CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania n. 8502/2019, depositata il 13 novembre 2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La pretesa tributaria scaturisce da una verifica fiscale acarattere generale iniziata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., eseguitaper i diversi periodi di imposta (2011-2012-2013-2014), svoltadall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Caserta - Ufficiocontrolli, conclusa con il verbale del 6 luglio 2016. In particolare,con il processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entratecontestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. diverse violazioni in riferimento aiperiodi d’imposta controllati. La verifica dell’autorità finanziariafaceva seguito ad analoga verifica effettuata sempre dall’Agenziadelle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., conconseguente avviso di liquidazione n. 2016/0RA00004 sia alla [OSCURATO:SOCIETA]. che alla [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione dell’art. 10 eseguenti del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente addebito diimposta di registro, oltre sanzioni e interessi. In particolare,l’Amministrazione finanziaria, disattendendo la qualificazione deinegozi giuridici effettuata dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. eDierre S.r.l., ha qualificato quale “cessione di azienda” la cessioneframmentata di singoli beni effettuata nel periodo 2009-2014, conipotesi di duplice vantaggio fiscale per [OSCURATO:SOCIETA].: sottrarreall’imposta di registro il valore delle fatture emesse per gli anni2011-2014 pari ad euro 977.401,48; evitare di sottoporre avalutazione “il valore normale” della cessione di azienda, conconseguente recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta aisensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per un importocomplessivo (beni merce e beni mobili) di euro 692.073,94, pari aNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026IVA euro 142.218,00. In data 5 settembre 2016, prot.68604/2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava memorie difensive ai sensidell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 (Statuto delcontribuente), che senza alcuna valutazione non venivano accoltedall’autorità finanziaria. Con l’avviso di accertamento n.TF7030303534/2016, notificato il 6 dicembre 2016, l’Ufficiocontrolli della Direzione provinciale di Caserta, viste le risultanzedel processo verbale di constatazione sopraindicato, rettificava ladichiarazione per l’anno di imposta 2011, ai fini IVA, ai sensidell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperandol’imposta ritenuta indebitamente detratta oltre sanzioni e interessi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione,definito in maniera negativa il 24 aprile 2017.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con sentenzan. 6717/2017, depositata il 21 novembre 2017, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 8502/2019, depositata il 13 novembre 2019,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettatol’appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/20261. – Con nota del 19 gennaio 2023, la ricorrente hadepositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’ordinanza n. 9142/2022,pronunciata in data 12 ottobre 2022 dalla Suprema Corte dicassazione – Sesta Sezione civile tributaria e pubblicata il 5dicembre 2022, all’esito del giudizio n. R.G. 20759/2020, promossodalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’Agenzia delle entrate,avverso la sentenza n. 8501/2019 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, Sez. 16, depositata il 13novembre 2019, nel procedimento n. 4826/2018. Attesa laconnessione soggettiva e oggettiva tra i processi, è stataprospettata l’esistenza di un giudicato esterno nel giudizio dilegittimità, rilevante ai sensi dell’art. 372 c.p.c., formatosisuccessivamente alla sentenza impugnata. Ulteriore nota è statadepositata in prossimità dell'adunanza, in data 11 febbraio 2026,con allegata l’ulteriore ordinanza di questa Suprema Corte del 26marzo 2024, invocandosi parimenti l’esistenza di un giudicatoesterno.1.1. – Le eccezioni di giudicato esterno sono infondate.In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi epetitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fattoe non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n.6405/2025).Nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicatoesterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributidiversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di impostestrutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva siafondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. n. 24416/2024;Cass. n. 14596/2018).Numero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026La pronuncia Cass. n. 9446/2024, in altra analoga controversiasu impugnazione di avviso di liquidazione per l’imposta di registroin relazione alla riqualificazione di una pluralità di cessioni di merci(nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014) da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. neitermini di un’unitaria cessione di azienda in forma verbale a favoredella [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la decisione del merito che avevaritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. parte di una cessione di azienda qualecessionario. In quel caso, si erano poste in essere cessioni di mercie l’Ufficio riqualificava la vicenda in fatto come cessione d’azienda,richiedendo l’imposta di registro, alla quale le parti si eranosottratte. La decisione, peraltro, non chiarisce le conseguenze intema di IVA.L’ulteriore pronuncia Cass. n. 9142/2022, riguardava invecel’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate,ritenendo che i rapporti intercorsi tra la contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA] fossero tali da integrare gli estremi di una vera e propriacessione di azienda (anziché di singoli beni strumentali), come talesoggetta all’imposta di registro (e non all’Iva), aveva proceduto alrecupero dell’Iva indebitamente detratta da parte del cessionario.La Corte si è limitata a richiamare l’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986,testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (cd.TUR). Secondo l’apprezzamento compiuto, stante l’applicabilitàretroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testonovellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n.205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l’Amministrazionefinanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di unapluralità di atti, di eterogenea natura e struttura (contrattoestimatorio del 7 gennaio 2010 e contratto di comodato d’uso diNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026beni mobili del 2 giugno 2010), nei termini complessivi ed unitari dicessione di azienda, dovendo limitarsi a verificare la correttaliquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna dellepredette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano esseresingolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali.Tuttavia, la pronuncia del 2022 è superata – con riferimentoalla questione di diritto che essa affronta a risolve - dallagiurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. n. 12450/2024),secondo la quale in tema di IVA, l'accertamento diretto a qualificareuna operazione economica come una cessione d'azienda è operatoeffettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del casodi specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 delTUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta diregistro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta diregistro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'IVA,con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misurafissa.Le decisioni relative all’imposta di registro, passate ingiudicato, non refluiscono sul giudizio sull’IVA, restando priva diincidenza la delimitazione dei presupposti di fatto per come operatanell’alveo dell’art. 20 TUR, che resta autonomo rispetto alladisciplina dell’IVA anche alla luce della natura armonizzata di taletributo il cui presupposto e funzionamento non viene quindiminimamente inciso, neppure sotto il profilo probatorio deglielementi costitutivi, dalla normativa in tema di imposta di registro.Resta quindi possibile per l’Ufficio dedurre anche elementiextratestuali a sostegno della pretesa di maggior iva che derivadalla riqualificazione del contratto come cessione di azienda anzichédi cessione di beni strumentali, ove ritenga possa provarsi – inNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026forza di tale riqualificazione – la conseguente indetraibilità di talemaggior iva in capo al cessionario, come qui è avvenuto.2. – Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione dell’art. 111 della Costituzione, dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, d. Lgs. n. 546 del1992. Secondo quanto prospettato, la pronuncia della Commissionetributaria regionale si sarebbe limitata a una mera adesione alladecisione di primo grado, senza offrire una motivazione autonomané una specifica ricostruzione dei fatti, violando così i principi di cuiall’art. 111 Cost. (giusto processo), all’art. 132 c.p.c. (requisitiessenziali della sentenza) e all’art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992(esigenza di chiarezza e completezza della motivazione). Ciòimpedirebbe di comprendere le ragioni giuridiche e fattuali delprovvedimento, negando la possibilità di verificare la correttezzadel percorso logico seguito dal giudicante.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione non si sostanzia in una meraadesione alla pronuncia di primo grado, né appare lesiva del«minimo costituzionale», dando contezza delle questioniprospettate in sede di gravame («nullità della prima decisione permancato riconoscimento delle tutele procedimentali ex art. 10-bisL. 212/2000 e per non aver dichiarato la nullità dell'accertamentoex art. 12 stessa legge, non avendo l'Amministrazione preso inconsiderazione le richieste avanzate con memorie del 5.9.2016») edel percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla pronunciadi rigetto (qualificazione della cessione di beni e attrezzature comesubentro integrale; rigetto delle doglianze di merito dell'appellanteriguardo alle cause di lavoro; valutazione da partedell'amministrazione finanziaria degli elementi dedotti dallacontribuente; rispetto delle garanzie endoprocedimentali).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione di legge in relazione all’art. 10-bis, L. n. 212 del2000 (Statuto del contribuente), all’art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972e all’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che la sentenzaavrebbe recepito la posizione dell’Amministrazione finanziaria,qualificando le operazioni contestate come cessione di azienda enon come trasferimenti di beni, attribuendo così a [OSCURATO:SOCIETA]. unduplice vantaggio fiscale senza approfondire la reale natura delletransazioni. Nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA]. haproceduto a una riorganizzazione aziendale attraverso lacostituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., con l’obiettivo principale di tutelarel’attività da controversie lavorative che sono state successivamenterisolte tramite transazioni giudiziarie. L’operazione si è articolata inNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026due contratti: uno estimatorio, stipulato nel gennaio 2010 e giàvalutato dall’Agenzia delle entrate.3.1. – Il motivo è infondato.Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non haapplicato l’art. 10-bis L. n. 212 del 2000 in tema di abuso del dirittoo elusione fiscale, né ha sindacato le scelte imprenditoriali, ma hacompiuto una valutazione globale degli elementi dedotti (Cass. n.12450/2024), facendo riferimento al «passaggio pressoché totaledi beni di attrezzature da una società all'altra, formalmente distintema aventi la stessa compagine sociale e le stesse sedi operative».Tale affermazione è del tutto allineata alla giurisprudenza dellaCorte di giustizia, secondo la quale per qualificare un’operazionecome «trasferimento (...) di una universalità totale o parziale dibeni», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva odell’art. 19 della direttiva IVA, occorre effettuare una valutazioneglobale di tutte le circostanze del caso di specie, che puòcomprendere la presa in considerazione delle intenzioni delle parti,purché esse siano comprovate da elementi oggettivi (sentenze del10 novembre 2011, Schriever, C‑444/10, punti 32 e 38; 19dicembre 2018, Mailat, C‑17/18, punti 16 e 26), e che la presa inconsiderazione di elementi di contesto si impone in particolarequando si tratta di un’operazione artificialmente divisa in più parti(sentenza del 4 marzo 2021, Frenetikexito, C‑581/19, punti 38 e39) (par. 22).4. – Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, L. n. 212 del 2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. La censura riguarda la mancataapplicazione dell’art. 12, L. n. 212 del 2000, che imponeall’Amministrazione finanziaria l’obbligo di valutare e motivare leosservazioni dei contribuenti in fase di contraddittorio. I giudiciNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026d’appello non avrebbero preso posizione sul fatto decisivo per ilgiudizio, rappresentato dalla circostanza che la società contribuenteavesse conseguito o meno un indebito vantaggio fiscale dagli attiposti in essere per la riorganizzazione fiscale, e per non averl’Agenzia delle entrate valutato le memorie da essa presentatenella fase istruttoria, con conseguente violazione dell’art. 12, l. n.212 del 2000.4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è validol'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni delcontribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, attesoche, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le qualiè espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzionedi ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligodi valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazionenell'atto impositivo (Cass. n. 12343/2024).La sentenza, peraltro, riferisce - nella conclusione del fatto -che nell’avviso di accertamento «si dà atto dell’avvenutapresentazione di memorie in data 5.9.2016 considerate tali da nonintrodurre alcun elemento nuovo e non già precedentementevalutato».5. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali del giudizio di Legittimità, che liquida inNumero registro generale 20757/2020Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 13624/2026Data pubblicazione 11/05/2026favore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio