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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03716/2022

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ORDINANZA rcrs 34380/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ctor, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciiiato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DeRinterno in persona del Ministro pro tempore, díFeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed eAettivarnente dorniciilata in Roma, via dei Portoghesi 12 - resistente - avverso H decreto de! TRIBUNALE di BOLOGNA n° 4375/2019 depositato il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA].G.N.34380/2018 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevato che: 1.-19- cberna [OSCURATO:PERSONA]„ proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione cleclinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 2W Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione" non notificato ai ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc. considerato che Con unico motivo, il ricorrente deduce , ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, L3 scorretta applicazione dell'art. 5 co 6 Digs 286/1998.

Lamenta , al riguardo che non era stato correttamente verificato l'ambito applicativo della norma né era stato valutato in conformità alla norma richiamata, la condizione di violenza esistente nel paese di origine né ss-zwza di legami familiari né il percorso di integrazione particolarmente avanzato da lui condotto in Italia.

2. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del 'D della "ragione più liquida" ( cfr. Cass.

SU 9936/2014; Cass.

SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass.11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze dvanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale riiascata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della R.G.N.34380/2018 [OSCURATO:PERSONA] le del [OSCURATO:DATA_NASCITA] clecsione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021. 2,1.

Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente pive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria cLione de fatto come prescritto dall'art. 366 n° 3 cpc che risulta, dunque, inosservato.

3. Ai riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consol?da.to„ secondo cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la consr,,quPnza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità dei ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, -Foil:737.,,tezza delle censure proposte.( cfr. Cass.10072/2018; Cass. 7025/2020). 3,1, Nel caso in esame, le doglianze contenute nei motivi proposti • o riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del 1.uno oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alla censura !prospettata che, riferita alla protezione umanitaria , richiama fatti conso dì flitegrazonE... in Italia, rischio di subire violenze nel paese di origine in assenza di un apparato di polizia ed assenza, in patria, 1:.- gamì familiari ) mai esplicitati all'interno dei ricorso: ciò non Le a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati nundatì.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale - assente la discussione R.G.N.34380/2018 Adunanza CameraJe de 8.11.2.019 orale - l'atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art.370 cc, 1 cpc, Ai sensi dell'art.. 13 CO. i quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis cleiio stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. f:d sensi dell'art., 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis sessc art. 13, se dovuto.

Cos: deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione cive della Corte di cassazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA rcrs 34380/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ctor, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciiiato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DeRinterno in persona del Ministro pro tempore, díFeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed eAettivarnente dorniciilata in Roma, via dei Portoghesi 12 - resistente - avverso H decreto de! TRIBUNALE di BOLOGNA n° 4375/2019 depositato il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA].G.N.34380/2018 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevato che: 1.-19- cberna [OSCURATO:PERSONA]„ proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione cleclinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 2W Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione" non notificato ai ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc. considerato che Con unico motivo, il ricorrente deduce , ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, L3 scorretta applicazione dell'art. 5 co 6 Digs 286/1998. Lamenta , al riguardo che non era stato correttamente verificato l'ambito applicativo della norma né era stato valutato in conformità alla norma richiamata, la condizione di violenza esistente nel paese di origine né ss-zwza di legami familiari né il percorso di integrazione particolarmente avanzato da lui condotto in Italia. 2. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del 'D della "ragione più liquida" ( cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass.11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze dvanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale riiascata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della R.G.N.34380/2018 [OSCURATO:PERSONA] le del [OSCURATO:DATA_NASCITA] clecsione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021. 2,1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente pive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria cLione de fatto come prescritto dall'art. 366 n° 3 cpc che risulta, dunque, inosservato. 3. Ai riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consol?da.to„ secondo cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la consr,,quPnza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità dei ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, -Foil:737.,,tezza delle censure proposte.( cfr. Cass.10072/2018; Cass. 7025/2020). 3,1, Nel caso in esame, le doglianze contenute nei motivi proposti • o riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del 1.uno oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alla censura !prospettata che, riferita alla protezione umanitaria , richiama fatti conso dì flitegrazonE... in Italia, rischio di subire violenze nel paese di origine in assenza di un apparato di polizia ed assenza, in patria, 1:.- gamì familiari ) mai esplicitati all'interno dei ricorso: ciò non Le a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati nundatì. 4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale - assente la discussione R.G.N.34380/2018 Adunanza CameraJe de 8.11.2.019 orale - l'atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art.370 cc, 1 cpc, Ai sensi dell'art.. 13 CO. i quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis cleiio stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. f:d sensi dell'art., 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis sessc art. 13, se dovuto. Cos: deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione cive della Corte di cassazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE
Decreto Cassazione n. 03716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris