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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 15271/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10222/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore S peciale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata preso lo studio del medesimo in Roma , Lungotevere della Vittoria 5; -controricorrente - avverso la sentenza n. 276/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità professionale per avere la stessa ritardato la proposizione al Tribunale di Padova di una domanda di reintegra dell’attore nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c. ed aver, con tale condotta, determinato il rigetto della domanda per assenza dei presupposti d’urgenza e mancata illustrazione del periculum in mora; l’attore allegò anche che, revocato il mandato professionale alla Gasparini, era riuscito a vincere la causa in appello con un altro difensore e ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro; la convenuta si costituì in giudizio affermando di aver ricevuto in ritardo la documentazione necessaria per inoltrare il ricorso e chiese la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione; il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato la tempestiva consegna della documentazione alla professionista all’atto del conferimento dell’incarico e che, in ogni caso, la domanda sarebbe stata rigettata per avere il giudice ritenuto legittimamente apposto un termine sul contratto di lavoro; a seguito di appello, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l’appellante non avevaottemperato all’onere, su di lui gravante , di dimostrare l’avvenuta tempestiva consegna della documentazione necessaria per la presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e che la proposizione del ricorso solo nel giugno del 2012 eraimputabile ad un colpevole ritardo dell’appellata nell’esperimento della procedura d’urgenza; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c.; il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. -il ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia ritenuto fosse onere del cliente danneggiato dare la prova della tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria alla presentazione del ricorso anziché ritenere gravante sul difensore, sia al momento dell’incarico sia nel corso del giudizio, l’onere di provare di aver richiesto e sollecitato al cliente la consegna della documentazione necessaria per il ricorso, in ragione del dovere d’informazione e sollecitazione rientrante nella prestazione professionale del legale; con il secondo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., riguardante la tempestiva messa a disposizione della documentazione richiesta dall’avvocato per la promozione del ricorso ex art. 700 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia omesso di valutare il fatto decisivo costituito dalla circostanza che, essendo il Lahoucine all’estero e non avendo nessun altro, al suo posto, consegnato al legale la documentazione richiesta, ne discendeva che tale documentazione doveva ritenersi essere stata consegnata tempestivamente; con il terzo motivo di ricorso - omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.,con riguardo alla mancata risposta all’interrogatorio formale della convenuta per giustificato motivo ex art. 232 co. 2 cpc- il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che il legale, per contrastare le pretese attoree, avrebbe potuto rispondere all’interrogatorio formale deferitole dall’attore, e non abbia considerato che la Gasperini non si era presentata all’udienza allegando un concomitante impegno professionale e la stessa udienza non era stata rifissata per lo stesso incombente; il Collegio ritiene che, mentre il secondo ed il terzo motivo di ricorso siano inammissibili perché entrambi prospettati quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1 n.5 c.p.c. in violazione dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c. , che preclude il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 avverso una pronuncia cd.

“doppia conforme”, il primo motivo di ricorso debba essere accolto; i giudici del merito hanno statuito che, a fronte di una pronuncia di rigetto di un ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. per mancata illustrazione del periculum in mora, fosse onere del cliente dimostrare di aver consegnato tempestivamente la documentazione necessaria per la presentazione del ricorso e non anche onere del legale dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione di diligenza e correttezza nell’esplicazione del mandato professionale, mediante l’assolvimento dei doveri di informazione e di sollecitazione propri della professione; questa statuizione contrasta con la natura contrattuale dellaprestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, e con la giurisprudenza di questa Corte che, nell’affermare che la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma,e 2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale, pongono a carico del medesimo l’onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione; si legge, infatti , nella pronuncia Cass., 3, n. 19520 del 19/7/2019, che n ell ’ adempimento dell ’ incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo l’avvocato tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole; che, a tal fine , incombe sul profession ista l ’ onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio, da parte del cliente , delle procure necessarie all’esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità di queste ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (si vedano, a conferma della ampiezza degli obblighi di diligenza gravanti sul legale, anche Cass., 3, n. 8494 del 6/5/2020 e Cass., n. 2638 del 2019); in base a questi principi si deve affermare che è onere dell’avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso e l’onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso e non anche essere posto a carico del cliente; ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito in modo difforme rispetto a questi principi, deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizionepersonale, la quale deciderà il merito attenendosi ai principi indicati nella presente decisione e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione personale, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10222/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore S peciale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata preso lo studio del medesimo in Roma , Lungotevere della Vittoria 5; -controricorrente - avverso la sentenza n. 276/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità professionale per avere la stessa ritardato la proposizione al Tribunale di Padova di una domanda di reintegra dell’attore nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c. ed aver, con tale condotta, determinato il rigetto della domanda per assenza dei presupposti d’urgenza e mancata illustrazione del periculum in mora; l’attore allegò anche che, revocato il mandato professionale alla Gasparini, era riuscito a vincere la causa in appello con un altro difensore e ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro; la convenuta si costituì in giudizio affermando di aver ricevuto in ritardo la documentazione necessaria per inoltrare il ricorso e chiese la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione; il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato la tempestiva consegna della documentazione alla professionista all’atto del conferimento dell’incarico e che, in ogni caso, la domanda sarebbe stata rigettata per avere il giudice ritenuto legittimamente apposto un termine sul contratto di lavoro; a seguito di appello, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l’appellante non avevaottemperato all’onere, su di lui gravante , di dimostrare l’avvenuta tempestiva consegna della documentazione necessaria per la presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e che la proposizione del ricorso solo nel giugno del 2012 eraimputabile ad un colpevole ritardo dell’appellata nell’esperimento della procedura d’urgenza; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c.; il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. -il ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia ritenuto fosse onere del cliente danneggiato dare la prova della tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria alla presentazione del ricorso anziché ritenere gravante sul difensore, sia al momento dell’incarico sia nel corso del giudizio, l’onere di provare di aver richiesto e sollecitato al cliente la consegna della documentazione necessaria per il ricorso, in ragione del dovere d’informazione e sollecitazione rientrante nella prestazione professionale del legale; con il secondo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., riguardante la tempestiva messa a disposizione della documentazione richiesta dall’avvocato per la promozione del ricorso ex art. 700 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia omesso di valutare il fatto decisivo costituito dalla circostanza che, essendo il Lahoucine all’estero e non avendo nessun altro, al suo posto, consegnato al legale la documentazione richiesta, ne discendeva che tale documentazione doveva ritenersi essere stata consegnata tempestivamente; con il terzo motivo di ricorso - omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.,con riguardo alla mancata risposta all’interrogatorio formale della convenuta per giustificato motivo ex art. 232 co. 2 cpc- il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che il legale, per contrastare le pretese attoree, avrebbe potuto rispondere all’interrogatorio formale deferitole dall’attore, e non abbia considerato che la Gasperini non si era presentata all’udienza allegando un concomitante impegno professionale e la stessa udienza non era stata rifissata per lo stesso incombente; il Collegio ritiene che, mentre il secondo ed il terzo motivo di ricorso siano inammissibili perché entrambi prospettati quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1 n.5 c.p.c. in violazione dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c. , che preclude il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 avverso una pronuncia cd. “doppia conforme”, il primo motivo di ricorso debba essere accolto; i giudici del merito hanno statuito che, a fronte di una pronuncia di rigetto di un ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. per mancata illustrazione del periculum in mora, fosse onere del cliente dimostrare di aver consegnato tempestivamente la documentazione necessaria per la presentazione del ricorso e non anche onere del legale dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione di diligenza e correttezza nell’esplicazione del mandato professionale, mediante l’assolvimento dei doveri di informazione e di sollecitazione propri della professione; questa statuizione contrasta con la natura contrattuale dellaprestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, e con la giurisprudenza di questa Corte che, nell’affermare che la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma,e 2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale, pongono a carico del medesimo l’onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione; si legge, infatti , nella pronuncia Cass., 3, n. 19520 del 19/7/2019, che n ell ’ adempimento dell ’ incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo l’avvocato tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole; che, a tal fine , incombe sul profession ista l ’ onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio, da parte del cliente , delle procure necessarie all’esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità di queste ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (si vedano, a conferma della ampiezza degli obblighi di diligenza gravanti sul legale, anche Cass., 3, n. 8494 del 6/5/2020 e Cass., n. 2638 del 2019); in base a questi principi si deve affermare che è onere dell’avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso e l’onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso e non anche essere posto a carico del cliente; ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito in modo difforme rispetto a questi principi, deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizionepersonale, la quale deciderà il merito attenendosi ai principi indicati nella presente decisione e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione personale, anche
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