CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 20925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18377/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente - avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.74/2023, depositatoil 06/02/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 5-terlegge 24 marzo 2001, n. 89, [OSCURATO:PERSONA] V eronesi s.r.l. in liquidazione (e altri) ha chiesto la revoca del decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] della Corte d’Appello di l’Aquila aveva rigettato la richiesta di indennizzo per danno non patrimoniale subìto dall’istante – per minima entità dei credito, exart. 2, comma 2-sexies lett. g) legge n. 89 del 2001 - a séguito dell’irragionevole durata (circa 13 anni) di una procedura concorsuale in cui essa era stata immessa al passivo – in qualità di creditrice chirografaria rimasta del tutto insoddisfatta – per complessivi €. 8.332,57. La Corte d’Appello ha accolto l’opposizione solo in parte. Secondo la Corte d’Appello, il credito fatto valere non poteva considerarsi irrisorio, visto che l’insinuazione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eraavvenuta per €. 8.332,57. In particolare, il giudice collegiale riteneva significativo ai fini della parametrazione dell’irrisorietà della pretesa, che il TUIR all’art. 101 comma 5, nell’affrontare il tema della deducibilità delle perdite sui crediti, avesse disposto che: «Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensionedi cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese». Per l’effetto, la Corte d’Appello rigettava le pretese di indennizzo per equa riparazione avanzate da altri opponenti la cui pretesa non superava i limiti di legge sopra riportati; liquidava a solo favore della società opponente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. complessivi €. 4.160,00; somma risultante dal parametro annuo di €. 320,00 (€. 400,00, importo ridotto del 20%, exart. 2-bis, comma 1 bis legge n. 89 del 2001, in ragione del fatto che le parti del procedimento fallimentare erano più di dieci), moltiplicato per 13 anni di eccedenza della durata ragionevole del procedimento presupposto; condannava il Ministero della Giustizia a rimborsare alla parte opponente le spese di giudizio, liquidate in €. 450,00, oltre a €. 27,00 per spese, nonché rimborso spese generali e accessorie di legge. Ricorre per la cassazione del suddetto decreto collegiale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condue motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis,comma 1-bis, legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Costituzione - Art. 360, n. 3. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto di poter applicare l’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n.89/2001, anche al caso in cui il numero di soggetti superiori a 10 (o 50) fosse riferito al numero dei creditori ammessi al passivo del fallimento, giudizio presupposto. Tale assunto contrasta con quanto stabilito dalla Suprema Corte, che ha chiarito come il giudice dell’equa riparazione, nell’accordare la misura risarcitoria annua in caso di irragionevole durata della procedura fallimentare, non possa fare applicazione delle diminuzioni percentuali previste per il procedimento ordinario con un numero delleparti anormalmente elevato. Il motivo è fondato. Il comma aggiunto (comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett.f) legge 28 dicembre 2015, n. 208) all’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti, e consente al giudice dell’equa riparazione la riduzione dell’indennizzo in funzione della maggiore complessità della causa, dettata appunto dalla pluralità di soggetti, tale da rendere «ragionevole»il protarsi del giudizio, senza che ciò sia addebitabile ad inerzie o disfunzioni del sistema. Questa Corte ha stabilito che il comma 1-bis e la limitazione ivi prevista, relativa al numero delle parti del giudizio presupposto, non è applicabile alle procedure fallimentari: mentre, infatti, nel «processo» (espressione letterale utilizzata dal legislatore) di cognizione la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci - o addirittura di più di cinquanta - parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle «procedure fallimentari»è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, e proprio per questa ragione la norma in esame non si applica alle procedure concorsuali. Semmai, la novella di cui al comma 1-bisdell’art. 2-bis in esame può trovare applicazione nel caso in cui l’istanza di ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralità di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso «ordinario» del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralità di creditori. Circostanza, questa, peraltro già prevista dalla legge in un’altra occasione, l’art. 2, comma 2-bis, ove, proprio per la peculiare complessità delle procedure concorsuali, si individua la durata ragionevole in un tempo più lungo (6 anni) rispetto ai giudizi di merito ordinari (ex multis: [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 80 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 669914 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 4602 del 21.02.2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021, Rv. 662165 -01). Del resto, il giudice del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo può ben mitigare l’indennizzo secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto della complessità della procedura che induce il rallentamento a causa dell’enormità del numero dei soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della stessa legge. Nel caso di specie, la riduzione dell’indennizzo ex art. 2 - bis , comma 1-bis, legge n. 89/2001, non era applicabile , non avendo rilievo, alla luce del richiamato orientamento interpretativo di legittimità, che i soggetti ammessi al passivo fossero in numero superiore a dieci.L’errore di diritto è palese e comporta la cassazione del decreto. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.4, D.M. Giustizia n.55/2014 e degli artt. 2233, comma 2 cod. civ., 91, 92 cod. proc. civ. - Art. 360, n. 3. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nella scelta della tabella di cui al DM n. 55/2014, così pervenendo ad una complessiva liquidazione dei compensi per le spese di lite inferiore al minimo previsto dalla tariffa forense per un procedimento collegiale svoltosi avanti alla Corte d'Appello. Anche talemotivo è fondato. Per le cause di valore fino a €. 5.200,00 i minimi tariffariprevisti dalle Tabelle vigentisono €. 268,00 (per la fase di studio), €. 268,00 (per quella introduttiva), €. 496,00 (per quella di trattazione) e €. 496,00 (per quella di decisione). La Corte d’Appello, liquidando la somma di €. 450,00 ha violato i minimi tariffari incorrendo così ancora una volta nella violazione di legge e pertanto il decreto va cassato anche in relazione a tale profilo. Il giudice di rinvio (che si individua nella Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione) rimedierà ai suddetti errori attenendosi ai principi citati eregolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla C