CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 07626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAUDIO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41C21 D451V), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta il calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. G.B. Tiepolo, n. 4; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ S.P.A. (P.I.: 12949250158), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (Studio legale Rinaldi e associati), in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11; -controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02322360369), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Stefanogalletti e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio, in Roma, piazza Mazzini, n. 27; -altra controricorrente - R.G.N.9421/’19 C.C. 16/02/2023 Mediazione e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.. 06508790968), in persona del legale rappresentante pro-tempore; - chi amata in causa - Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 254/2019 (pubblicata il 18 gennaio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese delle parti costituite ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2013, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che venisse accertato che, attraverso l’espletamento della sua attività di mediazione, le due citate convenute avevano concluso tra loro un affare, avente ad oggetto la successione nella conduzione di una unità immobiliare adibita ad esercizio commerciale (sita in Verona, v. Mazzini, n. 80), con la conseguente condanna di ciascuna delle stesse al pagamento della somma di euro 114.000,00, a titolo di provvigione, o della diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Nella costituzione di entrambe le convenute e con l’autorizzata chiamata in causa, a titolo di manleva, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte della società [OSCURATO:PERSONA] (la quale si costituiva, aderendo alla posizione delle stesse convenute), l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione, con sentenza n. 14052/2016, rigettava la domanda principale del Pentori, nonché la menzionata domanda di garanzia. 2. Decidendo sul gravame avanzato dal Pentori, cui resistevano tutte le parti appellate, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 254/2019 (pubblicata il 18 gennaio 2019), in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava nel merito i punti 1-2 della stessa e condannava l’appellante al pagamento dei 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ciascuna appellata, compensando tra tutte le parti il residuo terzo. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte milanese riteneva di condividere la sentenza di prime cure in ordine alle valutate risultanze probatorie, sulla scorta della mancata emergenza di elementi idonei a dimostrare che il Pentori avesse compiuto un intervento rilevante (avendo solo “abbozzato” il contatto tra le parti) per la conclusione dell’affare di cui in narrativa, il quale venne, invece, perfezionato con la mediazione della società [OSCURATO:PERSONA], che aveva successivamente portato a termine – con una sua autonoma attività (del tutto indipendente da quanto posto in essere dal Pentori) – l’affare in questione tra le parti, il quale, peraltro, presentava elementi nuovi, siccome coinvolgenti due immobili, diversi termini e modalità di consegna oltre ad ulteriori clausole regolatrici dei rapporti tra le parti contrattuali. Al riguardo, la Corte territoriale ravvisava la correttezza della gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1758 c.c., non potendosi ravvisare, nel caso di specie, la presenza di più mediatori, ed in particolare di un nesso di concausalità obiettiva tra gli interventi del Pentori e della società [OSCURATO:PERSONA] (alla quale era stata corrisposta la provvigione) e la conclusione dell’affare, non essendo rimasto provato che l’appellante avesse esercitato un effettivo intervento di mediazione conducente, a titolo di condotta di cooperazione simultanea, al conseguimento della conclusione del contratto, invece da imputare, in via esclusiva, all’attività di mediazione prestata dalla citata società [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale per il 24 maggio 2022, all’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 27722/2022, il collegio disponeva – ai sensi dell’art. 331 c.p.c. - l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], non evocata con il ricorso per cassazione. Provvedutosi a tale adempimento, la causa veniva rifissata per l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale le difese delle parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., anche in relazione agli artt. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c., per aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, escluso che l’attività di esso Pentori fosse idonea a costituire l’antecedente indispensabile per la successiva conclusione dell’affare, pur essendo stato poi definito in esito a trattative intercorse tra le parti, alle quali egli non aveva partecipato direttamente o da cui si doveva ritenere che fosse stato addirittura (come accaduto nel caso di specie) dolosamente o collusivamente escluso, mediante l’intervento di un secondo mediatore, e ciò anche in presenza di eventuali variazioni oggettive o soggettive, tali da non mutare la sostanza e la causa in concreto dell’affare già da intendersi procurato attraverso il primo mediatore (ovvero, nella fattispecie, mediante l’attività espletata dallo stesso ricorrente). 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 1758 c.c., che non richiede “la cooperazione simultanea, la comune intesa e il giovamento reciproco tra mediatori” (come ritenuto con l’impugnata sentenza), bensì unicamente la dimostrazione dell’apporto causale di ciascun mediatore, anche per effetto di attività separata ed indipendente, mettendo in relazione le parti per la conclusione di un affare, nel significato di cui all’art.1754 c.c. (come ricostruito nel precedente motivo). 3. Con la terza ed ultima doglianza (da intendersi formulata in via subordinata), il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 115 c .p.c. e dell’art. 2729 c.c., non avendo la Corte di appello rilevato che vi erano documenti e, comunque, elementi gravi, precisi, concordanti e non contestati ex adverso, pienamente idonei a dimostrare l’attività dallo stesso svolta quale primo mediatore, che aveva messo in relazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per il subentro di quest’ultima nella conduzione dell’esercizio commerciale sito in v. Mazzini, n. 80, a Verona. 4. Rileva il collegio che – prima di esaminare i distinti motiv i – è opportuno premettere quanto accertato in fatto dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza, senza che sia stata contestata la ricostruzione dalla stessa operata e senza che sia stata denunciata alcuna omissione di eventuali fatti decisivi ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Orbene, dalla descrizione della vicenda fattuale, è emerso che il Pentori, nel maggio 2011, aveva sottoposto alla società Salmoiraghi alcune proposte relative ad immobili e che una sua cliente – la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - aveva manifestato un interesse per una possibile locazione di un immobile commerciale sito in Verona, v. Mazzini, ricevendo dalla Salmoiraghi anche le planimetrie. È rimasto, poi, accertato che il ricorrente aveva rappresentato la possibilità di valutare questa operazione commerciale anche alla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale, dopo uno scambio di mail, aveva ritenuto che – in quel dato momento - non era interessata alla proposta per non risultare garantita una redditività dell’attività da svolgere presso l’immobile in questione. È, inoltre, stato appurato che, dopo preliminari scambi di contatti, non vi erano stati altri incontri né con la società Salmoiraghi né con la società [OSCURATO:SOCIETA], le quali conclusero successivamente l’affare grazie ad un’autonoma attività di mediazione della [OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla stipula di un contratto che, oltretutto, aveva comportato il coinvolgimento di due diversi immobili con la previsione di una serie di clausole contrattuali implicanti l’accordo sui termini e le condizioni di consegna, sull’anticipata risoluzione dei rispettivi contratti di locazione, con la contemplazione di reciproci indennizzi, patti tutti che avevano determinato un ammontare netto del “Key money” in favore della Salmoiraghi ridotto di oltre la metà. 5. Ciò premesso, si può passare all’esame del primo motivo di ricorso. Ritiene il collegio che esso è infondato e deve, perciò, essere rigettato. Invero, occorre evidenziare che, al di là di una generica messa in relazione tra la Salmoiraghi e la Lui.Jo nei termini fattuali prima riportati, il Pentori non pose in essere una effettiva attività di mediazione direttamente conducente alla conclusione dell’affare immobiliare di cui alla locazione del citato immobile sito in Verona, donde il risultato poi successivamente conseguito dalle parti non si sarebbe potuto ritenere –in applicazione del generale principio della “causalità adeguata” - eziologicamen te riconducibile alla condotta della ricorrente, invero concretatasi nell’esplicazione di un’attività meramente informativa di carattere preventivo nei sensi prima precisati. È rimasto, invece, indubbiamente comprovato che l’affare fu condotto a termine dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con una propria attività di mediazione, sulla base di una contrattazione indipendente ed avulsa dai precedenti contatti generici tra le parti posti in essere dal Pentori (che non avevano condotto a nessuna intavolazione di trattative in concreto), ponendo riferimento ad un oggetto più ampio ed a condizioni del tutto autonome e differenti. Sulla base di tale ricostruzione fattuale (adeguatamente motivata ed insindacabile nella presente sede di legittimità), si prospetta allora conforme a diritto la soluzione raggiunta nell’impugnata sentenza con l’esclusione dell’idoneità della condotta prestata dal Pentori a fungere da antecedente causale adeguato alla conclusione dell’affare, poi effettivamente negoziato e concluso tra le società Salmoiraghi e [OSCURATO:SOCIETA] per effetto dell’autonoma mediazione della suddetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal senso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui si pervenga alla conclusione dell'affare pur in assenza di un intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa (presupponendosi, quindi e in ogni caso, che una concreta trattativa sia stata posta in essere) ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, purché il suo intervento abbia inequivocabilmente – dal punto di vista materiale e funzionale - costituito l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo il richiamato criterio della causalità adeguata, ovvero sempre che l’affare, poi successivamente concluso, possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario (cfr. Cass. n. 1120/2016, Cass. n. 22426/2020, Cass. n. 11443/2022 e, da ultimo, Cass. n. 3165/2023) e, perciò, conseguito “per effetto del suo intervento”, come imposto dall’art. 1755, comma 1, c.c. (senza trascurare il dato generale che l’obbligo “ex lege” di corrispondere la provvigione è correlato anche al vantaggio economico che le parti ritraggono dall’affare concluso in virtù di tale concreto intervento, tanto è vero che l’ammontare della provvigione è sempre proporzionato all’entità economica dell’affare concluso). 6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va respinto. A tale esito deve pervenirsi quale conseguenza dell’accertata irrilevanza dell’attività compiuta dal Pentori e dell’insussistenza di un suo apporto caratterizzato da un nesso di causalità adeguata e diretto, così rimanendo, di per sé, esclusa anche la configurazione di un nesso di concausalità obiettiva (da manifestarsi nel senso di concorso simultaneo) tra gli interventi del Pentori e della società Rustioni e la conclusione dell’affare, stante, per l’appunto, l’accertata assenza della realizzazione di un contributo causale, da parte del Pentori, riconducibile ad una condotta antecedente congruente ed eziologicamente apprezzabile. Correttamente, quindi, nell’impugnata sentenza è stato richiamato l’univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n.8443/2000 e Cass. n. 16157/2010), sulla scorta del quale il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero anche autonomamente ma giovandosi consapevolmente l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Da ciò consegue che non sussiste, invece, il diritto alla provvigione, ove, dopo una prima fase di trattative incardinatesi con una messa in contatto del mediatore senza risultato positivo (trattative – è opportuno ribadirlo – che, nel caso di specie, non erano state, in effetti, propriamente avviate per effetto dell’opera del Pentori), le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché debba escludersi l’utilità di queste ultime. A tal proposito, la Corte di appello ha puntualmente e motivatamente accertato in fatto (con insindacabile valutazione nella presente sede di legittimità) che difettava la prova della cooperazione simultanea tra il Pentori e la società Rustioni, la comune intesa tra gli stessi, il giovamento vicendevole dell’attività compiuta e la concausalità delle rispettive condotte. 7. Anche la terza ed ultima censura (formulata in via subordinata) non coglie nel segno, dal momento che la Corte di appello non ha fondato la decisione su un ragionamento presuntivo, ma sull’accertamento di circostanze oggettive valutate direttamente come risultanze probatorie nell’esercizio del suo prudente apprezzamento (adeguatamente motivato ed incensurabile, perciò, nella presente sede di legittimità), in applicazione dell’art. 115 c.p.c. 8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna delle stesse, in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma