CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 25228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6280/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell’ a mministratore u nico, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/10/2019; Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dalpresidente di sezione dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: [OSCURATO:SOCIETA]. - Impianti p er Telecomunicazioni ha proposto ricorso per cassazione, basato quattro motivi (pur se nella sintesi di p. 2 e 3 del ricorso ne sono indicatisolo tre) , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e a v v erso l a sentenza n. 4768/2020della Corte di appello Napoli pubblicata il 2 o ttobre 20 19 , che ha rigettato l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia n. 80 del 17 ottobre 2016 che, pronunciando sulla domanda proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiar ato la risoluzion e del contratto di locazione del 23 maggio 2003 , stipulato tra le parti, per inadempimento della parte convenuta, av eva condann ato quest’ultima al pagamento, in favore della società attrice , dell’indennità di occupazione, quantificata in euro 141.750,00 per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, oltre interessi, e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, aveva rigettato le altre domande, aveva compens ato per un terzo le spese di lite e aveva condann ato la convenuta al pagam e nto dei restanti due terzi in favore dell’attrice; [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:SOCIETA].)ha resistito con controricorso ; la società ricorrente ha depositatomemoria; Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte; consideratoche: va preliminarmente esaminata l'eccezione - proposta dall a controricorrente - di inammissibilità del ricorso per tardività dello Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- stesso, essendo stata la sentenza impugnata – contrariam e nte a quanto dedotto dalla r icorrente - notificata a l difensore costituito in secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo pec in data 12 novembre 2019; taleeccezione è fondata; risulta, infatti, dagli atti cheeffettivamente la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec n ella predetta data dal difensore dell’attuale controricorrente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] meglio, difensore nel giudizio di appello dell’attuale ricorrente; (v. documentazione depositata dalla p arte contro ricorrente, attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec ) e che [OSCURATO:SOCIETA]. - Impianti p er Telecomunicazioni ha notificato il ricorso in data 14 febbraio 2020a mezzo pec, quindi oltre il termine di gg. 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata in questa sede e venuto a scadere lunedì 13 gennaio 2020; successivamente la ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini deducendo che il difensore di secondo grado di detta parte, diverso da quello nominatoper il presente giudi zio di cassazione , non avrebbe mai comunicato né a quest’ultimo né alla parte assistita in appello - neppure allorché i l 12 dicembre 2019, in epoca successiva all’intervenuta notifica della sentenza di secondo grado, aveva comunicatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata in questa sede era stata oggetto di correzion e di errore materiale , con riferimento all’indicazione del d ifensore della parte appellata - la dedotta circostanza dell’intervenuta notifica della sentenza di secondo grado, sicché l’intervenuta decadenza non sarebbe imputabile né alla parte ricorrente né al suo attuale difensore; Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- ritiene il Collegio che l’stanza di rimessione in termini non può essere accolta in quanto la mancata comunicazione, da parte del precedente difensore dell’attuale ricorrente, della interv e nuta notifica della sentenza impugnata costituisce impedimento riconducibile alla patologia del rapporto intercorso tra la parte e il professionista incaricato per il precedente grado ma non costituisce una causa non imputabile alla parte, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020 ; Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020 ; Cass., n. 3340 del 10/02/2021); si aggiunge che nell’istanza di rimessione in termini si sosteneva che la notificazione della sentenza sarebbe stata inesistente, o meglio irrilevante ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, ma l’argomento – peraltro non mantenuto nella memoria – era privo di fondamento, giacché l’oggetto della correzione era ininfluente ai fini del decorso del termine breve, giusta il terzo comma dell’art. 288 c.p.c.; alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così decis