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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 18345/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22880/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

S.R.L., domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 962/2019depositata il 09/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘[OSCURATO:SOCIETA].’) innanzi al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'indennità di cui all'art. 874 cod. civ. (c.d. indennità di medianza) riguardante la costruzione del muro confinante ad est e nord con altro terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta acquistato da quest'ultima dal [OSCURATO:PERSONA] (‘Consorzio ASI’)di Palermo.

Precisaval'attrice che - ammontando le spese documentate per la costruzione del suddetto muro ad €. 36.838,00 - in applicazione del principio per cui chi costruisce per primo un muro a confine può chiedere al proprietario confinante la metà delle spese di costruzione per la comunione forzosa del muro, invocava la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla corresponsione a suo favore dell'importo di €. 18.419,00.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rilevando che, pur ritenendo incontestata l'esistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attrice, la società convenuta doveva ritenersi liberata da tale obbligazione avendo eseguito il pagamento in buona fede al proprio dante causa Consorzio ASI, rimasto contumace, il quale le aveva venduto il fondo includendo nel prezzo del bene le spese oggetto di controversia.Compensava tra le parti le spese del giudizio. [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello nei confronti della suddetta pronuncia innanzi alla Corte d'Appello di Palermo che, nellacontumacia del Consorzio ASI, accoglieva il gravamecondannando la convenuta al pagamento della somma di €. 18.419,00 oltre interessi, così argomentando: - stabilito che la pretesa per cui è causa riguarda l’indennità di medianza, exart. 874 cod. civ., premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha negato la sussistenza del diritto oggetto di controversia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., avendone soltanto eccepito l'estinzione, il Tribunale ha fatto erronea applicazione dell'istituto dell’apparenza, exart. 1189 cod. civ., non sussistendone i requisiti: non quello oggettivo, poiché il dante causadella [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere considerato un creditore apparente nella sua unica qualità di venditore, non rivestendo la qualità di proprietario confinante: e comunque la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha neanche allegato che il proprio dante causa rivestisse la posizione di soggetto legittimato a riceverla; -né può essere affermata l’incolpevolezza dell'affidamento riposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale requisito soggettivo della fattispecie, avendo essa trascurato di informarsi sulla reale situazione di diritto inerente al muro di recinzione posto al confine tra i fondi delle parti; - non trova accoglimento neanche la domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Consorzio ASI, in assenza di allegazione del titolo sul quale si fonda; -le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti costituite, tenuto conto della condotta extra processuale dell’appellata e delle scarne difese formulate dall’appellante, che non hanno consentito l’esame completo della presente vicenda processuale da parte di questa Corte.

Contro la suddetta pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con controricorso e ricorso incidentale.

E’ rimasto intimato il Consorzio AreaSviluppo [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 874 cod. civ.

A giudizio dellaricorrente, la Corte d'Appello,pur partendo da una corretta premessa sulla differenza tra indennità di medianza ex art. 874 cc e costo-corrispettivo della recinzione, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la quota parte del costo di costruzione del muro, pari ad €. 18.419,00, corrispondenti alla metà della spesa totale (€.36.838,00).

2. Con il secondo motivosi deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che sarebbero carenti i requisiti per ritenere sussistente il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a creditore apparente (Consorzio ASI).

Precisala ricorrente che dall'atto di cessione suoli del 09.03.2006 intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente) e il Consorzio ASI (venditore) risulta che quest’ultimo aveva ceduto lo stesso lotto oggetto di compravendita alla società [OSCURATO:SOCIETA]. – proprieta ria di terreni confinanti - in data 28.08.2000 per poi revocarne la cessi one con determina dirigenziale n. 408 del 26.11.2003.

La costruzione del muro era stata verosimilmente effettuata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. mentre era proprietaria di entrambi i fondi: a séguito della revoca dell'assegnazione, aveva preteso ed ottenuto dal Consorzio ASI il pagamento della quota di recinzione del muro.

Tanto basta, conclude la ricorrente, ad affermare la sussistenza dell'affidamento incolpevole della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'aver ritenuto legittimato passivamente il consorzio a ricevere il pagamento de quo.

3. Con il terzo motivosi deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -esistenza del titolo sul quale si fonda la domanda di garanzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b) D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva elevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Consorzio ASI, ritenendola priva del titolo.

Tale affermazione tradisce il mancato esame di un mezzo di prova, e quindi l’omesso esame di un fatto storico, ossia l'atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio ASI, ove si pone a carico della società acquirente la somma di €. 26.422,00 relativaal costo di recinzione del confine con il fondo della [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all'allegata copia del bonifico effettuato in data 8 marzo 2006 avente espressa causale corrispondente all'obbligo assunto nell'atto.

La prova del pagamento del costo della recinzione, non esaminata dalla Corte territoriale, offre la dimostrazione di una circostanza tale da invalidare le conclusioni cui è giunto il giudice di seconde cure.

4. Per ragioni di priorità logica sarà esaminato preliminarmente il secondo motivo del ricorsoprincipale.

Il motivo è infondato: comechiarito da questa Corte, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 cod. civ. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità solo se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016, Rv. 639312 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14028 del 04/06/2013, Rv. 626741 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 14/01/1975, Rv. 373324 -01).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, seppure in modo sintetico, ha fatto buongoverno del principio sopra richiamato, laddove ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse trascurato di informarsi sulla reale situazione di diritto inerente al muro di recinzione posto al confine tra i fondi delle parti, non rivestendo il Consorzio ASI la qualità di proprietario confinante(v. sentenza p. 4, 1° capoverso).

Del resto, la sussistenza dell'affidamento incolpevole ai fini dell’applicabilità dell’art. 1189 cod. civ. in tema di pagamento a creditore apparente viene dalla ricorrente fondata su un assunto affermato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso (p. 8, rigo 21), ossia il pagamento a carico del Consorzio ASI a favore diPanda s.r.l. del costo di costruzione del muro e/o indennità di medianza, del quale esborso lo stesso consorzio avrebbe, poi, preteso il rimborso dall'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. con l'atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, nella sentenza impugnata nulla si dice in merito ai rapporti intercorsi tra il Consorzio ASI e la precedente acquirente - nonché proprietaria del fondo confinante – [OSCURATO:SOCIETA].; tanto meno con riferimento specifico al pagamento della metà del costo del muro dal Consorzio ASI a [OSCURATO:SOCIETA].

Sì che la ricostruzione proposta nel mezzo di gravame in esame si traduce in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5.Passando all’esame del primo motivo del ricorso principale , esso è infondatoed in parte anche inammissibile .

E’ infondato laddove il ricorso addebita la violazione dell’art. 874 cod. civ. sol perché la Corte d’Appello ha riconosciuto il costo della costruzione in luogo della metà del valore del muro.

Tuttavia – posto che la Corte territoriale ha correttamente inquadrato la domanda nello schema dell’art. 874 cod. civ.(v. i richiami normativi all’art. 874 cod. civ.a pp. 2 e 4 della sentenza) – il ricorso avrebbe dovuto dimostrare in concreto che il costo di costruzione riconosciuto pro quotafosse diverso dalla metà del valore del muro, e non limitarsi ad una generica affermazione: di qui l’inammissibilità per difetto di specificità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01).

Inoltre, a p. 4, 3° e 4° capoverso, la Corte territoriale afferma che: «La pretesa per cui e causa riguarda la c.d. indennità di medianza che spetta al proprietario limitrofo nella ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 874 cod. civ.

Invece, il pagamento eseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. al proprio venditore attiene al corrispettivo della recinzione del fondo compravenduto, corrispettivo che è, all'evidenza, cosa ben diversa dall'indennità di che trattasi».

Nei passaggi riportati la Corte territoriale ha inteso sostenere che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 08.03.2006, per ottemperare ad una precisa richiesta di parte venditrice, era imputabile alla recinzione dell’intero fondo compravenduto, quindi non necessariamente riferibile al muro diconfine di cui è causa e per il quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso la presente azione giudiziale; tanto che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha neanche allegato che il proprio dante causa – nell’unica qualità di venditore del fondo - rivestisse la posizione di soggetto legittimato a ricevere l’indennità di medianza.

Del resto, come affermato dalla stessa ricorrente nel terzo mezzo di gravame(v. ricorso p. 10, 2° capoverso), il pagamento richiamato ammontava ad €. 26.422,00, somma dichiaratamente maggiore di quella pretesa dall’attrice originaria, €. 18.419,00, come pure rilevato dalla stessa ricorrente (v. ricorso p. 9, rigo 14).

6. Anche il terzo motivo del ricorso principale non merita accoglimento.

Innanzitutto,è inconferente il riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo, posto che esso deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, escludendosi le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 – 01 ).

In ogni caso, nella fattispecie in esame il vizio non ricorre perché il fatto storico che si assume decisivo (il pagamento effettuatodalla convenuta al proprio dante causa Consorzio ASI del la somma di euro 26.422,00 a titolo di rimborso dei costi a suo tempo sostenuti dal Consorzio ASI per la recinzione del confine di cui è causa) è stato esaminato dal giudice d’appello (v. sentenza p. 4, 3° capoverso) e ritenuto irrilevante ai fini dell’estinzione dell’obbligazione proprio perché il giudice di seconde cure aveva escluso la figura del pagamento a creditore apparente.

Inoltre, la Corte territoriale laddove allude all'assenza di allegazione del titolo sul quale si sarebbe fondata la domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. (v. sentenza p. 5, 2° capoverso), fa riferimento (come già rilevato supra,) al fatto che non vi sia prova dell'imputabilità del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. alla recinzione i cui costi sono pretesi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di indennità di medianza.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. censura il capo della sentenza impugnata relativo alle spese compensate, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: poiché [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, e considerando che in atto di appello era stato espressamente chiesto che la Corte riformasse la sentenza di primo grado impugnata per le spese afferenti al doppio grado di lite, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riformare la pronuncia di primo grado e condannare [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in omaggio al criterio della soccombenza exart. 91 cod. proc. civ., riferito all’esito finale della lite.

Il motivo è fondato.

Aséguito della modifica dell’art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art.92 cod. proc. civ.

La motivazione del giudice di appello ( condotta extraprocessuale dell’appellata e scarne difese formulate dall’appellante, che non hanno consentito l’esame completo della vicenda) denota evidentemente che la decisione di applicare l'art. 92 menzionato è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo, il che conduce a dichiarare la fondatezza della denunciata violazione di legge.

Né risulta incidere su tale conclusione la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 del codice di ritoad opera della Consulta con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ne ha ravvisato la contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

In tal modo risulta di fatto ripristinata la vecchia formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., il testo della norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» ( Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 2487 del 2019) .

Pertanto, per giustificare la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in presenza di una chiara soccombenza della parte appellata (come accaduto nel caso di specie ) la Corte palermitana doveva ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ed esplicitarle.

Si rende pertanto necessario nuovo esame.

8. In conclusione, i l Collegio rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione , che deciderà anche sulle spese del presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22880/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L., domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 962/2019depositata il 09/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘[OSCURATO:SOCIETA].’) innanzi al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'indennità di cui all'art. 874 cod. civ. (c.d. indennità di medianza) riguardante la costruzione del muro confinante ad est e nord con altro terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta acquistato da quest'ultima dal [OSCURATO:PERSONA] (‘Consorzio ASI’)di Palermo. Precisaval'attrice che - ammontando le spese documentate per la costruzione del suddetto muro ad €. 36.838,00 - in applicazione del principio per cui chi costruisce per primo un muro a confine può chiedere al proprietario confinante la metà delle spese di costruzione per la comunione forzosa del muro, invocava la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla corresponsione a suo favore dell'importo di €. 18.419,00. Il Tribunale rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rilevando che, pur ritenendo incontestata l'esistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attrice, la società convenuta doveva ritenersi liberata da tale obbligazione avendo eseguito il pagamento in buona fede al proprio dante causa Consorzio ASI, rimasto contumace, il quale le aveva venduto il fondo includendo nel prezzo del bene le spese oggetto di controversia.Compensava tra le parti le spese del giudizio. [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello nei confronti della suddetta pronuncia innanzi alla Corte d'Appello di Palermo che, nellacontumacia del Consorzio ASI, accoglieva il gravamecondannando la convenuta al pagamento della somma di €. 18.419,00 oltre interessi, così argomentando: - stabilito che la pretesa per cui è causa riguarda l’indennità di medianza, exart. 874 cod. civ., premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha negato la sussistenza del diritto oggetto di controversia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., avendone soltanto eccepito l'estinzione, il Tribunale ha fatto erronea applicazione dell'istituto dell’apparenza, exart. 1189 cod. civ., non sussistendone i requisiti: non quello oggettivo, poiché il dante causadella [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere considerato un creditore apparente nella sua unica qualità di venditore, non rivestendo la qualità di proprietario confinante: e comunque la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha neanche allegato che il proprio dante causa rivestisse la posizione di soggetto legittimato a riceverla; -né può essere affermata l’incolpevolezza dell'affidamento riposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale requisito soggettivo della fattispecie, avendo essa trascurato di informarsi sulla reale situazione di diritto inerente al muro di recinzione posto al confine tra i fondi delle parti; - non trova accoglimento neanche la domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Consorzio ASI, in assenza di allegazione del titolo sul quale si fonda; -le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti costituite, tenuto conto della condotta extra processuale dell’appellata e delle scarne difese formulate dall’appellante, che non hanno consentito l’esame completo della presente vicenda processuale da parte di questa Corte. Contro la suddetta pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con controricorso e ricorso incidentale. E’ rimasto intimato il Consorzio AreaSviluppo [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 874 cod. civ. A giudizio dellaricorrente, la Corte d'Appello,pur partendo da una corretta premessa sulla differenza tra indennità di medianza ex art. 874 cc e costo-corrispettivo della recinzione, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la quota parte del costo di costruzione del muro, pari ad €. 18.419,00, corrispondenti alla metà della spesa totale (€.36.838,00). 2. Con il secondo motivosi deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che sarebbero carenti i requisiti per ritenere sussistente il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a creditore apparente (Consorzio ASI). Precisala ricorrente che dall'atto di cessione suoli del 09.03.2006 intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente) e il Consorzio ASI (venditore) risulta che quest’ultimo aveva ceduto lo stesso lotto oggetto di compravendita alla società [OSCURATO:SOCIETA]. – proprieta ria di terreni confinanti - in data 28.08.2000 per poi revocarne la cessi one con determina dirigenziale n. 408 del 26.11.2003. La costruzione del muro era stata verosimilmente effettuata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. mentre era proprietaria di entrambi i fondi: a séguito della revoca dell'assegnazione, aveva preteso ed ottenuto dal Consorzio ASI il pagamento della quota di recinzione del muro. Tanto basta, conclude la ricorrente, ad affermare la sussistenza dell'affidamento incolpevole della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'aver ritenuto legittimato passivamente il consorzio a ricevere il pagamento de quo. 3. Con il terzo motivosi deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -esistenza del titolo sul quale si fonda la domanda di garanzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b) D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva elevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Consorzio ASI, ritenendola priva del titolo. Tale affermazione tradisce il mancato esame di un mezzo di prova, e quindi l’omesso esame di un fatto storico, ossia l'atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio ASI, ove si pone a carico della società acquirente la somma di €. 26.422,00 relativaal costo di recinzione del confine con il fondo della [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all'allegata copia del bonifico effettuato in data 8 marzo 2006 avente espressa causale corrispondente all'obbligo assunto nell'atto. La prova del pagamento del costo della recinzione, non esaminata dalla Corte territoriale, offre la dimostrazione di una circostanza tale da invalidare le conclusioni cui è giunto il giudice di seconde cure. 4. Per ragioni di priorità logica sarà esaminato preliminarmente il secondo motivo del ricorsoprincipale. Il motivo è infondato: comechiarito da questa Corte, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 cod. civ. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità solo se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016, Rv. 639312 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14028 del 04/06/2013, Rv. 626741 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 14/01/1975, Rv. 373324 -01). Nel caso di specie, la Corte d’Appello, seppure in modo sintetico, ha fatto buongoverno del principio sopra richiamato, laddove ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse trascurato di informarsi sulla reale situazione di diritto inerente al muro di recinzione posto al confine tra i fondi delle parti, non rivestendo il Consorzio ASI la qualità di proprietario confinante(v. sentenza p. 4, 1° capoverso). Del resto, la sussistenza dell'affidamento incolpevole ai fini dell’applicabilità dell’art. 1189 cod. civ. in tema di pagamento a creditore apparente viene dalla ricorrente fondata su un assunto affermato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso (p. 8, rigo 21), ossia il pagamento a carico del Consorzio ASI a favore diPanda s.r.l. del costo di costruzione del muro e/o indennità di medianza, del quale esborso lo stesso consorzio avrebbe, poi, preteso il rimborso dall'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. con l'atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, nella sentenza impugnata nulla si dice in merito ai rapporti intercorsi tra il Consorzio ASI e la precedente acquirente - nonché proprietaria del fondo confinante – [OSCURATO:SOCIETA].; tanto meno con riferimento specifico al pagamento della metà del costo del muro dal Consorzio ASI a [OSCURATO:SOCIETA]. Sì che la ricostruzione proposta nel mezzo di gravame in esame si traduce in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5.Passando all’esame del primo motivo del ricorso principale , esso è infondatoed in parte anche inammissibile . E’ infondato laddove il ricorso addebita la violazione dell’art. 874 cod. civ. sol perché la Corte d’Appello ha riconosciuto il costo della costruzione in luogo della metà del valore del muro. Tuttavia – posto che la Corte territoriale ha correttamente inquadrato la domanda nello schema dell’art. 874 cod. civ.(v. i richiami normativi all’art. 874 cod. civ.a pp. 2 e 4 della sentenza) – il ricorso avrebbe dovuto dimostrare in concreto che il costo di costruzione riconosciuto pro quotafosse diverso dalla metà del valore del muro, e non limitarsi ad una generica affermazione: di qui l’inammissibilità per difetto di specificità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01). Inoltre, a p. 4, 3° e 4° capoverso, la Corte territoriale afferma che: «La pretesa per cui e causa riguarda la c.d. indennità di medianza che spetta al proprietario limitrofo nella ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 874 cod. civ. Invece, il pagamento eseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. al proprio venditore attiene al corrispettivo della recinzione del fondo compravenduto, corrispettivo che è, all'evidenza, cosa ben diversa dall'indennità di che trattasi». Nei passaggi riportati la Corte territoriale ha inteso sostenere che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 08.03.2006, per ottemperare ad una precisa richiesta di parte venditrice, era imputabile alla recinzione dell’intero fondo compravenduto, quindi non necessariamente riferibile al muro diconfine di cui è causa e per il quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso la presente azione giudiziale; tanto che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha neanche allegato che il proprio dante causa – nell’unica qualità di venditore del fondo - rivestisse la posizione di soggetto legittimato a ricevere l’indennità di medianza. Del resto, come affermato dalla stessa ricorrente nel terzo mezzo di gravame(v. ricorso p. 10, 2° capoverso), il pagamento richiamato ammontava ad €. 26.422,00, somma dichiaratamente maggiore di quella pretesa dall’attrice originaria, €. 18.419,00, come pure rilevato dalla stessa ricorrente (v. ricorso p. 9, rigo 14). 6. Anche il terzo motivo del ricorso principale non merita accoglimento. Innanzitutto,è inconferente il riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo, posto che esso deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, escludendosi le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 – 01 ). In ogni caso, nella fattispecie in esame il vizio non ricorre perché il fatto storico che si assume decisivo (il pagamento effettuatodalla convenuta al proprio dante causa Consorzio ASI del la somma di euro 26.422,00 a titolo di rimborso dei costi a suo tempo sostenuti dal Consorzio ASI per la recinzione del confine di cui è causa) è stato esaminato dal giudice d’appello (v. sentenza p. 4, 3° capoverso) e ritenuto irrilevante ai fini dell’estinzione dell’obbligazione proprio perché il giudice di seconde cure aveva escluso la figura del pagamento a creditore apparente. Inoltre, la Corte territoriale laddove allude all'assenza di allegazione del titolo sul quale si sarebbe fondata la domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. (v. sentenza p. 5, 2° capoverso), fa riferimento (come già rilevato supra,) al fatto che non vi sia prova dell'imputabilità del pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. alla recinzione i cui costi sono pretesi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di indennità di medianza. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. censura il capo della sentenza impugnata relativo alle spese compensate, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: poiché [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, e considerando che in atto di appello era stato espressamente chiesto che la Corte riformasse la sentenza di primo grado impugnata per le spese afferenti al doppio grado di lite, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riformare la pronuncia di primo grado e condannare [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in omaggio al criterio della soccombenza exart. 91 cod. proc. civ., riferito all’esito finale della lite. Il motivo è fondato. Aséguito della modifica dell’art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art.92 cod. proc. civ. La motivazione del giudice di appello ( condotta extraprocessuale dell’appellata e scarne difese formulate dall’appellante, che non hanno consentito l’esame completo della vicenda) denota evidentemente che la decisione di applicare l'art. 92 menzionato è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo, il che conduce a dichiarare la fondatezza della denunciata violazione di legge. Né risulta incidere su tale conclusione la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 del codice di ritoad opera della Consulta con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ne ha ravvisato la contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo risulta di fatto ripristinata la vecchia formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., il testo della norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» ( Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 2487 del 2019) . Pertanto, per giustificare la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in presenza di una chiara soccombenza della parte appellata (come accaduto nel caso di specie ) la Corte palermitana doveva ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ed esplicitarle. Si rende pertanto necessario nuovo esame. 8. In conclusione, i l Collegio rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione , che deciderà anche sulle spese del presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 18345/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris