CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 20597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/20261.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il pagamento della somma di € 12.743,45 oltreaccessori a titolo di differenze retributive e TFR.[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in data 16.12.1999 per ottenere l’accertamentodel carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal1989 al 1993 in forza di un formale contratto di lavoro autonomo,dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla suddetta società e per altriprofili connessi all’intercorso rapporto di lavoro; aveva inoltre dedotto che consentenza divenuta definitiva in data 8.10.2008, la Corte di Appello di Roma, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato laprescrizione di ogni diritto patrimoniale connesso al licenziamento intimato daThe [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e al lavoro straordinario, ha accertato la naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1989 al 1993, dandoLuciano Fabrizio ha dunque proposto un nuovo ricorso per ottenere ilpagamento della somma di € 12.743,45 oltre accessori a titolo di differenzeretributive e TFR, argomentando che in difetto di prova su un orario di lavoroinferiore al tempo pieno, doveva presumersi che il rapporto dissimulato e dinatura subordinata, per come accertato dalla Corte di appello, dovesseintendersi a tempo pieno.2. La Corte territoriale, pur avendo rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.hanno depositato la memoria di costituzione quando la società era già estinta,ha ritenuto rituale la comunicazione dell’evento ed ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA].r.l. non può considerarsi parte processuale della frazione del processo svoltasidopo la riassunzione.3. Ha in particolare osservato che la società nel luglio 2022 non risultavacostituita in giudizio ed ha rilevato che la cancellazione della società dal registrodelle imprese era avvenuta quando erano ancora pendenti i termini per unacostituzione tempestiva e che la procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizioNumero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026di primo grado era estesa anche alla fase di appello; ha pertanto ritenuto che ilprocesso era stato correttamente interrotto al momento in cui il difensore diThe [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato l’atto interruttivo.4. Ha inoltre evidenziato che anche a seguito della perdita della capacitàprocessuale della parte, il procuratore può continuare a compiere le attivitàprocessuali, e che il processo prosegue nei confronti delle parti originarie se eglinon dichiara o notifica l’atto interruttivo; ha rimarcato che qualora abbia ricevutouna procura ad litem per tutti i gradi del giudizio ha anche il potere di farproseguire la causa fino alla decisione, mentre nel caso di specie i difensoriavevano deciso di determinare l’interruzione del giudizio.5. Dopo avere rilevato che la causa era stata riassunta nei confronti di unodei tre soci della società estinta, che ne era anche il liquidatore, ha evidenziatoche il Luciano non aveva soddisfatto gli oneri di allegazione e prova cheincombono su chi intende dimostrare il fondamento della propria domanda, dicui fa parte l’individuazione del soggetto legittimato a contraddire.6. Ha in particolare osservato che il Fabrizio non aveva dedotto la riscossionedi alcunché dal bilancio, né la ricezione di beni societari che non fossero iviricompresi da parte del Malnati ed ha rilevato che la ricezione di beni societarida parte del Malnati era rimasta indimostrata; il Luciano si era infatti limitato achiedere al giudice d’appello l’acquisizione del bilancio della società estinta.7. Ha dunque ritenuto l’impossibilità di ipotizzare la responsabilità del sociodestinatario dell’atto di riassunzione idonea a definire l’intero thema decidendumed ha ritenuto che in assenza di un contraddittore costituito dopo la riassunzionenon vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite.8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.10. Con istanza del 7.5.2025, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso intermini ai fini del nuovo deposito del ricorso in cassazione, che ha nuovamenteeffettuato.Numero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia “Nullità della sentenza o delprocedimento – artt. 299, 300 e 359 cod. proc. civ.”Evidenzia che nel giudizio di appello, nel quale non poteva valere la procuraconferita nel giudizio di primo grado, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno dichiaratola cancellazione della società ed hanno agito come suoi procuratori quando lastessa società non aveva più capacità processuale.Lamenta che il ricorrente aveva subito un grave pregiudizio per effetto delladeclaratoria di interruzione, essendo stato costretto a riassumere il giudizio neiconfronti del socio ed avendo avuto la necessità di assolvere a nuovi ed ulteriorioneri assertivi e probatori.Si duole della mancata pronuncia sui motivi di appello, rimarcando il propriointeresse ad ottenere una pronuncia favorevole nei confronti della società datricedi lavoro ancorché cancellata; riguardo all’aspetto dell’omissione contributivasostiene che la cancellazione della società non potrebbe pregiudicare i dirittiprevidenziali.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., nonché dell’art. 100 cod. proc. civ.Sostiene l’irrilevanza della riscossione di somme dal bilancio e della ricezionedi beni societari da parte del socio, ai fini della legittimazione del socio, nonessendo tali condizioni necessarie per la prosecuzione, nei confronti del sociosuccessore, dell’azione già intrapresa dal creditore contro la societàEvidenzia l’interesse del Luciano all’accertamento del proprio diritto neiconfronti del socio.3. Va preliminarmente esaminata l’istanza di rimessione in termini propostada [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto di avere depositato via pec in data28.6.2024 il ricorso per cassazione (notificato in data 17.6.2024), evidenziandoche il sistema informatico in pari data aveva generato tempestiva ricevuta diaccettazione e che nella stessa data era pervenuta dal gestore di postaNumero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026elettronica certificata la “ricevuta di avvenuta consegna” e che alla data del28.4.2025 non risultavano ancora pervenute le pec successive alla seconda.Ha inoltre evidenziato che con pec del 29.4.2025 l’Ufficio URP di questa Corteaveva rilevato la mancata iscrizione del ricorso a quella data ed aveva invitato idifensori a contattare gli indirizzi mail della cancelleria civile e del processo civiletelematico e che pertanto in data 30.4.2025 con nota inoltrata via pec ai suddettiindirizzi aveva nuovamente chiesto informazioni sullo stato del procedimento el’indicazione dell’indirizzo pec dell’ufficio a cui poter chiedere la rimessione intermini.Con mail del 5.7.2025, il [OSCURATO:PERSONA] risposto che la rimessione in termini avrebbe dovuto essere allegata al nuovodeposito.4. Il ricorso è improcedibile.Questa Corte ha osservato che in tema di deposito telematico, la generazionedella ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento diperfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha uneffetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, conesito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamenteinefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere diistanza di rimessione in termini. (Cass. Sez. 1, 03/01/2025, n. 69).Si è infatti chiarito che il meccanismo di deposito di un atto giudiziario tramitePCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima (“ricevuta diaccettazione”) attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltroall’ufficio destinatario; la seconda (“ricevuta di consegna”), invece attesta chel’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatarioe rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato intale momento (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla legge n.221/2012, introdotto dall’art. 1, comma 19, legge n. 228/2012 ed applicabileratione temporis), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima pec, ecioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che èquindi fattispecie a formazione progressiva; - la terza pec attesta l’esito deiNumero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che dev’esserecensito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev’essere aderente allespecifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quellamassima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attesta l’esito del controllomanuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, siconsolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. n.28982/2019; Cass. n. 69/2025).Si è dunque posto l’accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici(terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ritenendo in sostanza che, se èvero che “il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento dellaseconda pec, come stabilisce l’art. 16 bis”, è tuttavia “altrettanto vero…che dettoperfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli“,automatici (v. art. 13, comma 7, d.m. giustizia 44/2011 e art. 14, comma 7,delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/14) e manuali (v.art. 13, comma 7, d.m. giustizia 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifichetecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/14), della cancelleria (Cass. n.27654/2022 in motivazione) e, cioè, all’accettazione da parte della stessa (Cass.n. 28982/2019 cit.)., “la cui prova è data dal messaggio di posta elettronicacertificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte dellacancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutatanell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. S.U. n. 28403/2023).Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di depositodell’atto, e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlliautomatici e i controlli manuali e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia)dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione,previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma secondo, cod. proc.civ., ove possa ritenersi che essi siano decorsi incolpevolmente a causadell’affidamento riposto all’esito positivo del deposito (Cass. n. 17404/2020), ameno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulterioredeposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza dirimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357/2022; Cass. n.19307/2023; Cass. n. 69/2025 cit.).Numero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si è in proposito affermato che la parte ricorrente, a fronte del mancatoricevimento della terza e della quarta pec, ha due possibilità: -reiterare laprocedura di deposito telematico che, ove effettuata con esito positivo, sisarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potutoquindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data delsecondo deposito telematico dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC”del primo deposito (Cass. n. 6743/2021); -oppure (in difetto di deposito conesito positivo) presentare un’istanza di rimessione in termini che, peraltro, èammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettosodel principio della durata ragionevole del processo, tenendosi altresì conto dellanecessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n.1348/2024 in motivazione).La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presupponel’espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all’effettivapresenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontàdella parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato(Cass. n. 11029/2023) “riferibile ad un evento che presenti il caratteredell’assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, né tanto meno ad una meradifficoltà” e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera dicontrollo (Cass. SU n. 4135/2019, in motivazione; Cass. SU 27773/2020; Cass.n. 19384/2023; Cass. n. 25228/2023; Cass. n. 18345/2024); b) la secondacomportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioècome prontezza nell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Cass. n. Cass. SU n.4135/2019; Cass. n. 11029/2023; Cass. n. 22342/2021; Cass. n. 25289/2020;Cass. n. 32296/2023), avendo altresì riguardo, ove si tratti del depositotelematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti everifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348/2024).Nel caso di specie deve escludersi l’affidamento sull’esito positivo deldeposito, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto la terza e la quarta pec eNumero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026non si è tempestivamente attivato per chiedere la rimessione in termini o perridepositare il ricorso, ma ha chiesto informazioni ben dieci mesi dopo laricezione della seconda pec.Risulta infatti che il ricorrente si è attivato solo dopo dieci mesi, e non perridepositare il ricorso o per chiedere la rimessione in termini, ma per conoscerelo stato del procedimento.Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 7.5.2025, e dunque oltreil termine di giorni 20 dalla notificazione alla controparte.5. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.6. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, in quanto AttilioMalnati non ha svolto attività difensiva.7. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9513/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 20597/2026Data pubblicazione 18/06/2026