CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25676/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 396/2018 pubblicatail 21/03/2018 , R.G. n. 1381/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. I lavoratori attuali controricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (d’ora in avanti anche “Sicuritalia”) con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettiva assunzione nonché al risarcimento del danno. 2. Essi hanno allegato di aver lavorato fino al maggio 2013 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]; di essere stati licenziati a causa della disdetta dell’appalto concesso dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]; di non essere stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. subentrata, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’appalto per il servizio di portierato e vigilanza presso il sito di Scarmagno, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale di Como ha accolto la domanda dei lavoratori ritenendo che, in base all’art. 4 del c.c.n.l. Vigilanza, [OSCURATO:PERSONA], la società subentrata nell’appalto avesse l’obbligo di assumere i dipendenti della società uscente impiegati nel medesimo appalto. 4. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. ed ha rigettato nel resto l’appello di Sicuritalia. 5. La Corte territoriale ha accertato che gli appellati, a partire daglianni ’80, hanno prestato attività di portierato e vigilanza presso gli immobili di proprietà della Olivetti, situati nei comuni di Ivrea e Scarmagno, alle dipendenze di varie società che si sono succedute nell’appalto per il servizio; che da ultimo hanno lavorato esclusivamente presso il sito di Scarmagno quali dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] fino a quando, nel maggio 2013, sono stati licenziati da quest’ultima per disdetta dell’appalto, con cessazione del rapporto di lavoro il 31.7.2013; che nella gestione del servizio di portierato e vigilanza presso il sito di Scarmagno è subentrata a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Sicuritalia; che i documenti in atti (doc. 25 fascicolo ricorrenti in primo grado) dimostravano come i lavoratori addetti al servizio di portierato alla data del 31.7.2013 presso il sito di Scarmagno fossero dieci e coincidessero con gli appellati, come peraltro confermato dai testimoni escussi, e che Sicuritalia non avesse fornito alcuna prova contraria. 6. I giudici di appello hanno ritenuto, in conformità al tribunale, che, in base all’art. 4 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], l’impresa subentrata nell’appalto avesse l’obbligo di assumere i dipendenti dell’impresa cessante e che tale obbligo non potesse considerarsi derogato dall’art. 5, ultimo comma del medesimo c.c.n.l. e cioè per il fatto che l’impresa uscente applicasse un diverso contratto collettivo. Hanno respinto la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale in difetto di prova dei relativi presupposti. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 8. Col primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’assegnazione dei lavoratori all’appalto Monteverdi dopo il 21.5.2013. 9. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto provato che i lavoratori, a far data dalla reintegra da parte di Manutencoop il 21.5.2013 in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 936/2011 e fino al 31.7.2013, data del licenziamento da parte di Manutencoop, fossero stati addetti all’appalto presso il sito Monteverdi. Si assume che i giudici di secondo grado non abbiano considerato il fatto decisivo (ricostruito nella sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello) per cui l’appalto presso il sito suddetto è stato gestito da Sicuritalia, quale subappaltatrice, nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2013 e che solo a partire dal 30.6.2013 e fino al 31.7.2013 (data di scadenza del contratto di appalto [OSCURATO:SOCIETA]/Manutencoop) Manutencoop ha riorganizzato il servizio assegnandovi gli attuali controricorrenti. Da tali elementi si desume, secondo la società attuale ricorrente, che i lavoratori nel periodo dal 21.5.2013 al 30.6.2013 non potevano essere assegnati all’appalto di Scarmagno in quanto gestito da Sicuritalia e tale conclusione troverebbe conferma nel fatto che l’appalto in oggetto richiedeva n. 4,6 operatori e che quindi allo stesso non potevano essere addetti gli attuali controricorrenti in numero di dieci e, comunque, mancherebbe la prova di tale assegnazione. Difetterebbero quindi i presupposti richiesti dall’art. 4 c.c.n.l. per l’operare dell’obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante nell’appalto, cioè l’assegnazione dei lavoratori al medesimo appalto e/o la permanenza di essi in servizio su detto appalto per il tempo richiesto dalle norme collettive. 10. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 11. Si sostiene come manchi la prova dell’assegnazione dei lavoratori all’appalto sul sito Monteverdi dopo il 21.5.2013; che sia documentalmente provata la gestione di tale sito da parte della subappaltante Sicuritalia fino al 30.6.2013 e che la Corte di merito abbia travisato il contenuto delle deposizioni testimoniali, contrastanti con i documenti in atti. 12. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e ss. del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], applicato da Sicuritalia. 13. Si censura l’interpretazione data dalla Corte di merito alle disposizioni del contratto collettivo adducendo che quest’ultimo limita l’operatività dell’obbligo di assunzione, in capo all’impresa subentrante nell’appalto, al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all’applicazione di quel contratto collettivo, con conseguente insussistenza dell’obbligo di assunzione qualora l’impresa uscente, come nel caso di specie, non applichi il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso depongono, secondo la società ricorrente, l’art. 5, comma 11, del c.c.n.l. citato, che definisce cogente la relativa disciplina per le imprese che applicano il presente c.c.n.l.; il successivo comma 12, ai sensi del quale “nel caso in cui l’impresa uscente non applichi il presente contratto si potranno comunque attivare tentativi di cambio appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura”; ed anche il comma 8 dell’art. 5, in base al quale il mancato adempimento da parte dell’impresa che cessa l’appalto delle incombenze di cui al precedente comma 2 esimerà l’impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto. 14. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate da Sicuritalia nel terzo motivo di appello e concernenti l’erroneità della procedura di cambio appalto avviata da Manutencoop il 27.5.2013 in quanto non conforme né all’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi e neanche agli artt. 2 e ss. del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che la lettera di comunicazione di Manutencoop del 27.5.2013 non rispondeai requisiti richiesti dall’art. 3 del c.c.n.l. Vigilanza (non è indirizzata alla società subentrante e ai lavoratori; non reca l’indicazione degli orari di servizio, delle qualifiche e dell’anzianità dei lavoratori) e neanche a quelli di cui all’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi (non indica gli orari di servizio, le qualifiche e l’anzianità dei lavoratori). Si afferma che, ove anche si ipotizzasse il corretto avvio della procedura di cambio appalto da parte di Manutencoop, dovrebbe constatarsi il difetto delle altre condizioni richieste dai citati contratti collettivi. Difatti, il c.c.n.l. Multiservizi prevede l’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante solo nel caso di parità di termini e condizioni dell’appalto e limitatamente ai lavoratori addetti a tale appalto da almeno quattro mesi; il c.c.n.l. Vigilanza limita l’obbligo di assunzione ai lavoratori assegnati all’appalto da almeno sei mesi e prevede che se il nuovo appalto comporti l’impiego di un numero inferiore di lavoratori, l’impresa subentrante procederà alle assunzioni nel citato limite numerico. Nella fattispecie oggetto di causa, secondo la parte ricorrente, non vi sarebbe la prova né della parità di condizioni dell’appalto (a fronte dei 16 dipendenti indicati da Manutencoop nella lettera del 27.5.2013, Sicuritalia utilizzava per lo stesso servizio cinque dipendenti) e neppure dell’assegnazione ad esso dei lavoratori da almeno 4/6 mesi (i dipendenti della Manutenccop erano stati assegnati all’appalto presso il sito Monteverdi non prima del 30.6.2013). 15. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 e dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello considerato che la rinuncia dei lavoratori alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. travolgesse anche le conseguenze connesse a tale domanda e cioè di pagamento delle retribuzioni maturate a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino all’effettiva assunzione, avendo i lavoratori in appello chiesto il risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione. 16. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 99 cod. proc. civ. e all’art. 2907 cod. civ. e, comunque, nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello condannato Sicuritalia al pagamento di un risarcimento del danno in favore dei lavoratori non sorretto da alcuna domanda. 17. Si afferma che la Corte d’appello ha condannato Sicuritalia al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino all’effettiva assunzione in mancanza di una domanda in tal senso in quanto oggetto di rinuncia da parte dei lavoratori, in favore di un risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione. 18. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché sollevano la medesima questione, sia pure sotto diverse angolazioni, non possono trovare accoglimento. 19. La sentenza d’appello (pagg. 8 e 9) ha accertato, in base alle prove documentali e testimoniali, come gli appellati fossero stati assegnati, presso il sito di Scarmagno, ai servizi oggetto dell’appalto gestito dalla Manutencoop fino al 31.7.2013, data a partire dalla quale era subentrata Sicuritalia. È vero che la sentenza d’appello non dà conto del subappalto che parte ricorrente assume essere avvenuto nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2013 da Manutencoop a Sicuritalia, ma l’omesso esame di questo dato non risulta di per sé decisivo poiché non comporta automaticamente il venir meno dell’assegnazione degli attuali controricorrenti al medesimo appalto, sia pure attraverso la società subappaltatrice. La tesi di parte ricorrente, secondo cui i lavoratori per cui è causa non sarebbero stati assegnati al sito Monteverdi nel periodo maggio-giugno 2013, sollecita, in realtà, una diversa valutazione dei dati probatori (sul numero e sulla individuazione dei lavoratori impiegati nel servizio appaltato), invocata infatti nel motivo di ricorso in esame, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità e che esula dal perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. 20. Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. 27000/2016; Cass. 13960/2014), e che è precluso al giudice valutarele prove in base a un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), nel caso di specie non rispettati. Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato ai lavoratori i relativi oneri probatori che ha ritenuto soddisfatti ed ha puntualizzato come nessuna prova contraria (rispetto alla assegnazione al sito di Scarmagno dei dieci appellati fino al 31.7.2013) fosse stata addotta dalla società. 21. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. 22. La fattispecie in esame, di subentro di una nuova impresa nel medesimo servizio oggetto di appalto, per il quale non risulta dedotto né accertato un fenomeno successorio riconducibile all’art. 2112 cod.civ. (in base al testo dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 30, comma 1, l. n. 122 del 2016), è disciplinata dalla contrattazione collettiva attraverso le c.d. clausole sociali. 23. L’interpretazione data dalla Corte di merito alle previsioni contrattuali, che questa S.C. può scrutinare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019), appare corretta e rispettosa dei principi di ermeneutica contrattale stabiliti dall’art. 1362 e ss. cod. civ., per quanto riguarda in particolare l'applicazione del criterio letterale e della complessiva lettura delle clausole, oltre che la sola compatibile con la ratio della disciplina in esame, enunciata nell’art. 2 del c.c.n.l. applicato come volta a “garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari” attraverso una “disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto”. 24. L’art. 3 del c.c.n.l. prevede: “In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell’appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ailavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell’appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo: -l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell’appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione; - codice fiscale dei lavoratori interessati; -orari di servizio”. Ai sensi dell’art. 4 “Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura”. L’art. 5 del medesimo c.c.n.l. detta la seguente regolamentazione: “L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell’appalto stesso. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiorerispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 4 bis L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione. Ad essi verranno mantenuti gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell’effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante. L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall' obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91. Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2 p. sez. un incontro presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le OO.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.411 c.p.c. Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio. Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente C.C.N.L. Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura”.25. Come è noto, l'art. 7 del decreto legge 248/2007, al comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della proceduraprevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell’esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate).26. Nell’interpretazione della disciplina contrattuale per cui è causa, occorre porre l’accento sulla previsione, nell’art. 4 e nel primo comma dell’art. 5, di un obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante (“assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova” dei “lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura”), definito in tutti i suoi elementi (il comma 3 disciplina il trattamento economico e normativo ed il successivo comma 4 individua il meccanismo regolativo della anzianità lavorativa pregressa) e non sottoposto ad alcuna condizione o integrazione di carattere negoziale. La esplicita esclusione del periodo di prova evidenzia il collegamento professionale dei lavoratori con l'appalto, alle cui vicende circolatorie è legata la finalità, propria delle c.d. clausole sociali, di garantire continuità occupazionale (v. così Cass. n. 36724 del 2021, in motivazione). 27. Ad una conclusione diversa non può giungersi, come preteso da parte ricorrente, in base al tenore del comma 11 del citato art. 5, che si limita a ribadire il carattere cogente della disciplina in esame per le imprese che applicano il c.c.n.l. di cui si discute. Neppure nel comma 12 dell’art. 5 cit. è possibile intravedere una deroga all’obbligo di assunzione posto in capo alla società subentrante nell’appalto: una simile lettura vanificherebbe la portata dal comma 11 e, specificamente, la “cogen(za) della disciplina per le società che applicano il presente c.c.n.l.”; peraltro, ove le parti negoziali hanno voluto derogare all’obbligo di assunzione lo hanno fatto espressamente, ad esempio nel comma 5 prevedendo che “L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91”, mentre nessuna esplicita deroga è prevista nel comma 12 che in nessun modo collega il venir meno dell’obbligo di assunzione della subentrante al “caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto”, facendo derivare da tale eventualità unicamente la facoltà delle parti di “attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura”, allo scopo, ad esempio, di far valere la sussistenza delle condizioni di esenzione sopra indicate oppure ove sia in discussone il numero di unità lavorative da impiegare nel nuovo appalto.28. L’interpretazione adottata dai giudici di merito e che questa Corte reputa conforme ai canoni ermeneutici è peraltro in lineacon quanto già statuito rispetto ad altri contratti collettivi nazionali che presentano clausole e problematiche analoghe a quella finora esaminata. 29. Precedenti pronunce di legittimità hanno affrontato questioni analoghe, sia pure con riferimento a differenti contratti collettivi (ad esempio, c.c.n.l. Smaltimento dei rifiuti, Igiene ambientale, Multiservizi) ed hanno precisato che l'obbligo di assunzione, come definito dalla norme contrattuali, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, atteso che l'obbligo di assunzione è già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale (v. Cass. 20192 del 2011 secondo cui il c.c.n.l. 2 agosto 1995 dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto, "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante", non si limita a prevedere un mero obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta la concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale”). 30. In altre pronunce questa Corte ha chiarito che l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva del diritto all’assunzione (in tal senso Cass. n. 28246 del 2018 in motivazione sul c.c.n.l. Multiservizi; Cass. n. 36724 del 2021 in motivazione sul c.c.n.l. Igiene ambientale).31. Nella fattispecie oggetto di causa, l’interpretazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla Corte di merito risulta conforme ad una corretta applicazione dei canoni ermeneutici, dovendosi ritenere contemplato dal contratto collettivo in esame un vero e proprio diritto dei lavoratori all'assunzione, con corrispondente obbligo per la società subentrante nell'appalto, e ciò sia in base al tenore testuale degli artt. 4 e 5 che fanno riferimento ad una “assunzione con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova” dei lavoratori “dipendenti dall’impresa uscente” e “con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell’appalto stesso” e sia in base alla lettura complessiva delle disposizioni sopra richiamate che definiscono tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto (trattamento economico e normativo nonché meccanismo regolativo dell'anzianità lavorativa pregressa). 32. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La Corte d’appello ha accertato in fatto il subentro di Sicuritalia nel medesimo appalto gestito da Manutencoop presso il sito di Scarmagno a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha accertato che gli attuali controricorrenti erano stati addetti a quell’appalto fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a partire addirittura dagli anni ’80. Tale accertamento presuppone logicamente il rispetto dei requisiti richiesti dal contratto collettivo, sia quanto alla parità di condizioni dell’appalto e sia riguardo al periodo temporale di assegnazione ad esso degli attuali controricorrenti. Ciò esclude, anzitutto, la configurabilità del denunciato vizio di omessa pronuncia, poiché esiste una statuizione implicita sulle deduzioni della società (v. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011, secondo cui ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia); esclude, inoltre, la fondatezza della denuncia del vizio di violazione delle norme contrattuali in materia di cambio appalto. 33. Parimenti infondati risultano il quinto e il sesto motivo di ricorso.34. La sentenza d’appello (pagg. 6 e 7), nel riportare il terzo motivo di ricorso, dà atto della allegazione della società Sicuritalia di non avere più svolto, a partire dal 31.1.2016, il servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] per il subentro nell’appalto di altra società e quindi della materiale impossibilità di costituzione del rapporto di lavoro con gli appellati ai sensi dell’art. 2932 c.c. (v. anche pag. 29 del ricorso in appello trascritto nel controricorso alle pagg. 13 e 14). 35. La stessa sentenza d’appello (pag. 9) rileva che gli appellati nel giudizio di secondo grado hanno (implicitamente) rinunciato alla domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed hanno concluso in via principale per la conferma della decisione di primo grado quanto alla condanna della società al risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro (rectius, per la mancata assunzione; cfr. anche conclusioni degli appellati, riportate in corsivo a pag. 3 della sentenza d’appello, di condanna di “[OSCURATO:PERSONA] S.C. al risarcimento del danno causato ai lavoratori per effetto della mancata assunzione e, quindi, al pagamento […]” delle somme specificamente indicate). 36. La Corte d’appello ha negato il diritto dei lavoratori ad un “ulteriore” risarcimento del danno ma ha confermato il diritto al risarcimento del danno riconosciuto già in primo grado e pari alle retribuzioni perse per la violazione dell’obbligo di assunzione. 37. Il percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata non presenta profili di irrimediabile contraddittorietà né altre anomalie atte ad integrare la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014), non risultando neanche la decisione viziata per ultrapetizione. 38. Come riportato nel ricorso in esame (pag. 27 e ss.), i ricorrenti in primo grado avevano chiesto in via principale di dichiarare costituito tra le parti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., un rapporto di lavoro a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di condannare Sicuritalia al pagamento delle retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla effettiva assunzione; in via subordinata, di condannare Sicuritalia al risarcimento del danno causato ai lavoratori per effetto della mancata assunzione. 39. La sentenza impugnata (pag. 9) ha dato atto che la domanda di “risarcimento del danno patrimoniale subito per la definitiva perdita di lavoro”, formulata in primo grado in via subordinata, era divenuta in appello domanda principale, in ragione della concreta impossibilità di riassunzione da parte di Sicuritalia, che aveva allegato di aver perso l’appalto sul sito di Scarmagno a far data dal 31.1.2016 (sentenza d’appello, pag. 6). Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed ha confermato le restanti statuizioni di primo grado, così mantenendo ferma la condanna della società al pagamento delle retribuzioni a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], qualificate come aventi natura risarcitoria. 40. Sul punto è necessario precisare e integrare la motivazione della sentenza impugnata dovendosi intendere la statuizione di condanna della società al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni, come limitata al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al momento di cessazione della gestione dell’appalto presso il sito di Scarmagno da parte di Sicuritalia. La sopraggiunta cessazione dell’appalto, posta dalla Corte di merito a base della dichiarata cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., costituisce una causa impeditiva dell'ordine di riassunzione in capo alla società attuale ricorrente che preclude ai lavoratori anche la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del loro diritto alla continuazione del rapportoa partire dal momento in cui l’impossibilità si verifica (v. Cass. n. 1888 del 2020 riferita alla impossibilità per fatti sopravvenuti di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato). 41. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 42. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019). 43. Si evidenzia che la liquidazione delle spese è compiuta secondo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147 poiché le prestazioni professionali (memoria di parte controricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.) risultano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, risalente al 23.10.2022 (v. Cass., S.U. n. 33482 del 2022 e precedenti ivi richiamati). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, precisandosi che la statuizione di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, contenuta nella sentenza d’appello, deve intendersi limitata al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al momento di cessazione della gestione dell’appalto presso il sito di Scarmagno da parte di Sicuritalia. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettari