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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33498/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21801/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: tributi–va- lore di transazione – fondati dubbi N.21801/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizi PEC - - controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado della Liguria , n. 623/03/23depositata e notificata in data 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi al periodo di imposta 2018, nonché i correlati provvedimenti di irrogazione di san- zioni, con i quali veniva rettificato il valore di transazione indicato nelle dichiarazioni doganali in quanto inferiore rispetto al valore medio di importazione di merci similaridel Paese di origine (Cina).

2. La CTP dellaSpezia ha accolto il ricorso.

3. La CGT di secondo grado della Liguria, con sentenza qui impu- gnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello sprovvista di prova la rideterminazione del valore della merce impor- tata, valorizzando la circostanza che non sarebbe stato effettuato alcun accesso, né vi sarebbe stata alcuna verifica sui quantitativi di merce importatima solo una richiesta documentale.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 74 e ss.

CDU Reg. (UE) 952/2013(CDU), dell’art. 140 Reg. (UE) 2015/2447e dell’art. 2967 cod. civ., nella parte in cui la sentenza im- pugnata ha ritenuto sprovvisto di prova l’accertamento suppletivo e di rettifica.

Osserva parte ricorrente come i fondati dubbi siano stati N.21801/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino innescati dal dubbio sulla qualità e composizione della merce importata e che, a termini dell’art. 140 Reg. (UE) 2447/2015,il valore imponibile possaessere ritenuto inattendibile ove, in rapporto al peso dichiarato, il valore risulti nettamente inferiore al valore medio di importazione.

Osserva, inoltre, come l’art. 74 individua una gerarchia di criteri che devono essere tenuti presenti, ossia il valore di transazione delle merci identiche, quello di merci similarie che possono essere utilizzati appli- cativi, come [OSCURATO:PERSONA] che fanno ricorso a indici statistici, osser- vando come la sentenza impugnata abbia invertito l’onere della prova.

2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non verte in ordine a una revisione della valutazione delle prove ai fini di un diverso accertamento in fatto, bensì in relazione alla corretta applicazione della disciplina doganale che re- gola l’onere della prova a carico dell’Ufficio, né apparendo il ricorso fondato su plurimi profili di doglianza esposti cumulativamente.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L’Ufficio ha conte- stato, come risulta indirettamente dalla stessa sentenza impugnata, chela società contribuente aveva dichiarato , con le due bollette di im- portazione oggetto del giudizio, di importare articoli di biancheria in- tima di materiale sintetico(oggetto di due fatture emesse da un forni- tore cinese), laddove da una successiva bolletta di importazione, avente ad oggetto altra fattura del medesimo fornitore, risultava avere importato merci che, per descrizione e valore unitario, risultava dello stesso tipo di quella importata con le dichiarazioni doganali oggetto di giudizio, ma di composizione diversa (tessuti costituiti per il 95% da cotone e per il restante 5% da elastane).

La contestazione del valore è avvenuta da parte dell’Ufficio, sulla base del contraddittorio instaurato, per effetto del fondato dubbio sulla qualità della merce importata ( « l'e- satta composizione della merce»: sent. imp.).

N.21801/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. In altri termini, la contestazione sul valore della merce era stata ingenerata dal fondato dubbio che la qualità della merce non fosse quella dichiarata e in base a tale deduzione l’Ufficio ha emesso l’accer- tamento suppletivo e di rettifica relativo al valore di transazione.

Tale accertamento in fatto non è stato compiuto dal giudice di appello, es- sendosi il giudice di appello limitato ad accertare che l’Ufficio non avesse proceduto a un accesso e a un riscontro fisicodella merce og- getto di importazione.

5. Né può ritenersi che il solo contraddittorio cartolare (documen- tale) incardinato con il contribuente senza accesso e senza verifica fi- sica della merce, sia inidoneo a fugare i fondati dubbi circa il valore di transazione, come correttamente indicato dal ricorrente(«con tali con- sistenti dubbi, non fugati dal contribuente, mai parte attiva nella fase di contraddittorio preventivo […], l’Ufficio si è adoperato nella ricostru- zione giuridica del valore»: pag. 7 ricorso).Secondo la giurisprudenza di questa Corte (attinente al precedente codice doganale), ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 del CDC, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181- bisdel Reg. (CEE) 2454/ 93, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema "Cognos", a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento ammini- strativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori sta- tistici di riferimento (Cass., Sez.

V, 31 agosto 2023, n. 25520).

6. Tale precedente è conforme al diritto dell’Unione, secondo cui, allorché una dichiarazione doganale susciti dubbi, l’articolo 181-bisdel regolamento di applicazione(DAC) prevede che, qualora abbiano fon- dati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti N.21801/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino l’importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono te- nute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazionee possono, di conseguenza, respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori in- formazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’in- teressato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi (CGUE, 9 giu- gno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C-187/21, punto 62; CGUE, 16 giugno 2016, Euro 2004.Hungary, C-291/15, punto 31; CGUE, 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C ‑ 263/06, punto 52).

Perché, pertanto, l’Agenzia possa procedere a rettifica del valore dichiarato in dogana non è ne- cessario procedere con accesso o con particolari strumenti di indagine, ma è sufficiente –ai fini del rispetto del contraddittorio – che l’interes- sato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni al fine di fugare i dubbi insorti in capo all’Amministrazione finanziaria.

7. Tale principio, fatto proprio in relazione all’art. 181-bis Regola- mento (CEE) n. 2454/93, opera in termini analoghi in relazione all’art. 140 Reg. (UE) n. 2015/2447, il quale, ancora più nettamente,non pre- scrive specifiche forme di intavolazione del contraddittorio con il con- tribuente al fine di fugare i dubbi sull’effettivo valore di transazione, potendo questo risolversi nella richiesta al contribuente di informazioni supplementari (« n ei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fattoche il valore di transazione dichiarato rappresenti l’im- porto totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari»).

8. La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddettiprin- cipi, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame della corretta indi- viduazione della tipologia e della qualità della merce oggetto delle bol- lette di importazione ai fini della determinazione del valore di N.21801/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino transazione, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21801/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: tributi–va- lore di transazione – fondati dubbi N.21801/23 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizi PEC - - controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado della Liguria , n. 623/03/23depositata e notificata in data 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi al periodo di imposta 2018, nonché i correlati provvedimenti di irrogazione di san- zioni, con i quali veniva rettificato il valore di transazione indicato nelle dichiarazioni doganali in quanto inferiore rispetto al valore medio di importazione di merci similaridel Paese di origine (Cina). 2. La CTP dellaSpezia ha accolto il ricorso. 3. La CGT di secondo grado della Liguria, con sentenza qui impu- gnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello sprovvista di prova la rideterminazione del valore della merce impor- tata, valorizzando la circostanza che non sarebbe stato effettuato alcun accesso, né vi sarebbe stata alcuna verifica sui quantitativi di merce importatima solo una richiesta documentale. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 74 e ss. CDU Reg. (UE) 952/2013(CDU), dell’art. 140 Reg. (UE) 2015/2447e dell’art. 2967 cod. civ., nella parte in cui la sentenza im- pugnata ha ritenuto sprovvisto di prova l’accertamento suppletivo e di rettifica. Osserva parte ricorrente come i fondati dubbi siano stati N.21801/23 R.G. Est. F. D’Aquino innescati dal dubbio sulla qualità e composizione della merce importata e che, a termini dell’art. 140 Reg. (UE) 2447/2015,il valore imponibile possaessere ritenuto inattendibile ove, in rapporto al peso dichiarato, il valore risulti nettamente inferiore al valore medio di importazione. Osserva, inoltre, come l’art. 74 individua una gerarchia di criteri che devono essere tenuti presenti, ossia il valore di transazione delle merci identiche, quello di merci similarie che possono essere utilizzati appli- cativi, come [OSCURATO:PERSONA] che fanno ricorso a indici statistici, osser- vando come la sentenza impugnata abbia invertito l’onere della prova. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non verte in ordine a una revisione della valutazione delle prove ai fini di un diverso accertamento in fatto, bensì in relazione alla corretta applicazione della disciplina doganale che re- gola l’onere della prova a carico dell’Ufficio, né apparendo il ricorso fondato su plurimi profili di doglianza esposti cumulativamente. 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L’Ufficio ha conte- stato, come risulta indirettamente dalla stessa sentenza impugnata, chela società contribuente aveva dichiarato , con le due bollette di im- portazione oggetto del giudizio, di importare articoli di biancheria in- tima di materiale sintetico(oggetto di due fatture emesse da un forni- tore cinese), laddove da una successiva bolletta di importazione, avente ad oggetto altra fattura del medesimo fornitore, risultava avere importato merci che, per descrizione e valore unitario, risultava dello stesso tipo di quella importata con le dichiarazioni doganali oggetto di giudizio, ma di composizione diversa (tessuti costituiti per il 95% da cotone e per il restante 5% da elastane). La contestazione del valore è avvenuta da parte dell’Ufficio, sulla base del contraddittorio instaurato, per effetto del fondato dubbio sulla qualità della merce importata ( « l'e- satta composizione della merce»: sent. imp.). N.21801/23 R.G. Est. F. D’Aquino 4. In altri termini, la contestazione sul valore della merce era stata ingenerata dal fondato dubbio che la qualità della merce non fosse quella dichiarata e in base a tale deduzione l’Ufficio ha emesso l’accer- tamento suppletivo e di rettifica relativo al valore di transazione. Tale accertamento in fatto non è stato compiuto dal giudice di appello, es- sendosi il giudice di appello limitato ad accertare che l’Ufficio non avesse proceduto a un accesso e a un riscontro fisicodella merce og- getto di importazione. 5. Né può ritenersi che il solo contraddittorio cartolare (documen- tale) incardinato con il contribuente senza accesso e senza verifica fi- sica della merce, sia inidoneo a fugare i fondati dubbi circa il valore di transazione, come correttamente indicato dal ricorrente(«con tali con- sistenti dubbi, non fugati dal contribuente, mai parte attiva nella fase di contraddittorio preventivo […], l’Ufficio si è adoperato nella ricostru- zione giuridica del valore»: pag. 7 ricorso).Secondo la giurisprudenza di questa Corte (attinente al precedente codice doganale), ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 del CDC, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181- bisdel Reg. (CEE) 2454/ 93, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema "Cognos", a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento ammini- strativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori sta- tistici di riferimento (Cass., Sez. V, 31 agosto 2023, n. 25520). 6. Tale precedente è conforme al diritto dell’Unione, secondo cui, allorché una dichiarazione doganale susciti dubbi, l’articolo 181-bisdel regolamento di applicazione(DAC) prevede che, qualora abbiano fon- dati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti N.21801/23 R.G. Est. F. D’Aquino l’importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono te- nute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazionee possono, di conseguenza, respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori in- formazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’in- teressato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi (CGUE, 9 giu- gno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C-187/21, punto 62; CGUE, 16 giugno 2016, Euro 2004.Hungary, C-291/15, punto 31; CGUE, 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C ‑ 263/06, punto 52). Perché, pertanto, l’Agenzia possa procedere a rettifica del valore dichiarato in dogana non è ne- cessario procedere con accesso o con particolari strumenti di indagine, ma è sufficiente –ai fini del rispetto del contraddittorio – che l’interes- sato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni al fine di fugare i dubbi insorti in capo all’Amministrazione finanziaria. 7. Tale principio, fatto proprio in relazione all’art. 181-bis Regola- mento (CEE) n. 2454/93, opera in termini analoghi in relazione all’art. 140 Reg. (UE) n. 2015/2447, il quale, ancora più nettamente,non pre- scrive specifiche forme di intavolazione del contraddittorio con il con- tribuente al fine di fugare i dubbi sull’effettivo valore di transazione, potendo questo risolversi nella richiesta al contribuente di informazioni supplementari (« n ei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fattoche il valore di transazione dichiarato rappresenti l’im- porto totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari»). 8. La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddettiprin- cipi, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame della corretta indi- viduazione della tipologia e della qualità della merce oggetto delle bol- lette di importazione ai fini della determinazione del valore di N.21801/23 R.G. Est. F. D’Aquino transazione, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributa
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