Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21279/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Cancelleria della Corte diCassazione, e rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di VARESE rep. n.1750/22,Data pubblicazione 23/06/2026r.g. n. 1207/2020, depositata in data1/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I tre ricorrenti hanno acquistato una azienda dalla società Enotriasrl, con l’intento di impiantarci un bar.Tuttavia, i locali destinati a quell’attività, secondo gli acquirenti, nonerano idonei, specialmente da un punto di vista amministrativo edurbanistico a poter ivi svolgere l’attività programmata con laconseguenza che gli acquirenti non hanno corrisposto una parte delprezzo pattuito.La società venditrice ha notificato loro un decreto ingiuntivo, perottenere, per l’appunto, il pagamento di quella rimanente somma;ingiunzione alla quale i ricorrenti si sono opposti, dando incaricoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia ha rinunciato al mandatosubito dopo la prima udienza e prima che scadessero i termini di cuiall’art. 183 c.p.c.Il difensore ha poi agito in giudizio verso gli attuali ricorrenti perpretendere il pagamento dei suoi compensi ed in quel giudizio i clientisi sono difesi contestandogli di avere mal condotto la difesa e,dunque, la responsabilità per l’esito negativo della opposizione, cheè stata rigettata.In particolare, hanno contestato all’avvocato di avere fattol’opposizione senza un preventivo vaglio della documentazione in suopossesso e senza una adeguata corrispondenza con i clienti.Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ha riconosciuto ildiritto al compenso, rigettando l’eccezione riconvenzionale diresponsabilità del difensore.Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte dellasocietà e dei due soci, con nove motivi di ricorso, illustrati da2 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026memoria.

Di tale ricorso chiede il rigetto l’intimato, costituitosi conData pubblicazione 23/06/2026controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.Intanto, la questione che il difensore ha dovuto affrontare non era diordinaria ma di particolare difficoltà, ed egli ebbe poco tempo perpredisporre la difesa; inoltre, non si ravvisano nella sua strategiaerrori giuridici o professionali decisivi; infine, egli ha rinunciato almandato subito dopo la prima udienza e prima che scadesse iltermine per le istanze istruttorie.2.- Questa ratio è contestata con nove motivi.3.- I primi tre motivi vertono su una questione comune: i giudici dimerito, tra l’altro, hanno ritenuto che il difensore, avendo ricevutomandato nel 2018, aveva avuto poco tempo per preparare la difesa: [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la causa di opposizione al decretoingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo .3.1.- Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazionedell’articolo 132 c.p.c.Contestano ai giudici di merito di aver ritenuto che il difensore avevaricevuto l’incarico nel 2018, quando era pacificamente emerso dagliCosì argomentano: Ebbene, l’esclusione di profili di colpevolezza,operata dal Tribunale di Varese, si incentra, per quanto rileva ai finidel presente motivo, sull’erroneo ed infondato assunto per cui,avendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricevuto l’incarico solo nell’anno2018, il tempo a sua disposizione non sarebbe stato sufficiente pervalutare questioni non routinarie (p. 94 del ricorso).Il motivo è inammissibile.3 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Intanto, denuncia difetto di motivazione, come parrebbe dalData pubblicazione 23/06/2026riferimento all’articolo 132 c.p.c.; in secondo luogo non coglie la ratiodecidendi, che è quella sopra riportata, e secondo cui il tempoprevisto dalla legge, per l’opposizione a decreto ingiuntivo (v.ordinanza impugnata p. 14), era, di per sé, poco per preparare unadifesa nei termini in cui la pretendevano i ricorrenti.Dunque, non ha inciso sulla ratio decidendi la data effettivadell’incarico.

Ha inciso l’oggettivo termine utile per preparare ladifesa.3.2.- Con il secondo motivo si prospetta, sempre in riferimento allamedesima questione, violazione degli articoli 116 c.p.c. e 140 e 2236c.c.Nuovamente, sotto altro profilo, i ricorrenti contestano ai giudici dimerito di aver ritenuto decisiva la data dell’incarico (2018), con ciòincorrendo in un grave errore di valutazione della prova – emergevainfatti che l’incarico era stato dato il 1.12.2017- e senza tenere contoche a quella data il difensore già conosceva le problematiche dicarattere tecnico che impedivano l’uso del locale e dunque benpoteva predisporre la difesa adeguata.I ricorrenti sostengono che i giudici sono incorsi in un grave erroredi apprezzamento della prova, che giustifica la censura per violazionedell’art. 116 c.p.c.E concludono nel senso che: Così facendo, il Tribunale ha(prodotti con note di trattazione scritta Avv. [OSCURATO:PERSONA] del1°.09.2022, fascicolo primo grado), ossia alle uniche prove, da cuisi evincerebbe la data di conferimento dell’incarico e la connessaconoscenza delle vicende occorse alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha dunque stravolto il significato della prova giungendoa conclusioni insostenibili . (p. 96 del ricorso)E dunque: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si trovava quindi nellecondizioni, anche di tempo, per comprendere le questioni oggetto di4 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026lite (ci si riferisce ovviamente al decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA].,Data pubblicazione 23/06/2026da opporre).

L’errore commesso nell’ordinanza impugnata distravolgimento del significato della prova si è riversato sullaricostruzione del fatto, influenzando irrimediabilmente la decisionein senso negativo (p. 100 del ricorso).Anche questo motivo è inammissibile.Come è evidente, non coglie la ratio della decisione impugnata, chenon assegna valore decisivo, come si è già detto, alla data esatta incui il difensore ha ricevuto l’incarico, ma assume che, comunque, iltempo previsto dalla legge per predisporre la difesa, era di suobreve: [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la causa di opposizione al decretoingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo .Ciò senza tacere del fatto che In tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 32505/2023).In altri termini, la censura qui mossa mira a contestare unapprezzamento in fatto: quello secondo cui, attesa la natura dellacontroversia, il termine dato per predisporre la difesa era comunqueristretto e non consentiva indagini difensive ulteriori.Essendo questa la ratio decidendi, la contestazione circa la data delmandato, è, come si è detto, fuori ratio.3.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 24 dellaCostituzione, 112 c.p.c. e 2697 c.c.Sostengono i ricorrenti che il giudice di merito ha errato nel nonammettere le prove che avrebbero dimostrato quandoeffettivamente è stato rilasciato il mandato, nonché la consegna ditutti i documenti utili ad una proficua difesa.5 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026E dunque concludono che Mal applicando gli artt. 112 c.p.c. eData pubblicazione 23/06/20262697 c.c., il Tribunale ha tratto la conseguenza errata che i ricorrentiavessero conferito il mandato al precedente difensore nell’anno 2018e che pertanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse poco tempo a suadisposizione .Il motivo è inammissibile per le ragioni già viste.La ratio decidendi, qui contestata (una delle tante), è altra, come siè detto in precedenza e rispetto ad essa non è decisiva la data esattadel mandato.Inoltre, la decisione se ammettere o meno le prove è rimessa alladiscrezionalità del giudice di merito e non è censurabile se motivataadeguatamente.4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’articolo 640c.p.c.La tesi dei ricorrenti è che comunque il termine di 40 giorni perproporre opposizione vale per chiunque.

Dunque, non può essereusato ad escludere la responsabilità nel caso concreto.Il motivo è parimenti inammissibile.Non è dato capire quale sia la violazione di legge.

Non di certol’attribuzione alla norma (art. 640 c.p.c.) di un significato errato.

Nonè questo di cui si dolgono i ricorrenti.Sembrerebbe piuttosto che essi lamentino una certa illogicità dellamotivazione: avere fatto leva su un termine di legge per dire chequel termine - solo in questo caso - è breve, quando invece lo èsemmai per chiunque.Ma, se anche così fosse, la censura sarebbe infondata.

Il termine èuguale per tutti, ma non è uguale per tutti la difficoltà dellacontroversia, ossia della difesa da preparare in quel termine, edunque non v’è illogicità nel dire che, pur essendo il termine comunead ogni opposizione a decreto ingiuntivo, in alcuni casi esso èsufficiente ed in altro non lo è.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’articolo 101 c.p.c.6 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenutoData pubblicazione 23/06/2026che la difesa presentasse particolare difficoltà, e che di conseguenzala responsabilità rileva solo per colpa grave.Questo il punto oggetto di censura: È però noto che, per quantoriguarda la responsabilità del prestatore d’opera per condotteimperite che impongano la soluzione di problemi tecnici di specialedifficoltà è configurabile soltanto per dolo o colpa grave (art. 2236c.c.) …” (cfr. pag. 12 dell’ordinanza) .La tesi dei ricorrenti è che nessuna delle parti avevaprospettato la questione della prestazione di particolare difficoltà.

Ilfatto che i giudici del merito l’abbiano invece posta loro d’ufficio hacostituito violazione del contraddittorio che ha impedito ai ricorrentiuna adeguata difesa.In altri termini, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha introdottoautonomamente il tema dell'art. 2236 c.c. (responsabilità limitata aldolo o colpa grave per problemi tecnici di speciale difficoltà),questione mai sollevata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi.Così facendo ha emesso una sentenza «a sorpresa», in violazionedell'art. 101, comma 2, c.p.c.

I ricorrenti richiamano Cass. n.200/2021, Cass. n. 25746/2015 e Cass. n. 13874/2020.Secondo i ricorrenti, Se il Tribunale avesse garantito il diritto alcontraddittorio (ci si limita qui, vista la sede, alle questioniprettamente di diritto), gli odierni ricorrenti avrebbero potutoesporre quanto si dirà nel sesto motivo in punto di imperizia, di nonricorrenza della speciale difficoltà, della ricorrenza comunque dellacolpa grave in ragione delle risultanze desumibili dall’art. 4 delcontratto di locazione, del che infra (p. 105 del ricorso).A sostegno di tale tesi, e dunque a censura della ratio decidendi sulpunto, stanno quindi, il sesto e settimo motivo.5.1.- Il motivo è infondato.In realtà, l’obbligo di preventiva segnalazione sussiste per lequestioni rilevate d’ufficio che introducano un nuovo terreno7 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026decisorio; non opera invece nello stesso modo per la meraData pubblicazione 23/06/2026qualificazione giuridica di fatti già in causa o per questioni chefacciano già parte del thema decidendum (Cass. 22330/2020; Cass.40317/2021).Nel caso presente, il tema della responsabilità professionaledell’avvocato, della diligenza esigibile e dell’eventuale applicazionedell’art. 2236 c.c. emerge già dalle contestazioni dei resistenti inprimo grado e dalla stessa motivazione del Tribunale, che si èpronunciato proprio sulla dedotta imperizia del professionista.

Neconsegue l’infondatezza della tesi secondo cui la decisione è stata “asorpresa”: il profilo della speciale difficoltà appare piuttosto unaqualificazione giuridica interna al tema già discusso.Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022,i resistenti (odierni ricorrenti) avevano espressamente qualificato lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] come «imperizia».

Lo si legge a pagina 19 delricorso: «Si è trattato, però, nel caso in esame, non solo dinegligenza ed imprudenza, ma anche, forse ancor più, di imperizia».E di tale prospettazione si dà atto pagina 10 dell'ordinanzaimpugnata: «I resistenti hanno sostenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] stata imperita», dove conseguentemente, è posto ilproblema della valutazione di tale imperizia: «Si deve premettereche la stessa difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ravasi ha sostenuto che lacolpa nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata comeimperizia» (pag. 12).Ora, la questione dunque della speciale difficoltà della prestazione èla mera conseguenza del tema introdotto dalle stesse parti, ossiadella valutazione della imperizia.

Quando una parte allega che ilprofessionista è stato «imperito», il giudice è tenuto a valutare quellacondotta alla stregua dell'art. 2236 c.c., che per le prestazioniimplicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà limitala responsabilità al dolo o alla colpa grave.8 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Con la conseguenza, dunque, che l’interpretazione dell'art. 2236Data pubblicazione 23/06/2026c.c., e cioè la questione della speciale difficoltà della prestazione, nonè una questione «nuova» rilevata d'ufficio, ma è semmai unaquestione che il giudice deve necessariamente risolvere per decideresulla domanda di accertamento dell'inadempimento per imperizia.Quanto invece alla rilevanza, preannunciata alla fine di tale quintomotivo, della violazione del contradditorio, i ricorrenti rimandano aimotivi successivi, che sono i seguenti.6.- Con il sesto motivo si assume omesso esame di un fatto, decisivoe controverso.Nelle proprie note di trattazione scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver fatto presente ai clienti «che nelcontratto di locazione e, precisamente all'art. 4, era stato dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA] che i locali erano idonei all'uso pattuito e che in particolareerano stati effettuati, prima della sottoscrizione del contratto, gliopportuni accertamenti presso il comune».

Tale circostanza –risultante dal doc. 2.2 di primo grado – rendeva insostenibilel'eccezione di malafede di [OSCURATO:SOCIETA], poiché [OSCURATO:PERSONA] stessa avevacontrattualmente riconosciuto l'idoneità dei locali dopo avereffettuato verifiche.

Di qui l'impossibilità di affermare chel'impostazione della lite non fosse manifestamente errata.6.2.- Invece, con il settimo motivo questa censura è prospettatacome violazione di legge, e segnatamente come violazione degliarticoli 1460 e 2236 c.c.Si osserva nuovamente che il Tribunale ha omesso di valutare chel'indagine richiesta al difensore presupponeva la disamina di uncontratto di locazione (art. 4) e non una complessa valutazionetecnica. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole delle dichiarazioni rese da Modesnel contratto, ha basato l'opposizione sulla malafede di [OSCURATO:SOCIETA],anziché verificare se le ispezioni ASL dipendessero dalla mancanzadell'impiantistica dichiarata nella richiesta di deroga del 28.12.2007.Ciò integra colpa grave in assenza di profili di speciale difficoltà.9 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Entrambi i motivi sono inammissibili.Data pubblicazione 23/06/2026Va premesso che la responsabilità dell’avvocato non si presume dalmero esito sfavorevole della lite; occorre la prova del danno e delnesso causale, da accertarsi con giudizio prognostico sul probabileesito dell’attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere (Cass.15271/2023; Cass. 21045/2024; Cass. 24007/2024).Di conseguenza non è sufficiente indicare quale sarebbe stata lacondotta alternativa da tenere, occorrendo dimostrare che talecondotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno.Il relativo accertamento è l’esito di un giudizio rimesso al giudice dimerito, ed insindacabile se adeguatamente motivato.E dalle difese svolte, una tale allegazione è assente: si dice cosaavrebbe dovuto fare il difensore (prospettare l’annullabilità delcontratto, di compravendita per errore, formulare un’eccezione diinadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., ovvero introdurre altradiversa domanda in tesi ipotizzabile, con correlata domandarisarcitoria (v. p.21 del ricorso, in cui è riportato integralmente l’attodi opposizione a decreto ingiuntivo; v. anche p. 114 del ricorso) manon si dice che, se l’avesse fatto, la lite sarebbe stata diversa, omeglio, non si dà prova del fatto che la condotta alternativa avrebbeportato a diverso esito; ed anzi, nelle note scritte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],pure riportate in ricorso a p. 26, si legge: nel caso di specie nonsi tratta neppure, dunque, in principalità, di vagliare, se e qualeavrebbe dovuto essere la strategia e l’attività difensiva alternativa,e la sua potenziale idoneità nel produrre lo scopo ricercato; si trattainfatti, molto più semplicemente di vagliare ed affermare, che lasoluzione delle questioni giuridiche, affidate all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per quale dal medesimo ideata ed attuata, è stata errata,senza margini di opinabilità, non avendo il medesimo dato corso allepreventive verifiche/ricerche urbanistiche .Ciò detto, dunque, i ricorrenti mirano a censurare la ratio decidendinon tanto nella parte in cui ha ritenuto di speciale difficoltà la difesa10 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026da approntare, ma soprattutto nella parte in cui l’ha ritenutaData pubblicazione 23/06/2026corretta, non affetta da errori giuridici.

E dunque censurano non giàun omesso esame, ma di fatto, la valutazione delle prove, che èinvece è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed èperaltro motivata.In tali termini, la censura è inammissibile in quanto nel giudiziodi responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimentodell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognosticacirca il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto ilnesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevoleche sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quelgiudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a menoche tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente etotalmente errato di modo che la questione posta al giudice delmerito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibilecon il ricorso per cassazione (Cass. 28903/2024).Ed è un tale giudizio che viene infatti qui censurato nel momento incui si sostiene che la strategia difensiva avrebbe dovuto esserediversa, con ciò intendendosi che quella adottata ha causato l’esitonegativo della lite.7.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha escluso responsabilitàdell’avvocato, anche sulla base del fatto che all’esito negativo dellalite avrebbero contribuito gli stessi ricorrenti, i quali non si sonocurati di procurarsi le pratiche amministrative necessarie a faravviare l’attività.Ma, se così fosse, allora, l’avvocato non avrebbe dovutointraprendere la lite: si sarebbe dovuto astenere dal promuoverela causa, perché consapevole della sua insostenibilità, ove debbadarsi per ammessa la rilevanza, sostenuta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],della pregressa negligenza dei clienti .11 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Oppure, il difensore avrebbe dovuto risolvere la questione prima diData pubblicazione 23/06/2026affrontare il giudizio.Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.In primo luogo, lo è in quanto, attesa la rubrica, ed in parte anche ilsuo tenore, parrebbe far valere un difetto di motivazione, che inveceè insussistente: i giudici di merito hanno spiegato perché l’esitonegativo non è addebitabile al difensore, dicendo che in parte èaddebitabile ai ricorrenti, e ne hanno dato motivazione.

Dunque, èrispettato il minimo sufficiente perché una motivazione possa dirsisoddisfatta.Inoltre, è inammissibile per la ragione detta al motivo precedente:che l’accertamento sul nesso di causa tra la difesa svolta e l’esitodella lite è accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, edinsindacabile se adeguatamente motivato.Ma, soprattutto, il motivo è inammissibile perché non togliefondamento alla ratio decidendi: se infatti la condotta da tenere eraquella di non fare affatto l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esitosarebbe stato ugualmente sfavorevole, posto che il decreto sarebbediventato esecutivo, come lo è diventato a seguito del rigetto dellaopposizione.

E dunque non sarebbe cambiato alcunché.8.- Con il nono motivo si prospetta violazione dell’articolo 183 c.p.c.La ratio censurata è la seguente: il difensore [OSCURATO:PERSONA] haimpostato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, nel pocotempo imposto per legge a tale scopo, con tesi giuridiche che nonappaiono manifestamente errate in diritto e ha rinunciato al mandatoprima che potessero essere formulate tutte le istanze istruttorie (p. 14 del provvedimento impugnato).I ricorrenti sostengono che tale affermazione – ossia ildifensore non è responsabile in quanto ha rinunciato al mandatoprima dei termini di cui all’art. 183 - costituisce palese violazionedella regola contenuta in quella norma, in quanto è come dire che12 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026dunque non ha potuto in tal modo formulare nuove domande oData pubblicazione 23/06/2026nuove istanze istruttorie.Ma, una tale affermazione, secondo i ricorrenti, presuppone che neitermini di cui all’art. 183 c.p.c. si possano formulare nuovedomande.

Ed invece possono solo precisarsi.Il difensore, infatti, aveva impostato la domanda come di“malafede”, o meglio di responsabilità precontrattuale dellacontroparte, e dunque ormai il danno era fatto: non si potevarimediare nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., né sotto il profilo dellamodifica della domanda - in quanto quella corretta, come si è visto,secondo i ricorrenti, era la domanda di annullamento per erroreovvero, ad avviso degli stessi, si sarebbe potuto formulareun’eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c. o introdurre altra diversadomanda in tesi ipotizzabile, v. ricorso p. 114) –, e dunque domandeed eccezione nuove non più ammissibili- né si poteva rimediare sottoil profilo istruttorio, poiché qualsiasi prova fosse stata introdotta nonavrebbe potuto supportare la domanda di “malafede”.Il motivo è inammissibile.Non coglie la ratio decidendi.

I giudici di merito non prospettanoaffatto la possibilità di una domanda nuova, che ancora potesse farsi,pur dopo la rinuncia al mandato, e dunque non attribuiscono allanorma un significato che essa non ha.

Non dicono, in altri termini,che, al momento della rinuncia al mandato, ancora si potevaintrodurre una nuova domanda o proporre nuove eccezioni nonrilevabili d’ufficio, così facendo dell’articolo 183 c.p.c. una norma chequella novità autorizza.Né dicono che si potevano fare istanze istruttorie decisive, e, delresto, quelle già avanzate erano state rigettate.Dunque, non c’è violazione alcuna della norma in questione, inquanto non si attribuisce affatto all’articolo 183 c.p.c. il significato diconsentire nuove domande o eccezioni.13 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Altrettanto inammissibile è la censura nella parte in cui si ritiene cheNumero di raccolta generale 21279/2026il danno era stato già fatto proponendo la domanda sbagliaDtata epu bcbhliceaz,io ne 23/06/2026anche ove il difensore avesse proseguito nell’incarico, ormai nonavrebbe più potuto rimediare: con ciò volendo sottolinearel’irrilevanza della subitanea rinuncia, cui invece i giudici hanno datopeso.Sostengono i ricorrenti, infatti, che qualsivoglia consulenzatecnica di parte e/o prova testimoniale nulla avrebbe potutodimostrare in merito alla dedotta mala fede dei cedentidell’azienda (p. 115 del ricorso).Ancora una volta va osservato che in tal modo è qui introdotto unprofilo di responsabilità professionale – avere proposto la domandasbagliata- laddove gli stessi ricorrenti, come già evidenziato, hannosostenuto, nei loro scritti difensivi (v. ricorso p. 26), non essererilevante.Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, infavore del controricorrente, nella misura di 1.200,00 euro, oltre200,00 per esborsi, ed oltre spese generali di legge, ed accessori.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, il 24/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria della Corte diCassazione, e rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di VARESE rep. n.1750/22,Data pubblicazione 23/06/2026r.g. n. 1207/2020, depositata in data1/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I tre ricorrenti hanno acquistato una azienda dalla società Enotriasrl, con l’intento di impiantarci un bar.Tuttavia, i locali destinati a quell’attività, secondo gli acquirenti, nonerano idonei, specialmente da un punto di vista amministrativo edurbanistico a poter ivi svolgere l’attività programmata con laconseguenza che gli acquirenti non hanno corrisposto una parte delprezzo pattuito.La società venditrice ha notificato loro un decreto ingiuntivo, perottenere, per l’appunto, il pagamento di quella rimanente somma;ingiunzione alla quale i ricorrenti si sono opposti, dando incaricoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia ha rinunciato al mandatosubito dopo la prima udienza e prima che scadessero i termini di cuiall’art. 183 c.p.c.Il difensore ha poi agito in giudizio verso gli attuali ricorrenti perpretendere il pagamento dei suoi compensi ed in quel giudizio i clientisi sono difesi contestandogli di avere mal condotto la difesa e,dunque, la responsabilità per l’esito negativo della opposizione, cheè stata rigettata.In particolare, hanno contestato all’avvocato di avere fattol’opposizione senza un preventivo vaglio della documentazione in suopossesso e senza una adeguata corrispondenza con i clienti.Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ha riconosciuto ildiritto al compenso, rigettando l’eccezione riconvenzionale diresponsabilità del difensore.Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte dellasocietà e dei due soci, con nove motivi di ricorso, illustrati da2 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026memoria. Di tale ricorso chiede il rigetto l’intimato, costituitosi conData pubblicazione 23/06/2026controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.Intanto, la questione che il difensore ha dovuto affrontare non era diordinaria ma di particolare difficoltà, ed egli ebbe poco tempo perpredisporre la difesa; inoltre, non si ravvisano nella sua strategiaerrori giuridici o professionali decisivi; infine, egli ha rinunciato almandato subito dopo la prima udienza e prima che scadesse iltermine per le istanze istruttorie.2.- Questa ratio è contestata con nove motivi.3.- I primi tre motivi vertono su una questione comune: i giudici dimerito, tra l’altro, hanno ritenuto che il difensore, avendo ricevutomandato nel 2018, aveva avuto poco tempo per preparare la difesa: [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la causa di opposizione al decretoingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo .3.1.- Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazionedell’articolo 132 c.p.c.Contestano ai giudici di merito di aver ritenuto che il difensore avevaricevuto l’incarico nel 2018, quando era pacificamente emerso dagliCosì argomentano: Ebbene, l’esclusione di profili di colpevolezza,operata dal Tribunale di Varese, si incentra, per quanto rileva ai finidel presente motivo, sull’erroneo ed infondato assunto per cui,avendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricevuto l’incarico solo nell’anno2018, il tempo a sua disposizione non sarebbe stato sufficiente pervalutare questioni non routinarie (p. 94 del ricorso).Il motivo è inammissibile.3 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Intanto, denuncia difetto di motivazione, come parrebbe dalData pubblicazione 23/06/2026riferimento all’articolo 132 c.p.c.; in secondo luogo non coglie la ratiodecidendi, che è quella sopra riportata, e secondo cui il tempoprevisto dalla legge, per l’opposizione a decreto ingiuntivo (v.ordinanza impugnata p. 14), era, di per sé, poco per preparare unadifesa nei termini in cui la pretendevano i ricorrenti.Dunque, non ha inciso sulla ratio decidendi la data effettivadell’incarico. Ha inciso l’oggettivo termine utile per preparare ladifesa.3.2.- Con il secondo motivo si prospetta, sempre in riferimento allamedesima questione, violazione degli articoli 116 c.p.c. e 140 e 2236c.c.Nuovamente, sotto altro profilo, i ricorrenti contestano ai giudici dimerito di aver ritenuto decisiva la data dell’incarico (2018), con ciòincorrendo in un grave errore di valutazione della prova – emergevainfatti che l’incarico era stato dato il 1.12.2017- e senza tenere contoche a quella data il difensore già conosceva le problematiche dicarattere tecnico che impedivano l’uso del locale e dunque benpoteva predisporre la difesa adeguata.I ricorrenti sostengono che i giudici sono incorsi in un grave erroredi apprezzamento della prova, che giustifica la censura per violazionedell’art. 116 c.p.c.E concludono nel senso che: Così facendo, il Tribunale ha(prodotti con note di trattazione scritta Avv. [OSCURATO:PERSONA] del1°.09.2022, fascicolo primo grado), ossia alle uniche prove, da cuisi evincerebbe la data di conferimento dell’incarico e la connessaconoscenza delle vicende occorse alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha dunque stravolto il significato della prova giungendoa conclusioni insostenibili . (p. 96 del ricorso)E dunque: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si trovava quindi nellecondizioni, anche di tempo, per comprendere le questioni oggetto di4 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026lite (ci si riferisce ovviamente al decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA].,Data pubblicazione 23/06/2026da opporre). L’errore commesso nell’ordinanza impugnata distravolgimento del significato della prova si è riversato sullaricostruzione del fatto, influenzando irrimediabilmente la decisionein senso negativo (p. 100 del ricorso).Anche questo motivo è inammissibile.Come è evidente, non coglie la ratio della decisione impugnata, chenon assegna valore decisivo, come si è già detto, alla data esatta incui il difensore ha ricevuto l’incarico, ma assume che, comunque, iltempo previsto dalla legge per predisporre la difesa, era di suobreve: [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la causa di opposizione al decretoingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo .Ciò senza tacere del fatto che In tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 32505/2023).In altri termini, la censura qui mossa mira a contestare unapprezzamento in fatto: quello secondo cui, attesa la natura dellacontroversia, il termine dato per predisporre la difesa era comunqueristretto e non consentiva indagini difensive ulteriori.Essendo questa la ratio decidendi, la contestazione circa la data delmandato, è, come si è detto, fuori ratio.3.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 24 dellaCostituzione, 112 c.p.c. e 2697 c.c.Sostengono i ricorrenti che il giudice di merito ha errato nel nonammettere le prove che avrebbero dimostrato quandoeffettivamente è stato rilasciato il mandato, nonché la consegna ditutti i documenti utili ad una proficua difesa.5 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026E dunque concludono che Mal applicando gli artt. 112 c.p.c. eData pubblicazione 23/06/20262697 c.c., il Tribunale ha tratto la conseguenza errata che i ricorrentiavessero conferito il mandato al precedente difensore nell’anno 2018e che pertanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse poco tempo a suadisposizione .Il motivo è inammissibile per le ragioni già viste.La ratio decidendi, qui contestata (una delle tante), è altra, come siè detto in precedenza e rispetto ad essa non è decisiva la data esattadel mandato.Inoltre, la decisione se ammettere o meno le prove è rimessa alladiscrezionalità del giudice di merito e non è censurabile se motivataadeguatamente.4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’articolo 640c.p.c.La tesi dei ricorrenti è che comunque il termine di 40 giorni perproporre opposizione vale per chiunque. Dunque, non può essereusato ad escludere la responsabilità nel caso concreto.Il motivo è parimenti inammissibile.Non è dato capire quale sia la violazione di legge. Non di certol’attribuzione alla norma (art. 640 c.p.c.) di un significato errato. Nonè questo di cui si dolgono i ricorrenti.Sembrerebbe piuttosto che essi lamentino una certa illogicità dellamotivazione: avere fatto leva su un termine di legge per dire chequel termine - solo in questo caso - è breve, quando invece lo èsemmai per chiunque.Ma, se anche così fosse, la censura sarebbe infondata. Il termine èuguale per tutti, ma non è uguale per tutti la difficoltà dellacontroversia, ossia della difesa da preparare in quel termine, edunque non v’è illogicità nel dire che, pur essendo il termine comunead ogni opposizione a decreto ingiuntivo, in alcuni casi esso èsufficiente ed in altro non lo è.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’articolo 101 c.p.c.6 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenutoData pubblicazione 23/06/2026che la difesa presentasse particolare difficoltà, e che di conseguenzala responsabilità rileva solo per colpa grave.Questo il punto oggetto di censura: È però noto che, per quantoriguarda la responsabilità del prestatore d’opera per condotteimperite che impongano la soluzione di problemi tecnici di specialedifficoltà è configurabile soltanto per dolo o colpa grave (art. 2236c.c.) …” (cfr. pag. 12 dell’ordinanza) .La tesi dei ricorrenti è che nessuna delle parti avevaprospettato la questione della prestazione di particolare difficoltà. Ilfatto che i giudici del merito l’abbiano invece posta loro d’ufficio hacostituito violazione del contraddittorio che ha impedito ai ricorrentiuna adeguata difesa.In altri termini, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha introdottoautonomamente il tema dell'art. 2236 c.c. (responsabilità limitata aldolo o colpa grave per problemi tecnici di speciale difficoltà),questione mai sollevata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi.Così facendo ha emesso una sentenza «a sorpresa», in violazionedell'art. 101, comma 2, c.p.c. I ricorrenti richiamano Cass. n.200/2021, Cass. n. 25746/2015 e Cass. n. 13874/2020.Secondo i ricorrenti, Se il Tribunale avesse garantito il diritto alcontraddittorio (ci si limita qui, vista la sede, alle questioniprettamente di diritto), gli odierni ricorrenti avrebbero potutoesporre quanto si dirà nel sesto motivo in punto di imperizia, di nonricorrenza della speciale difficoltà, della ricorrenza comunque dellacolpa grave in ragione delle risultanze desumibili dall’art. 4 delcontratto di locazione, del che infra (p. 105 del ricorso).A sostegno di tale tesi, e dunque a censura della ratio decidendi sulpunto, stanno quindi, il sesto e settimo motivo.5.1.- Il motivo è infondato.In realtà, l’obbligo di preventiva segnalazione sussiste per lequestioni rilevate d’ufficio che introducano un nuovo terreno7 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026decisorio; non opera invece nello stesso modo per la meraData pubblicazione 23/06/2026qualificazione giuridica di fatti già in causa o per questioni chefacciano già parte del thema decidendum (Cass. 22330/2020; Cass.40317/2021).Nel caso presente, il tema della responsabilità professionaledell’avvocato, della diligenza esigibile e dell’eventuale applicazionedell’art. 2236 c.c. emerge già dalle contestazioni dei resistenti inprimo grado e dalla stessa motivazione del Tribunale, che si èpronunciato proprio sulla dedotta imperizia del professionista. Neconsegue l’infondatezza della tesi secondo cui la decisione è stata “asorpresa”: il profilo della speciale difficoltà appare piuttosto unaqualificazione giuridica interna al tema già discusso.Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022,i resistenti (odierni ricorrenti) avevano espressamente qualificato lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] come «imperizia». Lo si legge a pagina 19 delricorso: «Si è trattato, però, nel caso in esame, non solo dinegligenza ed imprudenza, ma anche, forse ancor più, di imperizia».E di tale prospettazione si dà atto pagina 10 dell'ordinanzaimpugnata: «I resistenti hanno sostenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] stata imperita», dove conseguentemente, è posto ilproblema della valutazione di tale imperizia: «Si deve premettereche la stessa difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ravasi ha sostenuto che lacolpa nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata comeimperizia» (pag. 12).Ora, la questione dunque della speciale difficoltà della prestazione èla mera conseguenza del tema introdotto dalle stesse parti, ossiadella valutazione della imperizia. Quando una parte allega che ilprofessionista è stato «imperito», il giudice è tenuto a valutare quellacondotta alla stregua dell'art. 2236 c.c., che per le prestazioniimplicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà limitala responsabilità al dolo o alla colpa grave.8 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Con la conseguenza, dunque, che l’interpretazione dell'art. 2236Data pubblicazione 23/06/2026c.c., e cioè la questione della speciale difficoltà della prestazione, nonè una questione «nuova» rilevata d'ufficio, ma è semmai unaquestione che il giudice deve necessariamente risolvere per decideresulla domanda di accertamento dell'inadempimento per imperizia.Quanto invece alla rilevanza, preannunciata alla fine di tale quintomotivo, della violazione del contradditorio, i ricorrenti rimandano aimotivi successivi, che sono i seguenti.6.- Con il sesto motivo si assume omesso esame di un fatto, decisivoe controverso.Nelle proprie note di trattazione scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver fatto presente ai clienti «che nelcontratto di locazione e, precisamente all'art. 4, era stato dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA] che i locali erano idonei all'uso pattuito e che in particolareerano stati effettuati, prima della sottoscrizione del contratto, gliopportuni accertamenti presso il comune». Tale circostanza –risultante dal doc. 2.2 di primo grado – rendeva insostenibilel'eccezione di malafede di [OSCURATO:SOCIETA], poiché [OSCURATO:PERSONA] stessa avevacontrattualmente riconosciuto l'idoneità dei locali dopo avereffettuato verifiche. Di qui l'impossibilità di affermare chel'impostazione della lite non fosse manifestamente errata.6.2.- Invece, con il settimo motivo questa censura è prospettatacome violazione di legge, e segnatamente come violazione degliarticoli 1460 e 2236 c.c.Si osserva nuovamente che il Tribunale ha omesso di valutare chel'indagine richiesta al difensore presupponeva la disamina di uncontratto di locazione (art. 4) e non una complessa valutazionetecnica. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole delle dichiarazioni rese da Modesnel contratto, ha basato l'opposizione sulla malafede di [OSCURATO:SOCIETA],anziché verificare se le ispezioni ASL dipendessero dalla mancanzadell'impiantistica dichiarata nella richiesta di deroga del 28.12.2007.Ciò integra colpa grave in assenza di profili di speciale difficoltà.9 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Entrambi i motivi sono inammissibili.Data pubblicazione 23/06/2026Va premesso che la responsabilità dell’avvocato non si presume dalmero esito sfavorevole della lite; occorre la prova del danno e delnesso causale, da accertarsi con giudizio prognostico sul probabileesito dell’attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere (Cass.15271/2023; Cass. 21045/2024; Cass. 24007/2024).Di conseguenza non è sufficiente indicare quale sarebbe stata lacondotta alternativa da tenere, occorrendo dimostrare che talecondotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno.Il relativo accertamento è l’esito di un giudizio rimesso al giudice dimerito, ed insindacabile se adeguatamente motivato.E dalle difese svolte, una tale allegazione è assente: si dice cosaavrebbe dovuto fare il difensore (prospettare l’annullabilità delcontratto, di compravendita per errore, formulare un’eccezione diinadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., ovvero introdurre altradiversa domanda in tesi ipotizzabile, con correlata domandarisarcitoria (v. p.21 del ricorso, in cui è riportato integralmente l’attodi opposizione a decreto ingiuntivo; v. anche p. 114 del ricorso) manon si dice che, se l’avesse fatto, la lite sarebbe stata diversa, omeglio, non si dà prova del fatto che la condotta alternativa avrebbeportato a diverso esito; ed anzi, nelle note scritte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],pure riportate in ricorso a p. 26, si legge: nel caso di specie nonsi tratta neppure, dunque, in principalità, di vagliare, se e qualeavrebbe dovuto essere la strategia e l’attività difensiva alternativa,e la sua potenziale idoneità nel produrre lo scopo ricercato; si trattainfatti, molto più semplicemente di vagliare ed affermare, che lasoluzione delle questioni giuridiche, affidate all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per quale dal medesimo ideata ed attuata, è stata errata,senza margini di opinabilità, non avendo il medesimo dato corso allepreventive verifiche/ricerche urbanistiche .Ciò detto, dunque, i ricorrenti mirano a censurare la ratio decidendinon tanto nella parte in cui ha ritenuto di speciale difficoltà la difesa10 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026da approntare, ma soprattutto nella parte in cui l’ha ritenutaData pubblicazione 23/06/2026corretta, non affetta da errori giuridici. E dunque censurano non giàun omesso esame, ma di fatto, la valutazione delle prove, che èinvece è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed èperaltro motivata.In tali termini, la censura è inammissibile in quanto nel giudiziodi responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimentodell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognosticacirca il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto ilnesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevoleche sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quelgiudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a menoche tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente etotalmente errato di modo che la questione posta al giudice delmerito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibilecon il ricorso per cassazione (Cass. 28903/2024).Ed è un tale giudizio che viene infatti qui censurato nel momento incui si sostiene che la strategia difensiva avrebbe dovuto esserediversa, con ciò intendendosi che quella adottata ha causato l’esitonegativo della lite.7.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha escluso responsabilitàdell’avvocato, anche sulla base del fatto che all’esito negativo dellalite avrebbero contribuito gli stessi ricorrenti, i quali non si sonocurati di procurarsi le pratiche amministrative necessarie a faravviare l’attività.Ma, se così fosse, allora, l’avvocato non avrebbe dovutointraprendere la lite: si sarebbe dovuto astenere dal promuoverela causa, perché consapevole della sua insostenibilità, ove debbadarsi per ammessa la rilevanza, sostenuta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],della pregressa negligenza dei clienti .11 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026Oppure, il difensore avrebbe dovuto risolvere la questione prima diData pubblicazione 23/06/2026affrontare il giudizio.Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.In primo luogo, lo è in quanto, attesa la rubrica, ed in parte anche ilsuo tenore, parrebbe far valere un difetto di motivazione, che inveceè insussistente: i giudici di merito hanno spiegato perché l’esitonegativo non è addebitabile al difensore, dicendo che in parte èaddebitabile ai ricorrenti, e ne hanno dato motivazione. Dunque, èrispettato il minimo sufficiente perché una motivazione possa dirsisoddisfatta.Inoltre, è inammissibile per la ragione detta al motivo precedente:che l’accertamento sul nesso di causa tra la difesa svolta e l’esitodella lite è accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, edinsindacabile se adeguatamente motivato.Ma, soprattutto, il motivo è inammissibile perché non togliefondamento alla ratio decidendi: se infatti la condotta da tenere eraquella di non fare affatto l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esitosarebbe stato ugualmente sfavorevole, posto che il decreto sarebbediventato esecutivo, come lo è diventato a seguito del rigetto dellaopposizione. E dunque non sarebbe cambiato alcunché.8.- Con il nono motivo si prospetta violazione dell’articolo 183 c.p.c.La ratio censurata è la seguente: il difensore [OSCURATO:PERSONA] haimpostato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, nel pocotempo imposto per legge a tale scopo, con tesi giuridiche che nonappaiono manifestamente errate in diritto e ha rinunciato al mandatoprima che potessero essere formulate tutte le istanze istruttorie (p. 14 del provvedimento impugnato).I ricorrenti sostengono che tale affermazione – ossia ildifensore non è responsabile in quanto ha rinunciato al mandatoprima dei termini di cui all’art. 183 - costituisce palese violazionedella regola contenuta in quella norma, in quanto è come dire che12 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Numero di raccolta generale 21279/2026dunque non ha potuto in tal modo formulare nuove domande oData pubblicazione 23/06/2026nuove istanze istruttorie.Ma, una tale affermazione, secondo i ricorrenti, presuppone che neitermini di cui all’art. 183 c.p.c. si possano formulare nuovedomande. Ed invece possono solo precisarsi.Il difensore, infatti, aveva impostato la domanda come di“malafede”, o meglio di responsabilità precontrattuale dellacontroparte, e dunque ormai il danno era fatto: non si potevarimediare nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., né sotto il profilo dellamodifica della domanda - in quanto quella corretta, come si è visto,secondo i ricorrenti, era la domanda di annullamento per erroreovvero, ad avviso degli stessi, si sarebbe potuto formulareun’eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c. o introdurre altra diversadomanda in tesi ipotizzabile, v. ricorso p. 114) –, e dunque domandeed eccezione nuove non più ammissibili- né si poteva rimediare sottoil profilo istruttorio, poiché qualsiasi prova fosse stata introdotta nonavrebbe potuto supportare la domanda di “malafede”.Il motivo è inammissibile.Non coglie la ratio decidendi. I giudici di merito non prospettanoaffatto la possibilità di una domanda nuova, che ancora potesse farsi,pur dopo la rinuncia al mandato, e dunque non attribuiscono allanorma un significato che essa non ha. Non dicono, in altri termini,che, al momento della rinuncia al mandato, ancora si potevaintrodurre una nuova domanda o proporre nuove eccezioni nonrilevabili d’ufficio, così facendo dell’articolo 183 c.p.c. una norma chequella novità autorizza.Né dicono che si potevano fare istanze istruttorie decisive, e, delresto, quelle già avanzate erano state rigettate.Dunque, non c’è violazione alcuna della norma in questione, inquanto non si attribuisce affatto all’articolo 183 c.p.c. il significato diconsentire nuove domande o eccezioni.13 di 14Numero registro generale 3712/2023Numero sezionale 3748/2025Altrettanto inammissibile è la censura nella parte in cui si ritiene cheNumero di raccolta generale 21279/2026il danno era stato già fatto proponendo la domanda sbagliaDtata epu bcbhliceaz,io ne 23/06/2026anche ove il difensore avesse proseguito nell’incarico, ormai nonavrebbe più potuto rimediare: con ciò volendo sottolinearel’irrilevanza della subitanea rinuncia, cui invece i giudici hanno datopeso.Sostengono i ricorrenti, infatti, che qualsivoglia consulenzatecnica di parte e/o prova testimoniale nulla avrebbe potutodimostrare in merito alla dedotta mala fede dei cedentidell’azienda (p. 115 del ricorso).Ancora una volta va osservato che in tal modo è qui introdotto unprofilo di responsabilità professionale – avere proposto la domandasbagliata- laddove gli stessi ricorrenti, come già evidenziato, hannosostenuto, nei loro scritti difensivi (v. ricorso p. 26), non essererilevante.Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, infavore del controricorrente, nella misura di 1.200,00 euro, oltre200,00 per esborsi, ed oltre spese generali di legge, ed accessori.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, il 24/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA14 di 14