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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 22669/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30 giugno 2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 25D58 L407S), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H03 F116S), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34R45 L407L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S64 L407K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Merulana, n. 247; -controricorrenti-ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 29S26 L407U), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Properzio, n. 2; -altro controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1761/2017 (pubblicata il 29 agosto 2017); R.G.N. 1353/18 C.C. 6/07/2022 DIVISIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del luglio 2011 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir pronunciare: -nei confronti dei citati convenuti, la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la bonifica e la pulizia oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 19 giugno 2007; - lo scio glimento della comunione con l’[OSCURATO:PERSONA], relativamente allo stesso contratto.

A fronte della proposta domanda, si costituivano congiuntamente le convenute signore Amadio, le quali chiedevano, previamente, che la causa intentata nei loro confronti venisse trattata separatamente da quella instaurata nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA], eccependo, nel merito, la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia e la prescrizione delle relative azioni edilizie, ai sensi dell’art. 1495 c.c., concludendo per la reiezione della domanda e, in subordine, per la rideterminazione delle somme occorse per le svolte opere di pulizia.

Si costituiva in giudizio anche l’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA], che non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma, di contro, domandava, a titolo riconvenzionale, che venisse accertato l’acquisto - a titolo di usucapione - del diritto di proprietà su una porzione del terreno oggetto della compravendita precedentemente intervenuta tra l’attrice e le convenute signore Amadio, instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda attorea di compartecipazione alle suddette spese di pulizia.

Autorizzata la chiamata in causa, ad opera dell’attrice, delle signore Amadio per essere dalle stesse garantite in ordine agli esiti della domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale adito, con ordinanza del 10 maggio 2012, disponeva la separazione delle due cause e, con una prima sentenza (la n. 130/2013), rigettava la domanda così come formulata nei riguardi delle signore Amadio.

Quindi, veniva proseguita l’altra causa riconducibile alla domanda avanzata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e, all’esito dell’esperita prove orali e dell’espletamento di c.t.u., con sentenza n. 57/2016, così provvedeva sulla stessa: - rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]; -respingeva la pretesa di pagamento alla compartecipazione dello stesso alle spese di pulizia del predetto fondo; - disponeva la divisione della comunione immobiliare dedotta in giudizio, assegnando all’attrice la piena proprietà dei seguenti immobili, così censiti nel Comune di Treviso al foglio 11 del catasto terreni: Mn 2 fabbr.

Rur. di ha 0.04.30 e MN 153 sem. arb. 4 ha 0.12.55 – RD 7,74 – RA 3,89, per un totale di ha

0.28.05. – RD 1 0,91 e RA 5,34; ad [OSCURATO:PERSONA] gli immobili, siti nella stessa particella, identificati come MN viale Felissent n. 116, p.

T1, cat. a/4, cl. 1, vani 7,5, RC 236,28 e MN prato 3 ha 0.11.20 RD 3,17 RA 1,45; - poneva a carico della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. l’obbligo di provvedere ad un conguaglio, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 3.761,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; -rigettava ogni altra domanda nei confronti delle terze chiamate in causa Amadio; - condannava il convenuto A madio Bruno alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’attrice nella misura della metà, compensando tra le stesse parti la residua metà; - condannava, infine, l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate in causa, oltre a porre, in via definitiva, a carico solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’[OSCURATO:PERSONA] gli esborsi occorsi per la c.t.u.

2. Decidendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nella costituzione di tutte le parti appellate, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1761/2017 (pubblicata il 29 agosto 2017), respingeva integralmente il gravame con la derivante condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, riconfermando completamente le statuizioni del primo giudice sia in relazione alla causa divisoria tra l’appellante e l’appellato [OSCURATO:PERSONA] che alla causa intercorsa tra la medesima appellante e le signore Amadio.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. .

Hanno resistito con un congiunto controricorso (contenente un motivo di ricorso incidentale) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con un distinto controricorso, l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA].

4. I difensori costituiti per la ricorrente principale, per i ricorrenti incidentali e per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (quali procuratori speciali delle stesse parti, per effetto del contenuto dello specifico mandato loro rispettivamente conferito nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c.) hanno, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato – in data 1° luglio 2022 - dichiarazione in forma telematica (sottoscritta digitalmente da essi difensori), con la quale, dato atto che le parti hanno transatto la causa, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora in liquidazione) ha rinunciato al proposto ricorso per cassazione e che, allo stesso modo, i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato al formulato ricorso incidentale condizionato, con reciproca accettazione delle rinunce stesse ed accettazione delle medesime anche da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. .

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia ai ricorsi.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30 giugno 2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 25D58 L407S), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H03 F116S), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34R45 L407L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S64 L407K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Merulana, n. 247; -controricorrenti-ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 29S26 L407U), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Properzio, n. 2; -altro controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1761/2017 (pubblicata il 29 agosto 2017); R.G.N. 1353/18 C.C. 6/07/2022 DIVISIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del luglio 2011 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir pronunciare: -nei confronti dei citati convenuti, la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la bonifica e la pulizia oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 19 giugno 2007; - lo scio glimento della comunione con l’[OSCURATO:PERSONA], relativamente allo stesso contratto. A fronte della proposta domanda, si costituivano congiuntamente le convenute signore Amadio, le quali chiedevano, previamente, che la causa intentata nei loro confronti venisse trattata separatamente da quella instaurata nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA], eccependo, nel merito, la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia e la prescrizione delle relative azioni edilizie, ai sensi dell’art. 1495 c.c., concludendo per la reiezione della domanda e, in subordine, per la rideterminazione delle somme occorse per le svolte opere di pulizia. Si costituiva in giudizio anche l’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA], che non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma, di contro, domandava, a titolo riconvenzionale, che venisse accertato l’acquisto - a titolo di usucapione - del diritto di proprietà su una porzione del terreno oggetto della compravendita precedentemente intervenuta tra l’attrice e le convenute signore Amadio, instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda attorea di compartecipazione alle suddette spese di pulizia. Autorizzata la chiamata in causa, ad opera dell’attrice, delle signore Amadio per essere dalle stesse garantite in ordine agli esiti della domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale adito, con ordinanza del 10 maggio 2012, disponeva la separazione delle due cause e, con una prima sentenza (la n. 130/2013), rigettava la domanda così come formulata nei riguardi delle signore Amadio. Quindi, veniva proseguita l’altra causa riconducibile alla domanda avanzata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e, all’esito dell’esperita prove orali e dell’espletamento di c.t.u., con sentenza n. 57/2016, così provvedeva sulla stessa: - rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]; -respingeva la pretesa di pagamento alla compartecipazione dello stesso alle spese di pulizia del predetto fondo; - disponeva la divisione della comunione immobiliare dedotta in giudizio, assegnando all’attrice la piena proprietà dei seguenti immobili, così censiti nel Comune di Treviso al foglio 11 del catasto terreni: Mn 2 fabbr. Rur. di ha 0.04.30 e MN 153 sem. arb. 4 ha 0.12.55 – RD 7,74 – RA 3,89, per un totale di ha 0.28.05. – RD 1 0,91 e RA 5,34; ad [OSCURATO:PERSONA] gli immobili, siti nella stessa particella, identificati come MN viale Felissent n. 116, p. T1, cat. a/4, cl. 1, vani 7,5, RC 236,28 e MN prato 3 ha 0.11.20 RD 3,17 RA 1,45; - poneva a carico della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. l’obbligo di provvedere ad un conguaglio, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 3.761,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; -rigettava ogni altra domanda nei confronti delle terze chiamate in causa Amadio; - condannava il convenuto A madio Bruno alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’attrice nella misura della metà, compensando tra le stesse parti la residua metà; - condannava, infine, l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate in causa, oltre a porre, in via definitiva, a carico solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’[OSCURATO:PERSONA] gli esborsi occorsi per la c.t.u. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nella costituzione di tutte le parti appellate, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1761/2017 (pubblicata il 29 agosto 2017), respingeva integralmente il gravame con la derivante condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, riconfermando completamente le statuizioni del primo giudice sia in relazione alla causa divisoria tra l’appellante e l’appellato [OSCURATO:PERSONA] che alla causa intercorsa tra la medesima appellante e le signore Amadio. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. . Hanno resistito con un congiunto controricorso (contenente un motivo di ricorso incidentale) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con un distinto controricorso, l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4. I difensori costituiti per la ricorrente principale, per i ricorrenti incidentali e per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (quali procuratori speciali delle stesse parti, per effetto del contenuto dello specifico mandato loro rispettivamente conferito nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c.) hanno, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato – in data 1° luglio 2022 - dichiarazione in forma telematica (sottoscritta digitalmente da essi difensori), con la quale, dato atto che le parti hanno transatto la causa, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora in liquidazione) ha rinunciato al proposto ricorso per cassazione e che, allo stesso modo, i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato al formulato ricorso incidentale condizionato, con reciproca accettazione delle rinunce stesse ed accettazione delle medesime anche da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. . Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia ai ricorsi. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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