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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 34478/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1953/2020depositata il 28.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A partire dal 2004 [OSCURATO:PERSONA], mediatore professionista, assisteva [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Presidente della Crediveneto, nella realizzazione di un'operazione speculativa immobiliare, consistente nell'acquisizione a scopo di rivendita di un terreno edificabile con sovrastanti edifici da demolire, sito in Cerea (VR), via Mantova, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Belluzzo rilasciava al Guarinoni un incarico di vendita in esclusiva ed a tempo indeterminato del suddetto terreno, con potenzialità edificatoria di 23.000 mc, con promessa al mediatore atipico di un compenso pari all'eccedenza del prezzo di vendita che sarebbe stato realizzato rispetto al prezzo minimo, fissato in €1.550.000,00, e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato al Belluzzo procura irrevocabile a vendere il complesso immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi impostato un'operazione immobiliare, che prevedeva un prezzo di € 100 al mc, e quindi di complessivi €2.200.000,00 per la vendita del compendio, e l'aveva illustrata nel suo ufficio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Guarinoni aveva consegnato al Merlin le tavole del progetto di sviluppo dell'area, facendosi rilasciare ricevuta sul documento, e su suo incarico il Merlin le aveva poi consegnate al Guerra, che a sua volta aveva firmato per ricevuta sul medesimo documento.

Successivamente dette tavole del progetto erano state consegnate dal Guerra a tal [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.c., poi rivelatasi interessata all'acquisto.

Con raccomandata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Belluzzo aveva revocato l'incarico al Guarinoni, ed il 4.7.2006 si era intestato i terreni del compendio, che aveva già acquistato su preliminare dal Rossato facendosi rilasciare procura irrevocabile a vendere.

Il 18.5.2007 il Belluzzo aveva quindi venduto il compendio immobiliare in questione alla [OSCURATO:PERSONA] s.c., con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di € 2.200.000,00. [OSCURATO:PERSONA] avuta notizia di tale vendita, aveva quindi richiesto al Belluzzo il pagamento della provvigione prevista dall'incarico, ammontante ad €650.000,00, pari alla differenza tra il prezzo pattuito della compravendita del compendio (€ 2.200.000,00) ed il prezzo minimo a suo tempo stabilito nell'incarico dal Belluzzo (€1.550.000,00), ma senza esito, ed il 18.4.2008 aveva avuto conferma dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. che l'affare le era stato segnalato dal Guerra.

Il 17.10.2008 il Guarinoni aveva quindi chiesto, ed in seguito ottenuto, dal Tribunale di Verona, ma senza rivalutazione monetaria ed interessi, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4492/2008 del 21/22.10.2008 immediatamente esecutivo per €650.000,00, a titolo di provvigione per mediazione atipica, a carico del Belluzzo.

Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione il Belluzzo, che ne chiedeva la revoca, in quanto il mandato di vendita al Guarinoni era stato da lui revocato molto tempo prima della vendita del compendio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.c., società peraltro del tutto sconosciuta al Guarinoni, e sosteneva l'assenza di nesso causale tra l'attività d'intermediazione svolta dal Guarinoni e la vendita da lui conclusa il 18.5.2007, ad un prezzo totalmente diverso da quello dell'incarico e neppure pagatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c., mentre il Guarinoni si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Sospesa con ordinanza del 17.4.2009 l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletati gli interrogatori formali delle parti e la prova testimoniale, il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2279 del 5/14.8.2015, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Belluzzo al pagamento in favore del Guarinoni della provvigione di € 66.000,00 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, parametrata al 3% previsto dagli usi per la mancata prova del pagamento dell'intero prezzo di € 2.200.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione.

Contro tale sentenza proponeva appello principale il Guarinoni, che chiedeva la condanna del Belluzzo al pagamento della provvigione richiesta in fase monitoria, secondo la previsione di incarico, nella misura di € 650.000,00, e proponeva appello incidentale il Belluzzo, che chiedeva l'accertamento che al Guarinoni non competeva alcuna provvigione in forza dell'incarico conferitogli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] poi revocato, e la condanna del medesimo alla restituzione della somma di € 102.897,71 a lui versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1953/2020 del 30.6/28.7.2020, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, accertava che nulla doveva il Belluzzo al Guarinoni in forza della scrittura privata di incarico di mediazione atipica del 23.1.2006, condannava il Guarinoni alla restituzione al Belluzzo della somma di €102.897,71 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza.

In particolare la Corte d'Appello rilevava che il Tribunale aveva erroneamente valutato l'attendibilità delle prove testimoniali (deposizioni Merlin, Guerra e Pavan), ritenendo che il Guarinoni avesse fornito le informazioni essenziali sulle condizioni della vendita del compendio immobiliare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero a loro volta agito per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., che aveva poi proceduto all'acquisto del compendio immobiliare, facendo quindi sorgere il suo diritto alla provvigione ancor prima che il Belluzzo gli revocasse il mandato a vendere.

Riesaminate quindi le prove testimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di mediazione atipica, o unilaterale, e che in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla provvigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal Guarinoni della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 – 8.6.2006) e la compravendita conclusa dal Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La sentenza impugnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il Guarinoni non aveva avuto alcun contatto diretto con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. avendola solo sentita nominare come potenziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il Guarinoni non aveva segnalato al Belluzzo come potenziale interessata all'acquisto la [OSCURATO:PERSONA] s.c., né [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non aveva agito in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., come desumibile dalle deposizioni Guerrini e Guerra; che il teste Merlin, che aveva detto che il Guerra gli avrebbe promesso una percentuale se l'affare fosse andato in porto, era risultato inattendibile per l'evidente interesse nell'operazione; che gli intermediari Merlin e Guerra, ai quali il Guarinoni aveva fornito informazioni sulla vendita, non avevano quindi ricevuto incarichi di sorta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.; che il Guerra era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.c., da [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva conferito alcun mandato al Guerra, che gli aveva fatto conoscere il Belluzzo, venendo a conoscenza del Guarinoni solo dopo che costui aveva lamentato di non avere ricevuto la provvigione asseritamente a lui spettante; che non aveva trovato conferma la tesi di un incontro fra il Guerra, il Guerrini ed il Belluzzo relativo alla compravendita del compendio immobiliare; che la compravendita era stata poi conclusa a distanza di circa un anno dalla revoca dell'incarico che il Belluzzo aveva conferito al Guarinoni, dopo una trattativa, rimasta senza esito, condotta dal Belluzzo personalmente con un altro soggetto (testimonianza Girardello) ed a condizioni diverse, oltre che con un soggetto diverso dai destinatari delle informazioni fornite dal Guarinoni.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nell'imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo di ricorso il Guarinoni lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1754 cod. civ. (che stabilisce che il mediatore é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza) e nel contempo dell'art. 1755 cod. civ. (secondo il quale il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare é concluso per effetto del suo intervento).

Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello, negando l'esistenza del nesso causale tra l'attività da lui svolta e la conclusione dell'affare tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c. e conseguentemente il diritto del Guarinoni alla provvigione, abbia violato l'art. 1754 cod. civ. sui requisiti dell'attività di messa in relazione dei contraenti, e nel contempo abbia violato l'art. 1755 cod. civ., che stabilisce il diritto del mediatore alla provvigione quando l'affare é concluso per effetto del suo intervento.

Dopo avere estrapolato solo alcune considerazioni che la Corte d'Appello ha posto a base del suo convincimento (mancata informazione del Belluzzo da parte del Guarinoni sull'esistenza di un interesse all'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., passaggio di informazioni da parte del Guarinoni solo ad alcuni intermediari, conclusione dell'affare a distanza di tempo a condizioni diverse da quelle previste nell'incarico a vendere revocato), il ricorrente sottolinea che il Belluzzo non poteva essere considerato contraente inconsapevole in quanto aveva conferito l'incarico di vendita al Guarinoni, richiama il precedente della Corte citato anche dall'impugnata sentenza (Cass. 16.1.2018 n. 869), secondo il quale la dipendenza del buon esito dell'affare dall'attività dell'intermediario non richiedeva che tale intervento vi fosse stato in tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che pur nell'ambito di un'articolazione complessa della trattativa, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti terzi, avesse costituito l'antecedente indispensabile, richiama l'arresto di questa Corte che non considera di per sé decisivo l'intervallo temporale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare per negare l'esistenza del nesso causale (Cass. 21.11.2000 n. 15014), l'arresto che ha riconosciuto il diritto del mediatore che abbia avvicinato i contraenti alla provvigione anche nel caso di interventi di submediatori (Cass. 3.9.1991 n. 9350), e l'arresto che ha stabilito che non rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione dell'affare (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.23842).

Il richiamo alla simultanea violazione degli articoli 1754 e 1755 cod. civ. vale a superare la riferibilità dell'art. 1754 cod. civ. alla sola mediazione diretta, caratterizzata dall'imparzialità del mediatore e dall'assenza di obbligazioni del medesimo nei confronti delle parti intermediate prima della conclusione dell'affare, e non alla mediazione atipica, o unilaterale, che si ha quando, come nel caso di specie, l'incarico di svolgere attività d'intermediazione sia conferito con apposito patto dal cliente, con determinazione di reciproci obblighi tra le parti già prima della conclusione dell'affare, e con individuazione dell'evento determinante la maturazione del diritto alla provvigione dell'intermediario, eventualmente anche diverso dalla conclusione dell'affare cui si riferisce per la mediazione l'art. 1755 cod. civ., ed il motivo punta alla verifica della corretta applicazione del principio della causalità adeguata, ritenuta praticabile in sede di legittimità dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. 5.12.2024 n. 31187; Cass.19.3.2024 n. 7394; Cass. 9.1.2024 n. 785; Cass. 2.2.2023 n.3165).

Secondo tale principio il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.

Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.

Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare dev'essere collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass.5.12.2024 n. 31187; Cass. n. 7626/2023; Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 27185/2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 22426/2020).

La nozione di “causalità adeguata” è stata sviluppata in ambito penale per mitigare la rigorosa imputazione dell’evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause, e nell'ambito del diritto alla provvigione dell'intermediario assolve alla medesima funzione, quella di evitare che la causalità efficiente dell’intervento dell'intermediario di cui all’art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all’art. 1754 cod. civ..

In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all’art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria valutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3165).

La ricostruzione di “effetto adeguato” o di “efficienza causale adeguata” dell’intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell’affare si muove elasticamente all’interno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da due elementi rigidi, di ordine negativo: (a) di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad opera del primo mediatore non è sufficiente ad integrare l’efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; (b) di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l’opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod. civ.

Nel caso di specie, l'impugnata sentenza ha anzitutto negato il diritto del Guarinoni alla provvigione pattuita nell'incarico di mediazione atipica conferitogli dal Belluzzo il 23.1.2006, e revocatogli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], (pari alla differenza tra il prezzo minimo fissato di € 1.550.000,00 e quello ottenuto nella compravendita del compendio immobiliare), in quanto dall'istruttoria svolta é emerso che mai il Guarinoni aveva messo in contatto il Belluzzo con la futura acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.c., né gliela aveva presentata come soggetto potenzialmente interessato all'acquisto, né aveva presentato al Belluzzo gli intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali aveva consegnato le tavole del progetto di sviluppo dell'area, facendosi rilasciare ricevuta, ed ha altresì accertato che nessuno dei suddetti intermediari aveva agito per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., per cui già sotto questo profilo poteva essere correttamente escluso il nesso causale fra l'attività posta in essere dal mediatore atipico e la conclusione dell'affare.

La sentenza della Corte d'Appello ha poi valorizzato, sempre ai fini della negazione del diritto del Guarinoni alla provvigione, ulteriori elementi, rappresentati dal lungo tempo intercorso fra la revoca dell'incarico ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la conclusione del contratto di compravendita del compendio immobiliare tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), dal fatto che in tale intervallo temporale il Belluzzo aveva condotto personalmente la trattativa con un altro potenziale acquirente non andata a buon fine (testimonianza Girardello), e dalle condizioni diverse della suddetta compravendita rispetto a quelle previste nell'incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur senza esplicitare sotto quale profilo vi sarebbe stata diversità (forse nel prezzo pattuito in € 2.200.000,00 a fronte di un prezzo minimo di € 1.550.000,00 fissato nell'incarico, largamente inferiore).

Il giudice di secondo grado ha quindi compiuto un'approfondita, corretta ed esauriente valutazione delle risultanze probatorie, complessivamente emerse dall'istruttoria, per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'attività d'intermediazione posta in essere dal mediatore atipico Guarinoni e la conclusione della compravendita del compendio tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c..

Tale valutazione non é certo intaccata dai richiami del ricorrente alle sentenze di questa Corte, che hanno affermato non essere indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione la partecipazione dell'intermediario a tutte le fasi della trattativa, potendo bastare anche l'avere messo in contatto per primo le parti che hanno poi concluso con l'intervento anche di terzi, o di submediatori, il contratto, dato che qui il Guarinoni non ha messo in contatto il Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. e che gli intermediari contattati dal Guarinoni non operavano per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c..

Neppure risulta rilevante il richiamo di parte ricorrente a quelle sentenze di questa Corte, che hanno stabilito che la conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore atipico e l'intervallo temporale intercorso tra l'attività svolta dall'intermediario e la conclusione dell'affare non sono decisivi al fine di stabilire se competa, o meno il diritto alla provvigione, posto che, come si é visto, la Corte d'Appello nella formazione del suo convincimento, non ha considerato solo l'elemento temporale, ed é pervenuta alla decisione del diniego del diritto alla provvigione sulla base di una lettura convergente in tal senso di una pluralità di altri elementi probatori.

E' poi evidente che questa Corte, giudice di legittimità, non può procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio, che si traduca in una ricostruzione in fatto difforme da quella motivatamente e plausibilmente operata dalla Corte d'Appello, allo scopo di attribuire un maggiore peso a risultanze istruttorie che potrebbero risultare favorevoli al riconoscimento del diritto del mediatore atipico alla provvigione, competendo al giudice di merito l'individuazione delle prove alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione. 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la motivazione assente e/o apparente e contraddittoria, l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e dell'art. 132 comma 2° n. 4) Cost. (rectius c.p.c.).

Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto degli elementi considerati nel suo percorso argomentativo, soprattutto nell'esprimere il giudizio di diversità tra l'affare concluso e l'incarico di mediazione atipica conferito al Guarinoni, e che in particolare avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.c., aveva avuto notizia dell'affare dal Guarinoni tramite [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato nel febbraio 2006 le tavole di progetto relative all'operazione immobiliare ricevute da [OSCURATO:PERSONA], al quale erano state consegnate dallo stesso Guarinoni.

Tale circostanza era stata allegata già al punto 10 della comparsa di risposta del Guarinoni del 27.3.2009 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed era stata contrastata dal Belluzzo nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 28.7.2009 in cui aveva negato di avere conosciuto il Guerrini, presidente della [OSCURATO:PERSONA], tramite il Guarinoni, o tramite il Guerra, e nella comparsa conclusionale del 30.3.2015, in cui aveva negato che il Guerra avesse svolto qualsivoglia attività in relazione alla conclusione dell'operazione avente ad oggetto la lottizzazione di Cerea tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c..

La suddetta circostanza, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi decisiva, in quanto smentiva l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la compravendita era stata conclusa con soggetto diverso dai destinatari delle informazioni fornite dal Guarinoni.

Premesso che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più consentita la formulazione di censure di insufficiente, o contraddittoria motivazione (vedi Cass. sez. un.10.7.2015 n. 14477), va detto che per quanto già riportato nella descrizione del fatto (pagine 3 e 4 di questa sentenza) e nell'esaminare il primo motivo di ricorso (pagine 8 e 9 di questa sentenza), l'impugnata sentenza non é certo affetta da un vizio di motivazione ancora sindacabile in sede di legittimità.

Le sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “ mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia(Cass. ord. n. 7090 del 3.3.2022; Cass. ord. n.22598 del 25.9.2018; Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Cass. Sez. un. 22.9.2014 n.19881).

Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ritiene la Corte che la circostanza di fatto dedotta sia stata in realtà già considerata dalla Corte d'Appello, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente.

Alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza, infatti, é testualmente riportato: “Vanno meglio esaminate le prove testimoniali che, secondo il primo Giudice, avrebbero dimostrato che il Guarinoni fornì tutte le informazioni sulle condizioni di vendita del terreno suddetto al Merlin consegnandogli anche una tavola progettuale che il Merlin a sua volta consegnò al Guerra e che questi consegnò al Guerrini, rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 3 sentenza).

Ora, anche ammesso che l'informazione fornita dal Guarinoni al Merlin fosse passata da quest'ultimo alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'intermediazione di tanti altri soggetti, manca la prova, essenziale per il sorgere del diritto alla provvigione, che il Guarinoni avesse riferito al Belluzzo dell'interesse all'acquisto da parte della Coop.

Tesoro.

Senza tale ultimo passaggio, non può dirsi provato il presupposto per compensare l'attività mediatoria con una parte consistente del prezzo, € 650.000,00”.

Nel prosieguo della motivazione, inoltre, la Corte d'Appello, dopo avere partitamente ed in dettaglio esaminato le testimonianze acquisite per valutarne l'attendibilità, o inattendibilità, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ribadito l'insussistenza del diritto alla provvigione del Guarinoni, in quanto lo stesso non aveva messo in contatto il Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c., né personalmente, né tramite propri submandatari, né aveva conosciuto tale cooperativa prima di avanzare le sue rivendicazioni provvigionali, né aveva indicato la stessa, o [OSCURATO:PERSONA], al Belluzzo, come soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, per cui mancava il requisito primo richiesto, secondo la teoria della causalità adeguata sopra richiamata, per riconoscere al mediatore atipico il diritto al compenso, in assenza del quale la circostanza in questa sede invocata sotto il profilo dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. difetta anche di decisività.

In base al principio della soccombenza il Guarinoni va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo a favore del controricorrente.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1953/2020depositata il 28.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A partire dal 2004 [OSCURATO:PERSONA], mediatore professionista, assisteva [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Presidente della Crediveneto, nella realizzazione di un'operazione speculativa immobiliare, consistente nell'acquisizione a scopo di rivendita di un terreno edificabile con sovrastanti edifici da demolire, sito in Cerea (VR), via Mantova, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Belluzzo rilasciava al Guarinoni un incarico di vendita in esclusiva ed a tempo indeterminato del suddetto terreno, con potenzialità edificatoria di 23.000 mc, con promessa al mediatore atipico di un compenso pari all'eccedenza del prezzo di vendita che sarebbe stato realizzato rispetto al prezzo minimo, fissato in €1.550.000,00, e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato al Belluzzo procura irrevocabile a vendere il complesso immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi impostato un'operazione immobiliare, che prevedeva un prezzo di € 100 al mc, e quindi di complessivi €2.200.000,00 per la vendita del compendio, e l'aveva illustrata nel suo ufficio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Guarinoni aveva consegnato al Merlin le tavole del progetto di sviluppo dell'area, facendosi rilasciare ricevuta sul documento, e su suo incarico il Merlin le aveva poi consegnate al Guerra, che a sua volta aveva firmato per ricevuta sul medesimo documento. Successivamente dette tavole del progetto erano state consegnate dal Guerra a tal [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.c., poi rivelatasi interessata all'acquisto. Con raccomandata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Belluzzo aveva revocato l'incarico al Guarinoni, ed il 4.7.2006 si era intestato i terreni del compendio, che aveva già acquistato su preliminare dal Rossato facendosi rilasciare procura irrevocabile a vendere. Il 18.5.2007 il Belluzzo aveva quindi venduto il compendio immobiliare in questione alla [OSCURATO:PERSONA] s.c., con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di € 2.200.000,00. [OSCURATO:PERSONA] avuta notizia di tale vendita, aveva quindi richiesto al Belluzzo il pagamento della provvigione prevista dall'incarico, ammontante ad €650.000,00, pari alla differenza tra il prezzo pattuito della compravendita del compendio (€ 2.200.000,00) ed il prezzo minimo a suo tempo stabilito nell'incarico dal Belluzzo (€1.550.000,00), ma senza esito, ed il 18.4.2008 aveva avuto conferma dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. che l'affare le era stato segnalato dal Guerra. Il 17.10.2008 il Guarinoni aveva quindi chiesto, ed in seguito ottenuto, dal Tribunale di Verona, ma senza rivalutazione monetaria ed interessi, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4492/2008 del 21/22.10.2008 immediatamente esecutivo per €650.000,00, a titolo di provvigione per mediazione atipica, a carico del Belluzzo. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione il Belluzzo, che ne chiedeva la revoca, in quanto il mandato di vendita al Guarinoni era stato da lui revocato molto tempo prima della vendita del compendio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.c., società peraltro del tutto sconosciuta al Guarinoni, e sosteneva l'assenza di nesso causale tra l'attività d'intermediazione svolta dal Guarinoni e la vendita da lui conclusa il 18.5.2007, ad un prezzo totalmente diverso da quello dell'incarico e neppure pagatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c., mentre il Guarinoni si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Sospesa con ordinanza del 17.4.2009 l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletati gli interrogatori formali delle parti e la prova testimoniale, il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2279 del 5/14.8.2015, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Belluzzo al pagamento in favore del Guarinoni della provvigione di € 66.000,00 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, parametrata al 3% previsto dagli usi per la mancata prova del pagamento dell'intero prezzo di € 2.200.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione. Contro tale sentenza proponeva appello principale il Guarinoni, che chiedeva la condanna del Belluzzo al pagamento della provvigione richiesta in fase monitoria, secondo la previsione di incarico, nella misura di € 650.000,00, e proponeva appello incidentale il Belluzzo, che chiedeva l'accertamento che al Guarinoni non competeva alcuna provvigione in forza dell'incarico conferitogli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] poi revocato, e la condanna del medesimo alla restituzione della somma di € 102.897,71 a lui versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1953/2020 del 30.6/28.7.2020, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, accertava che nulla doveva il Belluzzo al Guarinoni in forza della scrittura privata di incarico di mediazione atipica del 23.1.2006, condannava il Guarinoni alla restituzione al Belluzzo della somma di €102.897,71 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. In particolare la Corte d'Appello rilevava che il Tribunale aveva erroneamente valutato l'attendibilità delle prove testimoniali (deposizioni Merlin, Guerra e Pavan), ritenendo che il Guarinoni avesse fornito le informazioni essenziali sulle condizioni della vendita del compendio immobiliare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero a loro volta agito per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., che aveva poi proceduto all'acquisto del compendio immobiliare, facendo quindi sorgere il suo diritto alla provvigione ancor prima che il Belluzzo gli revocasse il mandato a vendere. Riesaminate quindi le prove testimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di mediazione atipica, o unilaterale, e che in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla provvigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal Guarinoni della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 – 8.6.2006) e la compravendita conclusa dal Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La sentenza impugnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il Guarinoni non aveva avuto alcun contatto diretto con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. avendola solo sentita nominare come potenziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il Guarinoni non aveva segnalato al Belluzzo come potenziale interessata all'acquisto la [OSCURATO:PERSONA] s.c., né [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non aveva agito in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., come desumibile dalle deposizioni Guerrini e Guerra; che il teste Merlin, che aveva detto che il Guerra gli avrebbe promesso una percentuale se l'affare fosse andato in porto, era risultato inattendibile per l'evidente interesse nell'operazione; che gli intermediari Merlin e Guerra, ai quali il Guarinoni aveva fornito informazioni sulla vendita, non avevano quindi ricevuto incarichi di sorta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.; che il Guerra era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.c., da [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva conferito alcun mandato al Guerra, che gli aveva fatto conoscere il Belluzzo, venendo a conoscenza del Guarinoni solo dopo che costui aveva lamentato di non avere ricevuto la provvigione asseritamente a lui spettante; che non aveva trovato conferma la tesi di un incontro fra il Guerra, il Guerrini ed il Belluzzo relativo alla compravendita del compendio immobiliare; che la compravendita era stata poi conclusa a distanza di circa un anno dalla revoca dell'incarico che il Belluzzo aveva conferito al Guarinoni, dopo una trattativa, rimasta senza esito, condotta dal Belluzzo personalmente con un altro soggetto (testimonianza Girardello) ed a condizioni diverse, oltre che con un soggetto diverso dai destinatari delle informazioni fornite dal Guarinoni. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nell'imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo di ricorso il Guarinoni lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1754 cod. civ. (che stabilisce che il mediatore é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza) e nel contempo dell'art. 1755 cod. civ. (secondo il quale il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare é concluso per effetto del suo intervento). Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello, negando l'esistenza del nesso causale tra l'attività da lui svolta e la conclusione dell'affare tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c. e conseguentemente il diritto del Guarinoni alla provvigione, abbia violato l'art. 1754 cod. civ. sui requisiti dell'attività di messa in relazione dei contraenti, e nel contempo abbia violato l'art. 1755 cod. civ., che stabilisce il diritto del mediatore alla provvigione quando l'affare é concluso per effetto del suo intervento. Dopo avere estrapolato solo alcune considerazioni che la Corte d'Appello ha posto a base del suo convincimento (mancata informazione del Belluzzo da parte del Guarinoni sull'esistenza di un interesse all'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., passaggio di informazioni da parte del Guarinoni solo ad alcuni intermediari, conclusione dell'affare a distanza di tempo a condizioni diverse da quelle previste nell'incarico a vendere revocato), il ricorrente sottolinea che il Belluzzo non poteva essere considerato contraente inconsapevole in quanto aveva conferito l'incarico di vendita al Guarinoni, richiama il precedente della Corte citato anche dall'impugnata sentenza (Cass. 16.1.2018 n. 869), secondo il quale la dipendenza del buon esito dell'affare dall'attività dell'intermediario non richiedeva che tale intervento vi fosse stato in tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che pur nell'ambito di un'articolazione complessa della trattativa, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti terzi, avesse costituito l'antecedente indispensabile, richiama l'arresto di questa Corte che non considera di per sé decisivo l'intervallo temporale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare per negare l'esistenza del nesso causale (Cass. 21.11.2000 n. 15014), l'arresto che ha riconosciuto il diritto del mediatore che abbia avvicinato i contraenti alla provvigione anche nel caso di interventi di submediatori (Cass. 3.9.1991 n. 9350), e l'arresto che ha stabilito che non rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione dell'affare (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.23842). Il richiamo alla simultanea violazione degli articoli 1754 e 1755 cod. civ. vale a superare la riferibilità dell'art. 1754 cod. civ. alla sola mediazione diretta, caratterizzata dall'imparzialità del mediatore e dall'assenza di obbligazioni del medesimo nei confronti delle parti intermediate prima della conclusione dell'affare, e non alla mediazione atipica, o unilaterale, che si ha quando, come nel caso di specie, l'incarico di svolgere attività d'intermediazione sia conferito con apposito patto dal cliente, con determinazione di reciproci obblighi tra le parti già prima della conclusione dell'affare, e con individuazione dell'evento determinante la maturazione del diritto alla provvigione dell'intermediario, eventualmente anche diverso dalla conclusione dell'affare cui si riferisce per la mediazione l'art. 1755 cod. civ., ed il motivo punta alla verifica della corretta applicazione del principio della causalità adeguata, ritenuta praticabile in sede di legittimità dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. 5.12.2024 n. 31187; Cass.19.3.2024 n. 7394; Cass. 9.1.2024 n. 785; Cass. 2.2.2023 n.3165). Secondo tale principio il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare dev'essere collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass.5.12.2024 n. 31187; Cass. n. 7626/2023; Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 27185/2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 22426/2020). La nozione di “causalità adeguata” è stata sviluppata in ambito penale per mitigare la rigorosa imputazione dell’evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause, e nell'ambito del diritto alla provvigione dell'intermediario assolve alla medesima funzione, quella di evitare che la causalità efficiente dell’intervento dell'intermediario di cui all’art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all’art. 1754 cod. civ.. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all’art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria valutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3165). La ricostruzione di “effetto adeguato” o di “efficienza causale adeguata” dell’intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell’affare si muove elasticamente all’interno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da due elementi rigidi, di ordine negativo: (a) di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad opera del primo mediatore non è sufficiente ad integrare l’efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; (b) di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l’opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod. civ. Nel caso di specie, l'impugnata sentenza ha anzitutto negato il diritto del Guarinoni alla provvigione pattuita nell'incarico di mediazione atipica conferitogli dal Belluzzo il 23.1.2006, e revocatogli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], (pari alla differenza tra il prezzo minimo fissato di € 1.550.000,00 e quello ottenuto nella compravendita del compendio immobiliare), in quanto dall'istruttoria svolta é emerso che mai il Guarinoni aveva messo in contatto il Belluzzo con la futura acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.c., né gliela aveva presentata come soggetto potenzialmente interessato all'acquisto, né aveva presentato al Belluzzo gli intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali aveva consegnato le tavole del progetto di sviluppo dell'area, facendosi rilasciare ricevuta, ed ha altresì accertato che nessuno dei suddetti intermediari aveva agito per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., per cui già sotto questo profilo poteva essere correttamente escluso il nesso causale fra l'attività posta in essere dal mediatore atipico e la conclusione dell'affare. La sentenza della Corte d'Appello ha poi valorizzato, sempre ai fini della negazione del diritto del Guarinoni alla provvigione, ulteriori elementi, rappresentati dal lungo tempo intercorso fra la revoca dell'incarico ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la conclusione del contratto di compravendita del compendio immobiliare tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), dal fatto che in tale intervallo temporale il Belluzzo aveva condotto personalmente la trattativa con un altro potenziale acquirente non andata a buon fine (testimonianza Girardello), e dalle condizioni diverse della suddetta compravendita rispetto a quelle previste nell'incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur senza esplicitare sotto quale profilo vi sarebbe stata diversità (forse nel prezzo pattuito in € 2.200.000,00 a fronte di un prezzo minimo di € 1.550.000,00 fissato nell'incarico, largamente inferiore). Il giudice di secondo grado ha quindi compiuto un'approfondita, corretta ed esauriente valutazione delle risultanze probatorie, complessivamente emerse dall'istruttoria, per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'attività d'intermediazione posta in essere dal mediatore atipico Guarinoni e la conclusione della compravendita del compendio tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.. Tale valutazione non é certo intaccata dai richiami del ricorrente alle sentenze di questa Corte, che hanno affermato non essere indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione la partecipazione dell'intermediario a tutte le fasi della trattativa, potendo bastare anche l'avere messo in contatto per primo le parti che hanno poi concluso con l'intervento anche di terzi, o di submediatori, il contratto, dato che qui il Guarinoni non ha messo in contatto il Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c. e che gli intermediari contattati dal Guarinoni non operavano per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.c.. Neppure risulta rilevante il richiamo di parte ricorrente a quelle sentenze di questa Corte, che hanno stabilito che la conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore atipico e l'intervallo temporale intercorso tra l'attività svolta dall'intermediario e la conclusione dell'affare non sono decisivi al fine di stabilire se competa, o meno il diritto alla provvigione, posto che, come si é visto, la Corte d'Appello nella formazione del suo convincimento, non ha considerato solo l'elemento temporale, ed é pervenuta alla decisione del diniego del diritto alla provvigione sulla base di una lettura convergente in tal senso di una pluralità di altri elementi probatori. E' poi evidente che questa Corte, giudice di legittimità, non può procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio, che si traduca in una ricostruzione in fatto difforme da quella motivatamente e plausibilmente operata dalla Corte d'Appello, allo scopo di attribuire un maggiore peso a risultanze istruttorie che potrebbero risultare favorevoli al riconoscimento del diritto del mediatore atipico alla provvigione, competendo al giudice di merito l'individuazione delle prove alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione. 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la motivazione assente e/o apparente e contraddittoria, l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e dell'art. 132 comma 2° n. 4) Cost. (rectius c.p.c.). Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto degli elementi considerati nel suo percorso argomentativo, soprattutto nell'esprimere il giudizio di diversità tra l'affare concluso e l'incarico di mediazione atipica conferito al Guarinoni, e che in particolare avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.c., aveva avuto notizia dell'affare dal Guarinoni tramite [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato nel febbraio 2006 le tavole di progetto relative all'operazione immobiliare ricevute da [OSCURATO:PERSONA], al quale erano state consegnate dallo stesso Guarinoni. Tale circostanza era stata allegata già al punto 10 della comparsa di risposta del Guarinoni del 27.3.2009 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed era stata contrastata dal Belluzzo nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 28.7.2009 in cui aveva negato di avere conosciuto il Guerrini, presidente della [OSCURATO:PERSONA], tramite il Guarinoni, o tramite il Guerra, e nella comparsa conclusionale del 30.3.2015, in cui aveva negato che il Guerra avesse svolto qualsivoglia attività in relazione alla conclusione dell'operazione avente ad oggetto la lottizzazione di Cerea tra il Belluzzo e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.. La suddetta circostanza, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi decisiva, in quanto smentiva l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la compravendita era stata conclusa con soggetto diverso dai destinatari delle informazioni fornite dal Guarinoni. Premesso che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più consentita la formulazione di censure di insufficiente, o contraddittoria motivazione (vedi Cass. sez. un.10.7.2015 n. 14477), va detto che per quanto già riportato nella descrizione del fatto (pagine 3 e 4 di questa sentenza) e nell'esaminare il primo motivo di ricorso (pagine 8 e 9 di questa sentenza), l'impugnata sentenza non é certo affetta da un vizio di motivazione ancora sindacabile in sede di legittimità. Le sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “ mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia(Cass. ord. n. 7090 del 3.3.2022; Cass. ord. n.22598 del 25.9.2018; Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Cass. Sez. un. 22.9.2014 n.19881). Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ritiene la Corte che la circostanza di fatto dedotta sia stata in realtà già considerata dalla Corte d'Appello, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente. Alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza, infatti, é testualmente riportato: “Vanno meglio esaminate le prove testimoniali che, secondo il primo Giudice, avrebbero dimostrato che il Guarinoni fornì tutte le informazioni sulle condizioni di vendita del terreno suddetto al Merlin consegnandogli anche una tavola progettuale che il Merlin a sua volta consegnò al Guerra e che questi consegnò al Guerrini, rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 3 sentenza). Ora, anche ammesso che l'informazione fornita dal Guarinoni al Merlin fosse passata da quest'ultimo alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'intermediazione di tanti altri soggetti, manca la prova, essenziale per il sorgere del diritto alla provvigione, che il Guarinoni avesse riferito al Belluzzo dell'interesse all'acquisto da parte della Coop. Tesoro. Senza tale ultimo passaggio, non può dirsi provato il presupposto per compensare l'attività mediatoria con una parte consistente del prezzo, € 650.000,00”. Nel prosieguo della motivazione, inoltre, la Corte d'Appello, dopo avere partitamente ed in dettaglio esaminato le testimonianze acquisite per valutarne l'attendibilità, o inattendibilità, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ribadito l'insussistenza del diritto alla provvigione del Guarinoni, in quanto lo stesso non aveva messo in contatto il Belluzzo con la [OSCURATO:PERSONA] s.c., né personalmente, né tramite propri submandatari, né aveva conosciuto tale cooperativa prima di avanzare le sue rivendicazioni provvigionali, né aveva indicato la stessa, o [OSCURATO:PERSONA], al Belluzzo, come soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, per cui mancava il requisito primo richiesto, secondo la teoria della causalità adeguata sopra richiamata, per riconoscere al mediatore atipico il diritto al compenso, in assenza del quale la circostanza in questa sede invocata sotto il profilo dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. difetta anche di decisività. In base al principio della soccombenza il Guarinoni va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo a favore del controricorrente. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]