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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21175/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 246/2025 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,depositata il 21/07/2025 R.G.N. 473/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente abilitata per la scuola materna statale edinserita nelle GAE di Salerno, veniva cancellata dalle graduatorie permancata presentazione, nei termini, della domanda di aggiornamentoprevista dal D.M. n. 235/2014.Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. la predetta chiedeva ladeclaratoria del diritto al reinserimento nelle GAE.Il Tribunale di Salerno, pur rilevando la tardività della domanda,riconosceva il diritto al reinserimento con il punteggio maturato.L’Amministrazione proponeva appello, sostenendo che la docenteaveva irrimediabilmente consumato il proprio diritto per tardività delladomanda.La Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello e confermava ladecisione di primo grado.Riteneva applicabili i principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità, in particolare da Cass. n. 28250/2017 e da Cass. n.10221/2020, secondo cui la trasformazione delle graduatorie permanentiin GAE non ha abrogato l’art. 1, co. 1-bis, D.L. 97/2004, che consente ilreinserimento del docente cancellato, a domanda, con recupero delpunteggio maturato.

Il D.M. 235/2014 deve pertanto essere disapplicatonella parte in cui esclude tale facoltà.

Ne deriva che il reinserimento variconosciuto anche in caso di mancata presentazione della domanda negliaggiornamenti precedenti.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Miur (in uno conl’Ufficio scolastico regionale) con un motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata (la notifica è stata ritualmenteeffettuata all’avvocato costituito nel giudizio di appello).RGN 19312/2025Pag.2Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1-bis della legge n. 143/2004, nonché dell’art. 1, comma 605,della legge n. 296/2006 e dell’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70/2011 conv.in legge n. 106/2011 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)L’Amministrazione deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la giurisprudenza sul diritto al reinserimento,trascurando che nel caso specifico la docente ha presentato domandatardiva, violando i termini fissati dall’art. 9, comma 4, del D.M. 374/2019(16 maggio 2019) e dall’art. 2 del D.M. 36/2020 (termine 3 luglio 2020).Pertanto, pur essendo astrattamente esistente il diritto alreinserimento, la sua effettiva attivazione richiede una domandatempestiva, elemento costitutivo del diritto.La Corte d’appello non avrebbe colto l’oggetto del contendere,concentrandosi sul principio generale del reinserimento e non sul temadella decadenza per tardività della domanda.2.

Il motivo è fondato.Questa Corte ha osservato che, nel settore scolastico, latrasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n.297/1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, dellalegge n. 296/2006, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilitàdell’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, conv. nella legge n.143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docentecancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggiomaturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché incontrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235/2014, nella parte in cuinon consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessapresentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento,della domanda di permanenza (Cass. n. 10221/2020, conf. a Cass. n.28250/2017, citate nella motivazione della sentenza impugnata).RGN 19312/2025Pag.3Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tuttavia, il diritto all’inserimento nelle GAE richiede, comunque, ilrispetto del termine previsto per l’aggiornamento delle graduatorie.È stato, invero, chiarito da Cass. n. 23021/2024 (la cui motivazionequi si richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), chela previsione legislativa di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004,convertito, con modificazioni, nella legge n. 143/2004 impone lapresentazione della domanda dell’interessato in occasione degliaggiornamenti delle graduatorie per il personale docente, la cui mancanzacomporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).Tale conseguenza non è assoluta, bensì temperata dalla riconosciutapossibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi aquello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previstoper l’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a caso l’interessato, unavolta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto dellacancellazione»).Nel caso specifico, non risulta accertato che l’originaria ricorrenteavesse presentato domanda in occasione dell’aggiornamento successivo,anche con riferimento al decorso del termine previsto per taleaggiornamento alla data del ricorso giudiziario.Sebbene la cancellazione della graduatoria non precluda l’ottenimento,a seguito di una nuova domanda, tempestivamente presentata, delreinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggiogià posseduto al momento del depennamento, detta successiva domanda,tempestivamente presentata, è necessaria, ed essa non può coinciderecon la presentazione del ricorso giudiziario oltre il termine (v.

Cass. n.9412/2026).3.

Il relativo accertamento risulta omesso nella sentenza gravata, cheper tale ragione deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appelloindicata in dispositivo per procedervi, in conformità dei principi soprarichiamati, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle dellapresente fase di giudizio.RGN 19312/2025Pag.4Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, allaCorte d’appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 19312/2025Pag.5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 246/2025 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,depositata il 21/07/2025 R.G.N. 473/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente abilitata per la scuola materna statale edinserita nelle GAE di Salerno, veniva cancellata dalle graduatorie permancata presentazione, nei termini, della domanda di aggiornamentoprevista dal D.M. n. 235/2014.Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. la predetta chiedeva ladeclaratoria del diritto al reinserimento nelle GAE.Il Tribunale di Salerno, pur rilevando la tardività della domanda,riconosceva il diritto al reinserimento con il punteggio maturato.L’Amministrazione proponeva appello, sostenendo che la docenteaveva irrimediabilmente consumato il proprio diritto per tardività delladomanda.La Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello e confermava ladecisione di primo grado.Riteneva applicabili i principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità, in particolare da Cass. n. 28250/2017 e da Cass. n.10221/2020, secondo cui la trasformazione delle graduatorie permanentiin GAE non ha abrogato l’art. 1, co. 1-bis, D.L. 97/2004, che consente ilreinserimento del docente cancellato, a domanda, con recupero delpunteggio maturato. Il D.M. 235/2014 deve pertanto essere disapplicatonella parte in cui esclude tale facoltà. Ne deriva che il reinserimento variconosciuto anche in caso di mancata presentazione della domanda negliaggiornamenti precedenti.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Miur (in uno conl’Ufficio scolastico regionale) con un motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata (la notifica è stata ritualmenteeffettuata all’avvocato costituito nel giudizio di appello).RGN 19312/2025Pag.2Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1-bis della legge n. 143/2004, nonché dell’art. 1, comma 605,della legge n. 296/2006 e dell’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70/2011 conv.in legge n. 106/2011 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)L’Amministrazione deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la giurisprudenza sul diritto al reinserimento,trascurando che nel caso specifico la docente ha presentato domandatardiva, violando i termini fissati dall’art. 9, comma 4, del D.M. 374/2019(16 maggio 2019) e dall’art. 2 del D.M. 36/2020 (termine 3 luglio 2020).Pertanto, pur essendo astrattamente esistente il diritto alreinserimento, la sua effettiva attivazione richiede una domandatempestiva, elemento costitutivo del diritto.La Corte d’appello non avrebbe colto l’oggetto del contendere,concentrandosi sul principio generale del reinserimento e non sul temadella decadenza per tardività della domanda.2. Il motivo è fondato.Questa Corte ha osservato che, nel settore scolastico, latrasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n.297/1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, dellalegge n. 296/2006, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilitàdell’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, conv. nella legge n.143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docentecancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggiomaturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché incontrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235/2014, nella parte in cuinon consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessapresentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento,della domanda di permanenza (Cass. n. 10221/2020, conf. a Cass. n.28250/2017, citate nella motivazione della sentenza impugnata).RGN 19312/2025Pag.3Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tuttavia, il diritto all’inserimento nelle GAE richiede, comunque, ilrispetto del termine previsto per l’aggiornamento delle graduatorie.È stato, invero, chiarito da Cass. n. 23021/2024 (la cui motivazionequi si richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), chela previsione legislativa di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004,convertito, con modificazioni, nella legge n. 143/2004 impone lapresentazione della domanda dell’interessato in occasione degliaggiornamenti delle graduatorie per il personale docente, la cui mancanzacomporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).Tale conseguenza non è assoluta, bensì temperata dalla riconosciutapossibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi aquello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previstoper l’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a caso l’interessato, unavolta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto dellacancellazione»).Nel caso specifico, non risulta accertato che l’originaria ricorrenteavesse presentato domanda in occasione dell’aggiornamento successivo,anche con riferimento al decorso del termine previsto per taleaggiornamento alla data del ricorso giudiziario.Sebbene la cancellazione della graduatoria non precluda l’ottenimento,a seguito di una nuova domanda, tempestivamente presentata, delreinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggiogià posseduto al momento del depennamento, detta successiva domanda,tempestivamente presentata, è necessaria, ed essa non può coinciderecon la presentazione del ricorso giudiziario oltre il termine (v. Cass. n.9412/2026).3. Il relativo accertamento risulta omesso nella sentenza gravata, cheper tale ragione deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appelloindicata in dispositivo per procedervi, in conformità dei principi soprarichiamati, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle dellapresente fase di giudizio.RGN 19312/2025Pag.4Numero registro generale 19312/2025Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 21175/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, allaCorte d’appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 19312/2025Pag.5
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