CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2026
Cassazione n. 26493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocata MARIACORRENTI;3620 - controricorrente -avverso la sentenza n. 827/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 26/11/2024 R.G.N. 469/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delprimo motivo del ricorso, assorbimento del secondo einammissibilità del terzo;udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diMessina, pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da[OSCURATO:PERSONA] a seguito di rinvio operato da Cass. n. 9575/2023,dichiarava cessata la materia del contendere.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva premesso: di aver lavorato come LSU,secondo la L.R. n.67/88, presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, ma assunto dalla Cooperativa “Ambiente” dal 8/10/90 al28/12/95, e successivamente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] impiegato di concetto sino al 2/12/2001; che il 14/11/2001aveva stipulato col Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. un contratto di dirittoprivato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) didurata annuale, sulla base della L.R. n.85/95, con inquadramentoe mansioni corrispondenti alla categoria B, posizione economica B3;che alla scadenza detto contratto era stato prorogato fino aldicembre 2006 con adeguamento dell’orario a 24 ore settimanali(ma con inquadramento nella categoria C); che era stata dispostaun’ulteriore proroga fino al 31/12/2011. Aveva impugnato leclausole appositive del termine e le relative proroghe per mancanzadi ragioni oggettive che le giustificassero, secondo gli artt. 1 e 4 deld.lgs. n.368/2001, e per violazione dell’art. 5, co.4 bis del d.lgs.n.368/2001.Aveva altresì dedotto il suo diritto alla stabilizzazione secondo gliartt. 1, co.519, della legge n.296/2006, e l’art.3, commi 90 e 94,della legge n.244/2007. Aveva infine lamentato di aver percepito,Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026nel periodo 2001/2006 a 18 ore settimanali, un trattamentoeconomico inferiore a quello tabellare.Aveva, quindi, chiesto: la dichiarazione di nullità delle clausoleappositive del termine; l’accertamento del diritto allatrasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; ilrisarcimento dei danni provocati dall’illecito (da mancatarealizzazione professionale e perdita di chance); le differenzeretributive tabellari per €. 5.866,19 nonché quelle scaturenti dallaprogressione economica orizzontale e dagli scatti commisuratiall’anzianità globale anche per il periodo successivo al 2006; ilconseguente adeguamento contributivo.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza del26/3/2013, aveva respinto tutte le domande proposte, giudicando,in particolare, quanto all’impugnazione dei termini apposti aicontratti, inapplicabile alla fattispecie la disciplina limitatrice dellavoro a termine di cui al d.lgs. n.368/2001, non trattandosi dilavoro subordinato.4. La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di dettasentenza, con sentenza del 18/1/2017, aveva riconosciuto alricorrente solo le differenze retributive tabellari per €. 5.866,19oltre accessori.5. [OSCURATO:PERSONA] era ricorso per cassazione impugnando il capo dellasentenza che aveva negato la violazione della disciplina del lavoroa termine.6. La Corte di legittimità aveva accolto il ricorso, affermando,in estrema sintesi, che: dalle leggi della Regione Sicilia (n. 85/95,2/2001, 20/2003, 16/2006, 24/2010) che avevano introdotto, esuccessivamente prorogato, la possibilità di utilizzare con contrattidi lavoro di diritto privato a tempo determinato, anche parziale,“per la realizzazione di progetti di utilità collettiva” soggetti che,già in precedenza, erano stati impiegati come LSU in tali progetti,Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026da ultimo, anche nelle more di processi di stabilizzazione, nonemergeva, specie a seguito delle reiterate proroghe e rinnovi, lanatura assistenziale dei contratti in questione, necessaria apreservarne l’alterità giuridica rispetto ad ordinari rapporti di lavorosubordinato; che CGUE 15/3/2012 in C- 157/2011, Sibilio, in temadi LSU, aveva escluso che la clausola 5 dell’Accordo quadro recepitonella Direttiva n. 99/70 CE potesse essere aggirata tramitequalificazioni formali dissimulanti rapporti di lavoro subordinato atermine; che a tal fine era rilevante stabilire se la fattispecierientrasse, in modo trasparente e controllabile, nelle esimentipreviste dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro recepito nellaDirettiva.Tanto premesso, aveva censurato il fatto che la Corte di Appelloavesse riscontrato la natura assistenziale di tale forma di impiegorapportandosi esclusivamente alla L.R. del 1995, senza tener contodel fatto che, nel tempo, il legislatore siciliano, seppure al fine dipromuovere la stabilizzazione degli ex LSU, l’aveva tramutata inmirate occasioni di lavoro a tempo determinato, prive di carattereassistenziale. Per altro verso il giudice di appello aveva omesso diverificare, sulla base dell’esame dei contratti e del concretosvolgimento del rapporto, la natura effettiva dello stesso, che, ovesubordinata, stante la reiterazione, non poteva non comportare,secondo il diritto vivente, in mancanza di stabilizzazionedirettamente riferibile alla precarizzazione, il riconoscimento del cd.“danno comunitario”.In rapporto a tale condizione, risultando intervenuta lastabilizzazione, la Corte di legittimità aveva altresì affermato lanecessità di verificare se si fosse trattato di “immissione in ruolocostituente”, nel senso da ultimo fatto proprio da Cass. n.23373/2022, ossia attuata dallo stesso Ente utilizzatore ed inrapporto di derivazione diretta con la ragione di fuoriuscita dalNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026bacino degli LSU, condizione necessaria perché l’illecito potessedirsi “sanato”.7. Nella sentenza in sede di rinvio qui impugnata la Corte messineseaffermava che quelli in esame erano stati comuni rapporti di lavorosubordinato a tempo determinato.Da ciò traeva la conseguenza dell’applicabilità della clausola 5, cherisultava violata in ragione della regola prevenzionale antiabusivadel superamento del termine massimo di durata complessiva di 36mesi, posta dall’art. 5, co.4, del d.lgs. n. 368/2001, superamentolargamente verificatosi, posto che la finalità di stabilizzazione si eraverificata solo dopo 18 anni, nel dicembre 2019.8. Osservava, quindi, la Corte messinese che [OSCURATO:PERSONA], nel ricorsoin riassunzione, si era limitato a chiedere il risarcimento del dannosecondo l’art. 32 della legge n.183/2010, senza riproporre, se noninammissibilmente nelle note conclusionali, le domande, purproposte in primo grado, concernenti il riconoscimento deltrattamento retributivo e previdenziale corrispondente allemansioni svolte, ivi compresa la progressione economica peranzianità. Rimarcava sul punto che questa Corte, al punto 23 dellasentenza rescindente, aveva espressamente evidenziato come talidomande, non esaminate in appello perché assorbite, avrebberodovuto essere riproposte in sede di rinvio.9. La Corte territoriale passava dunque alla verifica dellasussistenza dei presupposti della sanatoria dell’illecito, rilevandoche tali presupposti sussistevano secondo i criteri stabiliti dallasentenza rescindente.10. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso PietroPollicino con atto affidato a tre motivi.11. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] diGotto.Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/202612. Ad esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria con la quale ha rilevato chedopo la pubblicazione della sentenza rescindente, l’art.12, comma1, del d.l. n. 131/2024, conv. in legge n. 166/2024, avevamodificato l’art. 36 del d.lgs n. 165/2001. Ha evidenziato che lanovella, nel formalizzare in disposizione normativa ed in terminicomunque nuovi il regime risarcitorio dell’illecito da indebitareiterazione di contratti a termine, poneva due questioni, non giàaffrontate dalla giurisprudenza di questa Corte: la prima stavanella necessità di stabilire se essa trovi applicazione ai rapportipendenti, quale in ipotesi quello in esame, e se del caso a qualicondizioni; la seconda nella necessità di stabilire se la novella,omettendo di fare riferimento alla condizione della mancatastabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, qualeinvalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovverointenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso ilrisarcimento del danno presunto da precarizzazione. Ha rimesso lacausa a nuovo ruolo, per la trattazione in udienza pubblica.7. La Procura generale ha depositato conclusioni scrittechiedendo: l’accoglimento del primo motivo di ricorso,l’assorbimento del secondo e il rigetto del terzo.8. Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., la violazione dei criteri stabiliti dallasentenza rescindente per il riscontro della sanatoria dell’illecito daabuso in reiterazione (in rubrica, violazione dell’art. 36 del d.lgsn.165/2001 e delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro recepito nellaDirettiva n.99/70 CE per inidoneità della stabilizzazione aneutralizzare il danno; degli artt. 112 e 115 c.p.c.; nonché errataNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026valutazione di documenti decisivi; mancato riconoscimentodell’indennizzo ex art. 32 legge 183/2010).Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto contodel fatto che Cass. n. 14815/2021 ha stabilito il principio secondoil quale, perché l’illecito sia sanato, occorre che il conseguimentodel posto in ruolo «sia conseguibile in tempi ravvicinati» eprevedibili. Nella specie la stabilizzazione era intervenuta solo nel2019, ai sensi del d.lgs. n. 75/2017 e sulla base di finanziamentidisposti solo con la L.R. n.27/2016, malgrado il ricorrente avessechiesto invano di essere stabilizzato dal 2007, quando già ciòpoteva avvenire secondo la legge n.296/2006. Più in generaleassume che la sanatoria dell’illecito per stabilizzazione non puòneutralizzare retroattivamente ogni ragione risarcitoria aprescindere dalla durata di protrazione dell’illecito.Lamenta ancora che la Corte messinese, pur ammettendo che lastabilizzazione era stata sempre aleatoria riguardo ai tempi, non neavesse tratto le necessarie conseguenze, tanto più che nella specie,a differenza che nel settore scolastico, mancava una graduatoria “amonte”.Svolge, sulla base di richiami a produzioni, doglianze riguardo allamancata adozione di procedure di selezione automatica eprevedibile del personale da stabilizzare, ed a scelte arbitrariequanto al regime orario, in violazione dell’art. 3, comma 11, dellalegge n.244/2007, e a disattese richieste di estensione oraria.Lamenta ancora che la Corte messinese non abbia consideratoevidenze documentali relative ad assunzioni esterne avvenute nel2021 atte a mostrare che il mancato accoglimento della domandadi estensione oraria non era giustificato da mancanza di fabbisogno.Ancora, deduce che la stabilizzazione era avvenuta senzal’adozione, mediante pubblicazione nel BURS, dell’elenco regionaledei lavoratori, previsto dall’art. 30, comma 1, della L.R. n.4/2015,Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026in attuazione dell’art.4, comma 8, del d.l. n. 101/2013, elenco checomprendeva oltre gli ex LSU, altri lavoratori a termine,circostanze, queste, atte a mostrare che la stabilizzazione eraavvenuta mediante un semplice elenco alfabetico senza alcunautomatismo o criterio prevedibile.Contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale egliavrebbe ottenuto nel dicembre 2021 l’elevazione di orario da 24 a30 ore. Assume che la Corte abbia travisato il contenuto di unadelibera da lui prodotta per mostrare che alcuni avevano avutoquella elevazione in modo arbitrario.Allega che precedenti stabilizzazioni erano avvenute a tempo pieno,quindi senza discriminazioni tra i lavoratori quanto al regime orario.Lamenta ancora l’omessa considerazione del fatto che l’art. 8 delcontratto di assunzione la subordinava all’erogazione deifinanziamenti regionali previsti, con clausola risolutiva. La stabilitàdell’assunzione sarebbe comunque pregiudicata dal fatto che essasarebbe stata finanziata con un fondo straordinario, di caratteretemporaneo, costituito in forza dell’art. 30, comma 7, della L.R.n.5/2014, poi prorogato da successive leggi regionali, ma rimastotemporaneo, tanto che l’ultima proroga (artt. 8 L.R. n.2/2022) loascrive a “misura di sostengo del reddito”.Deduce, infine, che l’indennità ex art. 32 non impedisce larisarcibilità del danno ulteriore, anche sotto il profilo pensionistico.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in riferimento ai nn. 3, 4e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli att. 86,112, 113, 392 e 394 c.p.c.Il ricorrente deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio avevachiesto, oltre all’indennità di cui all’art. 32 della legge n.183/2010,il riconoscimento di numerosi altri diritti discendenti dalla naturasubordinata del rapporto, e diversi dal risarcimento del danno daabusivo ricorso alla clausola del termine, quali pretermissione inNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026procedure PEO, mancati scatti di anzianità, differenze retributive econtributive, che gli sarebbero spettate, se fosse stato assunto aborigine a tempo indeterminato, anche in ragione del fatto di aversvolto mansioni di capo servizio (indennità di responsabilità).Respinte per assorbimento tali domande nei primi due gradi dimerito, la Corte rescindente aveva in effetti statuito che taliquestioni, in quanto assorbite, dovessero essere riproposte nelgiudizio di rinvio, con ciò intendendo che in caso di accertamentodella natura subordinata del rapporto, dovessero essereriesaminate. La Corte territoriale, mal interpretando la dizione dellaCorte di legittimità, aveva ritenuto di non dover giudicare sul puntoper mancata riproposizione delle domande in questione nel ricorsoin riassunzione, con ciò incorrendo in violazione dell’art. 394 c.p.c.,che stabiliva che nel giudizio di rinvio le parti mantengono la stessaposizione che avevano nei precedenti gradi. In particolare, questaCorte avrebbe costantemente affermato che il giudizio che siinstaura a seguito della cassazione con rinvio ha lo stesso oggettodi quello svoltosi nei gradi precedenti, dei quali costituisce unaprosecuzione, salve le domande incompatibili con i princìpi espressiin sede rescindente, sicché la mancata riproposizione nonosterebbe alla necessità della disamina, salva l’ipotesi di rinuncia,non desumibile dalla mera mancata riproposizione della domanda(peraltro riproposta in conclusionale) e neanche esperibile daldifensore senza procura speciale.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione ai nn.3, 4 e 5del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 36 del d.lgsn.165/2001, e degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c.Si lamenta che [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso introduttivo del giudizio, avevarivendicato, a titolo di risarcimento del danno da abuso di contrattoa termine, oltre all’indennità risarcitoria da cd. “dannocomunitario”, anche altre ragioni di danno da perdita di chanceNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026retributiva e contributiva, e da perdita di opportunità di partecipareal concorso che, nell’assunto, il Comune avrebbe dovuto bandireper coprire il proprio fabbisogno di personale se non avesse potuto– come non poteva – farne a meno utilizzando abusivamente illavoro a termine. La Corte territoriale, incorrendo nell’errore didiritto denunciato nel secondo motivo, aveva indebitamenteomesso sul punto ogni pronuncia, invece doverosa perchél’indennità risarcitoria forfettizzata, quand’anche in denegataipotesi neutralizzata dalla intervenuta stabilizzazione, non impedivadi per sé la risarcibilità del maggior danno, salva la necessità didimostrarlo.4. Il primo motivo si sofferma in buona parte su questioniinfondate, quale quella secondo la quale la sentenza di appello nonavrebbe seguito i criteri stabiliti dalla sentenza rescindente perl’accertamento dell’”efficacia sanante” dell’intervenutastabilizzazione (la Corte di merito ha invero seguito tali criteri, cheprescindono dalla durata della protrazione dell’illecito e dallaprevedibilità dei tempi della stabilizzazione); ovvero su questioniche non risultano affrontate dalla sentenza di appello in sede dirinvio, e che, a quanto è dato comprendere, riguardano domande(quella di risarcimento del maggior danno da reiterazione abusivadella clausola del termine, ma forse anche altre domandedipendenti dalla natura subordinata del rapporto) che la Corteterritoriale non ha esaminato, giudicandole rinunciate in ragionedella mancata riproposizione espressa delle stesse nel ricorso inriassunzione, giudizio che forma oggetto di altri motivi di ricorso,che vanno quindi esaminati pregiudizialmente.5. Il motivo è, invece fondato nella parte in cui censural’affermazione dell’”efficacia sanante” dell’intervenutastabilizzazione, nel senso dell’idoneità della stessa a precludere ildiritto al cd. “danno comunitario” presunto, senza necessità diNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026prova, quale affermato dal diritto vivente, in caso di abuso inreiterazione della clausola del termine, a partire da Cass. SU n.5072/2016, ed alle condizioni formulate nella pronunciarescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamentogiurisprudenziale che fa capo a Cass. Sez. L, 17/07/2020, n. 15353,e che è stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L, 27/05/2021, n.14815; Cass. Sez. L, 26/07/2022, n. 23373), secondo cui,nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, lasuccessiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce(comunque) misura sanzionatoria idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione cheessa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che siponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale.Come pure sottolineato nell’ordinanza interlocutoria, dopo lapubblicazione della pronuncia rescindente, l’art. 12, comma 1, deld.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni inlegge 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto a prevedere che:«[a]ll’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dalseguente: Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abusonell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro atempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provareil maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misuracompresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattromensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità dellaviolazione anche in rapporto al numero dei contratti in successioneintervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».6. La norma sopravvenuta impone di considerarne l’applicabilitàanche nel giudizio di rinvio, in conformità al consolidato indirizzo diquesta Corte, secondo cui l’efficacia vincolante della sentenza diNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36c2a0/s2s02a6zione con rinvio presuppone il permanere della dDisactaip pliunbab liinca zione 09/10/2026base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertantoviene meno allorché quella normativa sia stata successivamenteabrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens (v.,in particolare, Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, con specificoriferimento alla determinazione delle conseguenze economichedella nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro in baseai criteri di cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183,art. 32, commi 5, 6 e 7; in senso conforme, più in generale, fraaltre, Cass. Sez. 5, 24/12/2024, n. 34382).Di conseguenza, già il giudice del rinvio, pronunciatosi dopol’entrata in vigore della novella, avrebbe dovuto interrogarsi,d’ufficio, sull’incidenza e sull’applicabilità dell’intervenuta modificadell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.7. Va, dunque, esaminata la prima questione sollevatanell’ordinanza interlocutoria, vale a dire l’applicabilità della nuovadisciplina alle controversie pendenti, in difetto di una specificadisciplina transitoria, a differenza, ad esempio, della scelta operatadal legislatore proprio con l’introduzione dell’indennità ex art. 32,comma 5, della legge n. 183 del 2010, corredata da appositaprevisione, che ne sanciva espressamente l’applicazione a tutti igiudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigoredella legge (art. 32, comma 7, legge n. 183 del 2010).Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all’interpretazionegià adottata da questa Sezione circa l’applicazione dello iussuperveniens anche ai giudizi in corso, in assenza di normetransitorie contrarie (Cass. Sez. L, 11/03/2026, n. 5538, Cass. Sez.L, 17/03/2026, n. 6221, e altre, di conferma delle decisioni con cuila Corte territoriale, quale giudice del rinvio, aveva proceduto allaliquidazione del danno da illegittima reiterazione del termine inNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattemposopravvenuta).7.1 Va qui aggiunto che con la modifica in esame il legislatore haprovveduto a normare i criteri di liquidazione esclusivamente nella«specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di unasuccessione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato»,in tal modo disciplinando espressamente un ambito che, fino a quelmomento, era stato sostanzialmente regolato dalla elaborazionegiurisprudenziale sul cd. “danno comunitario” (su cui ci sisoffermerà infra, in relazione all’ulteriore quesito sollevato conl’ordinanza interlocutoria). Pertanto, una volta intervenuta lanovella, in assenza di disposizione transitoria, il regime risarcitoriolegale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancorapendenti, con il limite del giudicato interno.7.2 Nella specie, la questione della liquidazione del danno èancora sub iudice, come emerge all’evidenza dalla pronunciarescindente, che aveva demandato alla Corte d’appello di Messinaanche l’accertamento sull’eventuale efficacia riparatoria dellaintervenuta stabilizzazione, in base alle specifiche caratteristichedella procedura all’esito della quale era avvenuta l’immissione inruolo.8. Risolta in senso affermativo la questione in ordineall’applicabilità al presente giudizio della novella, occorreinterrogarsi circa l’ulteriore quesito prospettato nell’ordinanzainterlocutoria, i.e. la perdurante possibilità di valorizzarel’intervenuta stabilizzazione in chiave satisfattiva rispettoall’abusiva reiterazione del termine, a fronte della espressaprevisione della norma nel frattempo sopravvenuta.Occorre qui richiamare sinteticamente l’evoluzionegiurisprudenziale sul cd. “danno comunitario”.Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Il dato di partenza è senz’altro rappresentato dal divieto diconversione del rapporto a tempo indeterminato, quale postulatoche condiziona ed orienta in maniera significativamente diversa illavoro pubblico da quello privato e la cui legittimità è stataripetutamente scrutinata, sia quanto ai parametri costituzionali(Corte cost., 27 marzo 2003, n. 89, con orientamento ribadito insuccessive pronunce, circa la preminenza da attribuire al principiodel concorso di cui all’art. 97 Cost.: Corte cost., 20 gennaio 2004,n. 34, 10 maggio 2005, n. 190, 12 maggio 2017, n. 110, 19 maggio2017, n. 113, 6 dicembre 2017, n. 251, 2 marzo 2018, n. 40) cheai vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE in materia, neldialogo sviluppatosi fra la Corte Suprema nazionale (fra altre, Cass.Sez. L, 24/02/2005, n. 3833; Cass. Sez. L, 15/06/2010, n. 14350;Cass. Sez. L, 30/12/2021, n. 42004, secondo cui la regola iuris deldivieto di conversione, non risiede esclusivamente nel rispetto delleregole del pubblico concorso, ma anche nel principio cardine delbuon andamento della P.A. e nelle esigenze di contenimento,controllo e razionalizzazione della spesa pubblica) e la Corte digiustizia UE (CGUE, 7 settembre 2006, C-53/04, Marrosu e Sardinoe CGUE, 1° ottobre 2010, C-3/10, Affatato, secondo cui la direttivae l’accordo quadro non ostano ad una normativa interna cheescluda la conversione del rapporto purché le autorità nazionaliprevedano misure adeguate a prevenire gli abusi, vale a dire misurenon solo proporzionate bensì sufficientemente effettive e dissuasiveper garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazionedell’accordo quadro).E’ noto che, proprio per effetto delle sollecitazioni provenienti dallaCorte europea (CGUE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; CGUE,26 novembre 2014, C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,Mascolo e altri), in ordine alla necessità per le autorità nazionali diadottare misure non solo proporzionate, ma ancheNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36s2u0/f2f0i2c6ientemente energiche e dissuasive, eventualmenteD aatnac phueb bsluicla zione 09/10/2026piano della agevolazione probatoria per il riconoscimento delrisarcimento del danno, questa Corte, con pronuncia resa a SezioniUnite (Cass. Sez. U, 15/03/2016, n. 5072), nel confermare latenuta costituzionale del divieto di conversione ex art. 36 d.lgs. n.165 del 2001 (ribadita pure dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 248 del 27 dicembre 2018) ha escluso espressamenteche il danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001,possa consistere nella perdita del posto di lavoro a tempoindeterminato, consistendo piuttosto nella perdita di chance, da farvalere secondo la regola generale della responsabilità contrattualeposta dall’art. 1223 c.c. Tuttavia, per l’ipotesi di abusivareiterazione del termine, quale illegittimità direttamentecontemplata dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stata adottataun’interpretazione adeguatrice della norma, individuando, comeparametro idoneo a colmare il deficit di tutela stigmatizzato daigiudici europei, la fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5,legge n. 183 del 2010, che concerne il risarcimento del danno incaso di illegittima apposizione del termine, quale misura conportata sanzionatoria (e qualificabile come “danno comunitario”)che esonera il lavoratore dalla prova del danno subito, determinatotra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggiorpregiudizio sofferto.Sulla conformità della tutela - siccome delineata dalle Sezioni Unite- ai principi di equivalenza ed effettività più volte indicati dallagiurisprudenza europea si è espressa la stessa Corte di giustizia UE,escludendo, in virtù dei richiami ai propri precedenti, che la clausola5 dell’accordo quadro imponga allo Stato membro di riconoscere ailavoratori del settore pubblico un’indennità destinata a compensarela mancata trasformazione, senza poter comparare, sul piano delNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36p2r0i/2n0c26ipio di equivalenza, le sanzioni previste dal Dleatgai spluabtobrlieca zione 09/10/2026nazionale a carico del datore privato rispetto a quelle stabilite peril datore pubblico, in quanto « tali misure hanno ad oggettol’esercizio dei doveri conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione », mentre il predetto principio postula che « gli individuiche fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli chefanno valere diritti di natura meramente interna » (CGUE, 7 marzo2018, C-494/16, [OSCURATO:PERSONA] contro Comune di Valderice).La portata del “danno comunitario” è stata, quindi, precisata daquesta Sezione con successive decisioni, che hanno contribuito adelineare questa peculiare figura risarcitoria di elaborazioneprettamente giurisprudenziale.In ordine all’ambito di applicazione, secondo l’indirizzo già apertodalle Sezioni Unite, solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione dicontratti a termine trovano applicazione i principi in tema di “dannocomunitario”, mentre l’isolata violazione ricade negli schemiordinari della responsabilità civile ex art. 1223 c.c. (Cass. Sez. 6-L,20 luglio 2018, n. 19454; in senso conforme, Cass. Sez. L, 11febbraio 2021, n. 3558). Tuttavia, rientra nella sfera di applicazionedella direttiva anche l’ipotesi dell’unico contratto seguito daproroga, cosicché, ove l’abuso sia riconducibile a tale fattispecie,dovrà darsi luogo al risarcimento secondo le caratteristiche propriedel danno eurounitario (Cass. Sez. L, 4 febbraio 2020, n. 2534).I criteri di liquidazione del “danno comunitario” hanno trovato unapeculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd. “precariatoscolastico”, nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dallaCorte costituzionale (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questaCorte ha ritenuto misura idonea a sanzionare debitamente l’abusola stabilizzazione prevista nella legge n. 107 del 2015 per ilpersonale docente nonché l’immissione in ruolo acquisita da docentiNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumentiselettivi-concorsuali, salva la prova del danno ulteriore (per tutte,Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552; conforme, fra molte, Cass.Sez. L, 12 febbraio 2020, n. 3472). Tale interpretazione è statapositivamente vagliata anche dalla Corte europea, che ha, tuttavia,posto l’accento sulle caratteristiche dell’accesso in ruolo, che, fral’altro, non deve essere né incerto, né imprevedibile, né aleatorio(CGUE, 8 maggio 2019, C-494/17, Rossato contro [OSCURATO:PERSONA] diMusica F.A. Bonporti).In tale ottica, la portata del principio della valenza satisfattiva dellastabilizzazione, esteso anche al di fuori del settore scolastico (fraaltre, Cass. Sez. L, 3 luglio 2017, n. 16336), è stataprogressivamente affinata, precisando, in particolare, che lasuccessiva immissione in ruolo è misura sanzionatoria idonea areintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo sericollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto dicausa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempoindeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislativedi stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso ogià perché semplicemente agevolata dall’esperienza maturata nelleprecedenti assunzioni a termine (Cass. Sez. L, 17 luglio 2020, n.15353; conforme, Cass. Sez. L, 27 maggio 2021, n. 14815). Nellastessa linea, è stata ritenuta non idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell’illecito — e, pertanto, non escludeil diritto del lavoratore al risarcimento del danno — la successivaofferta di immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solodopo che questi è stato assunto a tempo indeterminato da altrapubblica amministrazione e senza alcuna connessione con lasuccessione dei contratti a termine (Cass. Sez. L, 3 ottobre 2023,n. 27882).Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/20269. In tale quadro, e, più specificamente, a seguito dellaprocedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissioneeuropea ha ritenuto che la normativa nazionale non previene nésanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successionedi contratti a tempo determinato con particolare riferimento adiverse categorie di lavoratori del settore pubblico (tra cuiinsegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dellascuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’altaformazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico,personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali evolontari dei vigili del fuoco nazionali, anche perché alcuni di questilavoratori avrebbero pure condizioni discriminatorie rispetto ailavoratori a tempo indeterminato, in contrasto con il dirittodell’Unione), è intervenuto il legislatore con la novella in esame.Così ricostruita la genesi della norma, si deve concludere che lanuova formulazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 è chiaramenteindirizzata ad assicurare la conformità del diritto interno a quellounionale, che, se non impone la trasformazione del rapporto atempo indeterminato, esige comunque l’adozione di misureadeguate, effettive e sufficientemente dissuasive. Infatti, l’attualeversione dell’art. 36, comma 5, mantiene immutata l’opzione difondo incentrata sulla tutela risarcitoria del lavoratore, ma, rispettoalla specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo diuna successione di contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato, quale fattispecie rientrante nell’ambito di applicazionedella direttiva, provvede a fornire direttamente i parametri per laliquidazione dell’indennità, fatta salva la facoltà per il lavoratore diprovare il maggior danno.10. In questo senso, l’intervento del legislatore si pone sullalinea aperta dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine allaelaborazione del “danno comunitario”, configurando una specificaNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36ip20o/2t0e26si di risarcimento. Pertanto, sia l’ambito di apDpalitcaa pzuiobnbleic,a zione 09/10/2026ristretto alle ipotesi di abuso del termine che ricadono nella sfera diapplicazione della direttiva comunitaria, sia l’agevolazioneprobatoria per il lavoratore, a cui sarà corrisposta un’indennitàvariabile da un minimo ad un massimo, ricalcano le caratteristichedel danno comunitario, anche per la possibilità per il lavoratore diprovare il danno ulteriore, sotto il profilo della perdita di chance. Diconseguenza, fuoriesce dall’ambito di applicazione della nuovanorma il primo e unico contratto a termine illegittimo, mentre virientra, in coerenza con la finalità di repressione dell’abusivasuccessione di contratti, la proroga.È stata, invece, modificata l’entità del range entro cui liquidarel’indennità, praticamente raddoppiata, ed il trattamento economicocui parametrare la liquidazione, già riferito all’ultima retribuzioneglobale di fatto, in base all’art. 32 della legge n. 183 del 2010, edora rapportato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, secondo la formula già adottatanell’art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 e ripresa nell’art. 63, comma2, d.lgs. n. 165 del 2001, modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, inordine alle conseguenze del licenziamento illegittimo nel lavoropubblico.L’ulteriore modifica di rilievo attiene ai criteri da utilizzare per laliquidazione dell’indennità all’interno del limite minimo e massimo,espressamente riferiti alla gravità della violazione anche in rapportoal numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alladurata complessiva del rapporto (anche sul punto, in linea conl’interpretazione espressa da questa Corte: fra altre, Cass. Sez. L,12/04/2017, n. 9402), invece che ai criteri indicati nell’art. 8 dellalegge n. 604 del 1966, siccome richiamati dall’art. 32 della legge n.183 del 2010.Num ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 361210/.2 0 2 6 Così ricostruita la genesi, identificata la Dartaat piou bbelidca zione 09/10/2026approfondito il precipuo contenuto della novella in esame, ritiene ilCollegio che la riformulazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165del 2001, operata con il d.l. n. 131 del 2024, cit., valga adassicurare in tutti i casi di danno conseguente all’abusivo ricorso altermine un’adeguata misura risarcitoria, nei termini espressamenteivi disciplinati.Depone in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale dellanorma, che si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisceun’indennità»), senza formulare riserve che lascino margini perescludere la liquidazione nei casi di intervenuta stabilizzazione.Nello stesso senso milita il significativo silenzio serbato sul puntodal legislatore, che, ben consapevole dell’elaborazionegiurisprudenziale in materia, tanto da averla sostanzialmentecodificata, financo nella indicazione dei criteri per la liquidazione deldanno, non ha ritenuto di far alcun riferimento all’eventualeincidenza della sopravvenuta immissione in ruolo, neppure neilavoratori preparatori.Occorre, dunque, concludere che l’intervento normativo, volto acorrispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissioneeuropea e dalla CGUE, abbia inteso garantire la conformitàdell’ordinamento interno a quello unionale attraverso lapredisposizione di una apposita misura risarcitoria, ritenutaproporzionata ed effettiva per sanzionare il ricorso abusivo aplurimi contratti di lavoro a tempo determinato, a prescindere dallapossibilità per l’interessato di accedere alla cd. stabilizzazione. E’dunque venuta meno la ragione stessa dell’interpretazione“adeguatrice” che ha dato origine al “danno comunitario” siccomeinizialmente configurato dalle Sezioni Unite e successivamenteelaborato da questa Sezione, dal momento che alla “regolapretoria” in base alla quale si è sinora stimata la conformitàNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36d2e0/l2l0’o26rdinamento interno è subentrata la specifica dDisaptao spiuzbiobnlieca zione 09/10/2026normativa che rappresenta, ormai, il nuovo parametro diriferimento della disciplina.12. Né potrebbe superarsi tale conclusione sul rilievo che lastabilizzazione valga ad escludere la stessa configurabilità deldanno, così precludendo l’applicazione della nuova disposizione,che troverebbe spazio solo nei residui casi in cui non risulti sanatoil danno da abusiva reiterazione.Va, infatti, precisato che l’orientamento giurisprudenzialesull’efficacia satisfattiva della stabilizzazione si fondasostanzialmente sull’assunto che la trasformazione, se automaticae finalizzata a superare il precariato, può essere assimilata allaconversione e ricondotta ad una delle misure previste dalla clausola5 dell’accordo quadro, senza necessità di ricorrereall’interpretazione adeguatrice sull’agevolazione probatoria perriconoscere il danno da abusiva reiterazione.In proposito, vanno sinteticamente richiamate le considerazioniesposte in alcuni specifici precedenti (Cass. Sez. 6-L, 07/11/2022,n. 32715; Cass. Sez. L, 04/08/2022, n. 24286), secondo cui ilprincipio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.5072 del 2016 è applicabile nei soli casi in cui venga in rilievo laviolazione del diritto dell’Unione e l’agevolazione probatoria per ilriconoscimento del risarcimento sia necessaria per adeguarel’ordinamento interno a quello eurounitario, sicché allorquando sisia in presenza di una misura equivalente alla conversione, di persé sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordoquadro, torna ad espandersi la regola generale, immanente nelnostro ordinamento, in base alla quale il danno deve essere allegatoe provato da chi assume di averlo subito. Proprio in quest’otticatale orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza dellaCorte di giustizia UE (C–494/2017, Rossato, 39, cit.), la quale haNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026evidenziato che «come emerge dalla clausola 5, punto 2,dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambitodelle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successionedi contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapportidi lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempoindeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questiultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori»,senza la necessità di prevedere un cumulo di misure (p. 41) ovveroil risarcimento integrale del danno subito o, ancora, il versamentodi danni punitivi (p. 42). In base a tale fondamento, nei richiamatiprecedenti è stato chiarito che la stabilizzazione non può essereritenuta misura equivalente al risarcimento del danno (tanto che lestesse Sezioni Unite del 2016 hanno espressamente affermato cheil danno non coincide con la perdita del posto di lavoro) per esserepiuttosto misura equivalente alla conversione del rapporto,sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordoquadro, esimendo il giudice nazionale dal ricorso allainterpretazione adeguatrice.Pertanto, anche sotto questo profilo, l’intervenuta modifica dell’art.36 vale a disciplinare direttamente la fattispecie, subentrando allaelaborazione giurisprudenziale con la previsione della misurarisarcitoria, cui l’eventuale intervenuta stabilizzazione si affiancasenza sostituirla. Il potenziale cumulo di misure non è imposto,come ribadito dalla Corte di giustizia UE, ma neppure, ovviamente,precluso (tanto che è di norma previsto per i rapporti di lavoroprivato), e depone, semmai, nel senso della volontà del legislatoredi rendere più incisivo ed effettivo il divieto di reiterazione abusiva,in linea con la ratio e la genesi della novella in esame.13. Sotto questo profilo, l’eventuale stabilizzazione può esserepresa in considerazione nella liquidazione dell’indennità fra ilminimo ed il massimo, unitamente ai criteri normativamenteNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36p2r0e/2v02i6sti, ove effettivamente la conversione possa riteneDrastia mpuisbubrliaca zione 09/10/2026direttamente ricollegata all’abuso, nei termini già precisati daquesta Corte con l’orientamento cui, solo a questi limitati fini, puòcontinuare ad essere dato seguito.14. Per quanto sinora osservato, va accolto il primo motivo, neitermini dianzi chiariti, dovendosi affermare, in relazione allequestioni sollevate con l’ordinanza interlocutoria, i seguenti principidi diritto:a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccomemodificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif.dalla legge n. 166 del 2024, si applica, quale ius superveniens, allecontroversie pendenti ed anche nel giudizio di rinvio, ancorché larelativa disciplina sia destinata ad incidere sul principio di dirittopronunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno;b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. conmodif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di dannoconseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti orapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura dellaconversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma nonsostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsionicontenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso,dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamentericollegata all’abuso.15. Rimangono a questo punto assorbite, in punto diriconoscimento del diritto al risarcimento, come sopra precisato, leulteriori argomentazioni svolte in ordine alle caratteristichedell’immissione in ruolo, che, potranno, ove del caso, essere tenutein considerazione dal giudice del rinvio in sede di liquidazione deldanno.Numero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/202616. Inoltre, l’accoglimento, per quanto di ragione, del primomotivo, determina anche l’assorbimento del terzo motivo, relativoal riconoscimento del maggior danno, rivendicato dal lavoratore intermini di perdita chance e altro, quale posta ricompresa nellaliquidazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36novellato, come sopra ampiamente osservato, e che andràesaminata dal giudice del rinvio.17. Rimane, invece, da esaminare il secondo motivo, nonassorbito in quanto relativo alla rivendicazione delle differenzeretributive in base alla clausola 4, sul principio di nondiscriminazione, e non già inerente alla clausola 5, sullaprevenzione degli abusi, dell’accordo quadro allegato alla direttiva.18. Il ricorrente assume che il giudice del rinvio fosse tenutoad esaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradidi merito, ancorché le specifiche conclusioni non fossero stateespressamente riportate o richiamate nell’atto di riassunzione,citando alcuni precedenti di questa Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvioprosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delleparti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria,impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla basedelle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito,sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli èchiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsisu tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte,a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazioneper cui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio apronunciarsi sulle richieste già formulate, a maggior ragionel’eventuale mancata riproposizione non può esimere lo stessoNum ero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Numero sezionale 36g2i0u/2d02i6cante dal prendere in considerazione tutte leD adtao mpuabnbdlieca zione 09/10/2026avanzate in precedenza.19. Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrastosotteso al precedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limitaqui ad evidenziare come, in quella stessa sentenza, si faccia salvoil caso in cui, nel giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivodelle conclusioni in sede di rinvio, in maniera tale da evidenziarel’incompatibilità con alcune di quelle ab origine avanzate, rendeinammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quanto ormaiespunte dal dibattito processuale. Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state presedelle conclusioni incompatibili con quelle prese in passato, cosìdeducendo una rinuncia implicita dal tipo di richiesteespressamente formulate.20. A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale,per come emerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso inriassunzione è stata chiesta unicamente la condanna del Comuneconvenuto al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del2001 nella misura massima consentita dall’art. 32 della legge n.183 del 2010, mentre le ulteriori domande sono state ripropostesolo con le note conclusive. Pertanto, non ricorre un caso in cui,semplicemente, le conclusioni non state richiamate ovveroriportate, bensì si è in presenza di un’espressa limitazione delleoriginarie domande al solo riconoscimento del danno da illegittimaapposizione del termine, dovendosi così dedurre la volontà direstringere a tale aspetto l’ambito della cognizione del giudice delrinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’attodi riassunzione - che la Corte può consultare in relazione allospecifico vizio di natura processuale dedotto - e nel quale vienedibattuta unicamente la questione relativa al risarcimento delNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026danno comunitario ed alla valenza, satisfattiva o meno, dellaintervenuta stabilizzazione. E tale limitazione risulta ancor piùsignificativa, nel senso di implicita rinuncia alle ulteriori domande(rientrante nei poteri conferiti al difensore già in sede di procuraspeciale rilasciata per il precedente giudizio in cassazione,depositata agli atti), ove la stessa venga valutata nel contesto dellapronuncia rescindente, nella quale, come pure sottolineato dallasentenza impugnata, si evidenziava espressamente che le questioninon esaminate perché ritenute assorbite avrebbero dovuto essereriproposte nel giudizio di rinvio.Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimentodelle differenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevandola sua riproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro,la specialità del rito lavoristico, e tenuto anche conto del rinviooperato dall’art. 394, primo comma, c.p.c., alle disposizioni sulgiudizio di appello, e, quindi, all’art. 346 c.p.c.21. In sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi dicui in motivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, ecassata di conseguenza la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d’appello di Catania, anche per la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbito il terzo e rigettato il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Catania, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 22/09/2026.Il Consigliere est. La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 12640/2025 Numero di raccolta generale 26493/2026Num ero sezionale 3620/2026 Data pubblicazione 09/10/2026