CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2018
Cassazione n. 23021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8661/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 domicilia ope legis; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Personale docente - graduatorie ad esaurimento - richiesta di reinserimento RGN 8661/2019 Pag.-resistente con procura - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 471/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018 R.G.N. 118/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno , adita da [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dalla Liguori nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale per la Campania - Ambito territoriale di Salerno, inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia e [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017. 2. La Corte territoriale rilevavache l’art. 1, comma 1 bis , del d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004 prescrive che il reinserimento avvenga “a domanda” occorrendo, cioè, che il depennato (ossia “cancellato”) dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di permanenza eserciti il proprio diritto di reinserimento mediante la presentazione di apposita domanda che, nella specie non era stata presentata né prima né dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento per il triennio 2014/2017. Aggiungeva che non poteva il ricorso giurisdizionale valere quale presentazione di domanda di reinserimento essendo avvenuta il RGN 8661/2019 Pag.16/3/2016 e cioè dopo il termine di aggiornamento per il triennio 2014/2017. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della l. n. 143/2004, art. 1, comma 1, bis, della l. n. 296/2006, art. 1, comma 605, del D.M. n. 572 del 2013, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di doglianza sollevato dall’odierna ricorrente ed avente ad oggetto la illegittima cancellazione automatica e definitiva dalle GAE. Rileva, inoltre, che non è corretto determinare l’esclusione dalla graduatoria sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Richiama passaggi motivazionali della pronuncia del Consiglio di Stato n. 3658/2014 e sostiene che la cancellazione non doveva essere disposta perché “non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale”. 2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1. La pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l’illegittima cancellazione è inammissibile innanzitutto perché non è configurabile una omessa pronuncia a fronte di una decisione, come nella specie, assorbente (mancanza di domanda di reinserimento). Il motivo, inoltre, non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati a sostegno della doglianza. RGN 8661/2019 Pag.2.2. Per il resto il motivo è infondato; L’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 convertito con modificazioni, in legge n. 143/2004 prevede espressamente che: «Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione». Non vi è dubbio che la previsione legislativa imponga la presentazione della domanda dell’interessato in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente, la cui mancanza comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.). È pur vero che tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione»). Orbene, nello specifico la Corte territoriale ha accertato che nessuna domanda era stata presentata dalla Liguori anche in occasione dell’aggiornamento successivo e che alla data del ricorso giudiziario il termine previsto per tale aggiornamento era già decorso. A fronte di tale argomentazione la ricorrente, che non contesta in punto di fatto la ricostruzione della Corte d’appello, si limita a sostenere che nessuna domanda fosse necessaria anche per gli aggiornamenti successivi. RGN 8661/2019 Pag.Ma ciò è contrario alla espressa previsione di legge. Anche il giudice amministrativo ha affermato che la cancellazione della graduatoria non preclude l’ottenimento, a seguito di una nuova domanda, tempestivamente presentata, del reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già posseduto al momento del depennamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014; Cons. Stato, VI, n. 3323 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017). Dunque, una successiva domanda, tempestivamente presentata, è necessaria. Quanto, infine, alle garanzie procedimentali che, nella prospettazione di cui al ricorso, dovevano essere assicurate per disporre la cancellazione, non può utilmente richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che presuppone l’applicazione della legge n. 291/1990 inapplicabile agli atti privatistici, non espressione di potestà autoritativa (e tali sono le graduatorie permanenti per le ragioni indicate dalle S.U. in tema di giurisdizione: v. Cass., Sez. Un., n. 16756 del 2014, n. 25773 del 2015). Si aggiunga che l’argomento prospetta una questione nuova implicante accertamenti di fatto, inammissibile perché la ricorrente non dimostra di averla sottoposta ai giudici di merito. 3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla va disposto per le spese processuali avendo il Ministero intimato depositato mero atto di costituzione ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., senza svolgere attività difensiva. 5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. RGN 8661/2019 Pag.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso