CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21490/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6207/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 917, depositata il 24 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionale di Abruzzo; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 917, depositata il 24 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla TARI dovuta dalla contribuente per l'annualità 2014. 1.1 - Il giudice del gravame ha ritenuto che: - destituita di fondamento rimaneva l'eccezione di giudicato esterno, - invocato dalla contribuente in relazione alla sentenza n. 286/2012 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, - in quanto l'efficacia espansiva del giudicato, per le imposte dovute negli anni successivi, trovava applicazione (solo) in relazione ad accertamenti fondati su «elementi costitutivi della Fattispecie che.... assumano carattere tendenzialmente permanente» non anche, come nella fattispecie, «su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli»; - nella fattispecie, per come accertato dal primo giudice, veniva in rilievo un'ipotesi di riduzione dell'imposta, piuttosto che di esenzione, - posto che non era stata offerta prova dalla contribuente della esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili, - e che, a detti fini, rilevava che la contribuente non aveva assolto agli obblighi di denuncia, e di informazione, in relazione alle superfici tassabili, ed ai rifiuti prodotti. 2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; resiste con controricorso il Comune di Pescara. Fissato all'udienza pubblica del 15 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ., e dell'art. 2697 cod. civ. nonché, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., «falsa ricostruzione dei fatti di causa quanto alla contestata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ordinari». Si assume, in sintesi, che: - la gravata sentenza non aveva tenuto conto del giudicato che si era formato (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, n. 286 del 21 maggio 2012) e che aveva accertato la produzione di rifiuti speciali, - costituiti da imballaggi di tipo secondario e terziario, - su specifiche aree aziendali, rifiuti autosmaltiti da essa esponente (dietro impiego di un compattatore) e, peraltro, prodotti secondo quantitativi che li rendevano insuscettibili di conferimento al servizio pubblico; - malamente erano stati interpretativi dicta giurisprudenziali in tema di giudicato la cui efficacia espansiva, diversamente, deve ritenersi riferibile a tutti i giudizi successivi e, nella fattispecie, al periodo di imposta 2014 (posto che la pronuncia passata in giudicato aveva riguardo al periodo di imposta 2011). Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, alla I. n. 147 del 2013, art. 1, c. 649, ed all'art. 2967 cod. civ. sugli assunti che il giudice del gravame:- aveva fondato il decisum sulla disposizione di cui all'art. 62, c. 3, cit., che, in quanto relativa alla disciplina della TARSU, avrebbe dovuto ritenersi, diversamente, inapplicabile a fattispecie da sussumere nella disciplina (della TARI) posta dalla I. n. 147 del 2013, cit.; - obliterando la circolare n. 95, del 22 giugno 1994 (ribadita dalla risoluzione n. 2/DF, del 9 dicembre 2014, sempre del Ministero dell'Economia e delle Finanze), - quanto alle superfici esenti perché connotate dalla ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, - non aveva considerato che il relativo onere della prova, seppur non gravante su di essa esponente, e ciò non di meno, era stato assolto attraverso le produzioni documentali e, ancor più, attraverso la detta pronuncia passata in giudicato; - i rifiuti prodotti non erano suscettibili di assimilazione né avrebbero potuto considerarsi assimilati, secondo disposizioni di regolamento, indipendentemente dalla individuazione di criteri quali- quantitativi; - lo stesso Ente impositore non aveva dato prova della produzione (concorrente) di rifiuti urbani sulle aree di produzione dei rifiuti speciali, né ciò poteva formare oggetto di presunzione alcuna. 2. - I due motivi di ricorso, - che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro disattesi. 3. - In relazione al primo motivo rileva la Corte che il giudice del gravame ha correttamente distinto, in relazione all'eccepito giudicato, tra gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti e quelli che, come nella fattispecie, risultano «potenzialmente mutevoli»; e, così, si è attenuto al principio di diritto secondo il quale «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe là cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta ne, dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.», così che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Ca:ss. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675). Nella fattispecie è, poi, del tutto evidente che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, - così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, - elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni„ dall'uno all'altro periodo di imposta (v. altresì, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741 cui adde Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969). 4. - Quanto, ora, al secondo motivo di ricorso, va premesso che l'erroneo riferimento normativo, cui si correla la sentenza impugnata, deve, in effetti, essere corretto dalla Corte (art. 384, c. 4, cod. proc. civ.), e posto che le pertinenti disposizioni, - così come già oggetto di interpretazione da parte della Corte, - rendono esplicita, sulle questioni dirimenti, una sostanziale continuità regolativa nella disciplina della TARSU e della TARI. 4.1 - Per quel che qui rileva, la I. n. 147 del 2013, art. 1, dispone che: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.» (c. 641): - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (c. 642); - «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramiite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende i divieto di assimilazione ...» (c. 649). Al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, cc. 684 e ss.). 4.2 - La Corte ha già avuto modo di esaminare il complesso normativo in discorso, - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU, - ed ha rilevato che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130). Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU: - il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459); - l'esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente règime (d. Igs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass.„ 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.», - integra, pur 'sempre, l'oggetto di un'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); - tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.). 4.3 - La gravata sentenza, - che si è attenuta ai sopra esposti principi di diritto, - viene, allora, censurata, in buona sostanza, con allegazioni che ne involgono i relativi accertamenti in fatto, alla stregua di deduzioni che, così, devolvono alla Corte un non consentito riesame di detti accertamenti, e che tendono ad eludere dli stessi limiti di ammissibilità di censure (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) sul vizio di motivazione della gravata sentenza secondo il règime della cd. doppia conforme (art. 348 ter, c. 4, cod. proc. civ.; v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. i quater). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pescara, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €4.100,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q