffarie considerate dall'art. 66, ègiustificata dal principio di copertura del costo, stabilito dall’art. 65 delcitato testo normativo, per cui le relative condizioni devono essere di voltain volta dedotte ("nella denuncia originaria" o in quella "di variazione") eaccertate ("debitamente riscontrate") con un procedimentoamministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettividirettamente rilevabili o su idonea documentazione.Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026Deve considerarsi, quindi, impedita la possibilità di invocare in sedegiudiziale un’agevolazione non precedentemente richiesta, pena lacompromissione della tenuta del sistema gestione dei rifiuti, esponendo icomuni a dover verificare, dopo anni dal periodo impositivo, nell’ambito disvariati ed incerti contenziosi, la sussistenza delle diverse condizioni deltrattamento fiscale, con una imprevedibile ricaduta sui non più prevedibilicosti di gestione del settore (da ultimo, Cass. n. 1155/2026; Cass. n.23575 e 23584/2023). A nulla rilevando, quindi, l’affermazione (peraltro,indimostrata) che trattavasi di circostanze note al Comune.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. per aver omesso di considerare ed indicare specificatamente leragioni della condizione di tassabilità e l'applicazione dei criteri dideterminazione delle sanzioni, nel caso di omessa denuncia di occupazioneo detenzione dei locali, ai sensi dell'art. 70. d.lgs. n. 507 del 1993 e anorma del 2° comma dell'art. 42 DPR n. 606/1973.3.1 Il motivo è infondato. Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n.4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esamesia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 27 novembre 2014, n.25216; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 21 ottobre 2019, n.26764; Cass. 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass. 22luglio 2021, n. 20963; Cass. 27 luglio 2021, n. 21431; Cass. 30 maggio2022, n. 17359; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 dicembre2023, n. 36426; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass. 21 maggio 2025,n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce quindinell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cuiparadigma non è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 14 settembre 2018, n.26305; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 11 maggio 2021, n.12400; Cass. 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass. 20 dicembre2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 febbraio2024, n. 5426) né l’omessa disamina di questioni o argomentazioni (cfr.anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn.35947, 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022;Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022;Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass.n. 21152 del 2015).3.2. Nel caso in esame appare di tutta evidenza l’inammissibilità delmotivo in quanto la parte mira, in effetti, a contestare una valutazione deigiudici di merito, nella parte in cui è stato ritenuto che l’omessa denunciao variazione TARSU abbia pienamente giustificato l’imposizione tributariaNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026da parte del Comune, unitamente alle sanzioni irrogate. Invero l’art. 76del d.lgs. n. 507/1997 stabilisce espressamente che “per l'omessapresentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzioneamministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o dellamaggiore tassa dovuta”. È principio già affermato da questa Corte,espresso in materia di ICI, che “l'eventuale irrogazione di sanzioni, secontestuale all'accertamento dell'imposta, si deve ritenere motivataquando la pretesa fiscale venga definita nei suoi elementi essenziali e siaprecisata la sanzione” (Cass. n. 16484/2016).In generale, in tema di sanzioni amministrative tributarie, “l'obbligodi motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo,imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltantoquando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente eunitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, inquest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale èdefinita nei suoi elementi essenziali” (Cass. m. 11619/2021). Ne discendeche nessuna nullità né dell’atto di irrogazione né della sentenza sussistesotto questo profilo, risultando ampiamente motivato, per come sopramotivato, il fondamento della pretesa tributaria nel caso di specie.4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ex art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. per aver omesso di valutare l’inapplicabilità dellesanzioni “in ragione delle obiettive condizioni di incertezza esistenti sullaportata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie e,conseguentemente, sull'obbligo della presentazione della denuncia stantele obiettive ragioni di assenza di rifiuti per la non utilizzabilità delfabbricato”.5. Con il quinto motivo, formulato in via subordinata, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. si deduce motivazione apparente per omessa esamedi fatti storici determinanti la non utilizzabilità dell’immobile perimpraticabilità di lavori di ristrutturazione.Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/20266. Con il sesto motivo, il ricorrente censura ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. la sentenza per aver i giudici di appello omesso di considerare ilseguente fatto decisivo: l'immobile oggetto di censura non è statoutilizzato in quanto inutilizzabile, ovvero non agibile, come riconosciutodalla [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado.7. Il settimo motivo viene formulato in via subordinata, in caso dimancato accoglimento del sesto, censurando la sentenza per violazionedell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. permanifesto travisamento delle prove fornite in entrambi i gradi di giudizio.5. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, in sostanza replicando sottodiversi profili la doglianze già esposte nei motivi precedenti, in merito allamancata considerazione della situazione di fatto asseritamentedocumentata in sede di giudizio e al di fuori di una denuncia ex art. 70d.lgs. n. 507/1993, restano assorbiti nel pregiudiziale e dirimente profilodell’omesso adempimento dell’onere dichiarativo da parte delcontribuente, la cui evidenza preclude ogni altro scrutinio, non potendol’istante vantare, a causa di tale omissione, alcun diverso trattamento.7.1 Nel ribadire quanto già argomentato in relazione al terzo motivo, siosserva ulteriormente che il controllo di logicità del giudizio di fatto,consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non equivale a unarevisione del "ragionamento decisorio", ossia delle opzioni che hannocondotto il giudice di merito a una determinata soluzione, poiché talerevisione si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di merito,incompatibile con la funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità.È infatti consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritengapiù attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, quanto alladedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., si osserva che l’osservanzadella norma non richiede che il giudice dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa,gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le proveritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non hal'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché ilsignificato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n.34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).7.2. Nel caso di specie, pertanto, nessuna diversa valutazione potevaessere compiuta, anche in relazione alla irrogazione e quantificazione dellesanzioni per omesso versamento del tributo in quanto, sanzionicertamente dovute in assenza di denunzia, non rilevando le asserite“obiettive ragioni di assenza di rifiuti per la non utilizzabilità delfabbricato”.8. Osserva, quindi, il Collegio che il Comune di Bologna, con l’unico motivodi ricorso incidentale, ha impugnato la sentenza CTR n. 210/2019 in puntodi dichiarata prescrizione dell’annualità 2007, deducendo a sostegno che,ai sensi degli artt. 70 e 71 d.lgsl. n. 507/1993 il termine quinquennale perl’accertamento d’ufficio decorre dal 20 gennaio dell’anno successivoNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026rispetto a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare ladenuncia TARSU dei locali occupati e che dunque tale termine, nel caso dispecie, non era ancora decorso.8.1. Il motivo è fondato. La disposizione che, in tema di TARSU, disciplinal’obbligo di denuncia impone che essa vada presentata al Comune “entro il20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” (art. 70,comma 1, del d.lgs. n. 507/1993). L’art. 161 della l. n. 296/2006stabilisce che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propriacompetenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete oinfedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamentod'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificandoal contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro glistessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioniamministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.Nel caso di specie, occorre precisare, che viene quindi in questione untema di decadenza, non di prescrizione, ed è necessario differenziarel’ipotesi in cui la detenzione o occupazione dei locali sia in corso findall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio diciascun anno, dall’ipotesi in cui tale situazione si sia verificata in epocasuccessiva; nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall’annocorrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., n.12795/2016; Cass., n. 22224/2016; Cass. n. 3058/2019; Cass. n.8275/2020; Cass., n. 28255/2020; Cass. n. 17874/2021; Cass. n.18070/2021).Numero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026Posto ciò, nel caso di specie, in cui è stata contestato l’omessa denuncianon risultando né allegato né comprovato ex actis che la detenzione eraanteriore al 20 gennaio 2007, essendo stato notificato l’atto impositivo inquestione entro il 31.12.2013, lo stesso deve ritenersi tempestivo.9. Il ricorso principale va, dunque, respinto, mentre va accolto il ricorsoincidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sulpunto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa in questa sede nel merito con integrale rigetto del ricorsooriginario.9.1. Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio seguono lasoccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato,pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassasenza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettaintegralmente il ricorso originario proposto dal contribuente. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della parte odierna controricorrente,delle spese del primo grado di giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltreoneri accessori se dovuti come per legge, delle spese del secondo gradoliquidate in euro 3.500,00 oltre oneri accessori se dovuti come per legge edelle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00,oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 16524/2019Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 13638/2026Data pubblicazione 11/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])