CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23406/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ORSO, [OSCURATO:PERSONA];2765 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3853/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 438/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza della Corte di Appello di Roma in epigrafe indicata, conNumero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Roma n.7824/2019, è stata rigettata la domanda dal medesimoproposta per ottenere la condanna della Asl RM 2 (già [OSCURATO:PERSONA]“C”), sua datrice di lavoro, al risarcimento di vari danni (perditadi chance, di indennità di risultato, di introiti per l’attivitàintramoenia, ecc.) a lui cagionati per il mancato tempestivoriconoscimento della qualità di vincitore di un concorso riservatoper posti di Aiuto in area Chirurgia bandito nel 1994.2. A sostegno di tale domanda il ricorrente aveva dedotto diaver ottenuto tale riconoscimento solo nel 2009, allorché lapredetta Asl, all'esito di vari giudizi svoltisi dinanzi al giudiceamministrativo, lo aveva nominato vincitore del concorsoanzidetto, corrispondendogli per tutto il periodo interessato ledifferenze retributive tra la qualifica di Aiuto (nel frattempodivenuta [OSCURATO:PERSONA] - ex X livello) e quella di Assistente(nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA] - ex IX livello) dallostesso già posseduta, non ristorandogli però i danni mediotempore subiti.3. La predetta sentenza della Corte territoriale ha rigettato ladomanda di risarcimento di tutte le voci di danno lamentate daldr. Fratto, riconoscendogli la sola rivalutazione monetaria sugliarretrati riconosciutigli dalla Asl, non ritenendo sussistenti ipresupposti necessari per la configurazione dei danni rivendicatio la prova dei relativi fatti costituivi.4. Il ricorso del dr. Fratto è articolato su sei motivi diimpugnazione, assistito da memoria.5. L’Asl RM 2 si è difesa con proprio controricorso, illustratoanch’esso da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Con il primo motivo di ricorso, denunciante violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 comma 4 ccnl dirigenza medica del5/12/1996, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., il ricorrentecensura la decisione impugnata per aver erroneamente esclusoil danno da perdita di chance derivato dall’avere conseguito laqualifica di aiuto solo nel 2010, non considerando che, se eglil’avesse ottenuta sin dal 1994, avrebbe avuto un diversosviluppo di carriera poiché, nel partecipare a selezioni perl’attribuzione di incarichi di struttura (Dirigente di UOC, UOSD),avrebbe avuto maggiori possibilità di loro assegnazione in basealla richiamata disposizione collettiva, la quale attribuiscerilevanza ai fini del conferimento al livello di provenienzaprecedente all’unificazione della qualifica dirigenziale.2. Tale disposizione contrattuale, conclude il ricorrente, è stataquindi violata dalla Corte territoriale laddove ha escluso lasussistenza del danno lamentato sul presupposto che egli, inbase alla normativa statale e contrattale, già dal 1994 avevaacquisito la qualifica di dirigente medico di primo livello, nellaquale erano state unificate le preesistenti qualifiche di dirigentedi nono e decimo livello, di guisa che il riconoscimento dell'exdecimo livello (spettante all'Aiuto) aveva effetti solo di tipoeconomico, (differenze retributive dal passaggio alla exposizione di X livello), dovendosi necessariamente attribuire allaposizione organizzativa precedentemente ricoperta un rilievoprioritario, in realtà indifferente per la sua situazione.3. Il motivo è infondato perché non tiene conto del complessivoragionamento svolto dalla Corte territoriale per respingere lapredetta pretesa risarcitoria, che è stata ritenuta infondata perdifetto di allegazione e prova (v. intero paragrafo 14), sul rilievoNumero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026che il ricorrente non aveva allegato, e tanto meno comprovato,elementi tali da evidenziare che, «una volta inquadrato dal 1994nella (nuova) qualifica di dirigente di l livello, non aveva potutopartecipare a successivi concorsi per incarichi più elevati (oaveva subito penalizzazioni in quelli cui aveva partecipato) inconseguenza del fatto che egli aveva acquisito detta nuovaqualifica di dirigente di l livello provenendo dall'ex IX livelloanziché dall'ex X».3.1. La Corte territoriale non ha affatto affermato che ladomanda andava respinta perché non si doveva tener conto dellivello di provenienza precedente all’unificazione della qualificadirigenziale, o perché doveva attribuirsi rilievo prioritario allaposizione organizzativa precedentemente ricoperta, avendochiaramente evidenziato che il ricorrente non aveva prodottodocumentazione inerente le procedure concorsuali cui avevapartecipato dalla quale ricavare che, nel giudizio complessivoespresso dalla Commissione esaminatrice e nel punteggio aciascun candidato attribuito, egli era risultato in posizioneinferiore esclusivamente perché precedentemente inquadratonel IX e non nel X livello.4. A diversa conclusione non può condurre quanto dedottonell’ambito del secondo motivo di impugnazione, denuncianteviolazione degli artt. 115 e 416, comma 3, in relazione all’art.360 n 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che i fattida cui era derivato il lamentato danno da perdita di chanceerano pacifici, in quanto non specificamente contestati dalla Aslcon la memoria di costituzione in primo grado.4.1. Tale motivo di censura è inammissibile, poiché secondoconsolidato orientamento di questa Corte (tra le molte, v. Cass.Numero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026n. 3680/2019, Cass. n. 3126/2019, Cass. n. 7997/2025),l’accertamento della condotta processuale di non contestazioneè riservata al giudice del merito e la denuncia nel giudizio dilegittimità della violazione dell’art. 115 c.p.c. è consentita soloove attenga all’interpretazione della norma processuale violata,profilo quest’ultimo non sollevato dal ricorrente.5. Con un terzo motivo di censura, denunciante violazione efalsa applicazione degli artt. 1218, 2740, 2697 c.c. e 115,comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., èstata criticata l’erronea esclusione del danno all'attività liberoprofessionale, non avendo la Corte territoriale consideratoquanto in proposito dedotto, e cioè che «è a tutti noto che ipazienti prima di fissare un appuntamento privato si informanoin merito alla carriera del medico al quale rivolgersi», e che «gliex aiuti hanno avuto la possibilità di vedersi attribuire incarichidi maggiore rilievo e visibilità rispetto agli ex assistenti conconseguente maggiore visibilità ai fini dell'attività intramoenia».5.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto l’apparentededuzione di un errore di diritto o procedurale, si risolve inrealtà nella critica dell'accertamento dei fatti riservato al giudicedel merito, il quale non si è limitato ad escludere l’esistenza deldanno lamentato per il rilievo che dal 1994 la funzione di aiutoed assistente sono confluite in quelle di dirigente di I livello, taleda impedire all'utenza di operare distinzioni fra i medici, avendoaltresì affermato che il ricorrente non aveva fornito prova deisuoi assunti, e tale statuizione è stata contestata dallo stessoricorrente soltanto deducendo, in maniera del tutto generica,l’esistenza di un fatto notorio a fondamento del quale nulla dispecifico è stato allegato, contravvenendo al principio secondoNumero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio),comportando una deroga al principio dispositivo e alcontraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fattoacquisito alle conoscenze della collettività con tale grado dicertezza da apparire indubitabile ed incontestabile (Cass. n.36309/2022, Cass. n. 33154/2019), in relazione al quale sonorichieste quindi deduzioni puntuali ed articolate.6. Inammissibile risulta anche il quarto motivo di ricorso,denunciante, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 40 e 63 ccnl dirigenza medica del5/12/1996, per avere la sentenza impugnata rilevato che dal1994 il ricorrente aveva la qualifica di dirigente di I livello, sicchéla retribuzione di risultato sarebbe stata identica, nonconsiderando che quest’ultima è maggiore per gli Aiuti, sicchéegli, essendo rimasto nella categoria degli assistenti fino al2010, non avrebbe percepito tale maggiore retribuzione.6.1. La censura non si confronta infatti con la motivazione didetta sentenza, la quale, dopo aver evidenziato che lapercezione della retribuzione di risultato è legata alconseguimento di obiettivi fissati dalla parte datoriale, harilevato che il ricorrente al riguardo non aveva svoltoargomentazioni per evidenziare le ragioni per le quali «ilmancato riconoscimento della posizione di aiuto ha comportatola mancata assegnazione di obiettivi».6.2. Tali statuizioni sono corrette posto che la retribuzione dirisultato, indipendentemente dall’asserita sua maggiore entitàper gli aiuti, presuppone l’assegnazione di obiettivi, in relazionealla quale nulla il ricorrente ha dedotto, fermo restando che lostesso non ha argomentato la dedotta violazione degli artt. 40Numero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026e 63 del ccnl, meramente richiamati e non illustrati, i quali nondisciplinano l’entità della retribuzione di risultato, limitandosi aprevedere che essa è una componente della retribuzionecomplessiva e a stabilire le modalità di costituzione del relativofondo.7. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente hadenunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenzaimpugnata erroneamente affermato che spettava a lui l'oneredella prova della preclusione alla partecipazione ad interventi dimaggior rilievo come primo o secondo operatore da cui èderivato il lamentato danno alla professionalità, dovendo invecericadere sulla Asl l’onere della prova che egli «aveva partecipatoa interventi di maggior rilievo, a cui non poteva partecipare7.1. Anche tale motivo non si sottrae ad una valutazione diinammissibilità perché, sotto l’apparente deduzione di un erroredi diritto relativo alla ripartizione degli oneri probatori, mira asovvertire la valutazione delle risultanze dell’istruttoria svoltanel giudizio di merito, nel quale era stata rilevata l’assenza didocumentazione utile a sostenere gli assunti del ricorrente,secondo cui egli aveva «potuto partecipare solo ad interventioperatori di minor rilievo, per di più con funzioni di primo osecondo ma solo di terzo operatore» (par. 18 della sentenzaimpugnata), e l’inidoneità della deposizione resa dal testimoneescusso, ritenuta parzialmente confliggente con le stesseallegazioni del ricorrente.7.2. Con il motivo in esame, il ricorrente a ben vedere, lamentainammissibilmente la mancata indagine su un themaNumero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/2026probandum diverso e speculare rispetto a quello dedotto nelgiudizio di merito, a fronte di un’istruttoria già svolta suquest’ultimo e della quale non si sono condivisi gli esiti.8. Inammissibile si rivela anche il sesto motivo di ricorso, concui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degliartt. 1218 e 2740 c.c. e 115, comma 2, c.p.c., in relazioneall’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnataerroneamente affermato che dall’insussistenza dei fatticoncernenti i danni patrimoniali lamentati si ricava che non sonoconfigurabili nemmeno i danni non patrimoniali rivendicati(danno esistenziale, all'immagine e reputazione, alla dignità), iquali si fondano invece su fatti diversi, non considerando,comunque, che tali danni non erano mai stati contestati dallaAsl nella memoria di primo grado e divenuti pertanto fattipacifici ex art. 115, c.p.c.8.1. Il motivo è privo del requisito di autosufficienza perché nonriporta, nemmeno in sintesi, le allegazioni svolte nel giudizio dimerito con le quali sarebbero stati dedotti i danni nonpatrimoniali, e si limita a far leva sull’asserita non contestazioneda parte della Asl, che però è valutazione rimessa al giudice delmerito per come già evidenziato al precedente punto 4.1.8.2. In ogni caso deve rilevarsi al riguardo che, una voltaesclusa l’esistenza dei comportamenti asseritamente lesivi, o laloro idoneità a produrre lesioni ad interessi giuridicamentetutelati, deve escludersi anche che sussista la causa sia deldanno patrimoniale che di quello non patrimoniale.9. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve esserepertanto nel suo complesso rigettato.Numero registro generale 1573/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 23406/2026Data pubblicazione 17/07/202610. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]