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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25419/2026

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tutti rappresen-tati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrenti –Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1223/19/2025, depositata in segreteria in data13.2.2025 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] veniva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermon.1083/4/2020 con cui venivano riuniti e accolti i ricorsi della società edei due soci, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli avvisi di accerta-mento per II.DD., IVA e sanzioni notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA].,esercente attività di commercializzazione di prodotti per odontoiatrici,per i periodi d’imposta 2012-3 e gli avvisi per IRPEF in capo ai soci perricostruzione dei corrispondenti redditi da partecipazione.2.

Dalla lettura delle pagg.3-4 del provvedimento impugnato si evinceche l’accertamento veniva in quadrato nell’ambito dell’art.39, comma1, lett. d), d.P.R. n.600/73, nell’ambito del quale venivano, tra l’altro,applicato lo studio di settore; la motivazione fa riferimento ancheall’art.32 d.P.R. 600/73.

In buona sostanza, l’Ufficio aveva rielaboratoi dati dichiarati dalla società, correggendo alcune incongruenze neiNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026quadri relativi al personale, alle unità locali e agli elementi specificidell’attività, e aveva determinato maggiori ricavi ai fini delle impostesui redditi, IRAP e IVA, sulla base dello studio.

Seguiva il contradditto-rio e la società depositava note difensive e documentazione per dimo-strare la crisi che l’aveva colpita e la cessione di parte del magazzinoal prezzo di costo in occasione della cessione del ramo di azienda infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiarimenti che l’Agenzia rite-neva non risolutivi e procedeva alla notifica degli avvisi.3.

Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi riuniti della società e deisoci, ritenendo che gli studi di settore avessero natura meramente sta-tistica e non potessero rappresentare la specificità del caso concreto.La società aveva fornito documentazione idonea a dimostrare la crisidel settore, la vendita in blocco di parte del magazzino e la cessazionedi un ramo d’azienda, elementi che giustificavano lo scostamento daiparametri.

Inoltre, lo scostamento inferiore al 30% veniva consideratorientrante nella “fascia di confidenza”.4.

La CGT di secondo grado riformava la sentenza, ritenendo che lasocietà non avesse indicato specifici motivi di contestazione, né fornitoprove sufficienti della contrazione del reddito, sicché l’accertamentoappariva regolare.

La Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità,secondo cui gli studi di settore costituivano parametri presuntivi idoneia fondare l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art.39, comma 1,lett. d), d.P.R. n.600/73, nel cui ambito andava inquadrata la fattispe-cie, e accertava che nel caso di specie sussistevano le gravi incon-gruenze ai fini dell’applicazione dello studio di settore, con confermadelle riprese.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20265.

Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorsoper Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.6.

L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha proposto la definizione del ricorso exart.380-bis cod. proc. civ., opposta dai contribuenti con istanza di de-cisione del giudizio del 20.3.2026.Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazioneapparente e conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992.

Il giudice avrebbe riformato lasentenza di primo grado limitandosi ad affermare che la società non haindicato specifici motivi di contestazione e non ha fornito prove dell’av-venuta contrazione del reddito sufficiente a escludere la rilevanza pre-suntiva dell’accertamento degli studi di settore, senza sostanzialmenteesaminare le articolate difese svolte dai contribuenti, né la documen-tazione prodotta.1.1.

Preliminarmente va dato atto che la controricorrente eccepiscel’inammissibilità del motivo, in quanto volto ad introdurre delle valuta-zioni di merito precluse alla Corte di cassazione in presenza di un ra-gionamento logico e coerente da parte dei giudici d'appello e comunquemanifestamente infondato, eccezione scrutinabile unitamente alla di-samina della censura.2.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20262.1.

Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ridu-zione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla moti-vazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordina-rie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motiva-zione).Inoltre, il giudice del merito non deve dare conto di ogni allegazione,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per impli-cito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass.,Sez.

II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n.10937).2.2.

Orbene, nel caso in esame la motivazione è pienamente compren-sibile, sia nelle argomentazioni in fatto che in quelle in diritto, ed è nonpertinente alla fattispecie il contenuto della pronuncia della Corte diNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026cassazione n.20520 del 2026 invocata nella memoria, avente ad og-getto una fattispecie nella quale non vi erano i necessari riferimentifattuali né il quadro istruttorio presenti nel presente processo.

Nel casoin esame la CGT- dopo avere premesso che, in sede di contraddittorioendoprocedimentale, l’Ufficio «valutate le argomentazioni esposte e ladocumentazione offerta dalla parte, in parziale condivisione con le ec-cezioni avverse, rideterminava la pretesa con una riduzione dei mag-giori ricavi ai fini delle II.DD. e dell’IRAP, ed un maggior volume d’Affariai fini dell’IVA» – ha affermato che «L’Ufficio ha correttamente operatosecondo l’articolo 32 d.P.R. 600/73 in quanto, nel caso di specie, nénell’originario ricorso introduttivo, né tantomeno in sede di contraddit-torio, a sostegno delle proprie difese, la società contribuente- in basead un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità-ha indicato specifici motivi di contestazione, non fornendo provedell’avvenuta contrazione del proprio reddito, sufficienti a escludere larilevanza presuntiva dell’accertamento degli studi di settore.

L’accer-tamento del reddito è, pertanto, regolare e, in particolare, sussistono,nel caso di specie, le “gravi incongruenze”, ex art.62 sexies, comma 3,del D.L. n.331/93, tali da legittimare il ricorso alla rideterminazione delreddito sulla base delle risultanze dello studio di settore, alla luce, an-che, degli elementi risultanti dai dati presenti nel sistema informaticodell’Anagrafe Tributaria.

Pertanto, risulta legittimo, l’operato dell’Uffi-cio, per la determinazione del valore che ha messo in confronto i ricavidichiarati con i redditi ad essi relativi, determinando il valore comples-sivo (come meglio specificato in atti)».Sulla base di quanto riportato, nella sentenza impugnata risultano chia-ramente esposte le ragioni della decisione, consistenti nell’accerta-mento, sulla base delle risultanze del quadro istruttorio, l’assenza dispecifiche contestazioni di parte contribuente idonee a superare leNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026gravi incongruenze emergenti, tra l’altro, dall’anagrafe tributaria e alegittimare, unitamente all’instaurato contraddittorio prescritto dallalegge, l’applicazione dello studio di settore.

In ultima analisi, il mezzodi impugnazione non è inammissibile, dal momento che è diretto a cen-surare una presunta nullità della sentenza e non a sostituirvi tout courtun rinnovato apprezzamento della prova, ma è infondato, poiché talemotivazione si colloca al di sopra del minimo costituzionale.3.

Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi aifini del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con-sistenti nelle deduzioni formulate dalla società e negli elementi di provarelativi, ai fini della rilevazione dello stato di crisi e della condizione dinon normalità dell'esercizio dell'attività d'impresa nel periodo d'impo-sta in esame, con la drastica riduzione del fatturato nel corso degli annie la progressiva riduzione dei lavoratori dipendenti, al fine di dimo-strare l'inadeguatezza dello studio di settore applicato dall'Agenzia.Nella memoria illustrativa vengono dettagliati elementi a supporto dellaprospettazione.4.

La censura è inammissibile.4.1.

Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato dall'art. 54,d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, richiedeche il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conse-guenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive egli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022).

Sotto altro aspetto, si osserva che ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate, adNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5, Ordinanzan. 24584 del 2023).4.2.

Nella specie, la complessiva valutazione del fatto storico, ossia sesi sia in presenza o meno di gravi incongruenze ai fini dell’applicazionedello studio di settore, è stata espressamente compiuta dal giudice, neipassaggi motivazionali già sopra riportati in risposta al primo motivo,e perciò non sussiste il denunciato omesso esame.In particolare, la CGT2, dopo avere premesso che l’Ufficio in sede dicontraddittorio, valutate le argomentazioni esposte e la documenta-zione offerta dalla parte, in parziale condivisione con le eccezioni av-verse, rideterminava la pretesa con una riduzione dei maggiori ricaviai fini delle II.DD. e dell’IRAP, e un maggior volume d’affari ai finidell’IVA, ha accertato che la società contribuente non ha fornito speci-fici elementi di contestazione sorretti da prove circa l’avvenuta contra-zione del proprio reddito, sufficienti a escludere la rilevanza presuntivadell’accertamento degli studi di settore.

L’accertamento del reddito èstato, pertanto, ritenuto regolare dal giudice del merito, sulla base diun apprezzamento fattuale non sindacabile dal giudice di legittimità neitermini proposti, in quanto sono state ritenute sussistenti nel caso dispecie, non solo le “gravi incongruenze”, ex art.62 sexies, comma 3,del D.L. n.331/93, tali da legittimare il ricorso alla rideterminazione delreddito sulla base delle risultanze dello studio di settore, ma ancheulteriori elementi di riscontro, risultanti dai dati presenti nel sistemainformatico dell’Anagrafe Tributaria (cfr. pp.3-4 sentenza).

Conse-quenzialmente, è stato ritenuto legittimo, l’operato dell’Ufficio per ladeterminazione del valore che ha messo in confronto i ricavi dichiaraticon i redditi ad essi relativi.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20264.3.

Il “fatto storico” è stato espressamente valutato, e le stesse circo-stanze (fatti secondari) indicate in ricorso e maggiormente dettagliatenella memoria illustrativa alle pagg.10 e 11 (riduzione fatturato, ces-sione ramo azienda, dismissione personale, sostanziale congruità astudio..) sono già state indicate nel corso del procedimento ammini-strativo di contraddittorio (v. pp.5 e ss. avviso di accertamento all.10al ricorso), e di cui l’atto impositivo già tiene conto.

Inoltre, gli elementisono stati complessivamente valutati dalla CGT2: es.

«a dimostrazionedella crisi che l’aveva colpita era stata costretta alla vendita in bloccodi parte del magazzino e la cessione dell’attività di commercializzazionedi materiale di consumo per gli odontoiatrici.

In oltre lo scostamentoinferiore al 30% (…) all’interno della così detta fascia di confidenza»(p.2 sentenza).Attraverso la censura vengono in ultima analisi sollevati profili attinentialle risultanze probatorie per sovvertire l’apprezzamento compiuto dalgiudice sul quadro probatorio in relazione, ma la loro rivalutazione,come eccepito dalla controricorrente, è preclusa a questa Corte.5.

Col terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 62-sexies, comma 3, D.L.331/1993, 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 600/1973, 54, comma 2,d.P.R. 633/1972, per aver la sentenza impugnata confermato un ac-certamento fondato sugli studi di settore nonostante la non contestatasussistenza di uno stato di crisi aziendale, attestata dalla cessione diun ramo d’azienda e dalla progressiva riduzione della forza lavoro.

Talecircostanza avrebbe dovuto escludere la condizione di normalità richie-sta per l’applicazione dello strumento parametrico e l’Agenzia avrebbeNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026anche introdotto correzioni, ritenute dalla ricorrente arbitrarie non pre-viste dalla legge, per “neutralizzare” gli effetti della crisi, violando ilprincipio di legalità dell’accertamento.6.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.Va premesso che la procedura di accertamento tributario standardiz-zato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore co-stituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione econcordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del redditodichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti diricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - manasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, que-st'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e dicontenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusionedell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli stan-dard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempoin esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non puòesaurirsi nel rilievo dello scostamento.

Al contrario, dev’essere inte-grata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contesta-zioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia,non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tri-butario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al casoconcreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprovaofferta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezionisollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone dellapiù ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici (Cass., Sez.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026U., 18 dicembre 2009, n. 26635 e, di recente, Cass., 20 giugno 2019,n. 16545; Cass., 15 luglio 2020, n. 14981; Cass. n. 7080 del 2024).Dunque, il procedimento di accertamento standardizzato trova il pro-prio punto centrale nell'obbligatorietà del contraddittorio in sede di pro-cedimento, che consente l'adeguamento degli standard alla concretarealtà economica del contribuente, determinando il passaggio dallafase statica - gli standard come frutto dell'elaborazione statistica - allafase dinamica dell'accertamento, ossia l'applicazione degli standard alsingolo destinatario dell'attività accertativa (cfr. Cass., 15 luglio 2020,n. 14981).Nel caso in esame l’approfondito contraddittorio instaurato in fase am-ministrativa, attestato dai numerosi verbali di contraddittorio allegatidagli stessi ricorrenti ha già permesso di tener conto dello stato di crisi(vendita magazzino, cessione attività, lavoro dipendente, redditività..)e l’Amministrazione ha rielaborato le risultanze dello studio tenendoneconto, né risulta che, per legge, l’applicazione dello studio sia impeditoin tali casi, fermo restando che lo studio nella fattispecie è stato usatoper la quantificazione delle imposte evase nel quadro di un più ampioaccertamento analitico-induttivo ex art.39, comma, lett. d) d.P.R.n.600/73 .7.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 2.400, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.000 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.400in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.000 afavore della Cassa delle ammende.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tutti rappresen-tati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrenti –Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1223/19/2025, depositata in segreteria in data13.2.2025 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] veniva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermon.1083/4/2020 con cui venivano riuniti e accolti i ricorsi della società edei due soci, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli avvisi di accerta-mento per II.DD., IVA e sanzioni notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA].,esercente attività di commercializzazione di prodotti per odontoiatrici,per i periodi d’imposta 2012-3 e gli avvisi per IRPEF in capo ai soci perricostruzione dei corrispondenti redditi da partecipazione.2. Dalla lettura delle pagg.3-4 del provvedimento impugnato si evinceche l’accertamento veniva in quadrato nell’ambito dell’art.39, comma1, lett. d), d.P.R. n.600/73, nell’ambito del quale venivano, tra l’altro,applicato lo studio di settore; la motivazione fa riferimento ancheall’art.32 d.P.R. 600/73. In buona sostanza, l’Ufficio aveva rielaboratoi dati dichiarati dalla società, correggendo alcune incongruenze neiNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026quadri relativi al personale, alle unità locali e agli elementi specificidell’attività, e aveva determinato maggiori ricavi ai fini delle impostesui redditi, IRAP e IVA, sulla base dello studio. Seguiva il contradditto-rio e la società depositava note difensive e documentazione per dimo-strare la crisi che l’aveva colpita e la cessione di parte del magazzinoal prezzo di costo in occasione della cessione del ramo di azienda infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiarimenti che l’Agenzia rite-neva non risolutivi e procedeva alla notifica degli avvisi.3. Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi riuniti della società e deisoci, ritenendo che gli studi di settore avessero natura meramente sta-tistica e non potessero rappresentare la specificità del caso concreto.La società aveva fornito documentazione idonea a dimostrare la crisidel settore, la vendita in blocco di parte del magazzino e la cessazionedi un ramo d’azienda, elementi che giustificavano lo scostamento daiparametri. Inoltre, lo scostamento inferiore al 30% veniva consideratorientrante nella “fascia di confidenza”.4. La CGT di secondo grado riformava la sentenza, ritenendo che lasocietà non avesse indicato specifici motivi di contestazione, né fornitoprove sufficienti della contrazione del reddito, sicché l’accertamentoappariva regolare. La Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità,secondo cui gli studi di settore costituivano parametri presuntivi idoneia fondare l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art.39, comma 1,lett. d), d.P.R. n.600/73, nel cui ambito andava inquadrata la fattispe-cie, e accertava che nel caso di specie sussistevano le gravi incon-gruenze ai fini dell’applicazione dello studio di settore, con confermadelle riprese.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20265. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorsoper Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.6. L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha proposto la definizione del ricorso exart.380-bis cod. proc. civ., opposta dai contribuenti con istanza di de-cisione del giudizio del 20.3.2026.Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazioneapparente e conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice avrebbe riformato lasentenza di primo grado limitandosi ad affermare che la società non haindicato specifici motivi di contestazione e non ha fornito prove dell’av-venuta contrazione del reddito sufficiente a escludere la rilevanza pre-suntiva dell’accertamento degli studi di settore, senza sostanzialmenteesaminare le articolate difese svolte dai contribuenti, né la documen-tazione prodotta.1.1. Preliminarmente va dato atto che la controricorrente eccepiscel’inammissibilità del motivo, in quanto volto ad introdurre delle valuta-zioni di merito precluse alla Corte di cassazione in presenza di un ra-gionamento logico e coerente da parte dei giudici d'appello e comunquemanifestamente infondato, eccezione scrutinabile unitamente alla di-samina della censura.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20262.1. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ridu-zione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla moti-vazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordina-rie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motiva-zione).Inoltre, il giudice del merito non deve dare conto di ogni allegazione,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per impli-cito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass.,Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n.10937).2.2. Orbene, nel caso in esame la motivazione è pienamente compren-sibile, sia nelle argomentazioni in fatto che in quelle in diritto, ed è nonpertinente alla fattispecie il contenuto della pronuncia della Corte diNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026cassazione n.20520 del 2026 invocata nella memoria, avente ad og-getto una fattispecie nella quale non vi erano i necessari riferimentifattuali né il quadro istruttorio presenti nel presente processo. Nel casoin esame la CGT- dopo avere premesso che, in sede di contraddittorioendoprocedimentale, l’Ufficio «valutate le argomentazioni esposte e ladocumentazione offerta dalla parte, in parziale condivisione con le ec-cezioni avverse, rideterminava la pretesa con una riduzione dei mag-giori ricavi ai fini delle II.DD. e dell’IRAP, ed un maggior volume d’Affariai fini dell’IVA» – ha affermato che «L’Ufficio ha correttamente operatosecondo l’articolo 32 d.P.R. 600/73 in quanto, nel caso di specie, nénell’originario ricorso introduttivo, né tantomeno in sede di contraddit-torio, a sostegno delle proprie difese, la società contribuente- in basead un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità-ha indicato specifici motivi di contestazione, non fornendo provedell’avvenuta contrazione del proprio reddito, sufficienti a escludere larilevanza presuntiva dell’accertamento degli studi di settore. L’accer-tamento del reddito è, pertanto, regolare e, in particolare, sussistono,nel caso di specie, le “gravi incongruenze”, ex art.62 sexies, comma 3,del D.L. n.331/93, tali da legittimare il ricorso alla rideterminazione delreddito sulla base delle risultanze dello studio di settore, alla luce, an-che, degli elementi risultanti dai dati presenti nel sistema informaticodell’Anagrafe Tributaria. Pertanto, risulta legittimo, l’operato dell’Uffi-cio, per la determinazione del valore che ha messo in confronto i ricavidichiarati con i redditi ad essi relativi, determinando il valore comples-sivo (come meglio specificato in atti)».Sulla base di quanto riportato, nella sentenza impugnata risultano chia-ramente esposte le ragioni della decisione, consistenti nell’accerta-mento, sulla base delle risultanze del quadro istruttorio, l’assenza dispecifiche contestazioni di parte contribuente idonee a superare leNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026gravi incongruenze emergenti, tra l’altro, dall’anagrafe tributaria e alegittimare, unitamente all’instaurato contraddittorio prescritto dallalegge, l’applicazione dello studio di settore. In ultima analisi, il mezzodi impugnazione non è inammissibile, dal momento che è diretto a cen-surare una presunta nullità della sentenza e non a sostituirvi tout courtun rinnovato apprezzamento della prova, ma è infondato, poiché talemotivazione si colloca al di sopra del minimo costituzionale.3. Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi aifini del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con-sistenti nelle deduzioni formulate dalla società e negli elementi di provarelativi, ai fini della rilevazione dello stato di crisi e della condizione dinon normalità dell'esercizio dell'attività d'impresa nel periodo d'impo-sta in esame, con la drastica riduzione del fatturato nel corso degli annie la progressiva riduzione dei lavoratori dipendenti, al fine di dimo-strare l'inadeguatezza dello studio di settore applicato dall'Agenzia.Nella memoria illustrativa vengono dettagliati elementi a supporto dellaprospettazione.4. La censura è inammissibile.4.1. Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato dall'art. 54,d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, richiedeche il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conse-guenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive egli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022). Sotto altro aspetto, si osserva che ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate, adNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (cfr. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 Sez. 5, Ordinanzan. 24584 del 2023).4.2. Nella specie, la complessiva valutazione del fatto storico, ossia sesi sia in presenza o meno di gravi incongruenze ai fini dell’applicazionedello studio di settore, è stata espressamente compiuta dal giudice, neipassaggi motivazionali già sopra riportati in risposta al primo motivo,e perciò non sussiste il denunciato omesso esame.In particolare, la CGT2, dopo avere premesso che l’Ufficio in sede dicontraddittorio, valutate le argomentazioni esposte e la documenta-zione offerta dalla parte, in parziale condivisione con le eccezioni av-verse, rideterminava la pretesa con una riduzione dei maggiori ricaviai fini delle II.DD. e dell’IRAP, e un maggior volume d’affari ai finidell’IVA, ha accertato che la società contribuente non ha fornito speci-fici elementi di contestazione sorretti da prove circa l’avvenuta contra-zione del proprio reddito, sufficienti a escludere la rilevanza presuntivadell’accertamento degli studi di settore. L’accertamento del reddito èstato, pertanto, ritenuto regolare dal giudice del merito, sulla base diun apprezzamento fattuale non sindacabile dal giudice di legittimità neitermini proposti, in quanto sono state ritenute sussistenti nel caso dispecie, non solo le “gravi incongruenze”, ex art.62 sexies, comma 3,del D.L. n.331/93, tali da legittimare il ricorso alla rideterminazione delreddito sulla base delle risultanze dello studio di settore, ma ancheulteriori elementi di riscontro, risultanti dai dati presenti nel sistemainformatico dell’Anagrafe Tributaria (cfr. pp.3-4 sentenza). Conse-quenzialmente, è stato ritenuto legittimo, l’operato dell’Ufficio per ladeterminazione del valore che ha messo in confronto i ricavi dichiaraticon i redditi ad essi relativi.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/20264.3. Il “fatto storico” è stato espressamente valutato, e le stesse circo-stanze (fatti secondari) indicate in ricorso e maggiormente dettagliatenella memoria illustrativa alle pagg.10 e 11 (riduzione fatturato, ces-sione ramo azienda, dismissione personale, sostanziale congruità astudio..) sono già state indicate nel corso del procedimento ammini-strativo di contraddittorio (v. pp.5 e ss. avviso di accertamento all.10al ricorso), e di cui l’atto impositivo già tiene conto. Inoltre, gli elementisono stati complessivamente valutati dalla CGT2: es. «a dimostrazionedella crisi che l’aveva colpita era stata costretta alla vendita in bloccodi parte del magazzino e la cessione dell’attività di commercializzazionedi materiale di consumo per gli odontoiatrici. In oltre lo scostamentoinferiore al 30% (…) all’interno della così detta fascia di confidenza»(p.2 sentenza).Attraverso la censura vengono in ultima analisi sollevati profili attinentialle risultanze probatorie per sovvertire l’apprezzamento compiuto dalgiudice sul quadro probatorio in relazione, ma la loro rivalutazione,come eccepito dalla controricorrente, è preclusa a questa Corte.5. Col terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 62-sexies, comma 3, D.L.331/1993, 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 600/1973, 54, comma 2,d.P.R. 633/1972, per aver la sentenza impugnata confermato un ac-certamento fondato sugli studi di settore nonostante la non contestatasussistenza di uno stato di crisi aziendale, attestata dalla cessione diun ramo d’azienda e dalla progressiva riduzione della forza lavoro. Talecircostanza avrebbe dovuto escludere la condizione di normalità richie-sta per l’applicazione dello strumento parametrico e l’Agenzia avrebbeNumero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026anche introdotto correzioni, ritenute dalla ricorrente arbitrarie non pre-viste dalla legge, per “neutralizzare” gli effetti della crisi, violando ilprincipio di legalità dell’accertamento.6. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.Va premesso che la procedura di accertamento tributario standardiz-zato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore co-stituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione econcordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del redditodichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti diricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - manasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, que-st'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e dicontenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusionedell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli stan-dard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempoin esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non puòesaurirsi nel rilievo dello scostamento. Al contrario, dev’essere inte-grata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contesta-zioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia,non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tri-butario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al casoconcreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprovaofferta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezionisollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone dellapiù ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici (Cass., Sez.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026U., 18 dicembre 2009, n. 26635 e, di recente, Cass., 20 giugno 2019,n. 16545; Cass., 15 luglio 2020, n. 14981; Cass. n. 7080 del 2024).Dunque, il procedimento di accertamento standardizzato trova il pro-prio punto centrale nell'obbligatorietà del contraddittorio in sede di pro-cedimento, che consente l'adeguamento degli standard alla concretarealtà economica del contribuente, determinando il passaggio dallafase statica - gli standard come frutto dell'elaborazione statistica - allafase dinamica dell'accertamento, ossia l'applicazione degli standard alsingolo destinatario dell'attività accertativa (cfr. Cass., 15 luglio 2020,n. 14981).Nel caso in esame l’approfondito contraddittorio instaurato in fase am-ministrativa, attestato dai numerosi verbali di contraddittorio allegatidagli stessi ricorrenti ha già permesso di tener conto dello stato di crisi(vendita magazzino, cessione attività, lavoro dipendente, redditività..)e l’Amministrazione ha rielaborato le risultanze dello studio tenendoneconto, né risulta che, per legge, l’applicazione dello studio sia impeditoin tali casi, fermo restando che lo studio nella fattispecie è stato usatoper la quantificazione delle imposte evase nel quadro di un più ampioaccertamento analitico-induttivo ex art.39, comma, lett. d) d.P.R.n.600/73 .7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 2.400, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.000 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.400in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.000 afavore della Cassa delle ammende.Numero registro generale 19058/2025Numero sezionale 5687/2026Numero di raccolta generale 25419/2026Data pubblicazione 16/09/2026Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 25419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris