CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 36118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30742-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA]’ – [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30742/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2019 R.G.N. 749/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Torino ha conferma to la sentenza del Tribunale di Biella di rigetto della domanda dei ricorrenti in epigrafe, diretta alla condanna della società [OSCURATO:PERSONA] a procedere alla loro assunzione con decorrenza 1/10/2013, nonché alla ricostruzione della posizione normativa ed economica e al pagamento delle spettanze maturate, fondata sul l’ essere stati dipendenti dell' I stituto di Vigilanza N or th [OSCURATO:PERSONA] (NES) dal 2011 , quali addetti presso la filiale di Genova a servizi di prelievo, consegna, contazione , gestione e trattamento moneta in favore di diversi istituti bancari, e sull'attivazione della procedura di cambio appalto ex art . 24 ss. C CNL V igilanza Privata, ritenuta violata da parte della società che aveva assunto solo alcuni lavoratori impegnati nell'appalto; 2.per quanto qui rileva, la Corte di Torino ha ricostruito in fatto la vicenda come originata dal default di NES che, ad ottobre 2013, cessava improvvisamente ogni attività sul territorio nazionale, lasciando scoperti i servizi di vigilanza, trasporto e trattazione valori a lei affidati; i suoi dipendenti venivano posti in cassa integrazione; veniva avviata la procedura di cambio appalto con la società G4 [OSCURATO:PERSONA], ma in sede di incontri sindacali si dava atto dell'impossibilità di dare compimento alla procedura contrattualmente prevista; veniva acquisita la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] all'assunzione di 20 dipendenti NES (circa un terzo di quelli operanti presso la filiale di Genova); [OSCURATO:PERSONA] subentrava solo in alcuni dei servizi in precedenza gestiti da NES; 3.sulla base di tale ricostruzione fattuale, la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la procedura contrattuale di cambio appalto (contenente clausola cd. sociale che attribuisce a determinate condizioni il diritto dei dipendenti dell’appaltatrice cessata all’assunzione presso la subentrante), per la cesura verificatasi a fronte del tracollo di NES, e non configurabile un impegno autonomamente assunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli incontri sindacali all'assunzione di tutti gli (ex) dipendentiNES, o comunque di un maggior numero di essi; 4.per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe propongono ricorso con due motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe l e parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrent i deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 1411 c.c., 24, 25, 27 CCNL Vigilanza privata, anche in combinato disposto tra loro (art. 360, n. 3, c.p.c.); sottolineano il carattere cogente della disciplina di tutela di matrice contrattuale collettiva, la quale è insensibile alle vicende successorie del contratto commerciale, fondandosi il diritto dei lavoratori all’assunzione da parte dell’imprenditore subentrante nell’appalto sulle sole circostanze dell'acquisizione del servizio e della precedente applicazione sullo stesso dei lavoratori occupati,una volta effettuate le comunicazioni; 2.con il secondo motivo, deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1324, 1325, 1336 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostengono che l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] “nel caso di una futura necessità di implementazione dell'organico ad attingere per le nuove assunzioni dal medesimo bacino di lavoratori uscenti da NES“ non era qualificabile come mera disponibilità, come ritenuto dalla Corte territoriale, ma aveva natura di promessa vincolante, quantunque non accettata dalle OO.SS.; 3.il primo motivo non è meritevole di accoglimento; 4.esso non si confronta compiuta mente con la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito, che ha evidenziato la ripartizione tra 3 società subentranti dell’appalto NES, l’assunzione da parte dell’odierna controricorrente di un numero di lavoratori congruo rispetto alla porzione di appalto in cui era subentrata, e soprattutto la cesura che si è verificata nella procedura contrattuale collettiva di cambio appalto per il tracollo di NES, con conseguente impossibilità di dare compimento alla procedura prevista per i cambi appalto, circostanza di fatto acclarata anche in sede di riunioni con le OO. SS.; 5.nel caso di avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi, il meccanismo della clausola sociale disciplinato da svariati contratti collettivi, incluso quello [OSCURATO:PERSONA] di cui si tratta, prevede, in presenza di specifiche condizioni, l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l'impresa cessante (cfr. Cass. n. 10476/2023, n. 36944/2022, n. 13179/2017);né l'operatività dell'obbligo di assunzione è limitata al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del medesimo CCNL (Cass. n. 5260/2023); 6.nella specie, tuttavia, l’obbligo di assunzione derivante dall’avvicendamento nell’appalto è stato ritenuto, con accertamento in fatto conforme nel doppio grado di merito, non operativo in difetto di vicenda qualificabile, appunto, come cambio appalto rientrante nell’ipotesi disciplinata dal CCNL, stante la citata cesura nella procedura determinata dal blocco anomalo e totale delle attività da parte della precedente aggiudicataria, poi composto con suddivisione della commessa tra più società; 7.il secondo motivo di ricorso non è ammissibile , perché si risolve in un mero dissenso sull’interpretazione di una clausola di un atto unilaterale, non sindacabile nei termini prospettati in sede di legittimità; 8.nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio(tra le molte, Cass. n. 3964/2019, n. 9093/2023), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto (e quindi anche degli atti unilaterali), quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; 9.parimenti è consolidato il principio in base al quale, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass.n. 4460/2020); 10.la circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021, n. 27147/2023); 11.quale mera disponibilità e non obbligo giuridico autonomamente assunto (promessa vincolante nella prospettazione di parte ricorrente) è stata interpretata la dichiarazione della società controricorrente di cui al verbale di incontro del 22.10.2013, e tale esegesi, congrua, logica e le cui ragioni sono state esplicitate nella motivazione della decisione qui gravata, non è suscettibile di essere rivista in questa sede sulla base della mera alternativa proposta da parte ricorrente; 12.la regolamentazione delle spesedel presente giudizio segue il regime del la soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma