CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata -avverso l’ordinanza (indicata dal ricorrente come decreto) del Tribunale diGrosseto cron. n. 9891/2023, relativa al processo nrg. 1542/2022depositata il 19/10/2023.Numero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Grosseto ha ingiunto al sig. [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] di Euro 17.642,29 oltre interessi e spese, quale compensospettante all'avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui la donna era erede, in quanto figlia,per l'assistenza professionale prestata nel procedimento civile R.G. n.23534/2005 svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Grosseto.Ciò in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito incarico all'avv. [OSCURATO:PERSONA] peragire nei confronti della società I [OSCURATO:SOCIETA]., versando un acconto di Euro1.200,00. Il giudizio si era concluso negativamente per il [OSCURATO:PERSONA].2.-Costui ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo articolando tremotivi. Intanto, ha eccepito la mancanza di prova scritta richiesta dall'art.636 c.p.c. (parere di congruità dell'ordine professionale).In secondo luogo, ha eccepito la violazione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] degliobblighi di informazione, dissuasione e sollecitazione documentale.Infine, ha sostenuto di non dovere l'IVA richiesta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Contestualmente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale per ilrisarcimento del danno di Euro 19.595,95 (spese del giudizio perduto),sostenendo che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva informato dell'infondatezza delledomande; non gli aveva chiesto i documenti necessari per coltivareutilmente le domande; non lo aveva dissuaso dall'intraprendere un giudiziopalesemente infondato.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita ed ha chiamato in causa la compagnia diassicurazione [OSCURATO:SOCIETA], che, da un lato, ha aderito alleposizioni dell’opposta, per altro verso, ha eccepito la parziale inoperativitàdella polizza.Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., il decreto ingiuntivo perNumero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026compensi professionali richiede, da un lato, la produzione della parcelladelle spese e prestazioni munita della sottoscrizione del ricorrente, e, peraltro verso, il parere della competente associazione professionale.Ed ha osservato che, in assenza di tali requisiti, il decreto deve essererevocato.Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la mancanza del parere dell'ordineprofessionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e deidiritti può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo delregolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudicedell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla basedi ogni elemento versato in atti .Ossia, secondo il giudice di merito, l'opposizione a decreto ingiuntivointroduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale si discute dellafondatezza del credito, non della ritualità dell'emissione del provvedimento.E di conseguenza ha accertato che il credito era comunque fondato.Per contro, ha escluso responsabilità professionale dell’avvocato, e dunqueha rigettato la domanda riconvenzionale.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi e memoria. Si oppone all’accoglimento la [OSCURATO:PERSONA], con controricorso ememoria, con cui si limita a riportarsi al controricorso. E’ rimasta contumacela società di assicurazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 2236 e 2697 c.c.Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo accertato che la dott.ssaCorsi non aveva provato l'adempimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al dovere diinformazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sui possibili esiti infausti della causa, nonchél'adempimento dell’obbligo di dissuasione dall'intraprendere il giudizio e diNumero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026sollecitazione documentale (richiesta dei documenti necessari per sostenerele domande), ha tuttavia rigettato la domanda del cliente.Per contro, avrebbe dovuto accogliere integralmente l'opposizione edichiarare che nulla era dovuto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece di condannare il Ferrinial pagamento di Euro 12.230,00.Il ricorrente richiama la giurisprudenza consolidata della Cassazionesecondo cui nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri diinformazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deveadempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suosvolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni riscontrateostative al raggiungimento del risultato e/o produttive di un rischio diconseguenze negative o dannose .Ed osserva che spetta al professionista l'onere di dimostrare i terminidell'accordo raggiunto con il cliente e l'attività consultiva svolta, risultandoinsufficiente il rilascio della procura ad litem.Il ricorrente contesta specificamente l'argomentazione del Tribunalesecondo cui il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato una raccomandata alla “IMolini” prima di rivolgersi all'avvocato, il fatto che avesse sottoscritto laprocura, sarebbero elementi rilevanti per escludere la responsabilitàdell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente obietta che tali circostanze sono irrilevanti perché non potevaegli avere le nozioni necessarie per valutare l'esistenza dei requisiti perl'accoglimento delle domande, e dunque la sua condotta è stata viziata aborigine dall'inadempimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi informativi edissuasivi.Tra l’altro, secondo il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanderisarcitorie nei confronti della società I [OSCURATO:SOCIETA]. senza essere in possessodegli elementi probatori necessari per sostenerle e senza averli richiesti alcliente, violando l'obbligo di sollecitazione documentale sancito dallagiurisprudenza (Cass. n. 15271/2023), secondo cui tra gli obblighiNumero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente aconsegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, ilcui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare.1.1.- Il motivo è inammissibile.Intanto, coglie la ratio decidendi.Ed infatti, la decisione impugnata ha osservato che, pur in presenza di uninadempimento da parte del difensore agli obblighi informativi- e nel casopresente non era stato dimostrato che il difensore avesse fornito al cliente“un’adeguata informativa” dei rischi di soccombenza e del tentativo didissuaderlo dall’intraprendere la causa- tuttavia quell’inadempimento, perprodurre obbligo di risarcimento, deve aver dato causa al danno, altrimentinon è rilevante.E la decisione impugnata (pp. 5-6-) ha accertato di conseguenza che alcunrilievo causale ha avuto quella omissione, posto che, per un verso, ilricorrente era informato di suo, per altro verso, l’azione intrapresa daldifensore non era pretestuosa ab origine tanto è vero che il rigetto delledomande risarcitorie costituì il frutto di una ponderata valutazione delleprove testimoniali assunte dal Giudice istruttore (p. 6).In altri termini, la ratio decidendi è nel senso che, pure ammesso uninadempimento (agli obblighi informativi), esso non ha inciso sul dannolamentato, non è stato cioè la causa del rigetto della domanda.Questa ratio non è contestata, poiché il ricorrente si limita a dolersidell’inadempimento, ma alcunché dice sulla sua efficienza causale, asmentita della ratio decidendi.Inoltre, l’accertamento di tale nesso, così come l’accertamentodell’inadempimento, costituisce accertamento di un fatto che è rimesso allavalutazione del giudice e non è sindacabile qui se non per difetto assolutodi motivazione.Numero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/20262.- Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 2236 e 2697 c.c., questa volta in relazione al rigetto delladomanda riconvenzionale.Il ricorrente lamenta che il Tribunale, per le medesime motivazioni espostenel primo motivo, ha erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale dirisarcimento del danno.Il ricorrente richiama l'orientamento consolidato della Cassazione (Cass. n.10864/2023) secondo cui la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non puòravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazioneprofessionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudiziolamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un dannovi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto ilcomportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici,avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.Ne trae la conclusione che il nesso causale è evidente: se l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avessecorrettamente informato il sig. [OSCURATO:PERSONA] che non vi erano i presupposti e idocumenti per coltivare utilmente le domande e lo avesse dissuasodall'intraprendere il giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subìto la condanna allespese.2.1.- Il motivo è inammissibile, al pari del precedente.Infatti, la domanda riconvenzionale era basata sugli stessi argomenti afondamento delle eccezioni, consistenti, come si è visto, essenzialmentenell’inadempimento da parte dell’avvocato degli obblighi di informazione delcliente e di dissuasione del medesimo dall’intraprende la lite.Come, si è visto la ratio decidendi è nel senso che, sebbene i due obblighisiano rimasti inadempiuti, ciò non ha influito sull’esito della causa.Dunque, difetta il nesso tra quelle omissioni ed il danno subìto dal cliente.Costui non smentisce l’accertamento del nesso causale sul piano dellaviolazione di legge, ossia non contesta alla decisione impugnata di avereviolato le regole con cui si accerta il nesso causale, ma piuttosto oppone unNumero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026accertamento, in fatto diverso, ed in maniera apodittica, ossia limitandosi adire, che, al contrario di quanto assunto dalla decisione impugnata, egli, insostanza, non avrebbe fatto causa ove adeguatamente informato e dissuasodall’intraprendere il giudizio.Questo assunto è fatto per contrastare un accertamento in fatto, che è ilseguente l’odierno opponente neppure ha allegato che la cognizionedella paventata infondatezza della domanda volta a conseguire il compensodi € 62.000,00 lo avrebbe senz’altro distolto dalla pretesa risarcitoria contola società I Mulini .Dunque, la censura è rivolta verso un accertamento in fatto rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito, il quale ha osservato che alcuna provaè stata fornita su quel nesso di causa (se adeguatamente informato il clienteavrebbe assunto una diversa decisione), ed a cui è contrapposto unapodittico accertamento di segno diverso e contrario.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo accolto due dei tre motividi opposizione proposti (primo e terzo motivo), e, pur avendo revocato ildecreto ingiuntivo, ha comunque condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella totalità delle spese del giudizio, considerandolo integralmentesoccombente.Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n.16431/2019) secondo cui nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoriae quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle speseprocessuali è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione edalla complessiva valutazione del suo svolgimento.Con la conseguenza che ove all'esito dell'opposizione a decretoingiuntivo sia accertato che la pretesa creditoria fatta valere con la richiestad'ingiunzione è fondata solo in parte, si determina una situazione diNumero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totaledelle spese processuali .Il Tribunale, avendo accertato la fondatezza di due dei tre motivi diopposizione e avendo revocato il decreto ingiuntivo, avrebbe dovutoprovvedere alla compensazione quantomeno parziale delle spese, nonpotendosi configurare una soccombenza totale del sig. [OSCURATO:PERSONA].3.1.- Il motivo è infondato.È basato sul presupposto che vi sia stata soccombenza reciproca, che peròè presupposto infondato, in quanto la domanda contenuta nel decretoingiuntivo è stata integralmente accolta. Se è vero che il decreto ingiuntivoè stato revocato, in accoglimento della opposizione (non vi era il parere delconsiglio dell’ordine, che è condizione necessaria per l’ingiunzione) ladomanda è stata comunque accolta, ed è stata integralmente rigettata lariconvenzionale, con la conseguenza che non può prospettarsi unasoccombenza reciproca.Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (v., ex multis, Cass. n. 11329 del 26/04/2019 e Cass. n.5896 del 16/03/2026).Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi,Numero registro generale 24732/2023Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 16852/2026Data pubblicazione 29/05/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima