Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 24255/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., giusta autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Catania in data 3.09.2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] SRL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater, d.

Igs. 74/00) ai sensi degli artt. 321, co. 1 e 2, c.p.p., 240, c.p. e 12-bis, D. Igs. 74/00).

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il curatore fallimentare della società, dichiarata fallita con sentenza5.10.2021 del tribunale di Palermo, propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 321, c.p.p., con riferimento all'art. 318, d.

Igs. 14/2019 e in relazione all'art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000.

In sintesi, si sostiene che non sussisterebbe il presupposto richiesto ai fini del sequestro innpeditivo, ossia il periculum in mora, in quanto il bene sequestrato non rientrerebbe più nella liberà disponibilità dell'amministratore unico della so- cietà essendo stato dichiarato il fallimento della medesima, con la conseguenza che non sussisterebbe più il rischio di aggravamento o protrazione delle conse- guenze del reato ovvero di agevolazione nella commissione di altri reati, attesa la prevalenza della procedura concorsuale rispetto a quella cautelare determinata dall'anteriorità della prima rispetto al sequestro preventivo penale.

Il ricorso dà atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente all'ipotesi in cui il sequestro penale intervenga successivamente all'apertura della procedura con- corsuale (in senso negativo, da ultimo Cass. 31921/2022; in senso affermativo, Cass. 3716/2022.

Chiede, in tesi, l'annullamento, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 27.02.2023, la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sintesi, sostiene il PG che il Tribunale della Libertà, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha fatto corretta applicazione del principio giuri- sprudenziale, qui condiviso ma non certamente unitario, per cui è ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica anche in caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, cui consegue il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela e, per l'effetto, l'impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti della persona giuri- dica, dal momento che la dichiarazione di fallimento determina il venir meno, in capo al fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al cu- ratore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio onde evitarne il depauperamento (v.

Sez. 2 Sentenza n. 19682 del 13/04/2022, ma anche Sen- tenza n. 14766 del 26/02/2020, PMT c/[OSCURATO:PERSONA]; conf., Sez. 3, Sentenza n. 47299 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] srl).

Va preso, tuttavia, atto, precisa il P.G., dell'esistenza di un sensibile orientamento contrario per cui il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'inte- resse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato (v.

Sez. 4 , sentenza n. 7550 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]), sulla base del quale invita la Corte a valutare se rimettere la questione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile per sopravve- nuta carenza di interesse.

2. Ed invero - premesso che la questione giuridica controversa è già stata rimessa alle Sezioni Unite (ud. 22.06.2023, rg. 30947/2022, ric.

Fall.to [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) - tuttavia va dato atto che in data 27.01.2023 è pervenuta dichiara- zione di rinuncia al ricorso da parte del difensore/procuratore speciale della so- cietà, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell'intervenuto disse- questro della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., autorizzato dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] - presso il Tribunale di Catania, allegato in copia.

3. Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (Sez. 5, n. 39521 del 3/09/2018, Rv. 273882 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., giusta autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Catania in data 3.09.2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] SRL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater, d. Igs. 74/00) ai sensi degli artt. 321, co. 1 e 2, c.p.p., 240, c.p. e 12-bis, D. Igs. 74/00). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il curatore fallimentare della società, dichiarata fallita con sentenza5.10.2021 del tribunale di Palermo, propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 321, c.p.p., con riferimento all'art. 318, d. Igs. 14/2019 e in relazione all'art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000. In sintesi, si sostiene che non sussisterebbe il presupposto richiesto ai fini del sequestro innpeditivo, ossia il periculum in mora, in quanto il bene sequestrato non rientrerebbe più nella liberà disponibilità dell'amministratore unico della so- cietà essendo stato dichiarato il fallimento della medesima, con la conseguenza che non sussisterebbe più il rischio di aggravamento o protrazione delle conse- guenze del reato ovvero di agevolazione nella commissione di altri reati, attesa la prevalenza della procedura concorsuale rispetto a quella cautelare determinata dall'anteriorità della prima rispetto al sequestro preventivo penale. Il ricorso dà atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente all'ipotesi in cui il sequestro penale intervenga successivamente all'apertura della procedura con- corsuale (in senso negativo, da ultimo Cass. 31921/2022; in senso affermativo, Cass. 3716/2022. Chiede, in tesi, l'annullamento, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 27.02.2023, la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il Tribunale della Libertà, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha fatto corretta applicazione del principio giuri- sprudenziale, qui condiviso ma non certamente unitario, per cui è ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica anche in caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, cui consegue il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela e, per l'effetto, l'impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti della persona giuri- dica, dal momento che la dichiarazione di fallimento determina il venir meno, in capo al fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al cu- ratore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio onde evitarne il depauperamento (v. Sez. 2 Sentenza n. 19682 del 13/04/2022, ma anche Sen- tenza n. 14766 del 26/02/2020, PMT c/[OSCURATO:PERSONA]; conf., Sez. 3, Sentenza n. 47299 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] srl). Va preso, tuttavia, atto, precisa il P.G., dell'esistenza di un sensibile orientamento contrario per cui il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'inte- resse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato (v. Sez. 4 , sentenza n. 7550 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]), sulla base del quale invita la Corte a valutare se rimettere la questione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile per sopravve- nuta carenza di interesse. 2. Ed invero - premesso che la questione giuridica controversa è già stata rimessa alle Sezioni Unite (ud. 22.06.2023, rg. 30947/2022, ric. Fall.to [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) - tuttavia va dato atto che in data 27.01.2023 è pervenuta dichiara- zione di rinuncia al ricorso da parte del difensore/procuratore speciale della so- cietà, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell'intervenuto disse- questro della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., autorizzato dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] - presso il Tribunale di Catania, allegato in copia. 3. Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (Sez. 5, n. 39521 del 3/09/2018, Rv. 273882 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
Decreto Cassazione n. 24255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris