CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 09039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11140/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E TARA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro MINISTERO delle [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso l’ORDINANZAdella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 477 / 201 8 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 22 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 477/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata nella stessa data, la Corte d’Appello di Lecce, qualificata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] come opposizione alla stima ex art. 54 T.U.E., ha determinato l'indennità di espropriazione dovuta, in solido, dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tarae dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di €48.200,00, in luogo di quella pari a €7.416,00 complessivamente offerta in via amministrativa, con riferimento all’area sita in Massafra decorrente dal momento della effettiva immissione in possesso da parte dell’entebeneficiario (decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 1218 del 18.09.2000) a quello della cessazione dell'occupazione temporanea per l'avvenuta espropriazione del fondo (decreto di esproprio del 15.07.2010), nella somma di €40.000, importo calcolato secondo i criteri di cui all'art.50 d.p.r. n.327/01 (per ogni anno di occupazione 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di espropriazione dell'area), ordinando il deposito delle somme suddette presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Taranto, oltre interessi nella misura legale dalla data del decreto di esproprio, quanto all’indennità di espropriazione, e a decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui erastato emesso il decreto di occupazione. La Corte d’appello, dopo aver qualificat o l’azione proposta come opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001, ha disatteso le eccezioni di carenza di giurisdizione edi incompetenza sollevate dal Ministero e dal Consorzio, nonchè ha disatteso l’eccezione di decadenza, ritenendo tempestiva l’opposizione in ragione del computo del relativo termine di decadenza a decorrere dal 27 - 2 - 2015, ossia dalla data della nota con cui il Consorzio comunicava l’avvenuto deposito dell’indennità, senza, peraltro , indicare gli estremi del decreto di esproprio, essendo la precedente comunicazione del 3-6-2014 una mera indicazione di “stime provvisorie in via amministrativa”. La Corte di merito ha, quindi, quantificato le indennità di espropriazione e di occupazione spettanti al [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei conteggi di cui all’espletata C.T.U., ritenendo ininfluente ai fini della decisione che l’edificabilità dell’area fosse possibile solo conil meccanismo dell’asservimento e rilevando che il C.T.U. aveva tenuto conto del vincolo paesaggistico nella quantificazione del valore venale del suolo. 2. Avverso questa ordinanza il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tara propone ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], nonché resistito con controricorso dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, che propone ricorso incidentale tardivo, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia « l Consorzio deduce che complessiva di € 7.846,23 ... Con la presente, pertanto, si formalizza la suddetta proposta invitando a comunicare l'accettazione entro giorni 30 .... Avvertendo che in difetto si procederà al deposito ... presso la medesima [OSCURATO:PERSONA] dell'Economia e delle Finanze". Ad avviso del Consorzio, dal 6.6.2014 -data di notifica della suddetta nota prot. 3542 del 3.6.2014- era iniziato il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 150/2011, essendo state compiute tutte le formalità previste per la messa a conoscenza delle parti dell'avvenuta determinazione amministrativa della indennità definitiva, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. 26248/2017; Cass. 21731/2016). Erroneamente, pertanto, la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'inizio del termine di cui all'art. 29 del D. Lgs. 150/2011 dovesse individuarsi al 27.2.2015, data di ricezione della successiva nota prot. 1126, con la quale era stato comunicato solo l'avvenuto deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] dell'Economia e delle Finanze della somma corrispondente all'indennizzo dovuto per l'esproprio. 2. Il secondo motivo denuncia « conclusoasserendo che "nonostante la classificazione edificatoria dichiarata nel Certificato di [OSCURATO:PERSONA] e nella sua integrazione per le p.lle 62 e 593 del Fg 41 i terreni non sono legalmente edificabili [...]". Ad avviso del Consorzio, l’inedific abilità accertata dei terreni del [OSCURATO:PERSONA] comporta l’impossibilità di attribuire ad essi alcuna cubatura cedibile mediante asservimento, sicché la Corte d’appello è incorsa nella violazione di legge denunciata. 3. Il terzo motivo denuncia « le norme urbanistiche vigenti nel Comune di Massafra, sulla base delle quali poter effettuare la cessione di cubatura.Rimarca l’evidente sussistenza del vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte d ’appello ha affermato che "[...] il rischio della violazione della disciplina urbanistica esula dalla materia oggetto del presente giudizio", mentreè solo la disciplina urbanistica, statale, comunale e regionale a legittimare o meno la cessione di cubatura nelle ipotesi dalla stessa prevista. Denuncia l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza perché non permette di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione. 4. Il Ministero, nel proporre ricorso incidentale tardivo, denuncia: i) con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 29 Dlgs. n.150/11 nonché 34, 4°c. II per. c.p.a. — Difetto di giurisdizione (in relazione all'art. 360 nn. 1 e 4 c.p.c.) , per avere la Corte di merito accolto la domanda, che assume erroneamente formulata come opposizione alla stima, benché il giudizio fosse in realtà diretto ad ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo e dunque avrebbe dovuto proporsi avanti al giudice amministrativo, mediante giudizio di ottemperanza ex art.34 comma 4 c.p.a.; ii)con il secondo motivo la «Violazione dell'art. 324 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) , rilevando, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, che la sentenza del T.A.R. n1361/2011 era da lungo tempo passa ta in giudicato al momento della proposizione del presente giudizio (26.3.15), i suoi contenuti e i limiti da essa posti, quindi, non potevano più essere superati, e il giudicato imponeva alle parti pubbliche di quantificare, in favore di quella privata, unicamente l'oggetto della decisione di condanna, cioè "una somma pari al valore venale che il bene appreso avrebbe attualmente", e non, in particolare, anche l'indennità di occupazione, né tanto meno una somma a titolo di danno non patrimoniale e neppure alcun tipo di accessori, non attribuiti dal dispositivo della citata pronuncia del T.A.R.; iii) con il terzo motivo, in ulteriore subordine per l’ipotesi in cui si ritenesse legittimamente proposto il ricorso per opposizione alla stima, la «Violazione dell'art. 29 Dlgs. n. 150/11 e dell'art. 27, cc. 1-2 D.P.R. n. 327/01 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) , per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto di far decorrere il termine di proposizione posto da tale norma, "di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio", dalla comunicazione del 27.2.15 e non da quella notificata il 3.6.14; ad avviso del Ministero, lap rima comunicazione era sufficientemente precisa e definita da essere identificabile con la "notifica della stima peritale" indicata dal citato art.29 e il Consorzio, del resto, si era attenuto al disposto dell'art. 27 T.U.E., notificando all’espropriato l’avvenuto deposito presso l’ufficio per le espropriazioni, tanto più che « atto che le "possibilità effettive" di edificazione in concreto non vi erano,per le molteplici ragioni indicate nella C.T.U., che in dettaglio richiama;v) con il quinto motivo la « Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) , per assenza di motivazione circa l’esistenza del vincolo paesaggistico, non avendo la Corte d’appello spiegato minimamente in che senso e a quali fini il C.T.U. a vesse tenuto conto del suddetto vincolo paesaggistico e delle altre condizioni di inedificabilità. 5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1. Occorre premettere che, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la censura è ammissibile perché denuncia, anche quale error in procedendo ai fini della valutazione della tempestività dell’opposizione alla stima ex art.54 d.p.r. n.237/2001, un vizio di violazione di legge che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (art. 29 d.lgs.n.150/2011) e quindi implica necessariamente un problema applicativo e interpretativo della stessa. Deduce, infatti, il Consorzio che il termine di decadenza debba farsi decorrere dalla data in cui, in esecuzione della sentenza del T.A.R. n.1364 depositata il 18-7- 2011, era stata portata a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] l’avvenuta determinazione amministrativa in via definitiva della somma dovuta allo stesso. Occorre altresì premettere che, come pacifico in causa, l’instaurazione della controversia in scrutinioera stata preceduta da un giudizio amministrativo(sentenza del [OSCURATO:PERSONA] – sede di Lecce –n.1364/2011 del 16-7-2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.1695/2012, che rigettava l’appello proposto dal Ministero, confermandone la legittimazione passiva), relativo agli stessi terreni ora oggetto del contendere, d e i quali era stata accertata l’illegittima occupazione da parte del Ministero e del Consorzio, per non essere stato emesso, alla scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza, il decreto di esproprio, e pertanto i suddetti Enti erano stati condannati in solido a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma, non quantificata, pari al valore venale deiben i . I l [OSCURATO:PERSONA] aveva agito anche per l’ottemperanza del giudicato e con sentenza n.2187/2014 il [OSCURATO:PERSONA] di Lecce – aveva ordinato alle Amministrazioni di dare piena esecuzione alla citata sentenza n.1364/2011. Infine, dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio avanti alla Corte d’appello, consentito a questa Corte stante la natura anche processuale del vizio denunciato, risulta,altresì, allegato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva appreso solo nel 2015 dell’emissione del decreto di esproprio del 15-7-2010, “apparentemente recante l’espropriazione dei terreni in questione ma in verità privo di qualsivoglia efficacia” (pag.5 ricorso primo grado), di cui chiedeva la disapplicazione, sostenendo, in aggiunta,che nella specie avrebbe potuto applicarsi il sopravvenuto art.42 bis d.p.r. n.327/2001 , per identità di ratio. Per completezza espositiva va precisato, a tale ultimo riguardo, che la configurazione giuridica del decreto di esproprio del 2010 come acquisizione sanante, implicante anche accertamenti in fatto,non è stata presa in considerazione dalla Corte di merito, né è riproposta dal Losavioin sede di legittimità . 5.2. Così sinteticamente ricostruite le vicende processuali, rileva il Collegio che nella specie viene in discussione la questione concernente l’applicabilità e l’interpretazione di una norma giuridica (art.29 d.lgs.n.150/2011) che è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e che non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di domanda cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass.21561/2010). E’ stato infatti ulteriormente chiarito da questa Corte che una qualificazione giuridica dell’azione diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado è consentita, pur in assenza di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti soccombente, qualora detta qualificazione costituisca la necessaria premessa logico- giuridica della pretesa in contestazione e sempre che i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati ( Cass. 14077/2018; Cass.12875/2019) . 5.3. Alla stregua dei suesposti principi e della ricostruzione delle vicende processuali che precede, osserva il Collegio che non è corretta la qualificazione dell’azione esperita dal [OSCURATO:PERSONA] come opposizione alla stima ex art.54 d.p.r. n.327/2001, espressa dalla Corte d’appello invero senza alcuna argomentazione a supporto, benché contestata dalle controparti. Come risulta dall’ordinanza impugnata e come allegato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riprodotto nel ricorso introduttivo del giudizio avanti alla Corte di merito le sentenze del giudice amministrativo, le comunicazioni inerenti a quanto allo stesso dovuto contenevano inequivoco ed espresso riferimento all’esecuzione del giudicato amministrativo ed era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dedurre , nel ricorso introduttivo, che il decreto di esproprio del 2010, non menzionato nelle pronunce del giudice amministrativo, era privo del benché minimo valore giuridico, per non essere andato a buon fine il procedimento espropriativo. Dunque, la quantificazione di quanto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] da parte delle Amministrazioni non si è affatto innestata su di un valido procedimento espropriativo secondo lo schema legale dettato dal d.p.r. n.327/2001, come peraltro accertato con le sentenze, passate in giudicato, dei giudici amministrativi citate, ma è stata mera condotta di ottemperanza a queste ultim e pronunce. Ciò conduce inevitabilmente a ritenere erroneo l’inquadramento degli atti e dei fatti che formano oggetto della controversia nella disciplina giuridica, anche processuale, dell’opposizione alla stima ex art.54 citato, risultando inapplicabile, nella fattispecie concreta, l’art.29 d.lgs.n.150/2011 ed inammissibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA] come proposta, nei termini di cui si è detto. 6. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso principale consegue l’assorbimento degli altri motivi formulati dal Consorzio e dei motivi di ricorso incidentaletardivo. 7. In conclusione, il primo motivo di ricorso principale è accolto nei termini precisati, dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi, compresi quelli del ricorso incidentale tardivo, l ’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ult. comma, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta e il giudizio proseguito, nelle forme dell’opposizione alla stima. 8. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, data la natura delle questioni trattate e considerato, in particolare, il rilievo ufficioso dell’inesatta qualificazione giuridica dell’azione proposta. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e dic hiara assorbiti tutti gli altri moti