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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10674/2026

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lità di eredi di PIERANTOZZINERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARAGALLISILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 2603/2024Numero sezionale 2154/2025Numero di raccolta generale 10674/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.Data pubblicazione 22/04/2026233/2023, depositato il 12/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHEPiera Cappelletti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecassazione avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila n.233/2023.

La Corte d’appello ha respinto l’opposizione proposta dairicorrenti contro il decreto monocratico che aveva parzialmenteaccolto le loro domande di equa riparazione per l’irragionevoledurata di una procedura fallimentare.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.Memoria è stata depositata dai ricorrenti.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge 89/2001 in relazione all’art. 6, par. 1della CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale, 111 e 117Cost.: il decreto impugnato si pone in contrasto con lagiurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo che il numerodei creditori ammessi al passivo del fallimento presupposto,qualora superiore a dieci o a cinquanta, possa facoltizzare il giudicedell’equa riparazione ad applicare le riduzioni percentualisull’indennizzo.La censura è fondata.La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che, trattandosi di unprocedimento presupposto con più di cinquanta parti, sia correttal’applicazione della diminuzione del 40% della soglia minimaliquidabile di 400 euro annui.

Il giudice di merito non ha2 di 3Numero registro generale 2603/2024Numero sezionale 2154/2025considerato il principio più volte affermato da questa Corte,Numero di raccolta generale 10674/2026secondo cui il comma 1-bis dell’art. 2-bis della legge n. 89 Ddaeta lp u2b0bli0ca1zio ne 22/04/2026non è applicabile alle procedure fallimentari: mentre nel processodi cognizione la pluralità di parti rappresenta una mera eventualitàe la presenza di più di dieci (o addirittura di più di cinquanta parti)costituisce evenienza infrequente, nelle procedure fallimentari èfisiologico e ordinario che la massa dei creditori sia numerosa, conla conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizioneprodurrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciòirragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo diuna procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi a unordinario processo di cognizione (cfr. Cass. n. 25181/2021 e, daultimo, Cass. n. 20925/2025).2.

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione allacensura accolta e la causa va rinviata, anche per le spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità di eredi di PIERANTOZZINERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARAGALLISILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 2603/2024Numero sezionale 2154/2025Numero di raccolta generale 10674/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.Data pubblicazione 22/04/2026233/2023, depositato il 12/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHEPiera Cappelletti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecassazione avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila n.233/2023. La Corte d’appello ha respinto l’opposizione proposta dairicorrenti contro il decreto monocratico che aveva parzialmenteaccolto le loro domande di equa riparazione per l’irragionevoledurata di una procedura fallimentare.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.Memoria è stata depositata dai ricorrenti.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge 89/2001 in relazione all’art. 6, par. 1della CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale, 111 e 117Cost.: il decreto impugnato si pone in contrasto con lagiurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo che il numerodei creditori ammessi al passivo del fallimento presupposto,qualora superiore a dieci o a cinquanta, possa facoltizzare il giudicedell’equa riparazione ad applicare le riduzioni percentualisull’indennizzo.La censura è fondata.La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che, trattandosi di unprocedimento presupposto con più di cinquanta parti, sia correttal’applicazione della diminuzione del 40% della soglia minimaliquidabile di 400 euro annui. Il giudice di merito non ha2 di 3Numero registro generale 2603/2024Numero sezionale 2154/2025considerato il principio più volte affermato da questa Corte,Numero di raccolta generale 10674/2026secondo cui il comma 1-bis dell’art. 2-bis della legge n. 89 Ddaeta lp u2b0bli0ca1zio ne 22/04/2026non è applicabile alle procedure fallimentari: mentre nel processodi cognizione la pluralità di parti rappresenta una mera eventualitàe la presenza di più di dieci (o addirittura di più di cinquanta parti)costituisce evenienza infrequente, nelle procedure fallimentari èfisiologico e ordinario che la massa dei creditori sia numerosa, conla conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizioneprodurrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciòirragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo diuna procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi a unordinario processo di cognizione (cfr. Cass. n. 25181/2021 e, daultimo, Cass. n. 20925/2025).2. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione allacensura accolta e la causa va rinviata, anche per le spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi3 di 3
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