CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 27185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4034-2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso,con indicazione della pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via Ofanto n.18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione della pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - Ric. 2018n. 4034sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - avverso la sentenza del Trib unale di Trani n. 1547/2017 , pubblicata in data 30/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 7/7/2010 , [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio din n anzi al G iudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 2 . 695,50 a titolo di provvigione , risarcimento danni e accessori di legge, con vittoria di spese. A fondamento della domanda sostenne di aver inciso causalmente sulla conclusione della compravendita intercorsa tra la impresa costruttrice convenuta e il terzo [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'appartamento e garage pertinenziale sito in [OSCURATO:PERSONA] con accesso dal civico 10 di viale D i Vittorio , rientrante nel terzo lotto del complesso residenziale denominato “La trasfigurazione”, censito in catasto al foglio 116 , particella 695 sub 3; rappresentò a tal fine di aver fatto visionare l’immobile al terzo Ciani per conto della convenuta in data 23 maggio 2009 - come risultante dalla prodotta proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dal terzo Ciani - e che in effetti l’appartamento visitato era stato poi acquistato dallo stesso Ciani il successivo 25 novembre2009,con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Andria. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettòla domanda con sentenza n.487/2014 , sostenendo che Ciani si fosse determinato al l'acquisto dell'appartamentoautonomamente. Avverso questa sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando non fossero state correttamente valutate le prove raccolte. Ric. 2018n. 4034sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - Con sentenza n.1547/2017, pubblicata in data 30/6/2018, il Tribunale di Trani rigettò l'impugnazione, sostenendo che non era stata fornita adeguata prova del la concreta incidenza dell’attività di mediazione di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla conclusione dell’affare. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorsoe deposita to successiva memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1754 e 1755 cod.civ., per avere il Tribunale negato efficienza causale all'attività consistita nell’aver accompagnato l'acquirente a visionare l'immobile poi successivamente acquistato. Secondo la ricorrente, il primo giudice, ritenendo che l’aver fatto visionare l'immobile non possa essere qualificato come precedente logico della conclusione dell'affare, ha interpretato l’art. 1755 c.c. in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attività di accompagnamento alla visita dell’immobile poi compravendutoidentifica il nesso causale tra l'opera del mediatore e il contratto successivamente concluso, senza che detto rapporto causale possa ritenersi vanificato dall’intervallo di tempo di alcuni mesi tra la messa in relazione delle parti contraenti e la conclusione dell'affare. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha rigettato la domanda di provvigioni pur dando atto che l’acquirente Ciani aveva visionato per la prima volta l’immobile per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]., nella vigenza dell’incarico di mediazione conferito dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., formulando addirittura una proposta di acquisto: ha ritenuto, infatti, che l’unica attività svolta dal mediatore istante Ric. 2018n. 4034sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - –cioè l’aver accompagnato il terzo alla visita dell’immobile – non fosse causalmente collegabile alla conclusione dell’affare, non risultando prova «che la proposta irrevocabile fosse stata portata dal mediatore attore a conoscenza della venditrice convenuta o da questa accettata, né che l’assegno di E uro 2.000,00 intestato alla venditrice fosse stato consegnato ed incassato, né che fosse stato concluso alcun preliminare (che avrebbe dovuto essere sottoscritto entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione della proposta di acquisto), né che tale proposta avesse efficacia, a seguito della mancata sottoscrizione del preliminare»; ha aggiunto che «in secondo luogo, dall’istruttoria è poi emerso che il contatto della società venditrice con il compratore è avvenuto per il tramite di altro soggetto, tale Vurchio, collaboratore della [OSCURATO:PERSONA]; infine, che la vendita avvenne a distanza di diversi mesi dalla proposta di acquisto irrevocabile, ad un prezzo diverso da quello inserito nella proposta».(così in sentenza) . Motivando la sua decisione in riferimento a questi elementi in fatto, il Tribunale non ha correttamente applicato l’art.1755 cod.civ. che, secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, fonda il diritto del mediatore alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatricenel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all’accordo: non si richiede, infatti,che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la « messa in relazione » delle parti abbia costituito l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Non è neppure necessario che il mediatore siaintervenuto nelle diverse fasi delle trattative sino Ric. 2018n. 4034sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - alla stipula del negozio, purché possa ritenersi che senza quella «messa in contatto» il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata ( Sez. 2 - Ordinanza n. 11443 del 08/04/2022). In tal senso non costituiscono indici significativi dell’assenza di causalità adeguata gli elementi di fatto - rappresentati dal Tribunale - del prezzo diverso , del la distanza nel tempo della stipula del contratto, dell’intervento di un nuovo mediatore, né in alcun modo è rilevante la mancanza di prova di una formale comunicazione dell’offerta o il perdurare della sua efficacia al tempo di conclusione della compravendita. 2. Per tali motivi, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Trani in persona di diverso magistrato perché valuti se la compravendita intercorsa tra la impresa costruttrice convenuta e il terzo [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’immobile sopra descritto sia causalmente collegabile alla prima «messa in contatto» dei contraenti e, cioè, alla prima visita effettuata in data 23 maggio 2009 dall’acquirente Ciani con il mediatore della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente, nellavigenza dell’incarico di mediazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani in persona di diverso magistratoanche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nel